D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – Modifiche alla normativa che regola le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di sanzioni amministrative e ai verbali di accertamento di violazioni al codice della strada.
CARLO RAPICAVOLI*
Il 6 ottobre entra in vigore il Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”.
La riforma mira a realizzare la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.
Vengono, tra l’altro, ricondotti al rito del lavoro dagli articoli 6 e 7:
a) Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
b) Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada di cui all’art. 204-bis;
OPPOSIZIONI ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le controversie previste dall’art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzioni vengono ricondotte, a livello procedurale, al rito del lavoro, come regolato dal codice di procedura civile.
L’art. 6 del D. Lgs. 150/2011 abroga e sostituisce la procedura prevista dall’art. 22 della Legge 689/1981.
Va posta particolare attenzione a quanto previsto ai commi da 3 a 6 del citato art. 6 in merito all’individuazione dell’Autorità competente (Giudice di Pace o Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione) sulla base della materia e/o del valore della sanzione.
Di norma l’opposizione si propone davanti al giudice di pace.
L’opposizione si propone invece davanti al tribunale quando la sanzione e’ stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, e’ stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dalla normativa sugli assegni bancari ( R. D. 1736/1933 e Legge 386/1990) e dal codice della strada.
In ogni caso il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L’autorità che ha emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.
VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
L’art. 7 del D. Lgs. 150/2011 “Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada” innova la disciplina precedente e prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Pertanto per tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011, le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex art. 204 bis del C.d.S., dovranno essere modificate indicando il termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo.
Per le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.
I verbali di accertamento devono pertanto riportare la dizione (o simile): “Eventuale ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a scelta dell’interessato con l’avvertenza che la presentazione dell’uno esclude la possibilità di proporre l’altro) al Prefetto o al Giudice di Pace” (vedi Circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 30.09.2011).
L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.
L’amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto.
Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.
Quando rigetta l’opposizione, il giudice non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
* Direttore Generale e Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio della Provincia di Treviso