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L’INCIDENZA SISTEMATICA DI UNA TENDENZIALE STABILITA’ DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ TRA NOMOFILACHIA E PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE.

Le sezioni unite si pronunciano sull’aggravante speciale dell’art.7 d.l.152/1991, oggi inserita nell’art.416-bis.1 cod. pen., allorche’ la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, assegnando alla stessa natura soggettiva.

Diego Brancia

Abstract: Le Sezioni Unite intervengono sulle valutazioni antitetiche sulla natura dell’aggravante speciale dell’agevolazione mafiosa, componendo i discordi orientamenti che la inquadravano tra le aggravanti soggettive, oggettive o in ambito intermedio. Così chiariscono, anche, quale sia l’impulso psicologico del coautore ed i termini di ascrivibilità della condotta circostanziata in caso di concorso di persone nel reato.

Abstract: The United Sections intervene on the antithetical assessments on the nature of the special aggravating factor of the mafia facilitation, composing the discordant orientations that framed it among the subjective, objective or intermediate aggravating factors. Thus they also clarify what the co-author’s psychological impulse is and the terms of ascribability of the circumstantial conduct in the event of the participation of persons in the crime.

SOMMARIO: 1. La stabilità della giurisprudenza di legittimità tra nomofilachia e prevedibilità delle decisioni giudiziarie. La modifica dell’artt.618 c.p.p. e la “codificazione” della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione; 2. Le valutazioni antitetiche sulla natura dell’aggravante speciale prevista dall’art.7 d.l. n.152 del 1991 ed oggi inserita nell’art.416-bis.1 cod.pen.; 3. Le varie letture interpretative cui ha dato origine l’aggravamento di pena ove qualsiasi reato sia stato commesso “al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art.416-bis cod. pen.”; i discordi orientamenti giurisprudenziali; 4. Le caratteristiche della finalità agevolativa dell’associazione mafiosa e la qualificazione della circostanza nell’ambito di quelle di natura soggettiva; 5. L’estensione ai concorrenti della circostanza di natura soggettiva ove il coautore sia consapevole della finalità del compartecipe.


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