Commento a Consiglio di Stato sez. 2^ – 3 novembre 2021, n. 7357.
______________ AMBIENTEDIRITTO ______________
“PROBLEMATICHE” INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.
Commento a Consiglio di Stato sez. 2^ – 3 novembre 2021, n. 7357
Avv. Salvatore Nanè
Master in Diritto dell’ambiente e gestione del territorio – Università di Catania
Massime:
“È infondata la tesi secondo cui la procedura di PAS, al pari dell’autorizzazione unica ex art 12 D. lgs. 387/2003, assorbirebbe e renderebbe superflua ogni problematica relativa ai titoli edilizi. Infatti, solo l’autorizzazione unica può costituire, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, mentre l’effetto della PAS non può essere quello di consentire l’intervento in deroga agli strumenti urbanistici, perché è proprio la compatibilità urbanistico-edilizia del progetto a costituire il presupposto per la legittima realizzazione a mezzo di procedura semplificata”.
“La produzione di energia elettrica destinata alla cessione sul mercato è indice dell’autonomia funzionale di un impianto alimentato a fonti energetiche rinnovabili e conduce a qualificare l’intervento come volto alla realizzazione di un impianto autonomo piuttosto che di un mero volume tecnico”.
“L’individuazione regionale di siti non idonei agli impianti, sulla base della previsione dell’art. 17 D.M. 10 settembre 2010 non ha l’effetto di determinare, in via automatica e presuntiva, la compatibilità urbanistica dell’intervento da realizzare nei siti esclusi dal piano regionale. La funzione del sopra indicato piano regionale, infatti, non è quella di predeterminare l’idoneità, sul piano generale e a prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia, di tutti i siti non esclusi, ma è quella, più limitata, di offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti”.
(Massime tratte dalla Rivista AmbiententeDiritto.it)
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