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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

 

I “SILENZI PAESAGGISTICI”: RIFLESSIONE SUL RAPPORTO TRA PARERE SOPRINTENDENTIZIO E ART. 17 BIS L. N. 241/1990.

 

 

Gianluigi Delle Cave

 

 

Abstract. È sempre attuale la querelle sull’annosa questione dell’applicabilità dell’istituto del c.d. “silenzio assenso” tra amministrazioni, di cui all’art. 17 bis della l. n. 241/1990, al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Non a caso, il tema è, oggi, tutt’altro che superato, offrendo il dibattito dottrinale e pretorio al giurista-lettore diversi, interessanti, spunti di riflessione; ciò non solo quanto agli effettivi orientamenti articolatisi sul punto, ma anche quanto alle ricadute “pratiche” che dette “posizioni” portano con sé. Comune punto di partenza delle opposte opinioni è che l’art. 17 bis si attaglia ai soli procedimenti c.d. “orizzontali”, ossia con fase decisoria pluristrutturata. Si discute, invece, ex aliis, sulla concreta applicabilità del meccanismo stesso del silenzio assenso tra amministrazioni alla fattispecie in commento, che, come noto si inserisce all’interno del procedimento di “co-gestione” dell’istruttoria ed è applicabile esclusivamente nei rapporti che intercorrono tra amministrazione “procedente” all’adozione di un provvedimento definitivo e quelle competenti a rendere “assensi, concerti o nulla osta” al fine dell’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi nei confronti di una terza amministrazione, come l’atto di autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla Regione e dalla Soprintendenza di cui al succitato art. 146. A tal proposito, dunque, scopo del presente contributo è quello di ricostruire, con approccio sistematico e critico, la storia e le implicazioni giuridiche relative a questa relazione “d’ardui sensi”, al fine di (tentare di) pervenire ad una migliore, e più attuale, interpretazione del rapporto tra silenzio assenso ex art. 17 bis e parere soprintendentizio ex art. 146 cit.

Abstract [EN]. The long-standing dispute over the applicability of the so-called “silence consent” between administrations, pursuant to Article 17 bis of Law No. 241/1990, to the landscape authorisation procedure governed by Article 146 of Legislative Decree No. 42/2004 (“Cultural Heritage and Landscape Code”) is still ongoing. Not by chance, the issue is – today – still far from being overcome, offering the doctrinal and judicial debate to the jurist several interesting points for reflection, not only on the effective trends developed on the point, but also on the “practical” consequences that said “positions” bring with them. The common starting point of the opposing opinions is that Article 17 bis is only applicable to so-called “horizontal” proceedings, those with a multi-structured decision-making phase. Instead, the applicability of the silence consent between administrations to the case at hand is still discussed, which, as known, is part of the procedure of “co-management” of the investigation phase and is applicable exclusively in the relationships between the “proceeding authority” and those administrations called to issue “wayleaves and consents”. In this regard, therefore, the purpose of this paper is to retrace, with a systematic and critical approach, the history and legal implications relating to this difficult relationship, to (attempt to) achieve a better, and more current, interpretation of the relationship between silence consent, pursuant to Article 17 bis, and the Superintendence opinion governed by Article 146 above.

 

Sommario: 1. Premessa introduttiva: l’art. 17 bis della l. n. 241/1990. – 2. L’autorizzazione paesaggistica: disposizioni rilevanti e approdi recenti. – 2.1. (segue) il parere soprintendentizio al cospetto del silenzio assenso tra P.A. – 3. Silenzio assenso e parere soprintendentizio: due istituti “inconciliabili” e “incompatibili” – 4. L’art. 17 bis alla prova del procedimento paesaggistico – 5. Prospettive di connubio: spunti per l’applicabilità del silenzio assenso. – 6. Conclusioni.


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