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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5083 | Data di udienza: 29 Maggio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Impugnazione del solo titolo edilizio rilasciato in sanatoria – Possibilità – Presupposti – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Accertamento di conformità – Titolo in sanatoria – Efficacia novativa del titolo originario – Configurabilità – Limiti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 24 Settembre 2012
Numero: 5083
Data di udienza: 29 Maggio 2012
Presidente: De Felice
Estensore: Rocco


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Impugnazione del solo titolo edilizio rilasciato in sanatoria – Possibilità – Presupposti – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Accertamento di conformità – Titolo in sanatoria – Efficacia novativa del titolo originario – Configurabilità – Limiti.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, sez. 4^ – 24 settembre 2012, n. 5083


DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Impugnazione del solo titolo edilizio rilasciato in sanatoria – Possibilità – Presupposti.

Il soggetto leso dall’attività di edificazione di altro privato può limitare la propria impugnativa al solo titolo edilizio rilasciato alla controparte in sanatoria esclusivamente se la lesione della sfera giuridica del ricorrente deriva in via esclusiva dal titolo adottato al fine di sanare l’attività edilizia svoltasi contra ius, e non già nel caso in cui il precedente titolo di per sé recava comunque l’assenso alla realizzazioni di edilità lesive per l’interesse del ricorrente medesimo.


(Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 243/2008) – S.F. (avv.ti Nardelli e Mocci) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese)

 


DIRITTO URBANISTICO – Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – Accertamento di conformità – Titolo in sanatoria – Efficacia novativa del titolo originario – Configurabilità – Limiti.

 L’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, di per sé, non impone all’Amministrazione Comunale l’esecuzione di un accertamento di conformità ex post esteso ad ogni aspetto dell’intervento precedentemente assentito, ma riferito alla sola verifica della sanabilità delle opere accertate come concretamente difformi dal progetto precedentemente assentito e in ordine alle quali è stata presentata la domanda di sanatoria. In tal modo, pertanto, l’intervento “sanato” sarà disciplinato dal titolo in sanatoria soltanto se iniziato o già realizzato nella previa totale assenza di titolo edilizio. Altrimenti – nel caso di intervento realizzato in difformità – il titolo in sanatoria “completa” la disciplina originariamente fissata dal titolo originario senza alcuna efficacia novativa per tutti quegli aspetti progettuali che non hanno formato oggetto di disamina in sede di procedimento di sanatoria. Il titolo in sanatoria, quindi, laddove reitera i contenuti del titolo precedentemente emanato diviene mero atto confermativo di questo.

 (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 243/2008) – S.F. (avv.ti Nardelli e Mocci) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese)
 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, sez. 4^ - 24 settembre 2012, n. 5083

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, sez. 4^ – 24 settembre 2012, n. 5083

N. 05083/2012REG.PROV.COLL.
N. 04323/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2008, proposto da:
Surico Federico, rappresentato e difeso dapprima dall’Avv. Giovanni Nardelli e dall’Avv. Ernesto Mocci con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultimo, Via Germanico n. 146, e poi rappresentato e difeso dall’Avv. Rosaria Gadaleta, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio Placidi, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Gioia del Colle (Ba), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Eugenio Matarrese, con domicilio eletto in Roma presso Giampaolo Maria Cogo, via Antonio Bertoloni, 1/E; Acquafresca S.n.c. di Giovanni Pontrandolfo, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 35/B; Ufficio tecnico del Comune di Gioia del Colle;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 243 dd. 13 febbraio 2008, resa tra le parti e concernente rilascio di permessi di costruire in sanatoria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle e della Acquafresca S.n.c. di Giovanni Pontrandolfo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Federico Surico l’Avv. Rosaria Gadaleta, per il Comune di Gioia del Colle l’Avv. Eugenio Matarrese e per la Acquafresca S.n.c. l’Avv. Roberto Colagrande;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

1.1. L’attuale appellante, Sig. Federico Surico, espone di essere proprietario dei terreni e dei relativi fabbricati corrispondenti al foglio 45, particelle nn. 53, 54,63, 64 e 271 ubicati nel Comune di Gioia del Colle (Bari).

La Acquafresca S.n.c. di Giovanni Pontrandolfo è a sua volta proprietaria di altri terreni confinanti a quelli sopradescritti.

