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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento acustico Numero: 5779 | Data di udienza: 10 Aprile 2024

INQUINAMENTO ACUSTICO – Competenze dei comuni – Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447/1995 – Campo oggettivo di applicazione (Massima a cura di Laura Pergolizzi)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 1 Luglio 2024
Numero: 5779
Data di udienza: 10 Aprile 2024
Presidente: Franconiero
Estensore: Sestini


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Competenze dei comuni – Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447/1995 – Campo oggettivo di applicazione (Massima a cura di Laura Pergolizzi)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 1 luglio 2024, n. 5779

INQUINAMENTO ACUSTICO – Competenze dei comuni – Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 447/1995 – Campo oggettivo di applicazione.

In tema di inquinamento acustico, l’art. 6 della legge n. 447/1995 prevede, da un lato, la competenza dei comuni ad autorizzare anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (lett. h) e, dall’altro, che i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza.

(Riforma TA.R. Abruzzo, Pescara, n. 207/2019) Pres. Franconiero, Est. Sestini – Comune di San Salvo (avv. Taverniti) c. P. O. e altro (avv. Liberatore)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 1 luglio 2024, n. 5779

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9683 del 2019, proposto dal Comune di San Salvo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Donatella Aquilano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Bruno Taverniti in Roma, via Sesto Rufo 23;

contro

Signori Patrizia Oriente, Federico Liberatore, rappresentati e difesi dall’avvocato Lucia Liberatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Bruno in Roma, piazza Marconi 12;

nei confronti

Società Di Francesco S.r.l.s, El Domingo Sas, Lido Sun Beach Sas, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 207/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Patrizia Oriente e di Federico Liberatore;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi in collegamento da remoto per le parti gli avvocati Aquilano e Liberatore

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con la deliberazione del Consiglio comunale di San Salvo n. 18 del 4 aprile 2018, pubblicata nell’Albo pretorio dal 16 aprile 2018 all’1 maggio 2018 e dal 16 al 31 maggio 2018, veniva approvato il regolamento per la disciplina dell’attività musicale presso i pubblici esercizi di intrattenimenti, pubblici spettacoli e trattenimenti temporanei.

2 – I ricorrenti signori Liberatore Federico e Oriente Patrizia, rispettivamente amministratore del Condominio Villaggio Helios e proprietaria di uno degli immobili in esso compresi, proponevano ricorso davanti al TAR, lamentando la lesione del diritto di godimento degli immobili, del diritto alla salute e del valore dell’ambiente, cagionata dalle manifestazioni sonore svolgentesi tutte le sere e sino a tarda notte, dal mese di luglio al mese di settembre, sul palco allestito nella piazza Cristoforo Colombo, adiacente al citato Villaggio Helios.

2.1 – In particolare i ricorrenti eccepivano in primo luogo la illegittimità del regolamento nella parte in cui individuava le aree da destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, mobile e all’aperto, che invece avrebbero dovuto essere previamente indicate in altro atto, e cioè nel piano di classificazione acustica, e soltanto all’esito di una verifica di idoneità.

2.2 – In secondo luogo, i ricorrenti lamentavano che la fissazione delle deroghe contemplate dal regolamento comunale per il periodo estivo, relative ai limiti ed alla continuatività dei giorni delle manifestazioni ed ai limiti di orario e sonori alle emissioni, sarebbe avvenuta in violazione dei limiti stabiliti nella normativa nazionale e regionale e che l’individuazione delle aree interessate dalle deroghe si sarebbe posta in contrasto con i criteri fissati dalla normativa regionale.

2.3 – Con motivi aggiunti i ricorrenti impugnavano altresì il calendario degli eventi estivi del 2018, l’avviso pubblico per l’affidamento dell’organizzazione degli stessi del 24 aprile 2018 (limitatamente all’articolo 4 del capitolato speciale che fissava i limiti di durata degli eventi musicali caratterizzati dall’utilizzo di diffusori acustici), nonché l’affidamento del servizio alla società Eventi e Servizi a r.l., sostanzialmente per i medesimi motivi specificati nel ricorso principale. I motivi aggiunti, peraltro, venivano successivamente rinunciati per sopravvenuta carenza di interesse avendo ad oggetto solo la sequenza degli atti di programmazione degli eventi estivi relativi all’anno 2018.

