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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 2789 | Data di udienza: 17 Aprile 2012

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19/02/2007 – Condizione tassativa – Rispetto del doppio termine finale – Fattispecie: mancanza del dispositivo di interfaccia alla data del 31/12/2010.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Maggio 2012
Numero: 2789
Data di udienza: 17 Aprile 2012
Presidente: Severini
Estensore: Castriota Scanderbeg


Premassima

* DIRITTO DELL’ENERGIA – Accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19/02/2007 – Condizione tassativa – Rispetto del doppio termine finale – Fattispecie: mancanza del dispositivo di interfaccia alla data del 31/12/2010.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 15 maggio 2012, n. 2789


DIRITTO DELL’ENERGIA – Accesso alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19/02/2007 – Condizione tassativa – Rispetto del doppio termine finale – Fattispecie: mancanza del dispositivo di interfaccia alla data del 31/12/2010.

L’art. 2-sexies d.-l. 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall’art. 1-septies, comma 1, d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 agosto 2010, n. 129, prescrive, ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007, due condizioni tassative, che devono necessariamente concorrere: a) la chiusura dei lavori dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010; b) la messa in esercizio dello stesso entro la data del 30 giugno 2011. (nella specie, alla data del 31 dicembre 2010, risultava mancante il dispositivo di interfaccia, elemento strutturale e indefettibile dell’impianto fotovoltaico: secondo il TAR, il Gestore ha correttamente ritenuto, che, per effetto della mancanza di tale elemento essenziale, da installare a cura del soggetto realizzatore, i lavori non potessero considerarsi conclusi e, conseguentemente, dovesse ritenersi non integrato il requisito del rispetto del doppio termine finale, richiesto per accedere al beneficio delle tariffe incentivanti).

Conferma T.A.R. LAZIO – Roma, n. 8100/2011 – Pres. Severini, Est. Castriota Scanderbeg – I. s.p.a. (avv.ti Fraccastoro e Sanino) c. Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (avv. Fiorentini)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 15 maggio 2012, n. 2789

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 15 maggio 2012, n. 2789


N. 02789/2012REG.PROV.COLL.
N. 00697/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2012, proposto da:
Icambrunosteel s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via San Basilio, 72;

contro

Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Fiorentini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, via Nizza, 45;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 8100/2011, resa tra le parti, concernente DECADENZA DEL DIRITTO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO – RISARCIMENTO DANNI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Sanino e Fiorentini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 21 ottobre 2011n. 8100, resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm., che ha dichiarato inammissibile il ricorso della odierna società appellante avverso la nota del Gestore dei servizi energetici recante la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2010 adottato in relazione ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare da realizzarsi da essa appellante sul territorio laziale, nel Comune di Broccostella(Fr).

2. L’appellante insiste anche in questo grado nel rilevare la illegittimità dell’atto impugnato, sia a motivo della violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, stante la omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sia in relazione alla non corretta interpretazione dell’art. 1 della legge 13 agosto 2010, n. 129, con riferimento alla circostanza fattuale del mancato completamento dell’impianto entro il termine del 31 dicembre 2010. Deduce l’appellante società la erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui ha dichiarato la inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto lo stesso si era limitato a contestare soltanto uno dei due distinti motivi addotti dal gestore a sostegno del provvedimento decadenziale: e cioè il mancato completamento dei lavori entro la predetta data del 31 dicembre 2010 e la omessa indicazione nel titolo edilizio della potenza dell’impianto fotovoltaico autorizzato. Conclude la società appellante con la richiesta di annullamento dell’impugnata decadenza adottata dal Gestore dei servizi elettrici, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Gestore dei servizi energetici per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

3. All’udienza del 17 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto per la sentenza.

4. L’appello è infondato e va respinto.

Si può prescindere dall’esame della censura d’appello che contesta la declaratoria di inammissibilità della sentenza impugnata, stante la infondatezza nel merito delle censure di primo grado e d’appello relative al preteso rispetto del termine del 31 dicembre 2010 per la conclusione dei lavori dell’impianto fotovoltaico. Anche ove fosse insussistente il profilo di inammissibilità divisato dai primi giudici ( che hanno evidenziato come il ricorso di primo grado non abbia censurato un motivo autonomo ed autosufficiente dell’atto gravato), il ricorso sarebbe in ogni caso infondato, alla luce delle considerazioni che seguono, in relazione ai motivi dedotti in primo grado e riproposti in questa sede.

5.La società appellante assume di aver correttamente adempiuto alle condizioni richieste per l’accesso alle indicate tariffe incentivanti ed assume pertanto che erroneamente sarebbe stata dichiarata decaduta dal beneficio delle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007, sull’assunto del mancato completamento dei lavori entro la data stabilita dalla legge.

