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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

FOCUS: I CONCORSI UNIVERSITARI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO E LE DECISIONI CAUTELARI.

Saverio F. Regasto
Università degli Studi di Brescia

 

Sintesi. Il breve commento analizza il rapporto fra ordinanza cautelare e sentenza di merito nell’ambito dei concorsi universitari.

Abstract. The short comment analyzes the relationship between the precautionary order and the judgment of merit in the context of university competitions.

 

Il giudice amministrativo guarda con sempre maggiore sospetto alle procedure – e soprattutto agli esiti – dei concorsi universitari, in particolare quando gli Atenei coinvolti tendono a non dare esecuzione (o a dare esecuzione parziale) a quanto disposto molto raramente dai Rettori (in sede di mancata approvazione degli atti) o, più spesso, in sede di giudicato amministrativo.

Questo commento si riferisce alle due Ordinanze – l’una cautelare del TAR Toscana (n. 504/2020) e l’altra del Consiglio di Stato (n. 466/2021) all’esito dell’impugnativa della prima – con le quali è stato “scrutinata” una valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato c.d. di tipo A di Storia delle scienze e delle tecniche, presso l’Università degli Studi di Firenze.

La ricorrente, all’esito infausto della procedura di valutazione, chiede al giudice amministrativo, previa sospensione dell’efficacia, la declaratoria di illegittimità del Decreto Rettorale di approvazione degli atti concorsuali, del Decreto di nomina della Commissione giudicatrice, del Regolamento di quell’Ateneo in materia di ricercatori universitari a tempo determinato, di tutti i verbali redatti dalla Commissione, della nota del rettore di diniego della richiesta di annullamento in autotutela e, infine, di ogni altro atto (ivi compreso l’eventuale provvedimento di nomina e, di conseguenza, del contratto eventualmente medio tempore stipulato con il vincitore della procedura).

Chiede che all’Ateneo venga imposto di disporre l’assegnazione del posto di ricercatore alla ricorrente o, in via subordinata, che l’Università riconvochi la Commissione giudicatrice, in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all’attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge e del bando.

Il Giudice di prime cure, ritenendo il ricorso suscettibile di un positivo apprezzamento per assenza dell’iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice, “non sussistendo elementi che consentano di evincere che sia stata valutata adeguatamente la maggiore produzione quantitativa delle pubblicazioni della ricorrente (126 titoli a fronte di 14 del controinteressato), così come il numero degli articoli qualificati in classe A”, sorprendentemente già nella fase cautelare, accoglie e per l’effetto dispone che l’Università degli Studi di Firenze proceda, attraverso una Commissione giudicatrice in composizione diversa da quella che ha espresso il contestato giudizio di idoneità, a una nuova valutazione comparativa del candidati, dando peraltro un termine perentorio per la conclusione dei lavori e fissando a in data successiva l’udienza di merito.

L’Università degli Studi di Firenze impugna il provvedimento cautelare del TAR chiedendo la riforma della Ordinanza di cui sopra.

Il Consiglio di Stato accoglie, sorprendentemente, ma al solo fine di “esonerare l’Università appellante dalla stipulazione del contratto con il vincitore del procedimento su cui si controverte eventualmente diverso dal controinteressato di primo grado”.

La vicenda è meritevole di una breve riflessione per la parte relativa al limite e alla portata dei provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, nonché sull’uso, proprio o improprio di questi ultimi, in luogo dell’istituto della “sentenza in forma breve” prevista dal vigente codice.

Da una parte, infatti, il giudice di prime cure, ha voluto sanzionare in modo esemplare quell’Ateneo per un procedimento che appariva di dubbia correttezza e per il quale la ricorrente aveva presentato istanza di autotutela; di fronte al “silenzio assordante” dell’Università, il giudice di prime cure si è spinto oltre, ordinando, già in sede cautelare, la rinnovazione dei lavori della Commissione giudicatrice (materia che tradizionalmente appare “riservata” a una pronuncia di merito). Dall’altra, il Consiglio di Stato, nel tentativo di evitare che già nella fase cautelare, potessero sedimentarsi rapporti giuridici (contratto di lavoro, presa di servizio, ecc.), ha solo marginalmente riequilibrato il limite e la portata della prima ordinanza, sollevando, come si è già detto, l’Università dal compiere atti definitivi, con ciò ampliando, almeno in via di principio, il contenuto potenziale delle richieste in sede cautelare e il contenuto stesso della relativa pronuncia, rivalutandone la portata a scapito del novero delle pronunce di merito, talvolta piuttosto tardive e invalidanti per i ricorrenti. Potremmo parlare di un buon rimedio per i tempi talvolta epici con cui la giustizia amministrativa tratta le procedure valutative delle Università?

