Artt. 116, co. 3 Cost., e 118, co. 1, Cost. due facce, ma, in fondo, una sola medaglia.
REGIONALISMO DIFFERENZIATO E PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE.
Artt. 116, co. 3 Cost., e 118, co. 1, Cost. due facce, ma, in fondo, una sola medaglia*
Ludovico A. Mazzarolli**
Abstract (It)
Il lavoro, premessa una particolare lettura dell’art. 117 Cost. ed esaminate le azioni finora intraprese da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, ragiona degli “slogans” comunemente adoperati dagli oppositori dell’autonomia ex art. 116, co. 3, Cost., concludendo con un parallelismo tra quanto lì previsto e ciò che è stabilito nell’art. 118, co. 1, Cost.
Abstract (En)
The work, given a particular reading of art. 117 Cost. and examined the actions until now undertaken by Veneto, Lombardia and Emilia Romagna, reasons about the «slogans» commonly used by opponents of autonomy ex art. 116, co. 3, Cost., concluding with a parallelism between what is there exposed and what is established in art. 118, co. 1, Cost.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Per leggere correttamente l’art. 116, co. 3, Cost., non si può che farlo alla luce dell’art. 117 … letto correttamente. – 3. L’azione delle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e di altre Regioni: ragionando di numeri. – 4. Di «slogans» e loro fondatezza. – 5. Di «slogans» propagandistici, alla luce della concreta proposta della Regione Veneto. – 6. Di preoccupazioni … inutili, quando non pretestuose. – 7. Conclusioni: artt. 116, co. 3 Cost., e 118, co. 1, Cost.: due facce, ma, in fondo, una sola medaglia. – 8. Bibliografia essenziale.
1. Premessa.
Da che ho accettato di fare parte della c.d. «delegazione trattante» per il Veneto, deputata, appunto, a trattare con il Governo centrale per vedere attuato, per la prima volta, il disposto di cui all’art. 116, co. 3, Cost., mi è capitato, con un’inversione dell’onere della prova affatto peculiare, di essere da alcune parti riguardato, anziché come uno studioso di diritto costituzionale attirato dall’idea di vedere realizzata – anche con il suo contributo – la prima attuazione di un articolo della Costituzione, fino ad allora mai utilizzato, come un facinoroso arruffapopoli, da taluno qualificato addirittura come «terrorista».
Càpita, si potrà dire; ma ciò che invece non è digeribile è che la maggior parte delle critiche sono venute da chi, con tutta evidenza, non ha mai letto una riga di quello che noi della delegazione si era scritto, muovendo quindi da un preconcetto di fondo, preconfezionato e, poi, via via sempre più amplificato, con criteri assai più giornalistici che giuridici.
__________________________
* Il lavoro, rivisto per la pubblicazione, riprende il contenuto della Relazione tenuta nel corso del Convegno intitolato «Regionalismo differenziato: opportunità e criticità», organizzato dalla prof.ssa Paola Bilancia per il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università statale di Milano e il Centro Studi sul Federalismo, e svoltosi a Milano l’ 8 ottobre 2019. Idealmente, va collocato nel mezzo dei due altri lavori che l’A. ha dedicato all’argomento e che figurano nella «Bibliografia essenziale» di cui infra, sub § 8.
** Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Udine e componente del Comitato scientifico di questa Rivista.
Scarica allegato