L’operatività del vincolo di giustizia nel reato di doping
di Roberto Carmina
1 Corte di Cassazione, Sezione II penale, 8 Marzo 2011, n. 12750, in Guida al diritto, 2011, p. 76, nella quale si ammette la costituzione di parte civile del CONI, riconoscendo, pertanto, in suo favore il risarcimento del danno, nel caso di un soggetto condannato per il reato di ricettazione di farmaci dopanti per un fatto commesso precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 376 del 2000.
2 L’art. 30, al comma 4° dello Statuto della F.I.G.C, stabilisce che “fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”, consultabile on line in www.figc.it.
3 Commissione disciplinare territoriale per il Lazio, 21 Giugno 2012, consultabile on line sul sito www.personaedanno.it. La decisione citata tratta il caso di un calciatore che, a seguito di un’aggressione subita nel corso di una partita di calcio dilettantistico, si costituiva parte civile in un procedimento penale, senza aver richiesto alla F.I.G.C. la preventiva autorizzazione ex art. 30, comma 4°, dello Statuto della F.I.G.C. e pertanto veniva deferito dalla Procura Federale per l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15 C.G.S. Peraltro, la stessa Procura Federale contestava alla società di appartenenza del calciatore la violazione dell’articolo 4, comma 2°, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento antiregolamentare ascritto al proprio tesserato. Tale decisione desta interesse in quanto la Commissione Disciplinare Territoriale per il Lazio nega la colpevolezza del deferito rispetto alle violazioni ascritte, in quanto esclude che l’articolo 30, comma 4°, dello Statuto della F.I.G.C. contempli la fattispecie della costituzione di parte civile in un procedimento penale nonché l’esercizio delle altre azioni penali.
4 R. STINCARDINI – M. ROCCHI, La responsabilità degli arbitri componenti dei collegi previsti negli accordi collettivi: riferibilità del vincolo di giustizia?, in Rivista di diritto ed economia dello sport, 2008, p. 34.
5 L’art. 30, al comma 2° dello Statuto della F.I.G.C, sancisce che “i soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla F.I.G.C., dalla F.I.F.A., dalla U.E.F.A., dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico”, visionabile on line in www.figc.it.
6 In senso solo parzialmente difforme P. SANDULLI, I limiti della «giurisdizione sportiva» (nota a TAR Lazio, Sez. III-ter, 19 marzo 2008 n. 2472), in Foro amministrativo-TAR, 2008, p. 2088 e s.s, il quale afferma che sia necessario, per evitare una sanzione disciplinare, informare la FIGC dell’intenzione di agire davanti al giudice statale senza dover però attendere, per ragioni di celerità, l’autorizzazione della Federazione, di cui al comma 4°, dell’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.
7 G. NAPOLITANO, Caratteri e prospettive dell’arbitrato sportivo, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, p. 1162.
8 Corte di Giustizia Federale, II Sezione, Comunicato Ufficiale n. 118/CGF (2011/2012), consultabile on line sul sito www.figc.it.
9 In senso difforme M. MAIONE, In presenza di un reato commesso nell’ambito di attività sportive opera il “vincolo di giustizia”?, in Rivista dell’Arbitrato, 2009, p. 523, secondo la quale “il vincolo di giustizia sportiva potrebbe operare in presenza di reati e delitti solo ove l’interessato eserciti nel processo penale, alle dovute condizioni, un’azione risarcitoria, essendo per natura eventuale e disponibile (…). Solo in situazioni di questo tipo il vincolo di giustizia potrebbe impedire la costituzione di parte civile del soggetto interno all’ordinamento sportivo o comunque subordinarla alla preventiva autorizzazione del Consiglio Federale ai sensi dell’art. 30, comma IV, dello Statuto F.I.G.C”.
10 L’art. 24 della Costituzione statuisce, per quanto a noi interessa, che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. L’art 25 della Costituzione prescrive, tra l’altro, che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”.
11 Commissione disciplinare territoriale per il Lazio, 21 Giugno 2012, consultabile on line sul sito www.personaedanno.it.
12 La legge n. 280/2003 stabilisce all’art. 1 che “la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportive”, all’art. 2 che “in applicazione dei principi di cui all’articolo 1, e’ riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”, visionabile on line in www.camera.it.
13 G. ARIOLLI, V. BELLINI, Disposizioni penali in materia di doping, Milano, Giuffrè, 2005, p. 160.
Pubblicato su AmbienteDiritto.it il 09 Ottobre 2014
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