PUBBLICATE LE LINEE GUIDA DEL GOVERNO AMERICANO PER L’ETICHETTATURA DEGLI OGM.
di AVV. TOMMASO ROSSI
Non si parla mai di alimenti geneticamente modificati, ma di "alimenti bioingegnerizzati" ("bioengineered food"- caratterizzati con il marchio BE, probabilmente accompagnato da un sole che ride ), che dovranno sottostare a dei precisi standard.
Oltretutto il marchio “BE” non verrebbe applicato automaticamente a tutti gli alimenti prodotti con ingredienti geneticamente modificati, ma unicamente laddove la sequenza geneticamente modificata del DNA sia individuabile; resteranno dunque esclusi moltissimi prodotto, come gli zuccheri e gli oli particolarmente raffinati come quelli di mais OGM dove la sequenza modificata non è spesso rilevabile.
Così come verrebbero esclusi alimenti il cui ingrediente primario è NON-OGM, anche se altri e rilevanti ingredienti contenuti all’interno del preparato sono OGM (o meglio BE).
La situazione normativa in Italia. I prodotti costituiti o contenenti o derivati da OGM, sia alimenti che mangimi, sono soggetti ai requisiti di etichettatura e tracciabilità stabiliti con i Regolamenti comunitari n. 1829/2003 e n. 1830/2003. Come si legge nel sito del Ministero della Salute, ciò garantisce che vengano fornite informazioni ai consumatori e utilizzatori di tali prodotti, permettendo loro di effettuare una scelta consapevole.
Il
Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza della presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM, per cui anche gli alimenti derivati da OGM, destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, devono riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM.
Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati, oppure sono costituiti o prodotti a partire da OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (art. 12, comma 2 del Regolamento).
La definizione della soglia di tolleranza sopra indicata scaturisce dalla impossibilità nell’Unione europea, come nei Paesi terzi, di impedire la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di OGM nei prodotti convenzionali durante le fasi di coltivazione, manipolazione, stoccaggio, trasporto.
Con il
Regolamento (CE) n. 1830/2003 gli alimenti GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità che è definita, in modo specifico per questo settore, "come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione".
Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l’obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.
In conclusione, tutti i prodotti alimentari costituiti o contenenti OGM o derivati da essi, con una presenza superiore allo 0.9%, destinati al consumatore finale devono riportare in etichetta la dicitura "contiene organismi geneticamente modificati" o "contiene (nome dell’organismo) geneticamente modificato".
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
Stabilisce norme per garantire che i prodotti contenenti OGM (Organismi geneticamente modificati: piante o animali allevati per raggiungere una maggiore resa o resistere alle malattie, attraverso la modificazione del loro patrimonio cellulare e genetico) , nonché
gli alimenti e i mangimi da essi derivati, possano essere tracciati in tutte le fasi della catena di produzione e di distribuzione.
Le norme riguardano l’etichettatura, il monitoraggio dei rischi ambientali e sanitari, e la possibilità di ritirare i prodotti, se necessario.
PUNTI CHIAVE
Tracciabilità
La tracciabilità (la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi della catena di produzione e di distribuzione) è la chiave per fornire ai consumatori e al commercio alimentare le informazioni e le garanzie sui prodotti alimentari e sui mangimi derivati da OGM. Essa consente loro di fare scelte informate sulla base di un’etichettatura accurata.
I venditori devono rispondere a tre requisiti principali:
·informare per iscritto gli acquirenti commerciali in merito al fatto che un prodotto contiene OGM (o fornire una dichiarazione relativa all’uso per i prodotti destinati agli alimenti o ai
mangimi per animali);
·(per alimenti e mangimi) identificare ogni ingrediente derivato da OGM, se esiste un elenco degli ingredienti.
Queste informazioni dovrebbero essere fornite in ogni fase della catena di produzione e distribuzione e conservate per cinque anni.
Etichettatura
La confezione destinata al consumatore finale o i prodotti preconfezionati contenenti OGM dovrebbero riportare la dicitura: «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati [o i nomi degli organismi]».
Ispezione e controlli
I paesi dell’UE devono effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di etichettatura degli OGM.
Ogni paese deve anche imporre sanzioni efficaci per le violazioni. I prodotti possono essere ritirati se hanno effetti negativi imprevisti per la salute o per l’ambiente.
Deroghe
·Un prodotto può contenere traccedi OGM (al di sotto dello 0,9 %), se ciò è tecnicamente inevitabile.
·Il regolamento non si applica ai prodotti medicinali.
Il regolamento è in vigore dal 7 novembre 2003.
Si veda anche la Giurisprudenza:
PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT – 30 MAGGIO 2018 – ANNO XVIII
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