2.4 – In sede di replica, il Comune resistente chiedeva il rigetto di tutti i motivi di ricorso ed inoltre sollevava le seguenti eccezioni preliminari:

1) inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, in quanto il mandato ad agire conferito dall’assemblea dei condomini all’amministratore del condominio sarebbe stato invalido, non lasciando trasparire il raggiungimento della maggioranza richiesta;

2) inammissibilità del ricorso per carenza di interesse all’impugnazione di un atto generale ed astratto quale è il regolamento, in assenza di provvedimenti attuativi dello stesso concretamente lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti;

3) inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno un controinteressato, con la precisazione che nel caso di specie i controinteressati sarebbero rappresentati dagli operatori economici promotori di eventi sonori nella zona di classificazione acustica interessata.

3 – Con sentenza n. 207 del 5 luglio 2019, il Tar per le Marche, sede di Pescara accoglieva il ricorso ritenendo preliminarmente infondate tutte le eccezioni preliminari in quanto: 1) la delibera condominiale invalida era stata è stata sanata in una successiva assemblea condominiale; 2) anche in assenza di atti attuativi del regolamento in esame, questo era impugnabile dal momento che l’approvazione di limiti acustici quantitativi e temporali derogatori rispetto ai limiti previsti dalla normativa statale e regionale si presumeva immediatamente lesiva, in ipotesi, della salute degli abitanti, senza che fossero necessarie le singole autorizzazioni agli spettacoli; 3) a fronte di un atto regolamentare, non erano configurabili controinteressati.

3.1 – Nel merito, il Tar constatava che nel caso di specie si configurava uno dei “casi particolari” in cui i Comuni sono esentati dalla preventiva individuazione delle zone da destinare allo svolgimento di spettacoli temporanei nel piano di zonizzazione previsto dalla delibera della Giunta Regionale (d.G.R. n. 770/P del 14 novembre 2011): infatti, il Comune di San Salvo nell’adottare il suddetto piano di classificazione (deliberazione n. 84 del 17 dicembre 2009) non aveva potuto procedere all’individuazione delle aree per la mancanza di dati quantitativi attendibili sulle attività economiche esistenti. Sempre, in relazione all’individuazione delle aree destinate ad ospitare manifestazioni acustiche in deroga, il Tar riteneva corretta l’operazione di cui all’art. 3 del regolamento impugnato, che faceva rinvio a tutte le aree ricadenti nella IV classe territoriale di destinazione: infatti, in un territorio non esteso come quello del Comune di San Salvo, nè interessato da piani di risanamento acustico, era ragionevole che tutte le aree del cuore del centro abitato (ricomprese in un’unica classe di destinazione), fossero ritenute idonee ad ospitare le manifestazioni all’aperto e che, dunque, il regolamento contenesse regole da applicare indiscriminatamente a tutte le aree ricadenti in quella medesima classe.

3.2 – Tuttavia, il TAR evidenziava pure come la deliberazione di Giunta regionale 14 novembre 2011, n. 770/P, per le manifestazioni all’aperto a carattere temporaneo, avesse previsto alcuni parametri che i comuni, nell’esercizio del potere regolamentare, dovevano rispettare, potendo essere derogati solo in ragione della specifica situazione locale e della temporaneità della deroga, ma sempre nel rispetto dei valori limite assoluti di immissione contenuti nel d.P.C.M. 14 novembre 1997.

