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Nota a sentenza del TAR Campania Sez. V, 4.11.2011, n. 5114

 

GIANMARCO MIELE*

Ordinanze comunali contingibili ed urgenti in materia di rimozione rifiuti: Obbligo d’istruttoria, violazione dell’art. 192 D.Lgs. 152/06 in relazione all’art. 3 L. 241/90 – Necessità di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/90 tranne che in ipotesi di urgenza qualificata – Principio di specialità dell’art. 14 C.d.S.: attività esigibili da parte di ANAS ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.14 del Codice della Strada.
 
La sentenza n. 5114/11 del TAR Campania – Napoli è stata pronunziata su ricorso proposto da ANAS S.p.A. avverso un’ordinanza di necessità ed urgenza emessa dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) in materia di rimozione rifiuti abbandonati da ignoti lungo aree di pertinenza stradali.

L’ordinanza imponeva ad ANAS di procedere ad horas alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica di un’area, individuata dalla particella 400 del foglio 12, nel rispetto di quanto disposto e previsto dal D.Lgs. 152/06, con obbligo di far pervenire al predetto Comune entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’ordinanza tutta la certificazione prevista dalla normativa vigente, nonché formulario dell’avvenuto smaltimento e quant’altro necessario a seguito dell’avvenuta bonifica; con riserva, in caso di inadempimento, oltre che dell’irrogazione delle sanzioni previste per la mancata ottemperanza, di procedere ad horas all’esecuzione dei lavori in danno”.

Avverso tale provvedimento ANAS si rivolgeva al giudice amministrativo, che -con il richiamato provvedimento- conferma ancora una volta il consolidato orientamento, che esclude la responsabilità dell’Ente gestore della Strada in caso di abbandono illecito di rifiuti.

Oltre ai numerosi ed utili spunti che offre la sentenza, in linea con il precedente provvedimento n. 2800/11 del TAR Campania – Napoli (pronunziata su ricorso proposto in analoga materia dal sottoscritto difensore), si segnala un nuovo ed interessante passaggio del foro partenopeo in tema di indicazione dei compiti che sono in capo ad ANAS: “…ribadita in ogni caso l’illegittimità dell’ordine di rimozione dei rifiuti rivolto al proprietario della strada – in verità ANAS ha piuttosto il compito di gestire e mantenere in qualità di concessionario la rete stradale e autostradale nazionale – in assenza di adeguata istruttoria e di idonea motivazione circa l’imputabilità soggettiva di una qualche condotta attiva od omissiva che abbia anche solo agevolato la violazione del divieto di abbandono di rifiuti, beninteso che dall’ente gestore sono piuttosto esigibili, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.14 del Codice della Strada, solo le attività ordinarie e straordinarie naturalmente connesse alla gestione della sede stradale (a titolo di mero quanto non esaustivo esempio: manutenzione dell’asfalto, della segnaletica orizzontale e verticale, delle eventuali infrastrutture a corredo, potatura degli arbusti prospicienti e delle aiuole divisorie e pulizia connessa, eliminazione di pericoli, etc.)“.

Il TAR Napoli, infine, ancora una volta precisa che le ordinanze contingibili ed urgenti, anche se emesse in materia ambientale, giustificano l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, solo in presenza di un’urgenza qualificata, che dev’essere però sempre esplicitata nel provvedimento.

Pertanto, va sempre attivata la partecipazione degli interessati al procedimento, attraverso la obbligatoria comunicazione di avvio (cfr. Cons. Stato, V, 25.8.2008, n. 4061) come disciplinata dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 1990, comunicazione che, per espressa previsione normativa, può peraltro venire omessa ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento. Fermo restando -si ripete- che, in termini generali, l’Amministrazione è sempre tenuta a rendere conto della sussistenza di tali ragioni di urgenza qualificata.

Inoltre, il Collegio ribadisce che la giurisprudenza più recente ritiene che ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, vale a dire della norma invocata dalla stessa Amministrazione resistente nell’ordinanza, l’Ente proprietario/gestore della strada ha l’obbligo di provvedere alla pulizia della stessa in modo da non creare danno o pericoli alla circolazione; pertanto spetta alla detta P.A. procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati da terzi “sull’area di sedime della strada stessa” a prescindere dalla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa del detto proprietario (Cfr. Cons. Stato Sez. IV 18 giugno 2009 n. 4005).

La soluzione è invece diversa -come nel caso di specie- allorché si tratti di rifiuti solidi non pericolosi abusivamente depositati nelle “vicinanze” dell’area stradale e non risulti riscontrabile né tanto meno denunciato alcun profilo soggettivo di dolo o quanto meno di colpa in capo all’ Ente proprietario o gestore (TAR Campania, Napoli, V, 5.12.2008, n.21013).

Il TAR Campania, quindi, constatato che nessun accertamento è stato condotto in merito all’eventuale configurabilità di una qualche forma di corresponsabilità imputabile all’ANAS, ritiene di aderire in toto al motivo di censura sul punto articolato.

Infine, il Collegio, ribadisce che nessuna norma di legge nel settore specifico della viabilità attribuisce ai Comuni il potere di assicurare la pulizia delle strade imponendo autoritativamente obblighi di facere al gestore al fine di garantire “la sicurezza e la fluidità della circolazione”, né un tal potere può desumersi implicitamente dalla natura del Comune quale ente locale a fini generali, atteso che tra gli interessi pubblici affidati alla cura dei comuni non v’è anche quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione delle strade.

* Avvocato, Ufficio Legale ANAS s.p.a.


TAR Campania Sez. V, 4.11.2011, n. 5114

 

Pubblicata su AmbienteDiritto.it il 25 novembre 2011
 


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