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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

LA SCIENZA E LA TECNICA DI FRONTE ALLA DISCREZIONALITÀ POLITICA E AMMINISTRATIVA: PRINCIPIO DI “NON CONTRADDIZIONE” E DIRITTO ALLA SALUTE

 

Emilio Castorina
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale
Dipartimento di giurisprudenza – Università degli studi di Catania.

 

Abstract [ITA]: Se la scienza non può rispondere alla domanda di come dovremmo vivere e cosa dovremmo fare, a quali ultimi e più alti valori dovremmo orientare la nostra vita, essa diviene, tuttavia, il necessario presupposto per scelte politiche ragionevoli. Il fondamento delle decisioni che devono necessariamente rifarsi ai dati della scienza e della tecnica riposa nel principio di “non contraddizione” tra legislazione positiva e fenomeno naturale scientificamente osservato. Il Parlamento, come già ammonì Montesquieu, non è destinato a operare come “onnipotente arbitro del divenire umano”, ma quale “accorto interprete della «natura» del suo Stato e dell’esprit général del suo popolo” ed è per questa ragione che le leggi positive non possono infrangere l’ordine naturale delle cose. Negli ordinamenti contemporanei, il principio di “non contraddizione” della legge politica rispetto alla legge naturale si caratterizza per contenuti assiologici che sono il dato più sensibile delle odierne democrazie costituzionali. Durante la pandemia da Covid-19, la discrezionalità nella imposizione degli obblighi vaccinali è stata esercitata alla luce delle condizioni sanitarie ed epidemiologiche, così come accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che devono guidare, appunto, il Legislatore nell’esercizio delle proprie scelte politiche, sì da consentire, eventualmente, alla Corte costituzionale, com’è accaduto, di valutare la non irragionevolezza e la non sproporzionalità dell’introduzione di obblighi in tale senso e delle specifiche conseguenze che la legge parlamentare abbia voluto far conseguire alla violazione di esso.

Abstract [ENG]: If science cannot answer the question of how we should live and what we should do, to which ultimate and highest values we should direct our lives, it nevertheless becomes the necessary prerequisite for reasonable political choices. The foundation of the decisions that must necessarily refer to the data of science and technology rests in the principle of “non-contradiction” between positive legislation and scientifically observed natural phenomenon. Parliament, as Montesquieu already warned, is not destined to operate as an “omnipotent arbiter of human becoming”, but as a “shrewd interpreter of the “nature” of its State and of the esprit général of its people” and it is for this reason that the positive laws cannot break the natural order of things.In contemporary legal systems, the principle of “non-contradiction” of political law with respect to natural law is characterized by axiological contents which are the most sensitive datum of today’s constitutional democracies. During the Covid-19 pandemic, the discretion in imposing vaccination obligations must be exercised in the light of the sanitary and epidemiological conditions, as ascertained by the competent authorities, and of the ever-evolving acquisitions of medical research, which must guide, in fact, the Legislator in the exercise of its political choices, so as to allow, possibly, the Constitutional Court, as happened to deal with the Coronavirus, to evaluate the non-unreasonableness and non-proportionality of the introduction of obligations in this sense and the specific consequences that the parliamentary law wanted to combine with the violation of it.

 

Sommario: 1. Diritto costituzionale e scienza: alcune premesse. – 2. Segue: il principio di “non contraddizione” e la libertà del pensiero scientifico (art. 33 Cost.). – 3. Scienza, tecnica e primato dell’essere umano. – 4. I limiti al principio di maggioranza e l’imposizione di obblighi vaccinali. – 5. Segue: la “discrezionalità” del legislatore nel fronteggiare la pandemia e il giudizio di costituzionalità sulla ragionevolezza del relativo esercizio. – 6. L’applicazione del “principio di precauzione” di fronte alle prime incertezze scientifiche.


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