3.3 – Tale deliberazione, peraltro, aveva indicato, nella tabella n. 2, il numero massimo di dieci giorni al mese per sito, mentre il regolamento impugnato (art. 5, lett. b) autorizzava un numero massimo di trenta giorni annuali per sito, non rispettando il predetto limite di distribuzione mensile pari a dieci giorni per sito, così che gli stessi potrebbero, ad esempio, essere concentrati in un solo mese nella stessa ubicazione, senza soluzione di continuità, con evidente pregiudizio del diritto alla quiete dei residenti e dimoranti nella zona, i quali verrebbero privati dei necessari tempi di riposo acustico tra i vari spettacoli.

3.4 – Ancora, il regolamento regionale aveva fissato un limite orario di cessazione dell’evento alle ore 24.00, al di fuori del quale dovevano comunque essere rispettati i valori limite assoluti di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997, mentre l’orario di cessazione dei concerti all’aperto era fissato dall’art. 5 del regolamento impugnato alle ore 2.30, estensibili alle ore 3.00 in caso di manifestazioni di particolare richiamo collettivo svolte con il patrocinio del Comune. In ragione della inderogabilità di tali limiti assoluti, ad avviso del Tar, l’impugnato regolamento doveva, pertanto, essere dichiarato illegittimo.

4 – Il Comune resistente in primo grado presentava appello. Si costituivano in giudizio i ricorrenti vittoriosi in primo grado e vi era un intenso scambio di memorie.

5 – Il Comune appellante deduce i motivi di seguito sintetizzati:

5.1 – In via preliminare, si deduce che l’amministratore del condominio avrebbe agito in giudizio senza la richiesta autorizzazione dell’assemblea dal momento che il verbale assembleare richiamato in primo grado era già stato speso in un precedente giudizio e in ogni caso era inesistente per vizi formali; anche la successiva delibera richiamata nella sentenza del Tar, con cui si era ratificato l’operato dell’amministratore, sarebbe illegittima perché adottata con il voto determinante di condomini in conflitto di interesse oppure inesistenti. Pertanto, decurtando i millesimi di tali condomini non sarebbe integrato il quorum deliberativo necessario ai fini della validità della delibera.

Quanto al conflitto di interessi dei condomini Liberatore Federico (amministratore) e Liberatore Lucia (avvocato patrocinante), la delibera sarebbe stata volta a sanare un loro illegittimo operato, mentre la contrarietà con l’interesse generale del condominio ad evitare il giudizio si desumerebbe dalla stessa delibera, nella parte in cui invita l’amministratore a ricercare una soluzione conciliativa con il comune; infine, quanto all’inesistenza del condomino De Vivo, sarebbe depositato in atti l’elenco dei condomini da cui non risulterebbe alcun condomino a quel nome.

5.2 – Ancora in via preliminare, si deduce che Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della legittimazione ad agire, la circostanza che l’immobile insisteva nell’area ricadente in IV classe secondo il piano di zonizzazione quando, in realtà, mancherebbe del tutto la prova di uno specifico pregiudizio sofferto dai ricorrenti in termini di deprezzamento del valore del bene o di una concreta compromissione del diritto alla salute e all’ambiente, non essendovi alcun collegamento attuale e concreto tra l’atto impugnato ed il bene della vita cui si aspira, cioè solo una minore rumorosità ambientale (trattasi di zona ad intensa attività umana, notoriamente turistica, densamente popolata nel periodo estivo e connotata da numerose attività commerciali e da intenso traffico, cui si ricollega una rumorosità congenita e una classe acustica elevata).

5.3 – Sempre in via preliminare, si deduce che il TAR avrebbe dovuto ritenere come il regolamento sia atto generale ed astratto e dunque non impugnabile per carenza di un interesse specifico e concreto in capo ai ricorrenti. Il regolamento del Comune di San Salvo non avrebbe potuto patire, per la propria natura, autonoma ed immediata impugnazione siccome insuscettibile di produrre, in via diretta e concreta, un’effettiva ed attuale lesione dell’interesse di un determinato soggetto. Dunque, dall’annullamento del regolamento – disposto dal Tar – non dipenderebbe alcun concreto e reale vantaggio per i ricorrenti, posto che non si tratta di un provvedimento esecutivo bensì un atto generale che non predispone ed organizza eventi ma regola unicamente eventuali eventi musicali in ordine alle emissioni sonore in tutto il territorio comunale.

