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D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – Modifiche alla normativa che regola le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni di sanzioni amministrative e ai verbali di accertamento di violazioni al codice della strada.


CARLO RAPICAVOLI*

Il 6 ottobre entra in vigore il Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione”.

    La riforma mira a realizzare la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli sostanzialmente ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione e nel rito ordinario di cognizione.

    Vengono, tra l’altro, ricondotti al rito del lavoro dagli articoli 6 e 7:

a)    Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione;

b)    Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada di cui all’art. 204-bis;

OPPOSIZIONI ALLE ORDINANZE INGIUNZIONI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

 Le controversie previste dall’art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di opposizione ad ordinanze ingiunzioni vengono ricondotte, a livello procedurale, al rito del lavoro, come regolato dal codice di procedura civile.

 L’art. 6 del D. Lgs. 150/2011 abroga e sostituisce la procedura prevista dall’art. 22 della Legge 689/1981.

 Va posta particolare attenzione a quanto previsto ai commi da 3 a 6 del citato art. 6 in merito all’individuazione dell’Autorità competente (Giudice di Pace o Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione) sulla base della materia e/o del valore della sanzione.

 Di norma l’opposizione  si  propone davanti al giudice di pace.

L’opposizione si propone invece davanti al tribunale quando la sanzione e’ stata applicata per una  violazione  concernente  disposizioni  in materia:
a)    di tutela del lavoro, di igiene sui  luoghi  di  lavoro  e  di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b)    di previdenza e assistenza obbligatoria;
c)    di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora,  della fauna e delle aree protette;
d)    di igiene degli alimenti e delle bevande;
e)    valutaria;
f)    di antiriciclaggio.

L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a)    se per la  violazione  è  prevista  una  sanzione  pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b)    quando, essendo la violazione punita con  sanzione  pecuniaria proporzionale  senza  previsione  di  un  limite  massimo,  e’  stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c)    quando è stata applicata una sanzione di  natura  diversa  da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima,  fatta  eccezione per le violazioni previste dalla normativa sugli assegni bancari ( R. D. 1736/1933 e Legge 386/1990) e dal codice della strada.

 In ogni caso il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero  entro  sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere  depositato anche a mezzo del servizio postale.

 Nel giudizio di primo grado l’opponente  e  l’autorità  che  ha emesso  l’ordinanza  possono   stare   in   giudizio   personalmente.

L’autorità  che  ha  emesso  l’ordinanza  può  avvalersi  anche  di funzionari  appositamente  delegati.

 Il giudice accoglie l’opposizione  quando  non  vi  sono  prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.

Con la sentenza che  accoglie  l’opposizione  il  giudice  può annullare in  tutto  o  in  parte  l’ordinanza  o  modificarla  anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta, che  è  determinata in una misura in ogni caso non  inferiore  al  minimo  edittale. 

VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

 L’art. 7 del D. Lgs. 150/2011 “Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada” innova la disciplina precedente e prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione o di notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può  essere  depositato anche  a  mezzo  del  servizio  postale”.

 Pertanto per tutte le violazioni accertate a partire dal 6 ottobre 2011, le modalità di proposizione del ricorso al Giudice di Pace, ex art. 204 bis del C.d.S., dovranno essere modificate indicando il termine di 30 giorni, anziché gli attuali 60 giorni, entro cui presentarlo.

 Per le violazioni accertate prima di tale data e non ancora notificate il termine di presentazione del ricorso rimane immutato, ossia 60 giorni.

 I verbali di accertamento devono pertanto riportare la dizione (o simile): “Eventuale ricorso deve essere presentato entro 60 giorni al Prefetto, ovvero entro 30 giorni al Giudice di Pace, dalla data del verbale, ALTERNATIVAMENTE (a scelta dell’interessato con l’avvertenza che la presentazione dell’uno esclude la possibilità di proporre l’altro) al Prefetto o al Giudice di Pace” (vedi Circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 30.09.2011).

L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e agenti dello Stato, nonché da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell’ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle regioni, delle province e dei comuni.

Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio personalmente.

L’amministrazione resistente può avvalersi  anche  di funzionari appositamente delegati.

Con la sentenza che  accoglie  l’opposizione  il  giudice  può annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto. 

Il  giudice accoglie l’opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della responsabilità  dell’opponente.

Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice  determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.

Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

 Quando rigetta l’opposizione, il  giudice  non  può  escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti dalla patente di guida.

      

* Direttore Generale e Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio della Provincia di Treviso
                                                    
 


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