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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

L’”ISOLAZIONISMO” DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IN SICILIA.

 

(Nota a Cons. Giust. Amm., sez. giurisdizionale, sentenza 1° giugno 2024, n. 391)

 

Attilio L.M. Toscano

 

ABSTRACT [IT]: La nota esamina criticamente una recente pronuncia della sezione giurisdizionale del C.G.A. per la Regione Siciliana, con la quale, sul solco delle più recenti pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato, si tende ulteriormente e sempre di più a differenziare la configurazione dei consiglieri laici del C.G.A. da quella dei consiglieri laici del Consiglio di Stato, ivi compresi quelli nominati per la provincia di Bolzano, con evidenti effetti “isolazionistici” della giustizia amministrativa in Sicilia, che verosimilmente nessuna ragionevole base hanno nell’art. 23 dello Statuto della Ragione Siciliana e nelle disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, che riguardano la giustizia amministrativa.

ABSTRACT [EN]: The note critically examines a recent ruling from the jurisdictional section of the C.G.A. for the Sicilian Region, with which, following the most recent jurisdictional rulings of the Council of State, there is a further and increasingly tendency to differentiate the configuration of the lay councilors of the C.G.A. from that of the lay councilors of the Council of State, including those appointed for the province of Bolzano, with evident “isolationist” effects of administrative justice in Sicily, which probably have no reasonable basis in the art. 23 of the Statute of Sicilian Region and in the provisions of the Constitution of the Italian Republic, which concern administrative justice.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda giudiziaria. – 3. Considerazioni. Il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, quale atto endoprocedimentale non vincolante. – 4. Il neo-istituito periodo di “raffreddamento” per la nomina dei consiglieri laici del C.G.A. – 5. I requisiti amministrativi di nomina e l’assenza di limite di età per il collocamento a riposo dei consiglieri laici del C.G.A.

 

C.G.A. PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. giurisdizionale, 1° giugno 2024, n. 391

Autorità: C. G. A. | Categoria: Giustizia amministrativa – Diritto processuale amministrativo

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – PROCESSO AMMINISTRATIVO – Consiglieri c.d. “laici” del C.G.A. – durata sessennale del mandato – divieto di “riconferma” nell’incarico o di “mantenimento” dell’incarico senza soluzione di continuità – facoltà di “nuova nomina” – soluzione di continuità adeguata e ragionevole (non minore di due anni) – tertium comparationis – avvocati che hanno svolto funzioni di magistrato – divieto di esercitare la professione per due anni – giudici costituzionali – divieto di “nuova nomina” – parere del C.P.G.A. – implicita natura vincolante – effetto conformativo dell’annullamento – retroattività – assenza di limite massimo di età per il collocamento a riposo – età massima per la nomina.

Il divieto normativo di “riconferma” nell’incarico di consigliere c.d. “laico” del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana non è un divieto assoluto di seconda nomina, a condizione che la seconda designazione intervenga a distanza di almeno due anni dalla cessazione dell’esercizio dei precedenti compiti.

Il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, reso nell’iter di nomina dei consiglieri c.d. “laici” del C.G.A. ha natura implicitamente vincolante, oltreché pacificamente obbligatoria, nell’ipotesi di parere sfavorevole.

L’età massima per la nomina a consigliere c.d. “laico” è eccezionalmente quella di sessantasette per i candidati in possesso di “eminenti” requisiti di esperienza, di preparazione, di attitudine e di carattere e non sussiste limite di età massima per il loro collocamento a riposo, «come è sempre accaduto».

(massime a cura di Attilio Luigi Maria Toscano)


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