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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1024 | Data di udienza: 8 Giugno 2011

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Siciliana – Piano Energetico Ambientale per la Regione Siciliana – Linee guida – Deliberazione di G.R. n. 1/2009, punti 2, lett. d), 10 e 21 – Copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione – Garanzie a favore della Regione – Distanza non inferiore a 10 km tra impianti di potenza superiore a 10MW – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione:
Regione: Sicilia
Città:
Data di pubblicazione: 19 Dicembre 2011
Numero: 1024
Data di udienza: 8 Giugno 2011
Presidente: Virgilio
Estensore: Anastasi


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Siciliana – Piano Energetico Ambientale per la Regione Siciliana – Linee guida – Deliberazione di G.R. n. 1/2009, punti 2, lett. d), 10 e 21 – Copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione – Garanzie a favore della Regione – Distanza non inferiore a 10 km tra impianti di potenza superiore a 10MW – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.



Massima

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 19 dicembre 2011, ord. n. 1024


DIRITTO DELL’ENERGIA – Regione Siciliana – Piano Energetico Ambientale per la Regione Siciliana – Linee guida – Deliberazione di G.R. n. 1/2009, punti 2, lett. d), 10 e 21 – Copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione – Garanzie a favore della Regione – Distanza non inferiore a 10 km tra impianti di potenza superiore a 10MW – Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per contrasto con gli artt. 3 e 117 commi secondo e terzo della Costituzione nonchè con l’art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 – dell’art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11 di legificazione delle Linee Guida al P.E.A.R.S. approvate con deliberazione della G.R. n. 1 del 3 febbraio 2009, nella parte in cui esse prevedono: –  alla lettera d) del punto 2 l’obbligo di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all’ente gestore di rete; – al punto 10 l’obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all’inizio dei lavori e pena l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione; – al punto 21 che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione.


Pres. Virgilio, Est. Anastasi – Presidenza della Regione Siciliana e altri (Avv. Stato) c. S. s.p.a. (avv.ti Di Salvo, Comandè, Antonini, Scanzano, Fagotti e Pitruzzella)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 19 dicembre 2011, ord. n. 1024

SENTENZA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 19 dicembre 2011, ord. n. 1024

 

N. 1024/11  Reg.Sent.
N. 496 Reg.Ric.

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso in appello n. 496 del 2010 proposto da

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, GIUNTA REGIONALE SICILIANA e ASSESSORATO REGIONALE ALL’INDU-STRIA (oggi DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTI-LITÀ), nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 sono per legge domiciliati;

c o n t r o

la S.E.R. – SOCIETÀ ENERGIE RINNOVABILI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Di Salvo, Carlo Comandè, Carola Antonini, Francesco Scanzano, Alessandra Fagotti e Giovanni Pitruzzella ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 40 presso lo studio dell’avvocato Carlo Comandè;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo (sez. II) – n. 1850 del 12 febbraio 2010;

Visto il ricorso, notificato il 7 aprile e depositato il 16 aprile 2010, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della Società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell’8 giugno 2011 il Consigliere Antonino Anastasi;

Uditi, altresì, l’avv. dello Stato La Spina per le amministrazioni appellanti e l’avv. L. Di Salvo per la Società appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

La dante causa della società appellata con due istanze presentate nel 2007 ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 per la realizzazione nei comuni di San Mauro Castelverde (PA) e Castronovo di Sicilia (PA) di due impianti eolici per la produzione di energia elettrica.

Nelle more del complesso procedimento istruttorio è entrato in vigore il Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – P.E.A.R.S. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, emanata con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 9 marzo 2009 pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 27 marzo 2009, del quale è espressamente prevista l’applicabilità anche alle domande già in itinere.

