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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 5531 | Data di udienza: 11 Ottobre 2011

* APPALTI – Regolarità contributiva – DURC  negativo – Stazione appaltante – Apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti – Impossibilità – Adempimento tardivo da parte dell’impresa – Ininfluenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2011
Numero: 5531
Data di udienza: 11 Ottobre 2011
Presidente: Piscitello
Estensore: Caringella


Premassima

* APPALTI – Regolarità contributiva – DURC  negativo – Stazione appaltante – Apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti – Impossibilità – Adempimento tardivo da parte dell’impresa – Ininfluenza.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 12 ottobre 2011, n.5531

APPALTI – Regolarità contributiva – DURC  negativo – Stazione appaltante – Apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti – Impossibilità.

Alla luce della disciplina introdotta dal d. m. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5 del 2008,  la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale ( cfr., ex plurimis, Consiglio Stato , sez. V, 30 giugno 2011 , n. 3912).

Pres. Piscitello, Est.Caringella- C. s.r.l. (avv. Abenavoli) c. R. s.r.l. (avv.ti Fortunato e Centomiglia) – (Riforma T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, Sez. I n. 1406/2011)

APPALTI – Regolarità contributiva – Adempimento tardivo da parte dell’impresa – Ininfluenza.

La regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, non assumendo qiundi rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12 marzo 2009, n., 1458; 15 settembre 2010, m. 6907).


Pres. Piscitello, Est.Caringella- C. s.r.l. (avv. Abenavoli) c. R. s.r.l. (avv.ti Fortunato e Centomiglia) – (Riforma T.A.R. CAMPANIA – SALERNO, Sez. I n. 1406/2011)

 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 12 ottobre 2011, n.5531

SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 12 ottobre 2011, n.5531

N. 05531/2011REG.PROV.COLL.
N. 07547/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7547 del 2011, proposto da:
Casale Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Abenavoli, con domicilio eletto presso Massimo Frontoni in Roma, via Guido D’Arezzo 2;

contro

Russo Edil Restauri S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Fortunato, Antonietta Centomiglia, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;

nei confronti di

Comune di Omignano, Mada Costruzioni di Giovanni Maffia & C. S.n.c.;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01406/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICO – AMBIENTALE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Russo Edil Restauri S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Abenavoli e Gioia, per delega dell’Avv. Fortunato;

Rilevato che con il provvedimento impugnato in prime cure il Comune di Omignano non ha approvato l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di sistemazione idrogeologico – ambientale del vallone Fiumara S. Lucia, disposta in data 24.1.2011, in favore della Russo Edil Restauri s.r.l., per una presunta irregolarità contributiva alla data del 13.12.2010;

Ritenuto che con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto dalla Russo Edil Restauri, mettendo l’accento, ai fini che qui rilevano, sulla mancata valutazione, da parte della stazione appaltante, in ordine alla gravità dell’inadempimento contributivo in esame;

Ritenuto che l’appello proposto dalla Casale s.r.l. merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni;

a)secondo un condivisibile indirizzo interpretativo, alla luce della disciplina introdotta dal d. m. del Ministero del lavoro 24 ottobre 2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5 del 2008, e in omaggio ad un coerente indirizzo giurisprudenziale, la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale ( cfr., ex plurimis, Consiglio Stato , sez. V, 30 giugno 2011 , n. 3912);

b)merita adesione, altresì, l’indirizzo ermeneutico secondo cui la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12 marzo 2009, n., 1458; 15 settembre 2010, m. 6907);

c)alla stregua di detti principi, deve ritenersi legittima nella specie la decisione con la quale la stazione appaltante ha deciso di non disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente originaria con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità mediante d.u.r.c. negativo del 13 dicembre 2010 con riguardo ad un importo di 516,090 euro, che eccede la soglia stabilita dall’art. 8 del citato d.m. 24 ottobre 2007;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di prime cure.

Codanna la Russo Edil restauri s.r.l. al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese relative al presente giudizio che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
        
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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