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LA STRETTA TOLLERABILITÀ DELLE MOLESTIE OLFATTIVE E LA BASSA ACCETTAZIONE SOCIALE DELL’INQUINAMENTO ODORIGENO.

 

Salvatore Ruberti *

 

Abstract (it) L’inquinamento olfattivo è una forma di inquinamento atmosferico. La giurisprudenza ha qualificato il fenomeno come molestia ex art. 844 c.c. e art. 674 c.p. e ha elaborato i criteri di stretta tollerabilità e di bassa accettazione sociale. Individuare le sostanze disperse nell’atmosfera non è facile; soprattutto per accertare la loro tossicità. A tal fine, tornano utili le classificazioni degli odori e le gradazioni di percezione olfattiva anche se la giurisprudenza da grande importanza alle dichiarazioni dei testimoni. Dal 2017, il Codice dell’ambiente contiene l’art. 272bis rubricato “emissioni odorigene”.

Abstract (en) Olfactory pollution is a form of air pollution. The jurisprudence has qualified the phenomenon as harassment ex art. 844 c.c. and art. 674 of the Criminal Code and has developed the criteria of strict tolerability and low social acceptance. Identifying the substances dispersed in the atmosphere is not easy; especially to ascertain their toxicity. To this end, classifications of odors and gradations of olfactory perception are useful even if jurisprudence gives great importance to witness statements. Since 2017, the Environmental Code contains art. 272bis entitled “odorous emissions”.

 

SOMMARIO: Premessa; 1. L’alterazione della composizione dell’aria atmosferica: un tentativo di definizione di inquinamento olfattivo; 2. La tollerabilità delle emissioni olfattive: da una dimensione normale a un rigoroso concetto di stretta tollerabilità e bassa accettabilità sociale; 3. Il pregiudizio da moleste olfattive prescinde dal rilascio delle autorizzazioni e dal rispetto dei limiti imposti per legge; 4. La limitazione delle emissioni nell’atmosfera: con il nuovo art 272bis il fenomeno della molestia olfattiva entra nel Codice dell’Ambiente; 5. Il problema dei roghi nelle campagne: quale limite?; 6. L’abbandono dei rifiuti: quando l’inquinamento odorigeno è conseguenza di un’altra fattispecie criminosa; 7. Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 e s.m.i “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

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* Studio Legale Tanza – Ufficio Legale ADUSBEF

 


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