La S.ER. s.p.a., con ricorso al T.A.R. Palermo, ha allora impu-gnato gli atti di approvazione del P.E.A.R.S. sostenendo:

–    in via principale l’inapplicabilità delle prescrizioni previste dal nuovo Piano alle domande di autorizzazione in precedenza presentate;
–    in via gradata l’illegittimità intrinseca di molteplici disposizio-ni.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale, acco-gliendo pressochè in toto il ricorso, ha in primo luogo stabilito che il Piano – avendo natura regolamentare – non è applicabile a domande presentate prima della sua entrata in vigore, pena la violazione della regola di cui all’art. 11 delle preleggi.

In secondo luogo il Tribunale (ritenendo di dover pronunciarsi nonostante il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente, eccepito dall’Amministrazione) ha annullato le prescrizioni relative a:
–    necessità di documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area di impianto;
–    necessità di comunicazione del gestore della rete attestante la capacità di quest’ultima di ricevere l’energia prodotta dal nuovo impianto;
–    necessità della partecipazione – in ogni caso – della Soprinten-denza ai Beni Culturali e Ambientali alla Conferenza dei Servizi;
–    possibile imposizione da parte della Conferenza di misure di mitigazione ambientale e compensazione;
–    necessità di allegare alla richiesta l’impegno di una compagnia di assicurazioni a rilasciare, in caso di autorizzazione, adeguata copertura assicurativa;
–    prestazione di idonee garanzie a favore della Regione prima dell’inizio dei lavori;
–     necessità di una distanza di almeno 10 km tra impianti di po-tenza superiore a 10 MW.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla soccombente Amministrazione regionale la quale ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’esecutività.

Si è costituita la Società appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n. 438 del 28 aprile 2010 questo Consiglio ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.

Le parti hanno presentato memorie e repliche, insistendo nelle già rappresentate conclusioni

All’Udienza dell’8 giugno 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O
PREMESSE.

Al fine di enucleare i tratti salienti della controversia in esame deve ricordarsi che con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. Pa-lermo:
a)    ha qualificato il Piano Energetico Ambientale Regionale Sici-liano – P.E.A.R.S. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009 come atto avente natura re-golamentare;
b)    ne ha dichiarato l’inapplicabilità, in virtù del generale principio di irretroattività delle norme regolamentari, alle richieste di autorizzazione alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alternative presentate prima dell’approvazione del Piano stesso, come quella della società appellata;
c)    ha tuttavia scrutinato la coerenza di alcune previsioni del Piano rispetto alla normativa primaria statale ed ha annullato le numerose prescrizioni indicate nelle premesse.

Con il primo motivo di impugnazione l’Amministrazione evi-denzia l’errore in cui è incorso il T.A.R. allorchè ha qualificato l’intero P.E.A.R.S. come atto regolamentare.

Oltre che delle Linee Guida dettate dalla Giunta, delle quali è sostanzialmente pacifica la natura regolamentare, il Piano consta infatti di un documento (elaborato con il contributo di vari Dipartimenti Universitari) che affronta l’intero spettro delle problematiche relative allo sviluppo della domanda e offerta di energia elettrica in ambito regionale in chiave programmatoria e dunque con valenza essenzialmente conformativa.

Le considerazioni svolte dall’Amministrazione appellante sono condivisibili ma risultano in definitiva non rilevanti: è infatti evidente, a giudizio di questo Collegio, che la sentenza di primo grado – al di là di indubbie genericità terminologiche – ha ad oggetto esclusivo le Linee Guida approvate dalla Giunta in sostituzione delle Linee Guida contenute nell’allegato A al progetto di P.E.A.R.S. sottoposto alla Giunta stessa dal competente Assessore.

In sostanza, il presente giudizio concerne esclusivamente dette Linee Guida, e cioè l’atto avente indiscussa valenza normativa, e non il P.E.A.R.S. inteso quale documento programmatorio.

Con il secondo motivo l’Amministrazione sostiene che erra la sentenza impugnata nel ritenere le Linee Guida inapplicabili alle istanze proposte prima della loro entrata in vigore.

Salvo quanto si osserverà in seguito, questo mezzo è da ritenersi fondato in base alla regola della immediata applicabilità nel procedimento in corso della norma sopravvenuta.