7.La censura non appare meritevole di condivisione.

Va premesso che ai sensi dell’art. 2-sexies d.-l. 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), convertito, con modificazioni, dalla l. 22 marzo 2010, n. 41, come modificato dall’art. 1-septies, comma 1, d.l. 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 agosto 2010, n. 129, le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici – GSE s.p.a., entro la medesima data, la fine dei lavori; il riconoscimento delle suddette tariffe opera in relazione agli impianti che entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Non è in contestazione il fatto che, dopo lo spirare del termine del 31 dicembre 2010, l’impianto fotovoltaico facente capo alla odierna appellante fosse sprovvisto del cosiddetto dispositivo di protezione di interfaccia, risultato non installato in sede di sopralluogo del 9 febbraio 2011 da parte degli agenti del Gestore dei servizi energetici. Tale dispositivo, come ammette la stessa appellante, è elemento strutturale dell’impianto, in quanto serve a svolgere un controllo qualitativo e quantitativo della energia elettrica prodotta dalla fonte solare, prima della sua immissione in rete.

Assume tuttavia l’appellante che il predetto dispositivo, per quanto essenziale alla messa in esercizio dell’impianto, non sia altrettanto necessario al fine di ritenere soddisfatto il requisito legale della “chiusura dei lavori” entro la predetta data del 31 dicembre 2010, potendosi ritenere conclusa l’installazione dell’impianto anche a prescindere da quell’elemento.

La tesi, che presenta evidenti profili di contraddittorietà intrinseca, non appare convincente.

La legge suindicata prescrive, ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007, due condizioni tassative, che devono necessariamente concorrere: a) la chiusura dei lavori dell’impianto entro la data del 31 dicembre 2010; b) la messa in esercizio dello stesso entro la data del 30 giugno 2011.

In mancanza della applicazione del dispositivo di interfaccia, l’impianto fotovoltaico non potrebbe funzionare correttamente, il che vale a dire che quel dispositivo è un elemento strutturale e indefettibile dell’impianto, senza il quale non potrebbero ritenersi conclusi i lavori di installazione dell’impianto, privo di un suo elemento essenziale da installare a cura del soggetto realizzatore (essendo pacifico che non si tratti di dispositivo che deve essere fornito dal GSE o da Enel in occasione del collegamento dell’impianto alla rete elettrica).

A parere del Collegio, l’interpretazione delle disposizioni dianzi richiamate ai fini della verifica del rispetto del doppio termine finale per accedere al beneficio delle indicate tariffe incentivanti non ammette interpretazioni diverse da quella fatta propria dal Gestore dei servizi elettrici. E’ ben chiaro che ogni componente dell’impianto è funzionale soltanto alla sua messa in esercizio e quindi potrebbe in tesi essere installata anche poco prima o contestualmente all’avvio effettivo del sistema di produzione della energia, che si perfeziona con il collegamento alla rete elettrica. Tuttavia, così intesa, la portata della disposizione potrebbe essere facilmente elusa e contrasterebbe, oltre che con la lettera della legge, con la sua ratio, che è stata quella di fissare una data limite per la fine lavori ed una scansione temporale successiva per la messa in esercizio dell’impianto al fine di tenere indenni i soggetti realizzatori da eventuali ritardi nella messa in esercizio degli impianti addebitabili alle difficoltà del gestore di garantire, in ragione dell’alto numero di richieste da evadere, il collegamento alla rete elettrica di tutti gli impianti entro la originaria data del 31 dicembre 2010.

8.Da ultimo il Collegio osserva che la evenienza fattuale relativa alla riscontrata assenza del dispositivo di interfaccia elide la consistenza della ulteriore censura d’appello, inerente la pretesa violazione dell’art. 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo. Come non ha mancato di rilevare correttamente il giudice di primo grado, l’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, appare di ostacolo, nella fattispecie in esame, a riconnettere effetti invalidanti al vizio della omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza. Non par dubbio, infatti, che il diniego di ammissione alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 19 febbraio 2007, a fronte della riscontrata assenza della condizione legale relativa alla chiusura dei lavori entro la data prevista dalla legge, è atto dovuto ed esclude che l’apporto collaborativo, in sede procedimentale, del destinatario dell’atto avrebbe potuto contribuire a modificare il contenuto del provvedimento finale. Anche sul punto, pertanto, la sentenza impugnata non è suscettibile di essere riformata nei sensi auspicati dalla società appellante.

9.Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della vicenda trattata

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello ( RG n. 697/2012), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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