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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

 

LA SALVAGUARDIA DEL RICCIO DI MARE PUGLIESE: DA UN SINGOLO CASO, ALLA TUTELA COSTITUZIONALE E SOVRANAZIONALE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

 

Giulia Sulpizi

 

Abstract (It): Attraverso la menzione di “biodiversità” nell’innovato art. 9 Cost. si potrebbe ritenere che tale elemento risulti oggi fondamentale per l’ordinamento giuridico italiano tutto. Alla luce di una mutata sensibilità internazionale e nazionale si deve, quindi, verificare se effettivamente l’Italia intenda tutelare quest’aspetto. A tal fine, pare di speciale rilievo la questione, giunta all’attenzione della Corte costituzionale, oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale riguardante il divieto, introdotto dalla Regione Puglia, di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, procacciati nei mari regionali, per un periodo di tre anni. L’obiettivo della disposizione censurata pare risiedere nella volontà di scongiurare il rischio di estinzione della fauna delle suddette aree marine, ma tale obiettivo – per quanto nobile – ha suscitato non poche perplessità, rischiando di porsi in violazione sia dell’art. 117, c. 2., lett. s) Cost., con riguardo alla materia di competenza esclusiva “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. La soluzione di questo caso appare significativa, soprattutto se si considera l’importanza degli interessi pubblici in gioco, da bilanciarsi cautamente. Adottando, quindi, un approccio di law and literature, si può partire dalla centralità che la Natura, in tutte le sue forme e declinazioni, assume nell’opera dello scrittore Tolkien, che sembra aver prefigurato un possibile “pregiudizio ecologico”, legato all’eccessivo ricorso all’industria e ai rilevanti cambiamenti climatici. Considerando, quindi, la normativa europea, nazionale e regionale sul punto, attraverso la risoluzione del caso pugliese, si possono trarre importanti conclusioni di sistema in tema di garanzia della fauna marina in un ecosistema protetto, nel complesso intreccio di competenze delineatosi.

Abstract (En): The guarantee of biodiversity has led, after the 2022 Italian constitutional reform, is more than ever centrale in this legal system. Starting from a changed international and national sensibility towards the above mentioned problem, we can discuss whether in Italy this aspect is truly protected. This is why the recent case brought to the Italian Constitutional Court, dealing with the prohibition, by the Region Puglia, of taking, collection, detention, transport, arrival and commercialization of sea urchins and similar marine species, for a three-year period, is particularly significant. This prevision’s purpose is to take care of the above-mentioned species, but it has caused numerous problems. In fact, there were concerns about the compatibility of this rule with art. 117, c. 2., lett. s) of the Italian Constitution, dealing with the guarantee of environment. This is fundamental, since there are several public interests at stake. Adopting therefore a law and literature approach, we can see the importance of Nature, in all its aspects, in J.R.R. Tolkien’s “The lord of the rings”, where the author stressed the idea of possible ecological disasters because of pollution and climate changes. After considering European, national and regional legislation and the resolution of this specific case, we can take some central conclusions regarding the necessity to protect marine endangered species, in a complex balance between opposing interests.

 

SOMMARIO: 1. La Natura: soggetto o oggetto di relazione nel diritto… – 2. …e nella letteratura. – 3. Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di tutela ambientale, prima e dopo la riforma costituzionale del 2022. – 4. La questione specifica: la salvaguardia del riccio di mare pugliese. – 4.1 L’inquadramento normativo in materia di pesca: l’intarsio tra Costituzione e normativa europea, statale e regionale. – 5. La soluzione accolta con la sentenza n. 16/2024. – 6. Considerazioni conclusive.


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