In ossequio al principio “tempus regit actum” ciascuna fattispecie deve realizzarsi nell’osservanza della norma vigente al momento in cui questa si perfeziona, con la conseguenza che ciascuno degli atti che si susseguono nella sequenza procedimentale deve essere posto in essere nel rispetto della norma vigente al momento dell’emissione.

Pertanto l’atto finale del procedimento – cioè l’autorizzazione – in difetto di norme transitorie deve essere adottato nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento, risultando irrilevante sotto questo specifico profilo (e impregiudicate eventuali questioni risarcitorie derivanti dalla pretesa inosservanza dell’originario termine di conclusione del procedimento) l’affidamento maturato dal titolare dell’interesse pretensivo alla luce del vecchio quadro normativo.

Del resto, come esattamente rilevato dall’Avvocatura, anche le c.d. Linee Guida statali (D.M. 10.9.2010 adottato ai sensi dell’art. 12 D.L.vo n. 387 del 2003) risultano generalmente applicabili ai proce-dimenti in corso, con obbligo del proponente di integrare la documentazione originariamente presentata. (cfr. punto 18.6 disposizioni transitorie).

A questo punto, restano assorbite tutte le osservazioni svolte dall’appellante Amministrazione in ordine all’errore in procedendo in cui è incorso il TAR allorchè ha inteso comunque scrutinare le singole disposizioni del Piano, pur avendone decretato l’inapplicabilità alle iniziative della ricorrente.

È infatti evidente che la sentenza impugnata (richiamando il criterio legittimante dell’operatore di settore che sembra assolutamente non pertinente alla fattispecie) non si è data cura di verificare adeguatamente se la ricorrente vantasse un interesse processualmente qualificato all’ulteriore impugnazione di norme a lei non applicabili.

E però, una volta qui stabilita l’applicabilità del regolamento alle iniziative non ancora valutate dalla Conferenza, da un lato la richiamata questione processuale perde ogni rilevanza; dall’altro lo scrutinio delle singole disposizioni impugnate viene ad imporsi trat-tandosi – diversamente da come sostiene l’Avvocatura – di norme impugnabili direttamente a causa del loro contenuto analitico e immediatamente precettivo.

NORMATIVA SOPRAVVENUTA E SUOI EFFETTI.

Tanto premesso in ordine all’originaria natura e alla immediata applicabilità con conseguente diretta impugnabilità delle Linee Guida regionali, deve rilevarsi che nelle more della definizione del presente giudizio d’appello è entrata in vigore (quando l’esecutività della sentenza di primo grado era stata già sospesa) la legge della Regione Sicilia 12.5.2010 n. 11 la quale così dispone all’art. 105 comma 5:

“ Il Presidente della Regione disciplina con proprio decreto le modalità di attuazione nel territorio della Regione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, derivanti dall’applica-zione della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, del Parlamento e del Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie 283 del 27 ottobre 2001, e nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della predetta direttiva. Tale decreto definisce, altresì, le misure di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ed è adottato nella forma prevista dall’articolo 12 dello Statuto regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, trova applicazione il D.P.Reg. 9 marzo 2009, di emanazione della Delib. G.R. 3 febbraio 2009, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 marzo 2009, n. 13.”.

Per effetto delle norme trascritte e del rinvio recettizio in esse contenuto le Linee Guida al P.E.A.R.S. risultano sostanzialmente legificate, secondo quanto esattamente sostiene l’Avvocatura.

Non può infatti ragionevolmente negarsi, come fa invece l’appellata nella approfondita memoria del 18 maggio 2011, che le disposizioni del regolamento trovino ormai adeguata copertura legislativa.

Per cui, premessa come si è visto la perdurante applicabilità delle Linee Guida all’iniziativa della società appellata e preso atto del sopravvenuto recepimento a livello normativo superiore dell’originaria fonte regolamentare, questo Collegio dovrebbe limitarsi ad accogliere l’appello dell’Amministrazione e ad annullare la sentenza impugnata, essendo evidente, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’impraticabilità di un sindacato di legittimità amministrativa nei confronti di un atto normativo primario.

LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:
LORO RILEVANZA

Come chiarito dalla Corte costituzionale (cfr. ad es. sentenza n. 241 del 2008) con riferimento all’ipotesi affine delle leggi provvedimento (volte cioè a legificare scelte che di regola spettano all’autorità amministrativa) la tutela dei soggetti incisi da tali atti viene infatti a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale.

Dovendo, nel senso anzi detto, fare applicazione dell’art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010, questo Collegio riconosce (in linea generale e salvo quanto poi si dirà) la fondatezza delle critiche svolte dall’appellante Amministrazione alla sentenza impugnata.

Per quanto riguarda l’obbligo di documentare la disponibilità giuridica dell’area nella quale installare l’impianto (punto 2 lettera b) delle Linee Guida regionali), tale disponibilità può essere infatti comprovata da un titolo idoneo alla costruzione, ovvero in alternativa dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare. (cfr. ora in tal senso Allegato I punto 13.1. lettere c) e d) D.M. 10.9.2010).

Per quanto riguarda l’impegno del gestore della Rete nazionale a connettere l’impianto da autorizzare, l’obbligo legale di questi a contrarre incontra l’ovvio limite della potenzialità tecnico-ricettiva delle linee esistenti.

Quindi (salvo l’obbligo del gestore di attivare i procedimenti per il potenziamento della rete in vista dell’immissione dell’energia prodotta da impianti non inseriti nei programmi di connessione: cfr. ora art. 4 comma 4 D. L.vo n. 28 del 2011) nessuna utilità funzionale potrebbe avere un progetto di impianto se non viene garantita ex ante la possibilità di immettere al consumo l’energia da questo prodotta.

Per quanto riguarda i compiti della Soprintendenza, questo Consiglio ha già chiarito che tale Organo deve partecipare alla Conferenza dei servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione unica e per la necessaria valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici (C.G.A. n. 295 del 2008).

Per quanto riguarda le misure di eventuale compensazione am-bientale, la relativa previsione delle Linee guida – in quanto ora legificata – rientra nella competenza regionale (cfr. Corte cost. sentenza n. 282 del 2009) e rispetta il divieto legale di individuare la Regione quale diretta beneficiaria di eventuali monetizzazioni. 

Per quanto riguarda la mitigazione dell’impatto ambientale, essa non è affatto vietata dalla legge statale che anzi implicitamente la presuppone: la compensazione, ora consentita, è concepibile infatti solo presupponendo la impossibilità di mitigare direttamente con opportuni interventi l’impatto ambientale dell’impianto.

Tanto chiarito, il Collegio dubita invece della legittimità costi-tuzionale di alcune sottoelencate disposizioni contenute nelle più volte citate Linee Guida e ritiene dimostrata, alla luce di quanto sopra osservato, la rilevanza delle relative questioni.

Infatti l’annullamento della sentenza impugnata per effetto della legificazione delle norme regolamentari da essa annullate presuppone la legittimità costituzionale – sui punti che ora si esamineranno – della norma legificante.

Quanto sopra con la precisazione che ovviamente le problematiche che si ritiene di poter sottoporre al Giudice delle leggi sono solo quelle concretamente controverse nel presente giudizio, dovendosi invece ritenere irrilevante ogni pur possibile dubbio di costituzionalità riguardante profili delle Linee Guida non evocati in questa fase del giudizio (quale ad esempio quello della priorità dell’esame delle iniziative a filiera interamente regionale).

LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE:
NON MANIFESTA INFONDATEZZA

In tale prospettiva, si reputa necessario premettere alcuni sintetici rilievi sulle competenze legislative della Regione Sicilia in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Come osservato dal T.A.R., per costante giurisprudenza della Corte consolidatasi a partire dalla sentenza n. 383 del 2005, la mate-ria in oggetto è riconducibile alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” ed è quindi oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117 comma terzo della Costituzione.