 

Pubblicato il 10/09/2020

N. 00504/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00594/2020 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2020, proposto da

x xx, rappresentata e difesa dall’avvocato Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Ventruri in Firenze, lungarno Vespucci 58;

contro

Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Serena Cirillo e Loriana Ninci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Serena Cirillo in Firenze, via La Pira n. 4;

Universita’ degli Studi di Firenze – Commissione Giudicatrice D.R. n. 886/2019, non costituita in giudizio;
nei confronti

xx x, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Rende in Firenze, via Giuseppe Garibaldi 5;
per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, del D.R. n. 362 del 16.03.2020 di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), per il settore concorsuale 11/C2 (Logica, Storia e Filosofia della Scienza), settore scientifico disciplinare M-STO/05 (Storia delle Scienze e delle Tecniche) presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze (doc. 1);

del D.R. n. 886/2019 del 30.07.2019 di nomina della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di 1 posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 11/C2 settore scientifico disciplinare M-STO/05 (Storia delle Scienze e delle Tecniche) presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze (D.R. n. 476 del 17 aprile 2019, – avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami – del 14 maggio 2019) (doc. 2);

del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, approvato con d.r. n. 467/2019 del 16.04.2019 (doc. 3);

dei verbali n. 1 (doc. 4), n. 2 (doc. 5), n. 3 (doc. 6), n. 4 (doc. 7) e 4-bis (doc. 8) e relativi allegati;

della nota rettorale prot. 91050 del 30.06.2020 di diniego della richiesta di autotutela formulata dalla ricorrente (doc. 19);

di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di nomina e di chiamata del Dott. Ceccarelli a svolgere l’impegno come ricercatore;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con il Dott. David Ceccarelli;

nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Firenze a disporre l’assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato oggetto della selezione a favore della ricorrente;

ovvero, in subordine, dell’Università degli Studi di Firenze a riconvocare la Commissione giudicatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all’attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di gara;

in ogni caso, dell’Università degli Studi di Firenze al risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi per effetto degli atti impugnati e dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, con riserva di specifica in corso di causa;

con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e di xx x;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare suscettibile di un positivo apprezzamento in quanto non appare evincibile l’iter logico seguito dalla commissione, non sussistendo elementi che consentano di evincere che sia stata valutata adeguatamente la maggiore produzione quantitativa delle pubblicazioni della ricorrente (126 titoli a fronte di 14 del controinteressato), così come il numero degli articoli qualificati in classe A;

Considerato, altresì, che anche a seguito della revisione della valutazione sui punteggi, successiva alla nota del 17 febbraio 2020 del responsabile del procedimento, la circostanza che l’attività di ricerca della ricorrente sia stata giudicata “soddisfacente” non dimostra, di per sé, che alla consistenza complessiva delle pubblicazioni sia stato attribuito il giudizio di “buono” anziché “ottimo”;

Preso atto che il distacco (di due soli punti) tra il punteggio ottenuto dal controinteressato e quello attribuito all’odierna ricorrente potrebbe essere colmato da una diversa valutazione che tenga conto delle incongruenze sopra citate;

Ritenuto necessario, pertanto, che una commissione di valutazione, in diversa composizione proceda ad una rinnovata valutazione comparativa nei confronti della ricorrente, avendo a riferimento i rilievi sopra citati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), accoglie e per l’effetto:

sospende i provvedimenti impugnati;

dispone che l’Università proceda, attraverso una commissione esaminatrice in composizione diversa da quella che ha espresso il contestato giudizio di idoneità, a nuova valutazione comparativa dei candidati, con procedimento che dovrà essere concluso entro e non oltre il 20 dicembre 2020, previa nomina della predetta commissione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 gennaio 2021.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto                                                 Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

 

Pubblicato il 03/02/2021

N. 00466/2021 REG.PROV.CAU.
N. 08606/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8606 del 2020, proposto dall’Università degli studi di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

x xx, rappresentata e difesa dall’avv. Mara Boffa, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, n. 195;
nei confronti

David Ceccarelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00504/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento del DR 362 del 16 marzo 2020 di approvazione degli atti della selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 11/C2 (Logica, storia e filosofia della scienza), settore scientifico disciplinare M-STO/05 (Storia delle scienze e delle tecniche) presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Firenze;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei dott.ri David Ceccarelli e x xx;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati indicati in verbale.

L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, decreto legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Considerato che l’appello cautelare merita accoglimento al solo fine di esonerare l’Università appellante dalla stipulazione del contratto con il vincitore del procedimento su cui si controverte eventualmente diverso dal controinteressato di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l’appello nei limiti di cui in motivazione, restando fissata per la data indicata l’udienza di merito innanzi al TAR.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE
Andrea Pannone                                                      Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

 


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