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BREVI NOTE SUL CROWDFUNDING

 
di Enrico Schenato
 

Con il termine crowdfunding ci si riferisce usualmente al finanziamento di progetti da parte di una “massa” di investitori, a mezzo di elargizioni in denaro (funding) effettuate attraverso internet. Il crowdfunding ha trovato una propria iniziale diffusione nei paesi anglosassoni (specialmente Australia e Stati Uniti d’America), ma tale fenomeno è oggi molto diffuso anche in Europa, in varie sfaccettature. In via generale si possono individuare quattro tipologie di crowdfunding: attualmente il più diffuso è sicuramente il c.d. “reward-based”, il quale si sostanzia in un investimento di denaro, a cui è collegata una specifica ricompensa.

Tale metodologia di finanziamento è stata ad esempio utilizzata per raccogliere fondi durante la campagna elettorale che ha condotto alla prima elezione del Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama.

È possibile altresì menzionare il modello “donation-based”, il quale consiste in una mera donazione di una somma di denaro al fine di sostenere un’attività o un progetto, nonché il modello “social lending” o “peer to peer lending”, a tutt’oggi in grossa espansione, che consiste in un prestito da parte di privati ad altri soggetti privati, ricompensato con il pagamento di interessi ed effettuato per il tramite di piattaforme on-line, che mettono in contatto i soggetti interessati, trattenendo una percentuale quale commissione per il servizio effettuato.

Negli USA, nel 2011 è stato approvato il Jumpstart Our Business Startups (“Jobs Act”) che ha introdotto una particolare esenzione al Securities Act per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione in materia di crowdfunding (la c.d. “crowdfunding exemption”).

Anche a livello comunitario l’attenzione per il fenomeno è crescente: ad oggi esistono per lo più alcuni documenti pubblicati dalle Autorità di vigilanza del settore finanziario a fini illustrativi delle caratteristiche delle varie tipologie di crowdfunding, dei rischi per l’investitore e degli ambiti normativi vigenti nei quali il fenomeno può essere inquadrato giuridicamente, ma non una regolamentazione esaustiva ed armonizzata, la quale è stata invece auspicata da molti operatori. In ambito europeo, l’European Securities and Markets Authority (ESMA) ha provveduto a pubblicare nel settembre del 2012 un’ “Avvertenza per gli investitori” relativa alle “Insidie dell’investimento on-line4” ; il che però, allo stato, non appare sufficiente per assicurare una uniformità o una armonizzazione delle regole (per lo più non ancora esistenti) in Europa. In sostanza, manca la certezza giuridica circa la disciplina applicabile alla fattispecie in oggetto, tanto è vero che i portali on-line operano secondo modalità differenti che vengono sovente “concordate” con le Autorità di vigilanza dei rispettivi Paesi al fine di rendere tale attività “compatibile” con il quadro regolamentare vigente in materia di mercati finanziari (es. Direttive MiFID, MAD, Transparency, Prospetto).

L’Italia si è dotata di una normativa di settore a partire dal 2012 con l’adozione del Decreto Crescita bis che ha scandito il primo passo verso l’introduzione dell’equity crowdfunding, demandando alla CONSOB l’onere di redigere un apposito regolamento attuativo.

Con la delibera n. 18592 del 2013 la CONSOB ha adottato il Regolamento in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online”.
 
Sono stati chiari sin da subito gli obiettivi e i limiti della nuova normativa: accesso all’equity crowdfunding solo per le start-up e scurpolosa tutela degli investitori non professionali.

Solo con la recente modifica apportata dal Decreto Legge del 24 gennaio 2015, il c.d. Investment Compact, si è registrato un parziale cambio di tendenza. Con questo provvedimento è stata data la possibilità di accesso a questo nuovo canale di finanziamento anche ad altri soggetti, tra cui le PMI innovative.

Recentemente la CONSOB ha adottato un nuovo testo a disciplina del c.d. Equity Crowdfunding. Oltre alle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, sono state introdotte delle nuove categorie di soggetti che possono offrire il proprio capitale sociale attraverso l’equity crowdfunding: le PMI innovative, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e le società che investono in prevalenza in startup e PMI innovative. Inoltre, vengono aggiunte al novero anche le nuove start-up turismo . E’ stata introdotta poi una nuova categoria di soggetti anche tra gli investitori professionali: i c.d. investitori professionali su richiesta. Tale modifica è stata introdotta al fine di rendere più facile soddisfare l’attuale obbligo di sottoscrizione di almeno il 5% del capitale offerto ad investitori professionali per poter rendere valido il progetto di raccolta. Alla base delle riforme, c’è la presa di coscienza che per realizzare il crowdfunding in Italia c’è bisogno di una procedura snella per chi intende aprire una piattaforma on line per la raccolta di capitale, garantendo al contempo trasparenza nelle informazioni ai cittadini che vogliono partecipare con il proprio aiuto e sostegno economico alla nascita di nuove idee e realtà imprenditoriali.

 

  
 
 
 
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Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 28 Luglio 2016
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