Ciò vale, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, anche per le Regioni il cui Statuto speciale non contempli l’indicato ambito materiale (Corte cost. sentenza n. 168 del 2010).

A giudizio di questo Collegio è questo il caso anche della Re-gione Sicilia: non può infatti condividersi (vista l’indissolubile con-nessione nel settore tra le attività di produzione e quelle di distribuzione dell’energia nella rete nazionale) quanto sostiene l’Avvocatura circa la possibilità di ricondurre la materia in esame anche a quella dell’industria e commercio, oggetto di competenza legislativa esclusiva regionale ai sensi dell’art. 14 comma primo lettera d) dello Statuto Regionale.

Quindi la competenza legislativa esercitata dalla Regione – quando con l’art. 105 più volte citato ha recepito a livello primario le Linee Guida regolamentari – è di tipo concorrente, come tale subordi-nata al rispetto dei principi sanciti in subiecta materia dall’art. 12 del D. L.vo n. 387 del 2003.

Ciò premesso, viene in primo luogo in rilievo la lettera d) del punto 2 delle Linee Guida che impone di allegare alla richiesta di autorizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicurazione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all’ente gestore di rete.

Il T.A.R. ha annullato tale prescrizione rilevando che la stessa non appare funzionale alla tutela di un interesse pubblico di cui sia titolare la Regione.

Sostiene l’Avvocatura appellante  che invece la previsione è adeguatamente finalizzata a garantire la serietà dell’iniziativa da autorizzare, in un contesto territoriale e produttivo esposto a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata o fenomeni di intermediazione da parte di società di comodo (c.d. sviluppatori).

Al riguardo osserva il Collegio che la disposizione in rassegna per un verso esorbita effettivamente – oltre che dalle competenze legislative regionali come divisate dall’art. 14 dello Statuto – dalle attribuzioni autorizzatorie che l’art. 12 demanda alle Regioni; per l’altro impinge direttamente nell’ambito dei rapporti contrattuali tra produttori di energia e gestore della rete, disciplinato in modo uniforme a livello nazionale.

Conseguentemente, deve ritenersi che l’art. 105 della legge re-gionale n. 11 del 2010, nel recepire il Punto 2 lettera d) delle Linee Guida, risulti in contrasto con l’art. 14 dello Statuto Regionale e con l’art. 117 comma secondo della Costituzione (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile) nonchè con lo stesso art. 117 comma terzo nella parte in cui demanda alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Viene quindi in considerazione il punto 10 delle Linee guida che impone al soggetto autorizzato di rilasciare, anteriormente all’inizio dei lavori e pena l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione.

Il T.A.R. ha annullato tale disposizione ritenendola viziata per assoluta indeterminatezza, non essendo chiaro quale tipologia di ga-ranzia sia richiesta e rispetto a quale parametro possa valutarsene la congruità.

Secondo l’appellante Avvocatura la previsione corrisponde all’esigenza di garantire l’effettiva realizzazione dell’impianto auto-rizzato.

Al riguardo osserva il Collegio che la disposizione in rassegna (oltre a demandare alla Regione un apprezzamento irragionevolmente discrezionale) esorbita effettivamente dalle competenze autorizzatorie che l’art. 12 demanda alle Regioni.

Inoltre la disposizione subordina l’efficacia del titolo ad un a-dempimento contrattuale da parte del beneficiario (la prestazione di garanzia in favore della Regione autorizzante) non previsto a livello nazionale e del quale non si comprende la finalità.

Conseguentemente, deve ritenersi che l’art. 105 della legge re-gionale n. 11 del 2010, nel recepire il Punto 10 delle Linee Guida, risulti anch’esso in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, con l’art. 117 comma secondo (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile) nonchè con lo stesso art. 117 comma terzo nella parte in cui demanda alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Viene da ultimo in rilievo il punto 21 delle Linee Guida (Limiti di potenza e distanze) secondo il quale “Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione.”.