5.4 – Infine, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar l’atto regolamentare, disciplinando le attività di spettacolo, indicava in maniera inequivoca più controinteressati di agevole individuabilità, non evocati in giudizio. Essi sarebbero i titolari di un contrapposto interesse a sostenerne la legittimità e la validità (ad es. i titolari dei lidi e degli esercizi pubblici della stessa zona che promuovono ed organizzano eventi all’aperto, sicuri portatori di un interesse giuridicamente rilevante, opposto a quello dei ricorrenti e teso alla conservazione dell’assetto recato dall’atto impugnato).

5.5 – Nel merito, deduce il Comune che la delibera regionale, a proposito del numero di eventi (al paragrafo 2.2. Manifestazioni), precisa testualmente che “in Tabella 2, sono riportati a titolo indicativo altri parametri caratterizzanti le manifestazioni (durata degli eventi, orari limite, numero giornate massime previste). Sarà cura dei comuni fissare tali parametri in sede di singola autorizzazione o mediante appositi regolamenti”. La natura non inderogabile dello specifico limite in questione sarebbe determinata, dunque, proprio dal tenore letterale della D.G.R. 770/P/2011. Le esigenze di una città costiera, vocata al turismo balneare, concentrato nella stagione estiva – come è il Comune di San Salvo – sarebbero diverse da quelle di altre località, sicché la fissazione dei parametri rientrava nei limiti del potere discrezionale e decisionale dell’autorità comunale, sempre nel rispetto della garanzia di tutela della salute pubblica dall’inquinamento acustico. In secondo luogo, poi, era espressamente contemplata dalla delibera regionale l’ipotesi del superamento del limite orario della mezzanotte (che quindi non è inderogabile), oltre il quale – precisa la norma regionale sovraordinata – i livelli sonori devono comunque essere ridotti.

5.6 – In ogni caso l’atto comunale ha previsto, onde soddisfare le esigenze della vocazione turistica-balneare della città, quale orario di cessazione dei concerti all’aperto, le ore 2,30 (prolungabile fino alle ore 3,00 per manifestazioni organizzate dal comune o di particolare rilevanza turistica) e tuttavia, precisa (tabella 5, sub 3) che “è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti di emissione sonora, così come stabiliti dalla delibera di GR n. 770/P del 14.11.2011”.

5.7 – La sentenza impugnata viene censurata anche con riguardo alla statuizione sulle spese di lite, poste interamente a carico del Comune, stante l’accoglimento solo parziale del ricorso principale. La formulazione della decisione, nel suo complesso motivazionale, rende evidente quantomeno una soccombenza reciproca tra le parti principali, con la conseguenza che il TAR avrebbe dovuto applicare il criterio della compensazione delle spese processuali.

6 – Si difendono le parti ricorrenti in primo grado, in particolare articolando le seguenti repliche.

6.1 – Nel caso di specie, non vi sarebbe alcuna incompatibilità tra gli interessi delle parti e quelli del condominio (semmai vi sarebbe comunione di interessi); in secondo luogo, l’asserita inesistenza di un condomino sarebbe determinata soltanto da un’errata trascrizione del nome all’interno del verbale.

6.2 – I ricorrenti sarebbero titolari di una situazione differenziata in base al criterio accolto in materia ambientale della “prossimità dei luoghi interessati” ovvero alla sussistenza di uno stabile collegamento con essi.