Su tali terreni Acquafresca ha realizzato due complessi edilizi ad uso civile abitazione, uno di edilizia residenziale (c.d. “intervento A”) in forza del permesso di costruire n. 119 rilasciato dal Comune di Gioia in data 21 ottobre 2004, l’altro di edilizia economica popolare (c.d. “intervento B”) in forza del permesso di costruire n. 120 rilasciato dal Comune di Gioia in data 21 ottobre 2004.

Il Surico afferma che nella realizzazione di tali interventi Acquafresca avrebbe commesso gravi illeciti edilizi, accertati nel corso di un sopralluogo effettuato in data 21 giugno 2006 dal personale dell’Ufficio tecnico comunale di Gioia del Colle.

In particolare, per quanto segnatamente attiene all’intervento A, sono state accertate le seguenti circostanze: a) aumento della superficie utile e quindi della volumetria a piano terra; b) chiusura dei vani scala A, E ed F a piano terra e ai quattro piani superiori con conseguente aumento di volume; c) lieve aumento della superficie degli appartamenti.

Per quanto attiene all’intervento B, è stata invece accertata la realizzazione abusiva di quattro appartamenti, uno per piano dal primo, per una volumetria complessiva di circa 1008 mc., ad ampliamento dell’edificio per l’edilizia economica popolare.

Con ordinanza n. 58 – Prot. 2445/15071 dd. 4 luglio 2006 il dirigente preposto al medesimo Ufficio tecnico ha disposto la sospensione dei relativi lavori.

Il Surico riferisce di aver quindi presentato in data 20 luglio 2006 all’Ufficio tecnico anzidetto una segnalazione di violazioni edilizie, nonché una contestuale istanza di accesso a’ sensi dell’art. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 al fine di ottenere il rilascio di copia della documentazione relativa alle predette pratiche edilizie.

Il Surico precisa che nella segnalazione anzidetta sono state puntualmente evidenziate una serie di violazioni edilizie, alcune delle quali non accertate dai tecnici comunali e – comunque – nuove rispetto agli originari titoli edilizi, nel senso che si tratterebbe di opere realizzate in difformità dagli stessi; ossia::

1) Il piano interrato dell’edificio realizzato sul confine con il fondo di sua proprietà emergerebbe dal piano di campagna per un’altezza 1,40 metri; non essendo interrato, e non essendoci alcun accordo sottoscritto tra i proprietari dei due terreni contigui, sarebbe stata conseguentemente violata la distanza di 5 metri prevista dall’art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

2) l’altezza dell’edificio prospiciente il suolo di sua proprietà risulterebbe pari a 20 metri circa, nel mentre l’altezza massima prevista dall’art. 13 delle predette N.T.A. risulta fissata nella misura di 17,50 metri;

3) la distanza dal confine del terreno di sua proprietà non sarebbe pari a 10 metri, come previsto secondo i criteri dell’art. 13 delle N.T.A. anzidette, bensì pari a 7,50 metri.

4) la distanza dalla strada, via dei Peuceti, risulterebbe inferiore a quella minima di 7,50 metri prevista dall’art. 13 delle N.T.A. e dall’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, nel mentre la distanza dalla strada pubblica in costruzione che circonda il complesso residenziale destinato ad edilizia economica e popolare risulterebbe irregolare in quanto tangente agli spigoli degli edifici, e la distanza degli edifici dal prolungamento di viale Giuseppe Saragat e da via Umberto Terracini risulterebbe pari a circa 0,50 cm.;

5) sarebbero state eseguite opere non autorizzate, senza conteggiarne la volumetria, ai fini del rispetto dell’indice di fabbricabilità territoriale della zona; in particolare – come riferito innanzi – sarebbero stati realizzati abusivamente 4 appartamenti, per una volumetria complessiva di 1.008 mc. ad ampliamento del complesso edilizio per l’edilizia economica e popolare individuato con la lettera B negli elaborati grafici progettuali.

1.2. Nel frattempo Acquafresca ha presentato una richiesta di variante in corso d’opera dei permessi di costruire, respinta dall’Amministrazione Comunale.

1.3. Il Surico riferisce ancora che in data 4 luglio 2006 il dirigente preposto all’Ufficio tecnico comunale ha emanato un’ulteriore ordinanza di sospensione degli anzidetti lavori, non ottemperata da Acquafresca, e che susseguentemente lo stesso dirigente, avendo constatato la totale difformità delle opere realizzate rispetto al permesso di costruire, ha emanato l’ingiunzione a demolire n. 89 Prot. 3593/21349 dd. 5 ottobre 2006.

