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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 639 | Data di udienza: 15 Gennaio 2013

* APPALTI – Gare per l’affidamento di contratti pubblici – Posizione di controinteressato – Aggiudicazione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Febbraio 2013
Numero: 639
Data di udienza: 15 Gennaio 2013
Presidente: Severini
Estensore: Castriota Scanderbeg


Premassima

* APPALTI – Gare per l’affidamento di contratti pubblici – Posizione di controinteressato – Aggiudicazione.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 1 febbraio 2013, n. 639


APPALTI – Gare per l’affidamento di contratti pubblici – Posizione di controinteressato – Aggiudicazione.

In materia di gare per l’affidamento di contratti pubblici, la posizione di controinteressato, e cioè di titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto emerge esclusivamente in esito all’aggiudicazione, quantomeno provvisoria, della gara e non si configura in capo al mero partecipante in occasione della impugnazione della esclusione da parte di altro concorrente, salvo che contestualmente la stazione appaltante abbia fatto luogo alla aggiudicazione dell’appalto (Cons. Stato, V, 13 dicembre 2012 n. 6389; V, 2 febbraio 2012 n. 569; IV, 10 maggio 2011 n. 2768; VI, 5 agosto 2010 n. 5334).

(Dichiara inammissibile l’appello) – Pres. Severini, Est. Castriota Scanderbeg – C.C. (avv.ti Magno e Rossi) c. M. s.r.l. (avv.ti Lioi e Lioi), Aeroporti di Roma s.p.a. (avv.ti Gatamelata e Cuonzo) e M. s.r.l. (avv. Gulino)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 1 febbraio 2013, n. 639

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 1 febbraio 2013, n. 639


N. 00639/2013REG.PROV.COLL.
N. 06676/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6676 del 2012, proposto da:
Consorzio Conesp, in persona del legale rappresentante,rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Magno e Antonello Rossi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

contro

Maca s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lioi e Renato Lioi, con domicilio eletto presso Renato Lioi in Roma, via Merulana, 139;
Aeroporti di Roma s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Gattamelata e Renzo Cuonzo, con domicilio eletto presso Renzo Cuonzo in Roma, via Monte di Fiore 22.;
Meridional Service s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Gulino, con domicilio eletto presso Andrea Gangemi in Roma, piazza Barberini n.12; Consorzio Ias;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 6012/2012, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di pulimento, manutenzione e sanificazione servizi igienici nei terminal e negli uffici nonché s.p.a.zzamento meccanico delle aree esterne dell’aeroporto Leonardo da Vinci

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Maca s.r.l., Aeroporti di Roma s.p.a. e Meridional Service s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Magno, l’avvocato Rossi, l’avvocatoOrlando per delega dell’avvocato Michele Lioi e l’avvocato Gattamelata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Consorzio Conesp, partecipante alla gara per l’affidamento, per la durata di diciotto mesi, del servizio di pulizia, sanificazione e s.p.a.zzamento dei terminal e delle aree esterne dell’aeroporto di Fiumicino, indetta da Aeroporti di Roma s.p.a. con avviso del 18 febbraio 2012, impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 2 luglio 2012 n.6012 che ha accolto il ricorso proposto da altro partecipante (Maca s.r.l.) avverso l’esclusione dalla procedura selettiva per carenza del requisito di capacità tecnica richiesto dal bando di gara. La gara, indetta con il criterio dell’offerta più bassa, era divisa in tre lotti (est, ovest e airside); ciascun concorrente avrebbe potuto conseguire l’aggiudicazione di un solo lotto. Il Consorzio Conesp ha presentato l’offerta di maggior ribasso nel lotto airside, la Meridional Service s.r.l. (che ha anch’essa proposto intervento ad opponendum in primo grado) ha proposto il maggior ribasso nel lotto est, mentre il Consorzio IAS (anch’esso interventore di primo grado) ha presentato la propria offerta nell’ambito del lotto ovest.

L’appellante si duole dell’erroneità della sentenza che, nel considerare illegittima la gravata esclusione stante la ritenuta sussistenza in capo alla società esclusa delle esperienze pregresse in servizi analoghi, ha disposto la rinnovazione della gara fin dalla presentazione delle offerte, ritenendo in tal modo soddisfatta, nelle forme della reintegrazione in forma specifica, la pretesa della ricorrente di primo grado al risarcimento del danno subito in conseguenza della illegittima esclusione. Conclude il Consorzio appellante chiedendo che, in accoglimento dell’appello, ed in riforma della impugnata sentenza, ritenuta erronea nella parte in cui ha sostanzialmente assimilato le esperienze svolte dalla originaria ricorrente nell’espletamento dei servizi di pulizia degli uffici giudiziari romani a quelli oggetto di gara, sia integralmente respinto il ricorso di primo grado della MACA s.r.l..

Si sono costituiti in giudizio Aeroporti di Roma s.p.a., Maca s.r.l. e Meridional service s.r.l..

