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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti, VIA VAS AIA Numero: 4069 | Data di udienza: 7 Febbraio 2012

* RIFIUTI – Localizzazione di impianti di trattamento – Impugnazione dei relativi atti – Proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze – Legittimazione – Sussistenza – Prova sulla concreta pericolosità dell’impianto – Necessità – Esclusione – VIA – Art. 18 l.r. Veneto n. 10/99 – Termine di novanta giorni per la produzione di integrazioni documentali – Perentorietà.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2012
Numero: 4069
Data di udienza: 7 Febbraio 2012
Presidente: Baccarini
Estensore: Saltelli


Premassima

* RIFIUTI – Localizzazione di impianti di trattamento – Impugnazione dei relativi atti – Proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze – Legittimazione – Sussistenza – Prova sulla concreta pericolosità dell’impianto – Necessità – Esclusione – VIA – Art. 18 l.r. Veneto n. 10/99 – Termine di novanta giorni per la produzione di integrazioni documentali – Perentorietà.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 10 luglio 2012, n. 4069


RIFIUTI – Localizzazione di impianti di trattamento – Impugnazione – Proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze – Legittimazione – Sussistenza – Prova sulla concreta pericolosità dell’impianto – Necessità – Esclusione.

Sono legittimati ad impugnare i provvedimenti di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti (oltre che i comuni nei quali detti impianti devono essere collocati e quelli limitrofi, anche) tutti i soggetti che si trovano nelle vicinanze dell’impianto ed in stabile collegamento con il territorio, tra i quali devono essere annoverati i proprietari di immobili. L’ubicazione di un impianto di trattamento di rifiuti  in prossimità del proprio centro di interessi, a prescindere dalla pericolosità o meno dello stesso, è infatti comunque fonte di disagio (anche solo a livello psicologico, se solo si tiene conto del disturbo arrecato dai mezzi di trasporto di tali rifiuti, dal conseguente deprezzamento dei beni immobili che si collega al degrado ambientale e allo scadimento delle attività economiche che si svolgono nella zone) (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5193; 3 maggio 2006, n. 2471); del resto la predetta legittimazione non può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale sulla concreta pericolosità dell’impianto, essendo sufficiente una (ragionevole) prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze dell’impianto da realizzare (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2001, n. 5193; sez. VI, 5 dicembre 2001, n. 6657).


Pres. Baccarini, Est. Saltelli – M. s.r.l. (avv.ti Zambelli,  Baratto Guenole e  Sanino) c. L.Z. e altri (avv.ti Biondaro e Zorzan)

VIA – Art. 18 l.r. Veneto n. 10/99 – Termine di novanta giorni per la produzione di integrazioni documentali – Perentorietà.

Il tenore letterale dell’art. 18 della legge regionale del Veneto n. 10/99 esclude che il termine di novanta giorni  – entro cui il soggetto proponente è tenuto a produrre le integrazioni documentali richieste dalla comissione VIA – possa essere considerato meramente ordinatorio e che possa quindi residuare in capo all’amministrazione procedente un ulteriore potere di concedere una proroga di detto termine: è sul punto inequivoca la previsione del terzo comma, secondo cui la mancata tempestiva produzione delle integrazioni richieste comporta la decadenza della domanda di V.I.A. Tale previsione è del tutto coerente con i principi di imparzialità e di buon andamento, cui deve essere improntata l’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, sub specie dell’efficacia, efficienza, economicità e speditezza, non potendo riconoscersi, in mancanza di un’apposita previsione normativa, all’amministrazione un potere di differire, sia pur a richiesta dell’interessato, la propria decisione su questioni di particolare rilevanza, quali sono quelle in materia di V.I.A., sia per la molteplicità degli interessi pubblici che vengono in gioco, sia per il rischio che gli studi, le indagini, le analisi e le valutazioni poste a base dei progetti proposti possano risultare successivamente inattuali ed inadeguate a causa di eventuali sopravvenienze di fatto e di diritto, rendendo inutile l’attività istruttoria già svolta e/o compromettendo le stesse determinazioni dell’amministrazione.

