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La prima volta degli “esperti di chiara fama” in una decisione che non convince.

 

______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

LA CORTE COSTITUZIONALE TRA “POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE” E DIRIGENZA PUBBLICA: la prima volta degli “esperti di chiara fama” in una decisione che non convince.

 

GIAN PAOLO DOLSO

 

Abstract. L’articolo riguarda una recente sentenza della Corte costituzionale: la n. 164 del 2020. In essa la Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità relativi ad una legge che consente di istituire posizioni organizzative nell’ambito delle Agenzie fiscali (c.d. POER). In riferimento all’accesso a tali ruoli alcune agevolazioni sono previste a favore dei dipendenti delle stesse agenzie. I dubbi di costituzionalità si basano sulla asserita violazione degli artt. 3, 51, 97 Cost. La questione affrontata dalla Corte rivela elementi di interesse sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. Infatti la decisione si segnala per il fatto che la Corte ha per la prima volta usato un istituto processuale introdotto con la modifica delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate nel gennaio del 2020. Si tratta di una pronuncia che dà a adito a dubbi, anche alla luce del fatto che in un precedente caso, sotto diversi aspetti simile, la Corte aveva concluso per l’incostituzionalità della norma impugnata, la quale istituiva figure non molto dissimili da quelle ritenute conformi a Costituzione con la sentenza in esame.

Abstract. The article includes some reflections on the recent decision of the Constitutional Court: no. 164 of 2020. The Court rejected the questions regarding the constitutional legitimacy of a law relating to financial departements. This law provided for the possibility of assigning significant tasks to financial departements employees, promoting the employees of the same agencies in several ways. The doubts of constitutional legitimacy were based on the alleged violation of Articles 3, 51, 97 of the Constitution. The author then focuses on both substantive and procedural aspects of the theme. In fact, the decision is noteworthy because the Court used for the first time a procedural rule just introduced by the Court itself in January 2020: the possibility of arranging for the hearing of well-known experts (Article 14-bis of the Court’s procedural rules). In such a framework the decision raises doubts, therefore considered that in a previous case, the Court declared unconstitutional a law whith a similar content.

 

SOMMARIO: 1. La complessa vicenda decisa con la sentenza n. 164 del 2020. 2. Il ragionamento della Corte costituzionale. 3. Gli aspetti processuali della vicenda: la convocazione di esperti di chiara fama. 4. I profili sostanziali. 5. Cenni conclusivi.

 

Professore associato di diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Trieste.


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