AREE PROTETTE – Regione Siciliana – Piano regionale dei parchi e delle riserve – Revisione – Termine quinquennale previsto dalla l.r. n. 98/1981 – Termine non perentorio – Decorrenza di un lungo lasso di tempo dall’istituzione di un’area protetta – Comune – Richiesta di riperimetrazione – Ragionevolezza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Marzo 2018
Numero: 119
Data di udienza: 21 Febbraio 2018
Presidente: De Nictolis
Estensore: Scanderbeg
Premassima
AREE PROTETTE – Regione Siciliana – Piano regionale dei parchi e delle riserve – Revisione – Termine quinquennale previsto dalla l.r. n. 98/1981 – Termine non perentorio – Decorrenza di un lungo lasso di tempo dall’istituzione di un’area protetta – Comune – Richiesta di riperimetrazione – Ragionevolezza.
Massima
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 1 marzo 2018, n. 119
AREE PROTETTE – Regione Siciliana – Piano regionale dei parchi e delle riserve – Revisione – Termine quinquennale previsto dalla l.r. n. 98/1981 – Termine non perentorio – Decorrenza di un lungo lasso di tempo dall’istituzione di un’area protetta – Comune – Richiesta di riperimetrazione – Ragionevolezza.
Il termine stabilito dall’art. 5 della l.r. Sicilia n. 98/1981 per la revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve non ha natura perentoria; tuttavia, dopo oltre un ventennio dalla istituzione del Parco dei Nebrodi (D.A. 10 giugno 1991), appare ragionevole l’istanza di uno dei Comuni interessati a rappresentare in ambito procedimentale le sopravvenute esigenze di gestione e sviluppo del suo territorio, di avviare il procedimento di revisione che la legge ha previsto, sia pur indicativamente, a cadenze quinquennali. I Comuni (rectius le più rappresentative associazioni di comuni) hanno titolo, sia pur mediatamente, a mezzo della nomina di 3 esperti in seno al Consiglio regionale, ad interloquire nel procedimento di revisione de quo.
(Riforma T.A.R. SICILIA, Catania, n. 2102/2016) – Pres. De Nictolis, Est. Scanderbeg – Comune di Floresta (avv.ti Russo e Di Giunta) c. Assessorato regionale territorio e dell’ambiente (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 1 marzo 2018, n. 119SENTENZA
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 1 marzo 2018, n. 119
Pubblicato il 01/03/2018
N. 00119/2018REG.PROV.COLL.
N. 00190/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto dal Comune di Floresta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Russo e Francesca Di Giunta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Russo in Catania, viale Raffaello Sanzio 6;
contro
Assessorato regionale territorio e dell’ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Palermo, via Alcide De Gasperi 81;
nei confronti di
Ente Parco dei Nebrodi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – CATANIA, sez. I n. 2102/2016, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato dall’Assessorato regionale territorio e ambiente sull’istanza prot. n. 1133 del 1/4/2015 tendente all’apertura di un procedimento di revisione del Piano regionale dei Parchi e delle Riserve di cui al D.A. n. 10 giugno 1991, n. 970, per la dichiarazione di inadempimento dell’obbligo assunto dall’Assessorato regionale territorio e ambiente con nota prot. n. 49840 del 29/10/2015 di audizione del Comune di Floresta in merito all’istanza di revisione del Piano regionale dei Parchi e delle Riserve di cui sopra, per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato regionale territorio e ambiente sull’istanza del Comune di Floresta avanzata con nota prot. n. 444 del 8/2/2016 con la quale si chiedeva di dare seguito all’impegno assunto e per la condanna del medesimo Ente a provvedere ad incardinare un procedimento di revisione del Piano regionale dei parchi e delle riserve regionali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale territorio e dell’ambiente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Angelo Russo e l’avvocato dello Stato La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– con il ricorso in appello in esame il Comune di Floresta impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sez. di Catania, n. 2102 del 2016 che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso il silenzio serbato dall’Assessorato regionale qui appellato sulla richiesta di revisione del piano dei parchi e delle riserve già proposta dal predetto Comune il 1° aprile 2015 e poi reiterata l’8 febbraio 2016;