Pres. Baccarini, Est. Saltelli – M. s.r.l. (avv.ti Zambelli,  Baratto Guenole e  Sanino) c. L.Z. e altri (avv.ti Biondaro e Zorzan)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 10 luglio 2012, n. 4069

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 10 luglio 2012, n. 4069

N. 04069/2012REG.PROV.COLL.

N. 04604/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4604 del 2011, proposto da:
MARCON S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Zambelli, Miriam Baratto Guenole e Mario Sanino, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

LORENA ZOGGIA, ORAZIO BITTANTE, IGINIO BITTANTE, WALTER BITTANTE, EUGENIO VETTORETTO, ANGELO VETTORETTO, LUCIANO VETTORETTO, DANIELA BATTAGLIA, MILENA COLONELLO, ILARIO ZAMATTIA, FABIO ZAMATTIA, QUINTO ZAMATTIA, PIETRO ZAMATTIA, NORINA ZAMATTIA, MARIO ZAMATTIA, ROMEO ZAMATTIA, MASSIMO ZAMATTIA, ARMANDO ZAMATTIA, ALDO SILVESTRI, MASSIMO SILVESTRI, ANTONIETTA ZAMATTIA, ERMENEGILDO VETTORETTO, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Biondaro e Arrigo Tiziano Zorzan, con domicilio eletto presso Enrico Moscati in Roma, via Luigi Mancinelli, n. 65;
COMITATO PRIMAVERA e COMUNE DI MASER, in persona del legale rappresentante in carica, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Manzi, Ezio Zanon e Luisa Londei, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
PROVINCIA DI TREVISO; AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO; AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO-DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TREVISO; COMMISSIONE VIA, ognuna in persona del rispettivo legale rappresentante in carica, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. III, n. 722 del 3 maggio 2011, resa tra le parti, concernente SVILUPPO E RAZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lorena Zoggia, Orazio Bittante, Iginio Bittante, Walter Bittante, Eugenio Vettoretto, Angelo Vettoretto, Luciano Vettoretto, Daniela Battaglia, Milena Colonello, Ilario Zamattia, Fabio Zamattia, Quinto Zamattia, Pietro Zamattia, Norina Zamattia, Mario Zamattia, Romeo Zamattia, Massimo Zamattia, Armando Zamattia, Aldo Silvestri, Massimo Silvestri, Antonietta Zamattia, Ermenegildo Vettoretto e della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2012 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Zambelli, Sanino, Manzi e Moscati, per delega dell’Avv. Zorzan;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. La società Marcon s.r.l., proprietaria di un impianto di trattamento di rifiuti sito nella zona industriale – artigianale del Comune di Maser (Tv), in data 24 maggio 2007 ha presentato domanda di procedura V.I.A. per lo “Sviluppo e razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti” e per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

All’esito dell’istruttoria la Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 28 ottobre 2009 ha espresso parere (n. 261) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto proposto, con prescrizioni e raccomandazioni, e dell’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate.

Con deliberazione n. 296 del 16 febbraio 2010 la Giunta regionale del Veneto ha preso atto di tale parere, facendolo proprio, ed ha approvato l’intervento proposto con le prescrizioni di cui al parere (allegato A alla delibera stessa), rilasciando l’autorizzazione integrata ambientale (sempre con le prescrizioni di cui al predetto), provvedimento che legittima i lavori di ampliamento dell’impianto previsti dal progetto, l’esercizio dell’impianto esistente nella sua configurazione attuale e l’esercizio provvisorio della nuova sezione di inertizzazione per il periodo strettamente necessario all’effettuazione del collaudo ed al rilascio dell’A.I.A.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, con la sentenza n. 722 del 3 maggio 2011, nella resistenza della Regione Veneto e della società Marcon s.r.l., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai signori Lorena Zoggia, Orazio Bittante, Iginio Bittante, Walter Bittante, Eugenio Vettoretto, Angelo Vettoretto, Luciano Vettoretto, Daniela Battaglia, Milena Colonello, Ilario Zamattia, Fabio Zamattia, Quinto Zamattia, Pietro Zamattia, Norina Zamattia, Mario Zamattia, Romeo Zamattia, Massimo Zamattia, Armando Zamattia, Aldo Silvestri, Massimo Silvestri, Antonietta Zamattia, Ermenegildo Vettoretto, proprietari di terreni e fabbricati confinanti o vicini all’impianto di trattamento di rifiuti della Marcon s.r.l., e del Comitato Primavera per l’annullamento della ricordata delibera della Giunta regionale del Veneto n. 296 del 16 febbraio 2010, del parere n. 261 del 28 ottobre 2009 della Commissione Regionale V.I.A. ai fini dell’approvazione del progetto proposto dalla Marcon s.r.l. e ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e della nota prot. prot. n. 318915/45.07 del 18 giugno 2008 (con cui la Commissione Regionale V.I.A. aveva concesso alla Marcon s.r.l. una proroga del termine per la presentazione delle integrazioni richieste ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10), lo ha accolto, annullando gli atti impugnati.