Sempre secondo quanto affermato dal Surico, neppure tale provvedimento sarebbe stato ottemperato da Acquafresca; né, del resto, la stessa Amministrazione Comunale, nonché l’Amministrazione Regionale, nonostante numerosi solleciti e diffide dell’attuale appellante, non avrebbero provveduto ad accertare l’esistenza delle ulteriori violazioni da lui segnalate, né avrebbero attivato le procedure necessarie per la rimozione delle opere abusive, contravvenendo in tal senso a quanto puntualmente disposto al riguardo dall’art. 31, commi 2 e ss., del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il Surico riferisce – altresì – di aver proposto sub R.G. 1798 del 2006 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, ricorso avverso il silenzio-inadempimento asseritamente serbato nei suoi riguardi dal Comune e dalla Regione Puglia, chiedendo al giudice adito di ordinare alle Amministrazioni competenti l’adozione di ogni provvedimento idoneo a far sì che Acquafresca ottemperi all’ordine di sospensione dei lavori, nonché idoneo alla rimozione e alla demolizione delle opere abusive, nominando un commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inadempimento.

E’ bene peraltro sin d’ora precisare che tale primo ricorso proposto innanzi al giudice amministrativo dall’attuale appellante è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 1548 dd. 13 giugno 2007 resa dalla Sez. III dell’adito T.A.R. per “difetto di interesse del ricorrente alla coltivazione del ricorso, atteso che il comune di Gioia del Colle con provvedimento n. 89 prot. del 5.10.2006 ha adottato l’ordinanza di demolizione invocata” dallo stesso Surico (cfr. ivi, pag. 3).

1.4. Nel frattempo Acquafresca ha presentato al Comune un’istanza per ottenere, relativamente alle anzidette opere abusive, il rilascio di permessi di costruire in sanatoria; e, in accoglimento all’istanza stessa, il dirigente preposto all’Ufficio tecnico comunale ha rilasciato i permessi di costruire in sanatoria e variante nn. 6 e 7 dd. 16 gennaio 2007.

1.5. Il Surico ha proposto avverso tali provvedimenti, sempre innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, ulteriore ricorso sub R.G. 500 del 2007.

Con ordinanza n. 378 dd. 16 maggio 2007 la Sez. III dell’adito T.A.R. ha accolto l’istanza cautelare proposta dal Surico e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, posto che “ad un primo esame degli atti e nell’ambito della cognizione solo cautelare, il ricorso appare supportato da favorevole prognosi, ivi compreso il profilo relativo alle distanze anche dalla viabilità e dal confine”.

Sempre secondo quanto affermato da Surico, neppure dopo tale pronuncia Acquafresca avrebbe sospeso i lavori, consentendo anzi che alcuni nuclei familiari occupassero le unità abitative ancora non completate, in assenza di certificazione di abitabilità e utilizzando abusivamente gli allacci alla rete idrica.

Acquafresca ha inoltre proposto in data 14 giugno 2007 istanza di revoca dell’anzidetta ordinanza cautelare in dipendenza della mutata situazione di fatto: istanza che, previa effettuazione di incombenti istruttori, è stata – per l’appunto – accolta dalla stessa Sez. III dell’adito T.A.R. con ordinanza n. 734 dd. 29 agosto 2007 “considerato che l’esito degli accertamenti istruttori eseguiti a mezzo dei Carabinieri di Gioia del Colle costituisce elemento valutativo nuovo e che lo stesso- in via sintomatica- porta a ritenere l’intervenuto completamento delle opere edilizie; considerato pertanto che, fatti salvi gli effetti della decisone nel merito, non permangono allo stato i presupposti per giustificare il permanere degli effetti dell’ordinanza cautelare n. 378 del 2007”.

1.6. Nella propria esposizione dei fatti, il Surico rimarca che sugli stessi pendeva pure un giudizio civile da lui proposto sub R.G. 67 del 2006 innanzi al Tribunale civile di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti avente ad oggetto l’accertamento della circostanza dell’avvenuta violazione da parte di Acquafresca delle distanze previste dall’art. 13 delle N.T.A. del P.R.G., con conseguente richiesta di demolizione coattiva del corpo edilizio realizzato in difformità e di risarcimento dei danni conseguentemente subiti.