Secondo il T.A.R. – che ha annullato la disposizione perchè vi-ziata per eccesso di potere e disparità di trattamento – il criterio adottato in merito alle distanze minime non risulta ancorato ad alcun plausibile parametro scientifico.

Sostiene l’Avvocatura che, al contrario, tale criterio – elaborato dalla Regione nell’esercizio dei suoi poteri conformativi e programmatori e legificato nell’ambito della potestà legislativa esclusiva in tema di protezione del paesaggio conferitale dall’art. 14 comma 1 lettera n) dello Statuto – mira ragionevolmente a conseguire obiettivi di sostenibilità tecnica e territoriale di impianti che per la loro invasività non possono essere concentrati su un’area ristretta del territorio.

Al riguardo osserva il Collegio in primo luogo che la individuazione della distanza minima, come sostiene l’appellata, non risulta effettuata sulla scorta di criteri predefiniti, idonei a dimostrarne l’effet-tiva ragionevolezza e congruità.

In disparte tale profilo, è noto che in base al comma 10 dell’art. 12 del D. L.vo n. 387/2003 l’indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti poteva avvenire solo sulla base di linee guida approvate nella Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali.

Come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, l’emana-zione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento nel pae-saggio di tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

Ne consegue che l’individuazione – in un momento in cui le li-nee guida nazionali non erano state adottate – di criteri di distribuzione territoriale preclusivi all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12, comma 10, del D. L.vo n. 387 del 2003.

Conseguentemente, a giudizio di questo Collegio, deve ritenersi che l’art. 105 della legge regionale n. 11 del 2010, nel recepire il Punto 21 delle Linee Guida, risulti in contrasto, oltre che con l’art. 3 della Costituzione, soprattutto con l’art. 117 comma terzo della Costituzione nella parte in cui demanda alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

Conclusivamente va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per contrasto nei sensi di cui in motivazione con gli artt. 3 e 117 commi secondo e terzo della Costituzione nonchè con l’art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 – dell’art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11 di legificazione delle Linee Guida al P.E.A.R.S. approvate con deliberazione della G.R. n. 1 del 3 febbraio 2009, nella parte in cui esse prevedono:
– alla lettera d) del punto 2 l’obbligo di allegare alla richiesta di auto-rizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicu-razione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all’ente gestore di rete;
– al punto 10 l’obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, ante-riormente all’inizio dei lavori e pena l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;
– al punto 21 che gli impianti di produzione di energia da fonti rinno-vabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione e l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per contrasto nei sensi di cui in motivazione con gli artt. 3 e 117 commi secondo e terzo della Costituzione nonchè con l’art. 14 dello Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 – dell’art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010 n. 11 di legificazione delle Linee Guida al P.E.A.R.S. approvate con deliberazione della G.R. n. 1 del 3 febbraio 2009, nella parte in cui esse prevedono:
– alla lettera d) del punto 2 l’obbligo di allegare alla richiesta di auto-rizzazione la dichiarazione da parte di primaria Compagnia di assicu-razione della disponibilità alla copertura assicurativa dei rischi di mancata erogazione del servizio di fornitura elettrica all’ente gestore di rete;
– al punto 10 l’obbligo per il soggetto autorizzato di rilasciare, ante-riormente all’inizio dei lavori e pena l’inefficacia dell’autorizzazione, idonee garanzie a favore della Regione;
– al punto 21 che gli impianti di produzione di energia da fonti rinno-vabili di potenza superiore a 10 MW devono essere realizzati ad una distanza l’uno dall’altro non inferiore a 10 KM o, comunque, a distanza congrua sulla base di adeguata motivazione;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;
dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, non-ché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo l’8 giugno 2011, dal Consiglio di Giu-stizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, nella camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.

F.to Riccardo Virgilio, Presidente

F.to Antonino Anastasi, Estensore

Depositata in Segreteria
il 19 dicembre 2011
 

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