In particolare, accolta l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere quanto al Comitato Primavera, ma respintala quanto ai cittadini ricorrenti, il tribunale ha ritenuto fondata ed assorbente la censura concernente la violazione dell’articolo 18 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, in quanto quest’ultimo, nel fissare, al comma 1, il termine di 135 giorni entro cui deve essere espresso il parere sull’impatto ambientale del progetto proposto e nell’ammettere, al secondo comma, che la struttura competente per la V.I.A. può richiedere, per una sola volta entro il termine di cui al precedente comma 1, le integrazioni eventualmente necessarie al soggetto preponente (così determinando la sospensione dei termini del procedimento che ricominciavano a decorrere solo con la produzione delle integrazioni richieste), non consente la proroga del termine per la produzione della documentazione integrativa richiesta, termine fissato a pena di decadenza; da ciò l’illegittimità della proroga accordata e dell’intera procedura, non potendo condividersi la tesi dell’amministrazione regionale e della società Marcon s.r.l., secondo cui una corretta interpretazione del predetto articolo 18 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, alla luce dei principi di celerità, economicità e non aggravamento del procedimento, avrebbe ammesso la concessione della deroga su istanza del soggetto interessato che avesse dichiarato di trovarsi nell’impossibilità oggettiva di produrre le integrazioni richieste nel termine fissato, del tutto inconferente essendo, secondo i primi giudici, il richiamo all’articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non applicabile al caso in esame.

3. Con rituale e tempestivo atto di appello la società Marcon s.r.l. ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendo l’illegittimità e l’ingiustizia per “1. Erroneità ed illogicità della sentenza impugnata (punto 2.2.2.) circa il difetto di legittimazione ad agire dei singoli ricorrenti”; “2. Sull’asserita illegittimità della proroga. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 26, 41 e 50 del D. Lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, 2 ter del D. Lgs. n. 152/2006 come novellato dal D. Lgs. n. 128/2010. Violazione della DGR del Veneto n. 2649/2007. Violazione della D.G.R. Veneto n. 1998/2008. Erroneità della sentenza impugnata per violazione del principio del tempus regit actum”; “2.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3 della L.R. 10/1999. Violazione dei principi di buon andamento e dei criteri di economicità, efficacia e logicità dell’azione amministrativa”; “3. Sull’annullamento dell’autorizzazione AIA, per un vizio di legittimità del procedimento VIA”, e riproponendo le difese svolte in primo grado nei confronti degli altri motivi di censura sollevati col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non esaminati in quanto assorbiti.

La Regione Veneto, nel costituirsi in giudizio, ha sostanzialmente aderito ai motivi di gravame spiegati dalla Marcon s.r.l., chiedendone l’accoglimento.

Hanno resistito al gravame i signori Lorena Zoggia, Orazio Bittante, Iginio Bittante, Walter Bittante, Eugenio Vettoretto, Angelo Vettoretto, Luciano Vettoretto, Daniela Battaglia, Milena Colonello, Ilario Zamattia, Fabio Zamattia, Quinto Zamattia, Pietro Zamattia, Norina Zamattia, Mario Zamattia, Romeo Zamattia, Massimo Zamattia, Armando Zamattia, Aldo Silvestri, Massimo Silvestri, Antonietta Zamattia, Ermenegildo Vettoretto, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza ed insistendo in particolare, quanto alla contestazioni svolte in primo grado, soltanto sulla questione relativa alla violazione dell’articolo 36 delle N.T.A. del Comune di Maser.

4. All’udienza pubblica del 7 febbraio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L’appello è infondato.

4.1. Con il primo motivo di gravame l’appellante Marcon s.r.l. ha sostenuto che i primi giudici, dopo aver correttamente escluso la legittimazione a ricorrere del Comitato Primavera, hanno erroneamente ritenuto ammissibile il ricorso proposto dai singoli cittadini, benché questi non avessero affatto un interesse qualificato e differenziato, non avendo essi a tal fine fornito la indispensabile prova della qualità di proprietari di immobili ricadenti in zona limitrofa all’impianto, a tanto non potendo supplire la mera perizia prodotta; ciò senza contare, sempre secondo la tesi dell’appellante, che non sarebbe stata fornita prova alcuna prova neppure dell’eventuale pregiudizio derivante dal funzionamento dell’impianto in questione, pregiudizio escluso dal parere positivo sul progetto espresso dai competenti organi regionali.