6.3 – Il Regolamento comunale impugnato, autorizzando manifestazioni sonore a carattere temporaneo da svolgersi in tutte le piazze ricadenti nelle immediate vicinanze del villaggio Helios in violazione dei criteri inderogabilmente stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, avrebbe leso il diritto alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.); infatti l’inquinamento acustico è considerato dall’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 447/1995 “un pericolo per la salute umana”, tanto che il legislatore ha imposto ai comuni l’adozione di misure di contenimento delle immissioni rumorose mediante atti di pianificazione, prevenzione, risanamento e misurazione dei limiti delle emissioni sonore (art. 6 della legge n. 447/1995), stabilendo in maniera esplicita i limiti delle stesse e limitando tassativamente la pur possibile deroga per il superamento degli stessi.

6.4 – L’atto impugnato apparterrebbe alla categoria dei cd. “regolamenti volizione-azione” e sarebbe pertanto immediatamente impugnabile. Inoltre, in primo grado i ricorrenti avevano in effetti impugnato gli atti applicativi del regolamento, salvo poi rinunciarvi per intervenuta carenza di interesse determinata dall’esaurimento degli effetti di tali atti al termine della stagione estiva del 2018. Posto però che le prescrizioni del regolamento impugnate hanno “efficacia ciclica” ripetendosi uguali per ogni anno successivo, permarrebbe in ogni caso l’interesse all’annullamento dello stesso.

6.5 – A fronte di un atto regolamentare non sarebbero configurabili controinteressati in quanto la disciplina in esso contenuta è posta nell’interesse della salute e della collettività. Inoltre, il controinteressato in senso tecnico doveva essere immediatamente evincibile dall’atto impugnato e dai sui effetti e non potava confondersi con la generalità di soggetto i quali potrebbero avere un interesse alla sua conservazione.

6.6 – La condanna alle spese di giudizio ha semplicemente seguito la soccombenza, atteso che nel caso di specie non sussistevano giusti motivi a giustificare un’eventuale compensazione.

7 – Ai fini della decisione il Collegio considera quanto segue.

8 – Deve essere in primo luogo valutata la inconsistenza delle plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado reiterate con l’appello che risulta, viceversa, fondato quanto ai dedotti motivi di merito.

8.1 – In primo luogo, non sembra potersi configurare una situazione di conflitto di interesse fra le diverse parti appellate e il loro avvocato, essendo tutti condomini nel Villaggio Helios, ai fini della validità della delibera assembleare del 19 agosto 2018 che ha ratificato l’operato processuale sino a quel momento svolto da costoro. A tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti affermato più volte che, in tema di validità delle delibere assembleari condominiali, sussiste il conflitto d’interessi ove sia dedotta e dimostrata in concreto (e non apoditticamente asserita) una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali di determinati singoli condomini, il cui voto abbia concorso a determinare la necessaria maggioranza ed un parimenti specifico contrario interesse istituzionale del condominio (in tal senso Cass. n. 10754 del 2011 e n. 8774 del 2020).

Nel caso di specie, dunque, non pare potersi affermare la sussistenza di una sicura incompatibilità tra l’interesse dei ricorrenti e quello generale del condominio a coltivare il ricorso, che può desumersi dai precedenti giudizi che hanno interessato la questione (in cui pure era parte il condominio nella persona del suo amministratore). Del resto, la circostanza citata dall’appellante per cui un interesse del condominio contrario al giudizio potrebbe desumersi dall’incarico conferito all’amministratore di ricercare preliminarmente una soluzione transattiva non appare pienamente conferente. In effetti, da un lato tale dichiarazione non è incompatibile con la volontà di stare in giudizio, dall’altro lato, tale dichiarazione in ogni caso dovrebbe ritenersi superata dalla successiva delibera che ha ratificato tout court l’operato dei ricorrenti.

8.2 – Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti l’impugnabilità di atti generali e astratti, quali la delibera comunale in esame – la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che anche le norme regolamentari debbano essere immediatamente ed autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, laddove siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto. Solo nel caso di volizioni astratte e generali suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, la norma regolamentare non deva essere oggetto di autonoma impugnazione, la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta, ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l’atto presupposto, in quanto solo quest’ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione. (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 15/01/2024, n. 454).

