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______________ AMBIENTEDIRITTO ______________

 

 

SILENZIO ASSENSO E PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA TRA GIUDICE DELLE LEGGI E GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Giuseppe Franchina

 

Abstract L’esclusione del silenzio assenso per i provvedimenti in materia di tutela del paesaggio discende dall’art. 146 cod. beni culturali -norma fondamentale di riforma economico-sociale idonea a vincolare, anche, la potestà legislativa regionale primaria- che prevede, invece, al comma 10, appositi rimedi sostitutivi nel caso di inerzia dell’amministrazione procedente. Tale esclusione si pone in linea con il principio generale stabilito all’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che vieta la formazione per silentium del provvedimento conclusivo nei procedimenti implicanti la tutela di “interessi sensibili”, come è testualmente confermato, d’altro canto, dal comma 9 dello stesso art. 146, là dove, nel prevedere che con norme regolamentari siano stabilite procedure autorizzatorie semplificate per gli interventi di lieve entità, tiene «ferme […] le esclusioni di cui [all’articolo] 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni». Delle suddette questioni si è occupata la Corte Costituzionale nella sentenza n. 160 del 2021 chiamata a verificare la legittimità costituzionale di una norma della Regione Siciliana, e successivamente il giudice amministrativo.

Abstract The exclusion of silent consent for measures regarding the protection of the landscape derives from art. 146 of the Cultural Heritage Code – a fundamental rule of economic and social reform suitable for binding, also, the primary regional legislative power – which provides, instead, in paragraph 10, special substitute remedies in the event of inertia of the proceeding administration. This exclusion is in line with the general principle established in art. 20, paragraph 4, of Law no. 241 of 1990, which prohibits the formation by silentium of the final measure in proceedings involving the protection of “sensitive interests”, as is textually confirmed, on the other hand, by paragraph 9 of the same art. 146, where, in providing that simplified authorisation procedures for minor interventions are established by regulatory rules, it holds ‘firm […] the exclusions referred to in Article 20(4) of Law No 241 of 7 August 1990, as amended.’The above issues were dealt with by the Constitutional Court in judgment no. 160 of 2021 called to verify the constitutional legitimacy of a rule of the Sicilian Region, and subsequently by the administrative judge.

 

SOMMARIO: 1. La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale; 2. La decisione della Corte Costituzionale n. 160 del 2021; 3. Il Consiglio di Stato e l’ipotesi di silenzio assenso nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica; 4. Il d. l. “Semplificazioni”.


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