La tesi non merita favorevole considerazione.

Non vi è infatti ragione per discostarsi dal condivisibile indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittimati ad impugnare i provvedimenti di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti (oltre che i comuni nei quali detti impianti devono essere collocati e quelli limitrofi, anche) tutti i soggetti che si trovano nelle vicinanze dell’impianto ed in stabile collegamento con il territorio, tra i quali devono essere annoverati i proprietari di immobili.

E’ stato sottolineato al riguardo che l’ubicazione di un impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani in prossimità del proprio centro di interessi, a prescindere dalla pericolosità o meno dello stesso, è comunque fonte di disagio (anche solo a livello psicologico, se solo si tiene conto del disturbo arrecato dai mezzi di trasporto di tali rifiuti, dal conseguente deprezzamento dei beni immobili che si collega al degrado ambientale e allo scadimento delle attività economiche che si svolgono nella zone) (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2011, n. 5193; 3 maggio 2006, n. 2471); del resto la predetta legittimazione non può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale sulla concreta pericolosità dell’impianto, essendo sufficiente una (ragionevole) prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze dell’impianto da realizzare (C.d.S., sez. V, 16 settembre 2001, n. 5193; sez. VI, 5 dicembre 2001, n. 6657).

Tali principi, ad avviso della Sezione, ben si attagliano al caso in esame, a nulla rilevando che l’intervento proposto dalla società Maser s.r.l. riguardi lo sviluppo e la razionalizzazione di un proprio impianto già esistente (e autorizzato): non è infatti contestato che per effetto dell’intervento progettato l’impianto è destinato ad incrementare la quantità di rifiuti trattati, pur rimanendo invariata la tipologia delle lavorazioni, e ad avviare ex novo l’attività di inertizzazione (tutte circostanze che non possono escludere la legittimazione dei proprietari di beni immobili viciniori, in quanto ragionevolmente incisi, sotto il profilo del disagio e del degrado ambientale oltre che della diminuzione del loro valore economico, non potendo a tanto validamente opporsi la asserita riduzione della pericolosità dei rifiuti conseguente ai procedimenti di stabilizzazione e solidificazione dei rifiuti).

Sotto altro concorrente profilo, peraltro, la Sezione deve anche osservare che con il motivo di gravame in esame l’appellante ha contestato la decisione dei primi giudici non tanto per aver ritenuto la legittimazione a ricorrere dei cittadini in quanto proprietari di immobili ricadenti nelle vicinanze dell’impianto, quanto piuttosto perché gli stessi non avrebbero dato prova dei rispettivi titoli di proprietà.

Sennonché sul punto è sufficiente rilevare che i ricorrenti in primo grado hanno fornito il necessario principio di prova, depositando una “Relazione di stima per la valutazione della incidenza sul valore degli immobili residenziali siti in Comune di Maser (TV) dopo la realizzazione dell’ampliamento in corso di esecuzione dell’impianto di trattamento rifiuti della ditta Marcon s.r.l. in via dei Rizzi in Comune di Maser (TV)” che, essa, oltre a fornire un (peraltro non contestato) indizio in ordine alla diminuzione del valore economico dei beni conseguente alla realizzazione dell’intervento proposto dall’appellante, contiene anche per ognuno dei ricorrenti l’indicazione catastale dei beni di proprietà, circostanza idonea ai fini della legittimazione ad agire (tanto più che del tutto agevolmente la società Maser s.r.l., resistente in primo grado ed odierna appellante, proprio per effetto dei dati così evidenziati, avrebbe potuto eventualmente confutare la qualità di proprietario di ogni singolo ricorrente).

4.2. Con il secondo motivo di gravame la società appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 26, 41 e 50 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; dell’art. 35, comma 2 ter, dello stesso D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e delle delibere della Giunta regionale del Veneto n. 2649/2007 e n. 1998/2008, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, e dei principi di buon andamento e dei criteri di economicità, efficacia e logicità dell’azione amministrativa, sostenendo che i primi giudici hanno erroneamente applicato alla fattispecie in esame l’articolo 18 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, peraltro travisandone anche l’effettiva ratio, ritenendo illegittima la proroga concessa per la produzione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti dalla Commissione Regionale VIA, laddove avrebbe dovuto trovare applicazione la più favorevole disposizione contenuta nell’articolo 26 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, e 29 giugno 2010, n. 128, che, lungi dal prevedere un termine prestabilito a pena di decadenza per la produzione di integrazioni e chiarimenti, attribuiva direttamente all’amministrazione il potere di fissare un termine congruo per tali eventuali adempimenti.