Lo stesso Surico riferisce – altresì – che il G.I.P. del Tribunale penale di Bari ha emanato il decreto penale di condanna n. 1355 dd. 13 ottobre 2006 nei confronti del Sig. Giovanni Pontrandolfo, amministratore unico di Acquaviva e dell’Ing.Giuseppe Leogrande, progettista delle opere di cui trattasi; gli stessi sono stati condannati per tentata truffa (artt. 56, 110 e 640 cod. pen) “perché, in concorso tra loro nei rispettivi ruoli, alfine di trarne profitto, ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore Surico Federico, nato a Gioia del Colle (BA) il 13 giugno 1977, mediante artifizi e raggiri consistiti nel fargli sottoscrivere un progetto esecutivo, per la realizzazione di edifici destinati a edilizia libera, so istitutivo della convenzione che avrebbe dovuto regolare i rapporti tra i ti e il Comune di Gioia del Colle, nella promessa di un discreto profitto patrimoniale, omettendo soprattutto, di informarlo che la porzione di suolo destinata all’edilizia economica popolare sarebbe stata individuata proprio nei suoli di sua proprietà”.

Il Surico dà inoltre notizia di due procedimenti penali pendenti innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, rispettivamente sub N.R.G. 12580 del 2006 e sub N.R.G. 15268 del 2006, asseritamente aventi ad oggetto l’accertamento dei medesimi illeciti da lui sin qui illustrati, e che nel primo di essi sarebbe stata già acquisita una consulenza tecnica d’ufficio recante conclusioni concordanti con le proprie tesi.

1.7. Nondimeno, con sentenza n. 243 dd. 13 febbraio 2008 la medesima Sez. III dell’adito T.A.R. ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l’anzidetto ricorso proposto ivi dal Surico sub R.G. 500 del 2007.

Lo stesso giudice ha compensato integralmente tra le parti le spese di tale primo grado di giudizio.

2.1.1. Con l’appello in epigrafe lo stesso Surico chiede ora la riforma di tale sentenza.

2.1.2. Con un primo ordine di censure l’appellante deduce l’avvenuta violazione dell’art. 36 del T.U. 380 del 2001, rilevando che dalla lettura dell’articolo medesimo si ricava che il titolo edilizio in sanatoria è beneficio conseguibile solo se l’intervento – incontestabilmente realizzato in violazione degli obblighi di chiedere e ottenere il titolo edilizio, nonché di conformarsi al suo contenuto – è comunque conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione contra ius dell’opera, sia al momento delal presentazione della domanda di sanatoria.

Nel caso di specie – viceversa – ad avviso del Surico le violazioni pur da lui ripetutamente segnalate all’Amministrazione Comunale e da essa non considerate al fine dell’emanazione dell’ingiunzione a demolire non sarebbero state considerate dall’Amministrazione medesima anche al fine di escludere il rilascio dei predetti titoli edilizi in sanatoria.

In ogni caso il Surico contesta l’assunto di fondo contenuto nella sentenza qui impugnata, ossia che l’inammissibilità dell’impugnativa da lui proposta in primo grado discenderebbe dalla circostanza dell’omessa impugnazione, da parte del medesimo Surico, degli originari permessi di costruire rilasciati in precedenza ad Acquafresca; provvedimenti, questi, che il Surico avrebbe conosciuto perlomeno a far tempo dal 9 febbraio 2006, allorquando ebbe a convenire Acquafresca innanzi al giudice civile per mancato rispetto delle distanze dai confini delle rispettive proprietà.

Secondo la prospettazione dell’attuale appellante, il giudice di primo grado sembrerebbe con ciò confondere due aspetti della questione, senza dubbio connessi tra loro ma – allo stesso tempo – concettualmente ben distinti.

Surico in tal senso rimarca che con il proprio atto di citazione di Acquafresca innanzi al giudice ordinario egli ha inteso agire per la tutela di una propria posizione giuridica di diritto soggettivo, segnatamente costituita dal mancato rispetto della distanza dal proprio fondo: circostanza, questa, che a suo dire prescinderebbe assolutamente dalla conoscenza degli originari permessi di costruire.

Il Surico afferma che, in concreto, al momento della proposizione di tale citazione, egli ha lamentato i vizi delle opere: ossia vizi materiali che egli reputa indipendenti dai titoli edilizi, legittimamente rilasciati ma violati nel loro contenuto laddove Acquafresca ha edificato in loro difformità.

Surico afferma quindi di agire concomitantemente in sede di giurisdizione amministrativa al fine della tutela di un proprio interesse legittimo qualificato: ossia di quello deputato ad un equo e ordinato assetto urbanistico del territorio, lamentando, tra l’altro, alcuni vizi dell’opera in tema di distanze dalla strada pubblica; tali vizi – ribadisce sempre il Surico – non risultano mai accertati dalle autorità competenti e ineriscono non già agli originari permessi di costruire ma alle opere realizzate in difformità da essi.

