______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE SUL “NON DECORSO DELLA PRESCRIZIONE” PUÒ ESSERE CORRETTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE?
Federico Ghera
Abstract [It]: Il contributo – traendo spunto da una sentenza del Tribunale di Bari, Sez. Lav., in cui sono avanzati dubbi di legittimità costituzionale sulla regola del “non decorso della prescrizione”, sancita dalla Cassazione, a seguito delle riforme del regime di tutela dei licenziamenti – confronta la giurisprudenza di legittimità con quella costituzionale sull’art. 18 st. lav. e sul d. lgs. n. 23/2015. La tesi sostenuta è che esista un contrasto tra le due giurisprudenze che potrebbe portare la Corte costituzionale a “correggere” l’interpretazione seguita dalla Cassazione.
Abstract [En]: The essay draws inspiration from a judgement of the Labour Court of Bari (Tribunale di Bari – Sez. Lavoro), which raises doubts of constitutionality on the rule created by the Supreme Court (Corte di Cassazione) regarding the running of the limitation period, as a result of the new legislation concerning dismissals. Precisely the Court of Bari, with the above mentioned judgement, by comparing the rulings of the Constitutional Court (Corte Costituzionale) with the rulings of the Supreme Court, both referring to art. 18 Legge n. 300/1970 and to D. Lgs. n. 23/2015, argues that there is a conflict between the two Courts and that Constitutional Court might correct the interpretation made by the Supreme Court.
SOMMARIO: 1. Il “non decorso” della prescrizione in costanza di rapporto: una sentenza di merito prospetta dubbi di legittimità costituzionale. – 2. Sull’ammissibilità di un’eventuale questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., in rapporto al principio dell’irretrattabilità del giudicato costituzionale. – 3. Sulla possibilità per la Corte costituzionale di discostarsi dall’interpretazione della Cassazione. – 4. Il diverso orientamento della Corte costituzionale sull’idoneità dei nuovi regimi di tutela a garantire una “stabilità adeguata”. – 5. Effetti di un’eventuale pronuncia interpretativa della Corte costituzionale e possibilità di una dichiarazione di incostituzionalità.
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