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IL “FEDERALISMO IMPERFETTO DELL’UNIONE EUROPEA” E IL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLO STATO DI DIRITTO.

 

 

Emilio Castorina

Abstract [It]: Il “caso Haider” non ebbe né l’effetto di esercitare una accelerazione sulla strada della federalizzazione dell’Unione europea, né di provocare un convinto allineamento degli Stati membri sotto l’egida di tradizioni costituzionali asseritamente comuni e condivise. L’allargamento all’est europeo, com’è noto, ha ulteriormente aggravato le violazioni, entro i confini dell’Unione, dei principi dello Stato di diritto, senza mai dare luogo all’applicazione del procedimento regolato all’art. 7 TUE. Appare insoddisfacente la soluzione adottata dal Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020. Tale strumento, la cui base riposa sull’art. 322, paragrafo 1, lett. a) del TFUE, integra – mediante regole finanziarie in tema di esecuzione del bilancio dell’Unione – le vigenti procedure di infrazione e quella di cui all’art. 7 TUE, aggiungendo uno specifico meccanismo volto a proteggere il bilancio da violazioni dei principi dello Stato di diritto da parte degli Stati membri, che ne possono compromettere la sana gestione o che incidono sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Infatti, una visione “dal punto di vista dell’Unione” circa i principi comuni cui si dichiarano fedeli gli Stati membri è possibile solo se si invera un ordinamento monista e federativo, che possa, attraverso i propri organi, far valere non semplicemente un “primato” ma una vera e propria “clausola di supremazia”, dalla quale consegua l’invalidità degli atti statali incompatibili, appunto, rispetto alla “visione” che dei principi dello Stato di diritto discende direttamente da una Costituzione dell’Unione europea.

Abstract [En]: The “Haider case” had the effect neither of accelerating the path towards federalization of the European Union, nor of leading the member States to fully embrace all together the alleged common and shared constitutional traditions. The enlargement to Eastern Europe, as it is known, has further aggravated the violations, within the borders of the Union, of the principles of the rule of law, without ever giving rise to the application of the procedure governed by art. 7 TEU. The solution adopted by Regulation (EU, Euratom) 2020/2092 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 appears unsatisfactory. This instrument, whose basis rests on art. 322, paragraph 1, lett. a) of the TFEU, integrates – through financial rules on the implementation of the EU budget – the current infringement procedure, as well as the one referred to in art. 7 TEU, adding a specific mechanism aimed at protecting the budget from violations of the principles of the rule of law by the Member States, which may compromise the Union’s sound management or affect the protection of its financial interests. In fact, a vision “from the point of view of the Union” about the common principles to which the Member States declare themselves to faithfully abide is legally legit only if a monist and federative system is implemented, whose bodies would be able to enforce not only “primary” clauses, but actual a real “supremacy” ones, resulting in the invalidity of state acts factually incompatible with the “philosophy” that the principles of the rule of law derive directly from a Constitution of the European Union.

 

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. La logica internazionalistica del procedimento previsto all’art. 7 Trattato sull’Unione europea.3. Segue: la incompiuta federalizzazione. – 4. Il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 e le impugnazioni di Ungheria e Polonia. – 5. Dal “primato” alla “clausola di supremazia” dell’ordinamento europeo: una strada ancora aperta.

 

Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Catania.


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