Anche tale censura deve essere respinta.

4.2.1. Per quanto interessa occorre innanzitutto rilevare in punto di fatto che, come emerge dalla lettura degli atti di causa, in data 4 maggio 2007 è stata acquisita al protocollo regionale (n. 290959/45/90) la domanda di V.I.A. e di autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della legge regionale n. 10/99 presentata dalla società Maser s.r.l. per lo sviluppo e la razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti nel comune di Maser.

Conclusa favorevolmente l’istruttoria preliminare, la società proponente ha provveduto alla pubblicazione in data 14 settembre 2007 dell’annuncio dell’avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Provincia di Treviso, il Comune di Maser (TV) e la Regione Veneto.

Con nota 22 maggio 2008 l’Ufficio V.I.A. ha rappresentato alla Maser s.r.l. che la Commissione regionale V.I.A., esaminato il progetto nella riunione del 23 aprile 2008, aveva riscontrato “carenze conoscitive ed applicazioni parziali delle metodologie di analisi”, chiedendo, ai fini del prosieguo dell’istruttoria, integrazioni e chiarimenti, puntualmente indicati nella stessa nota; in quest’ultima, tra l’altro, si legge: “Si precisa che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 10/99, la presente richiesta di integrazione sospende i termini per l’espressione del parere della Commissione Regionale V.I.A. fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Si precisa inoltre che nel caso non venga ottemperato alla presente richiesta entro 90 gg. dal suo ricevimento la domanda di V.I.A. e di autorizzazione si intenderà decaduta”.

Successivamente, accogliendo una specifica richiesta di proroga di sessanta giorni del predetto termine (formulata dalla società proponente con nota acquisita al protocollo n. 306451/45.06 dell’11 giugno 2008, proroga giustificata dal numero e dalla complessità delle richieste e dalla coincidenza con il periodo festivo), la Commissione V.I.A. con nota prot. n. 318915/45.07 del 18 giugno 2008 ha fissato per la produzione dei chiarimenti ed integrazioni richiesti il termine del 27 ottobre 2008.

La società Maser s.r.l. ha depositato tale documentazione in data 24 ottobre 2008.

4.2.2. Ciò posto, ad avviso della Sezione, la tesi sostenuta dall’appellante dell’inapplicabilità nel caso di specie delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, è smentita dal sereno esame della cennata documentazione.

4.2.2.1. In tutti detti atti invero risulta espressamente indicato che per il progetto di sviluppo e razionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti proposto dalla Maser s.r.l. la procedura di V.I.A. e l’autorizzazione era disciplinata proprio dalla predetta legge regionale (artt. 11 e 23), per quanto poi la nota in data 22 maggio 2008, con la quale l’Ufficio V.I.A. ha portato a conoscenza della proponente le determinazioni assunte dalla Commissione Regionale V.I.A. nella riunione del 23 aprile 2008 (ed in particolare le specifiche richieste di integrazioni e di chiarimenti) richiama espressamente l’articolo 18 della predetta legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (“Disciplina dei contenuti e delle procedure d’impatto ambientale”).

In altri termini l’amministrazione regionale nel caso di specie ha espressamente esercitato il potere conferitole proprio dalla predetta legge regionale, così che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non può negarsi che la legittimità del provvedimento impugnato, ed in particolare riguardo della proroga dei termini accordati, non poteva che essere valutata alla stregua della legge stessa, come hanno correttamente rilevato i primi giudici.

4.2.2.2. Al riguardo deve rilevarsi che il ricordato articolo 18 (rubricato “Parere della commissione VIA”), dopo aver stabilito al primo comma che la commissione esprime il proprio parere sull’impatto ambientale dell’impianto, opera o intervento, entro 135 giorni dalla data della pubblicazione dell’ultimo annuncio (sulla base: a) delle osservazioni di cui al comma 2 dell’articolo 16 e delle controdeduzioni di cui al comma 3 dell’art. 17; b) delle risultanze dell’eventuale inchiesta pubblica; c) dei pareri di cui all’articolo 17), prevede al secondo comma che, entro lo stesso termine di cui al comma 1 (135 giorni) e per una sola volta, possono essere richieste al proponente le integrazioni eventualmente necessarie, precisando che tale richiesta sospende i termini del procedimento che ricominciano a decorrere con la presentazione delle integrazioni richieste; il terzo comma aggiunge poi che, qualora entro novanta giorni dalla richiesta il soggetto proponente non produca le integrazioni richieste, la domanda di V.I.A. si intende decaduta.