– l’appellante Comune si duole della erroneità della appellata sentenza che ha ritenuto insussistente l’obbligo giuridico di avviare il procedimento di revisione del piano del parco, nonostante la intervenuta scadenza dei termini per la sua revisione nonché la previsione, in base all’art. 5 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, della partecipazione al procedimento revisionale delle amministrazioni locali interessate;
– nel costituirsi in giudizio l’Assessorato appellato ha contestato la fondatezza dell’appello e ne ha chiesto la reiezione, con ogni statuizione conseguenziale;
– all’udienza camerale del 21 febbraio 2018 il ricorso è stata trattenuto per la sentenza, che viene resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a.;
– l’appello è fondato e va accolto nei sensi di cui appresso;
– il lungo lasso temporale decorso dalla istituzione del Parco dei Nebrodi (D.A. 10 giugno 1991), in uno alla conclamata elusione della previsione legislativa (art. 5 l.r. n. 98/1981) che ne prevede la revisione quinquennale, impone alla Amministrazione regionale di dar corso, in ossequio al principio di leale collaborazione tra enti, alla richiesta del Comune qui appellante di por mano alla revisione ed alla riperimetrazione delle aree, quali che ne possano essere in concreto gli esiti procedimentali;
– il Comune di Floresta, come correttamente evidenzia il giudice di primo grado, contribuisce alla nomina dei componenti del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), l.r. n. 98/1981), organo dotato di poteri consultivi nel procedimento di revisione del piano del parco, il che rafforza la legittimazione dell’ente locale a richiedere detta riperimetrazione al fine di rappresentare in ambito procedimentale le sopravvenute esigenze di gestione e sviluppo del suo territorio essendo decorso, come detto, un lungo lasso di tempo dalla istituzione del Parco;
– nella prospettiva di dare avvio al procedimento revisionale del parco non appare ostativo il rilievo svolto dal giudice di prime cure, pur condivisibile in linea principio, secondo cui il termine per la revisione non avrebbe natura perentoria e sarebbe soltanto indicativo, posto che dopo oltre un ventennio dalla istituzione del parco appare in ogni caso ragionevole la richiesta di avviare il procedimento di revisione che la legge ha previsto, sia pur indicativamente, a cadenze quinquennali;
– non rileva neppure, in senso ostativo all’avvio del procedimento di revisione, la circostanza – che appare neutra sotto tal profilo – secondo cui la Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 2014, ha dichiarato illegittima la citata legge regionale (in particolare, gli artt. 6, comma 1, e 28 commi 1 e 2) solo in relazione alla mancata previsione della partecipazione dei comuni e degli enti esponenziali al procedimento istitutivo delle singole aree protette e non del presupposto piano del parco;
– per quanto si è già detto, i Comuni (rectius le più rappresentative associazioni di comuni) hanno titolo, sia pur mediatamente (a mezzo della nomina di 3 esperti in seno al Consiglio regionale) ad interloquire nel procedimento di revisione per cui è giudizio;
– inoltre l’Assessorato regionale qui appellato, con nota 29 ottobre 2015, aveva riscontrato la richiesta del Comune di Floresta, manifestando l’intenzione di dar seguito alla sua richiesta (quod non), ciò che, lungi dal costituire ex se fonte dell’obbligo di provvedere, è nondimeno ulteriore elemento che depone nel senso della meritevolezza (in definitiva, ritenuta dalla stessa appellata amministrazione) della pretesa comunale di aprire il procedimento revisionale;
– alla luce di quanto fin qui osservato va affermata, in accoglimento del ricorso di primo grado ed in riforma della appellata sentenza, la sussistenza dell’obbligo in capo all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana di avviare il procedimento di revisione del Parco dei Nebrodi, nel termine di giorni 90 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente sentenza;
– quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti avuto riguardo alla particolarità della vicenda dedotta in giudizio e alla natura della causa e del rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018, con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giuseppe Verde, Consigliere
Maria Immordino, Consigliere
L’ESTENSORE
Giulio Castriota Scanderbeg
IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis
IL SEGRETARIO