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RIVENDICAZIONI SINDACALI E NUOVI DIRITTI: L’ART. 28 ST. LAV. ALLA PROVA DEL PLATFORM WORK.

 

Andrea Sgroi 

 

Abstract [It]: Il presente contributo esamina due decreti del Tribunale di Palermo, adottati a conclusione di altrettanti procedimenti per la repressione della condotta antisindacale (art. 28 St. lav.), promossi da organizzazioni sindacali rappresentative dei ciclofattorini. Si tratta, per quanto consta, delle prime pronunce riguardanti l’obbligo del committente di informare i sindacati sulla natura ed il funzionamento dei sistemi automatizzati. Sul punto, la distanza temporale tra le due decisioni offre l’occasione per riflettere sulle novità introdotte dall’art. 26 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48. Anche le motivazioni in materia di riconoscimento di RSA e RLS rivestono particolare interesse, poiché rivelano i limiti della disciplina vigente e la necessità di un’interpretazione evolutiva delle disposizioni statutarie, a tutela dei lavoratori della “gig economy”. Infine, seguendo l’itinerario ermeneutico del secondo giudice, verrà vagliata la compatibilità tra il rimedio dell’astreinte e il procedimento per la repressione della condotta antisindacale.

Abstract [En]: This article examines two judgments of the Court of Palermo, issued at the end of two proceedings for the repression of anti-union behavior brought by trade unions representing riders. As far as is known, these are the first rulings on the obligation of the employer to inform the trade unions of the nature and operation of automated systems. On this point, the time gap between the two decisions provides an opportunity to reflect on the changes introduced by Article 26 of Legislative Decree No. 48 of 4 May 2023. The reasons for the recognition of RSAs and RLSs are also of particular interest, as they reveal the limits of the current discipline and the need for an evolutionary interpretation of the legal provisions for the protection of workers in the “gig economy”. Finally, following the hermeneutic path of the second judge, the compatibility between the remedy of “astreinte” and the procedure of repression of anti-union behavior is examined.

 

Nota a Tribunale di Palermo, sez. lav., decreto, 31.3.2023 – Giud. Bruno – NIDIL CGIL Palermo, FILCAMS CGIL Palermo, FILT CGIL Palermo c. U. s.r.l.

Parole chiave: condotta antisindacale; riders; rito sommario; qualificazione del rapporto di lavoro; subordinazione; eterorganizzazione; sistemi automatizzati; algoritmo; informazioni; RLS; elezioni; art. 9 St. lav.; RSA; trattative.

La natura sommaria del procedimento ex art. 28 St. lav. non preclude l’accertamento incidentale sulla natura del rapporto di lavoro, stante il carattere bifasico del rito, che contempla una seconda fase a cognizione piena. È antisindacale la condotta tenuta dalla società committente che rifiuti di comunicare alle OO.SS. comparativamente più rappresentative le informazioni di cui all’art. 1 bis del d.lgs 152/1997. Non costituisce una violazione dell’art. 28 St. lav. la condotta della società committente che non riconosca il RSA, nominato da OO.SS. che non abbiano partecipato alle trattative per la stipulazione del contratto collettivo applicabile dalla società committente. Non rappresenta un pregiudizio all’attività sindacale il mancato riconoscimento del RLS che non sia nominato secondo le modalità previste dall’ dall’art. 47 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o, in ogni caso, eletto con procedura inoppugnabile dal punto di vista formale. L’art. 9 St. lav., disposizione non abrogata tacitamente, rivolge alle sole RSA il diritto di controllare l’applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. (Massima a cura dell’A.)

e

Nota a Tribunale di Palermo, sez. lav., decreto, 20.6.2023 – Giud. Marino – NIDIL CGIL Palermo, FILCAMS CGIL Palermo, FILT CGIL Palermo c. F. s.r.l.

Parole chiave: condotta antisindacale; riders; qualificazione del rapporto di lavoro; subordinazione; eterorganizzazione; informazioni; d.l. 48/2023; sistemi “integralmente” automatizzati; algoritmo; astreinte.

È antisindacale la condotta della società committente che rifiuti di comunicare alle OO.SS. comparativamente più rappresentative le informazioni, di cui all’art. 1 bis del d.lgs 152/1997, come novellato dall’art. 26 del d.l. 48/2023, eccezion fatta per quelle coperte da segreto industriale e commerciale, nel caso in cui la società utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, ovverosia che non contemplino l’intervento umano nella fase finale del procedimento algoritmico. Le misure di coercizione indiretta di cui all’art. 416 bis c.p.c. sono applicabili al procedimento per la repressione della condotta antisindacale, poiché l’esclusione prevista dall’ultimo comma secondo periodo di tale disposizione concerne esclusivamente le controversie individuali di lavoro. (Massima a cura dell’A.).

 

Sommario: 1. I due giudizi. – 2. Ancora sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei riders. – 3. Obblighi di informazione e sindacato: un ‘prima’ e un ‘dopo’ il decreto lavoro? – 4. Sulle rappresentanze dei lavoratori delle piattaforme. – 5. Astreinte e Art. 28 St. lav.


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