All’udienza del 15 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza, che è stata resa come da separato dispositivo, pubblicato su richiesta delle parti all’esito dell’udienza.

Il ricorso in appello è inammissibile.

Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata processuale MACA s.r.l., con eccezione proposta fin dalla costituzione in giudizio e mai rinunciata, l’appellante Consorzio Conerp, interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado, non è titolare di una posizione giuridica autonoma che lo legittimi alla proposizione dell’appello (art. 102, comma 2, Cod. proc. amm.).

Nel processo amministrativo i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza da questi resa (fatta eccezione per il capo decisorio che riguardi il loro titolo ad intervenire), salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati (ancorchè non intimati). La tradizionale giurisprudenza amministrativa, oggi codificata nel richiamato art. 102, comma 2, Cod.proc.amm., è compendiata dalla sentenza della Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato 8 maggio 1996, n. 2 , secondo cui l’interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza solo quando risulti titolare di una propria ed autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridica (nel caso deciso dalla adunanza plenaria è stata riconosciuta la legittimazione all’appello di due società intervenute ad opponendum in primo grado in qualità di proprietarie di terreni compresi in una variante a piano regolatore generale e inclusi nelle previsioni di un piano di inquadramento operativo, che riconosceva il diritto di edificare, sia pur subordinandolo all’approvazione di comparti edificatori).

Il Consorzio Conesp aveva soltanto una aspettativa giuridica ad ottenere l’aggiudicazione del lotto d’appalto riguardante il settore overside, ma nulla di più; e ciò in quanto, al momento dell’arresto procedimentale prodotto dalla pronuncia cautelare sospensiva resa dai giudici di primo grado sul ricorso della società esclusa MACA s.r.l., odierna appellata, il seggio di gara non si era ancora pronunciato sulla congruità della offerta presentata dal predetto Consorzio, né era stata, di conseguenza, adottata alcuna determinazione della stazione appaltante riguardo alla aggiudicazione (seppur provvisoria) della gara. E’ pacifico in giurisprudenza che, in materia di gare per l’affidamento di contratti pubblici, la posizione di controinteressato, e cioè di titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto emerge esclusivamente in esito all’aggiudicazione, quantomeno provvisoria, della gara e non si configuri in capo al mero partecipante in occasione della impugnazione della esclusione da parte di altro concorrente, salvo che contestualmente la stazione appaltante abbia fatto luogo alla aggiudicazione dell’appalto (Cons. Stato, V, 13 dicembre 2012 n. 6389; V, 2 febbraio 2012 n. 569; IV, 10 maggio 2011 n. 2768; VI, 5 agosto 2010 n. 5334).

Alla luce di quanto osservato, il Consorzio Conesp aveva un interesse ad intervenire nel giudizio di primo grado per contrastare la pretesa della società esclusa alla sua riammissione alla gara, atteso che il mantenimento dell’esclusione di MACA s.r.l. si sarebbe tradotto per l’odierno appellante in un rafforzamento della propria posizione sostanziale rispetto al conseguimento, attraverso la finalizzazione del procedimento selettivo, del bene della vita conteso (i.e. l’aggiudicazione). Tuttavia tale esito positivo per le proprie aspettative non era scontato per il Consorzio, fosse anche il solo – come in effetti è avvenuto –a presentare un’offerta ammissibile per il lotto “airside”. Ciò in ragione del fatto che in base alla lex specialis di gara (punto 5) del bando) l’ente appaltante aveva certamente la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta, ma non senza aver preliminarmente verificato la congruità e la convenienza dell’offerta stessa. In mancanza di tale valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, considera il Collegio che ogni tentativo volto a riconnettere autonomia, nel senso divisato dalla legge processuale, alla posizione giuridica dell’odierno appellante sia destinato a scontrarsi con il dato oggettivo della assenza della necessaria intermediazione procedimentale dell’ente nella valutazione dell’offerta presentata dal concorrente, necessaria per emancipare la posizione giuridica del partecipante dal livello della mera aspettativa alla aggiudicazione del lotto di gara.

Se appar pacifico che in confronto del Consorzio Conesp il ricorso di primo grado della società esclusa non andava notificato, in quanto non si trattava di una parte da evocare necessariamente al giudizio, ossia di soggetto “controinteressato” (né in senso formale, in quanto non contemplato nell’atto impugnato, né sostanziale, in quanto non direttamente inciso dagli effetti dell’atto), allo stesso modo deve ritenersi, alla luce di quanto osservato, che il predetto Consorzio, pur legittimato all’intervento, non aveva una posizione giuridica autonoma che lo abilitava alla proposizione di domande nuove in primo grado (nelle forme del ricorso incidentale) ovvero alla proposizione dell’appello.

Per queste ragioni, l’appello va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche avuto riguardo alla natura soltanto processuale della presente sentenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 6676/2012) , come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE       

IL PRESIDENTE
        
  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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