______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
AMBIENTE E INIZIATIVA ECONOMICA:
QUALE “BILANCIAMENTO”?
Mauro Pennasilico
Professore ordinario di Diritto privato nell’Università di Bari Aldo Moro
Abstract [It]: Il saggio, muovendo dall’analisi della giurisprudenza sul leading case dell’ex Ilva e dalla recente revisione ecologica degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, mette in discussione la concezione del c.d. bilanciamento equiponderale nella soluzione del conflitto tra ambiente e iniziativa economica.
Abstract [En]: The essay, starting from the analysis of the jurisprudence on Ilva’s leading case and from the recent ecological revision of articles 9 and 41 of the Italian Constitution, questions the conception of the so-called equal balance in the resolution of the conflict between environment and economic initiative.
Ciò che deve essere “sostenuto”
in una comunità sostenibile non è la crescita economica,
lo sviluppo o il vantaggio competitivo, ma l’intera rete della vita
da cui dipende la nostra sopravvivenza sul lungo periodo.
F. Capra 2006, 123.
SOMMARIO: 1. Il problema: il conflitto tra ambiente e iniziativa economica e il bilanciamento “equiponderale” degli interessi antagonisti. – 2. La sentenza n. 85/2013 sul caso Ilva e il «ragionevole bilanciamento» tra diritti fondamentali espressioni della dignità della persona. – 3. Il lato debole del bilanciamento: tirannia dei valori economici e non comparabilità di interessi incommensurabili. – 4. La gerarchia dei valori essenziali per la sopravvivenza e la ricerca di un equilibrio “eco-antropo-centrico”. – 5. Critica del bilanciamento “equiponderale”: primato gerarchico dell’interesse alla protezione della vita dal “collasso ecologico” e necessità di distinguere tra interesse ambientale “comprimibile” o “primario” e interesse ambientale “incomprimibile” o “superprimario” (dallo “sviluppo sostenibile” alla “protezione sostenibile”). – 6. Segue. Il limite insuperabile del bilanciamento: l’interesse “superprimario” alla protezione dal “collasso ecologico” come nucleo irriducibile del diritto alla vita. – 7. Epilogo: la ridefinizione del principio personalista nella concezione unitaria “eco-antropo-centrica”.
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