E’ lo stesso tenore letterale delle richiamate disposizioni ad escludere che il termine di novanta giorni possa essere considerato meramente ordinatorio e che possa quindi residuare in capo all’amministrazione procedente un ulteriore potere di concedere una proroga di detto termine: è sul punto inequivoca la previsione del terzo comma, secondo cui la mancata tempestiva produzione delle integrazioni richieste comporta la decadenza della domanda di V.I.A.

Tale previsione è del tutto coerente con i principi di imparzialità e di buon andamento, cui deve essere improntata l’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, sub specie dell’efficacia, efficienza, economicità e speditezza, non potendo riconoscersi, in mancanza di un’apposita previsione normativa, all’amministrazione un potere di differire, sia pur a richiesta dell’interessato, la propria decisione su questioni di particolare rilevanza, quali sono quelle in materia di V.I.A., sia per la molteplicità degli interessi pubblici che vengono in gioco, sia per il rischio che gli studi, le indagini, le analisi e le valutazioni poste a base dei progetti proposti possano risultare successivamente inattuali ed inadeguate a causa di eventuali sopravvenienze di fatto e di diritto, rendendo inutile l’attività istruttoria già svolta e/o compromettendo le stesse determinazioni dell’amministrazione.

4.2.2.3. Pertanto la Commissione V.I.A., in mancanza di un’apposita previsione normativa, non poteva accordare alla società proponente una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste che, come avvenuto, superasse il termine di 90 giorni stabilito a tal fine dalla legge: del resto è agevole rilevare che, proprio per la pluralità e la delicatezza degli interessi pubblici che devono essere tutelati e contemperati proprio attraverso il procedimento V.I.A., il termine previsto dalla legge per la presentazione da parte del proponente dei richiesti chiarimenti e integrazioni non può considerarsi come posto a favore del proponente stesso, il che ne esclude, come puntualmente evidenziato dai primi giudici, la disponibilità da parte dell’amministrazione procedente.

Né può sostenersi che la sanzione della decadenza dalla domanda di V.I.A., di cui al terzo comma dell’articolo 18, sia ricollegabile esclusivamente ad un manifesto disinteresse del proponente in ordine alla richiesta istruttoria dell’amministrazione (disinteresse non rinvenibile nel caso in esame nel quale la società Maser s.r.l. aveva invece chiesto, prima del suo spirare, una proroga del termine concessogli per la molteplicità e complessità delle integrazioni richieste e per la concomitanza del periodo estivo): una simile ricostruzione non solo non è supportata da alcun dato letterale o da qualche elemento sistematico della normativa, risolvendosi in una mera suggestiva prospettazione soggettiva, per quanto, a tutto voler concedere, non è stato fornito alcun elemento probatorio, neppure a livello di semplice indizio, circa l’impossibilità assoluta (oggettiva e non soggettiva) da parte della società Maser s.r.l. di adempiere tempestivamente alle richieste istruttorie dell’amministrazione, né un simile decisivo profilo risulta approfondito e valutato dal contestato provvedimento di proroga (del termine), essendosi l’amministrazione limitata sostanzialmente ad una mera presa d’atto della richiesta della proponente.

4.2.3. Peraltro, anche indipendentemente dal delineato rilevante profilo formale, non vi è motivo di dubitare che correttamente la procedura di V.I.A. relativa al progetto presentato dalla società Maser s.r.l. è stata assoggettata alla disciplina dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10.

Occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, l’avvio del ricordato procedimento di V.I.A. coincide necessariamente con la presentazione della relativa domanda da parte della società Maser s.r.l., avvenuta il 24 maggio 2007, mediante acquisizione al protocollo regionale (come già accennato in precedente) e non con la data del 14 settembre 2007, di pubblicazione dell’avvenuto deposito del progetto, del S.I.A., con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Treviso, il Comune di Maser e la Regione Veneto: infatti la pubblicazione del progetto è una sub fase (interna) del procedimento di V.I.A. che presuppone non solo la presentazione della domanda, ma anche l’espletamento (nel caso di specie pacificamente avvenuto, come emerso dal ricordato esame della documentazione versata in atti) della istruttoria preliminare da parte dei competenti uffici regionali (istruttoria preliminare volta evidentemente ad appurare la completezza della documentazione presentata a supporto della domanda, onde consentire la adeguata conoscenza da parte degli interessati del progetto proposto e la possibilità effettiva di partecipazione al relativo procedimento).

Orbene alla data del 24 maggio 2007 non era neppure entrata in vigore la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra cui è ricompreso l’articolo 26 alle cui disposizioni (ed in particolare a quella di cui al comma quattro), asseritamente più favorevoli, ha fatto riferimento l’appellante.

L’articolo 52, primo comma, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente al momento dell’avvio del procedimento), espressamente stabiliva: “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007”, aggiungendo al secondo comma che “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza”.

La sentenza impugnata pertanto sotto i profili esaminati non merita le censure che le sono state appuntate.

4.3. L’appellante ha ancora sostenuto che l’annullamento del provvedimento di proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti dalla Commissione regionale V.I.A., pur determinando la illegittimità ed il conseguente annullamento del parere n. 261 espresso nella seduta del 28 ottobre 2009 dalla Commissione regionale V.I.A. (di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto) non avrebbe potuto comportare la totale illegittimità derivata della deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 16 febbraio 2010 recante l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), non potendo essere così travolta l’autorizzazione che l’impianto già aveva ottenuto quanto alla sua originaria configurazione.

La tesi dell’appellante non può essere condivisa, fondandosi su di una asserita distinzione tra l’impianto nella sua originaria consistenza e funzionalità e quello oggetto della richiesta di sviluppo e razionalizzazione in data 24 maggio 2007 e conseguente sussistenza di due separate autorizzazioni integrate ambientali, distinzione che, pur astrattamente configurabile, non è dato apprezzare in concreto dallo stesso tenore letterale della predetta delibera della Giunta regionale n. 296 del 16 febbraio 2010.

Al punto 4 di detto provvedimento emerge infatti che è stato deliberato “4. di rilasciare, ai sensi del D. Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, l’Autorizzazione Integrata Ambientale con le prescrizioni di cui all’allegato parere (allegato A), che legittima: – i lavori di ampliamento dell’impianto previsti dal progetto; – l’esercizio dell’impianto esistente nella sua configurazione attuale; – l’esercizio provvisorio della nuova sezione di inertizzazione per il periodo strettamente necessario all’effettuazione del collaudo ed al rilascio dell’A.I.A.”.

In definitiva per effetto della predetta deliberazione regionale vi è una sola autorizzazione integrata ambientale, sia pur articolatamente riferita in parte all’impianto nella sua originaria configurazione ed in parte all’impianto oggetto del progetto di sviluppo e razionalizzazione, essendo stato espressamente riunito in un unico procedimento le due relative istanze avanzate dalla Maser s.r.l., non potendo pertanto circoscrivere l’effetto del vizio che inficia complessivamente il procedimento di V.I.A. alla sola parte dell’autorizzazione integrata ambientale che concerne l’impianto nella nuova configurazione (di cui alla proposta del 24 maggio 2007).

Ciò, peraltro, mentre comporta la correttezza della sentenza impugnata (irrilevante essendo la circostanza che nei confronti dell’impugnata delibera regionale, recante l’autorizzazione integrata ambientale, non siano stati appuntati specifici vizi autonomi di legittimità), non esclude che l’amministrazione regionale possa con apposito provvedimento rilasciare, sussistendone tutti i presupposti di legge, apposita autorizzazione integrata ambientale per consentire la continuazione dell’attività dell’impianto di proprietà dell’appellante nella sua originaria configurazione e consistenza.

4.4. L’infondatezza degli esaminati motivi di gravame, cui consegue la conferma della sentenza impugnata, esime la Sezione dall’esaminare le ulteriori doglianze dell’appellante (con cui sono state sostanzialmente riproposte, subordinatamente all’accoglimento del gravame, le difese spiegate avverso gli altri motivi di censura proposti in primo grado, non esaminati per assorbimento).

5. In conclusione l’appello deve essere respinto.

La complessità delle questioni prospettate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dalla società Marcon s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. III, n. 722 del 3 maggio 2011, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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