VIA, VAS E AIA – Funzione tipica della VIA – Profili di discrezionalità amministrativa – Apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo – Ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera – Prelievo di sabbie relitte profonde – VIA negativa – Principi di precauzione e ragionevolezza – Destinazione delle sabbie verso un sito non regionale – Destinazione a difesa delle coste regionali – Bilanciamento delle esigenze di precauzione con quelle di proporzionalità.
Provvedimento: Parere
Sezione:
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Agosto 2021
Numero: 271
Data di udienza: 15 Giugno 2021
Presidente: Carlotti
Estensore: Ardizzone
Premassima
VIA, VAS E AIA – Funzione tipica della VIA – Profili di discrezionalità amministrativa – Apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo – Ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera – Prelievo di sabbie relitte profonde – VIA negativa – Principi di precauzione e ragionevolezza – Destinazione delle sabbie verso un sito non regionale – Destinazione a difesa delle coste regionali – Bilanciamento delle esigenze di precauzione con quelle di proporzionalità.
Massima
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 9 agosto 2021, parere n. 271
VIA, VAS E AIA – Funzione tipica della VIA – Profili di discrezionalità amministrativa – Apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo – Ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera.
La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto valutando il complessivo sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Id. 1 marzo 2019, n. 1423). Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico – sociale) e privati (Cons. Stato Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575; Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).
VIA VAS E AIA – Prelievo di sabbie relitte profonde – VIA negativa – Principi di precauzione e ragionevolezza – Destinazione delle sabbie verso un sito non regionale – Destinazione a difesa delle coste regionali – Bilanciamento delle esigenze di precauzione con quelle di proporzionalità.
E’ legittimo il decreto dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente della regione Sicilia con il quale è stato dichiarato concluso con esito negativo il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 25, d.lgs. n. 152 del 2006 relativo ad un progetto di “Prelievo di sabbie relitte profonde” presentato da una società titolare della concessione demaniale marittima che prevede la possibilità, previo positive esperimento della VIA, di estrarre annualmente, direttamente o tramite incaricato, sabbia dal fondo marino ma non anche che l’utilizzo debba essere finalizzato prioritariamente al ripascimento delle coste regionali né vincoli di destinazione per il suo utilizzo; l’esito negativo della procedura di VIA è, infatti, frutto di una valutazione altamente discrezionale, effettuata, secondo ragionevolezza ed in ossequio al principio di precauzione: è principio pacifico che il vulnus ambientale deve essere anche solo ragionevolmente ipotizzato e non provato con l’assoluta certezza, che potrebbe certificarsi solo quando il danno ambientale si è effettivamente realizzato. L’eventuale destinazione della sabbia estratta dal sito oggetto della concessione in parola, a difesa delle coste regionali appare più coerente con il principio di bilanciare le esigenze della precauzione con quelle della proporzionalità che impone un’analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti, da escludersi nel caso di destinazione verso un sito non regionale.
Pres. Carlotti, Est. Ardizzone – Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla società A. s.r.l. c. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente – Dipartimento regionale dell’ambiente
Allegato
Scarica allegatoTitolo Completo
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – 9 agosto 2021, parere n. 271SENTENZA
Parere n. 387_2020 – 411_2020 pubblicato il 9 agosto 2021 (1)