8.3 – Nel caso di specie, pertanto, appare dirimente il fatto che i primi atti applicativi del regolamento sono effettivamente stati impugnati nel ricorso principale tramite lo strumento dei motivi aggiunti, salvo poi venir meno l’interesse al loro annullamento per il fisiologico esaurimento dei loro effetti al termine della stagione estiva. Purtuttavia, permaneva l’interesse all’annullamento del regolamento posto che ciclicamente, anno dopo anno, lo stesso sarebbe stato suscettibile di nuove applicazioni.

8.4 – Quanto al quarto motivo di appello, per giurisprudenza costante non è possibile identificare controinteressati rispetto all’impugnazione di un regolamento amministrativo (Consiglio di Stato sez. V, 1/10/2018, n. 5619).

8.5 – Risultano, al contrario, fondati il quinto e sesto motivo, attinenti al merito della vicenda. In primo luogo, i criteri previsti dalla delibera regionale riguardanti la durata (in termini sia di giorni che di orari limite) degli eventi relativi alle manifestazioni temporanee non avevano natura inderogabile e il regolamento comunale impugnato non si poneva, pertanto, in contrasto con la normativa sovraordinata, pur autorizzando emissioni sonore diverse da quelle indicate ai fini dei limiti massimi previsti dal D.P.C.M. del 1997.

Viene, quindi, in rilievo l’art. 6 della legge n. 447/1995 che, da un lato, prevede la competenza dei Comuni ad autorizzare anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (lett. h) e, dall’altro, che successivamente anche che i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza (sul potere di deroga spettante ai comuni, Cass., Sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081; T.A.R. Napoli, n.2770/2009; T.A.R. Torino, n.982/2018).

8.6 – Nel caso di specie la delibera della giunta regionale, nella parte in cui disciplina le manifestazioni temporanee (paragrafo 2.2 dell’Allegato 2) prevede due distinte tabelle: la prima riguarda i parametri limite riguardanti i livelli sonori raggiungibili, e si prevede che essi debbano necessariamente essere rispettati dai comuni; la seconda viceversa, esplicitamente fa riferimento a parametri meramente indicativi e lascia dunque spazio ai singoli comuni nella fissazione dei limiti di durata. Dunque, risulta legittimo l’esercizio del potere derogatorio da parte del Comune di San Salvo, che pure giustifica tale scostamento in ragione della spiccata vocazione turistica del territorio, e fa sempre salvo il rispetto dei limiti massimi di cui al DPCM 14.11.1997 richiamato dal regolamento regionale al di fuori dello svolgimento dei singoli eventi relativi alla manifestazione temporanea.

8.7 – Non fondato risulta, infine, il settimo ed ultimo motivo di appello, considerata l’ampiezza della discrezionalità del giudice di primo grado circa il regime delle spese processuali che hanno, comunque, seguito la soccombenza sostanziale di primo grado rispetto al bene della vita reclamato (ovvero quanto all’annullamento del regolamento recante le avversate deroghe ai limiti di emissioni sonore). Al riguardo, occorre tuttavia rilevare che, all’esito del presente accoglimento dell’appello, al quale consegue il mancato annullamento del medesimo regolamento in riforma della sentenza di primo grado (indipendentemente dalla infondatezza delle eccezioni eccepite dal Comune appellante), le spese del doppio grado di giudizio vengono ex novo regolate nel dispositivo della presente sentenza secondo il principio, inteso ancora una volta in senso sostanziale, della soccombenza.

9 – In conclusione, in disparte l’evidenziazione del non autorizzato superamento dei limiti dimensionali degli atti depositati in giudizio dalle parti, l’appello deve essere accolto nei sensi e per gli effetti sopraindicati. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna i ricorrenti di primo grado odierni resistenti, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in Euro 5.000,00 oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

L’ESTENSORE
Raffaello Sestini

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO

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