______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
FOCUS: IL MOBBING DI GENERE IN AMBITO LAVORATIVO.
Giusi Bartolozzi
Comp. Commissione Giustizia alla Camera e Giudice in aspettativa parlamentare.
Pur persistendo l’assenza di una completa definizione legislativa nel diritto nazionale può affermarsi, quale consolidata configurazione giurisprudenziale, che il mobbing consiste in una serie di comportamenti aggressivi e vessatori, che si protraggono nel tempo, nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori (il fenomeno è assolutamente trasversale), posti in essere dal datore di lavoro, nonché da colleghi o superiori, e tali da caratterizzarsi come una forma di terrore psicologico sul posto di lavoro. Se è ormai pacifico in sede giuslavoristica che “sono tollerabili e possibili disparità e differenziazioni di trattamento, sempre che siano giustificate e comunque ragionevoli” (cfr. Corte Cost. n. 103 del 1989) risulta tuttavia statisticamente accertato che in ambito lavorativo, le donne sono frequentemente i soggetti più a rischio di mobbing e/o di marginalizzazione, specialmente al rientro dalla maternità o a seguito di matrimonio: si parla in questi casi, di mobbing di genere.
SOMMARIO: 1. Quadro normativo a livello europeo. 2. Cornice costituzionale. 3. De iure condito. 4. De iure condendo. 4.1. Definizione di mobbing e di molestie morali e violenze psicologiche. 4.2. Obblighi del datore di lavoro e accertamento delle responsabilità. 4.3. Tutela giudiziale. 4.4. Pubblicità del provvedimento del giudice. 4.5. Responsabilità disciplinare e nullità delle azioni discriminatorie. 4.6. Modifiche al codice penale: introduzione di un nuovo delitto. 4.7. Misure di prevenzione, vigilanza e informazione nei luoghi di lavoro. 5. Obiettivi da perseguire.
Scarica allegato