In tale contesto, quindi, l’oggetto dell’impugnazione non potrebbe che identificarsi nei titoli edilizi emanati dichiaratamente in sanatoria di vizi viceversa intrinsecamente insanabili e che non erano presenti negli originari titoli concessori.

Ad avviso del Surico, la sentenza di primo grado si fonderebbe sul ben erroneo presupposto che i vizi da lui denunciati fossero già presenti nel primo titolo edilizio: circostanza, questa, affermata da Acquafresca ma mai provata; nè è stata disposta una perizia per accertarne l’eventualità.

Surico reputa inoltre erronea la circostanza asserita nell’impugnata sentenza per cui “lo stesso ricorrente, nella memoria depositata il 27 dicembre 2007, non pone in discussione che le censurate difformità fossero presenti nell’originario titolo edilizio” (cfr. pag. 4 della sentenza medesima).

L’appellante rileva in tal senso che nella memoria predetta, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, è scritto che: “L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso è pretestuosa. La resistente e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli originari permessi di costruire n. 119 0-1 e n. 120 0-1. Tale eccezione è priva di fondamento: con 1’odierno gravame, infatti, non si lamentano vizi derivati del permesso di costruire in sanatoria, ma vizi propri dello stesso”.

Il Surico rimarca quindi che l’eventuale illegittimità dei permessi di costruire originariamente rilasciati ad Acquafresca risulterebbe di per sé irrilevante ai fini del presente giudizio, nel quale si verte per contro sull’illegittimità di provvedimenti nuovi, ossia dei permessi di costruire in sanatoria: illegittimità concernete – per l’appunto – profili diversi e nuovi rispetto ai titoli edilizi del 2004.

Sempre secondo il Surico, la sentenza impugnata risulterebbe censurabile anche laddove afferma che l’art. 36 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001 non contemplerebbe a carico dell’Amministrazione Comunale dell’obbligo di effettuare un accertamento di conformità dell’opera non già esteso ad ogni aspetto rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio, ma limitato ai soli aspetti oggetto dell’istanza di sanatoria.

Il Surico reputa che tale affermazione contrasti proprio con l’operato del Comune di Gioia del Colle, posto che nel parere espresso dall’Amministrazione Comunale in data 27 novembre 2006 il dirigente preposto all’Ufficio tecnico comunale ha subordinato il rilascio del permesso in sanatoria alla presentazione, da parte di Acquafresca, dei “prospetti aggiornati e planimetria generale con le effettive distanze dai confini strade e parcheggi”: ossia, sempre secondo il medesimo appellante, il Comune di Gioia del Colle avrebbe con ciò prima posto una condizione necessaria per il rilascio del permesso in sanatoria attinente ad aspetti che non erano oggetto specifico di quest’ultimo e, successivamente, non ne avrebbe verificato la sussistenza.

Sempre a tale proposito, il Surico reputa erronea anche l’affermazione di cui al punto c), pag. 4 della sentenza impugnata, nel quale si afferma che “c) la valutazione di conformità – e dunque l’istruttoria – è stata condotta con esclusivo riferimento alla sanabilità delle opere aggiuntive (quelle oggetto di sanatoria n.d.r.) realizzate in difformità dai permessi originari”.

Il Surico ritiene – altresì – che interpretazione dell’art. 36 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001 resa dal giudice di primo grado sia eccessivamente restrittiva e che non tenga conto sia del dato letterale della relativa disciplina, sia dei principi generali cui si ispira nel suo complesso il T.U. dell’edilizia.

Secondo il Surico, infatti, nel dettare la disciplina dell’anzidetto art. 36 il legislatore avrebbe inteso subordinare la concessione in sanatoria al ben noto, duplice regime della conformità dell’opera alla disciplina urbanistica vigente al momento del rilascio dell’originario titolo edilizio e alla disciplina urbanistica vigente al momento della richiesta del permesso di costruire in sanatoria; e, se così è, il medesimo Surico reputa che un’interpretazione restrittiva, nel senso di prescrivere tale duplice conformità soltanto per quanto attiene alle opere costruite non in difformità, ma in assenza del titolo edilizio, risulterebbe in forte in contrasto con quanto disposto dall’art. 27 del medesimo T.U., in forza del quale “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.

Il Surico ribadisce che, in quanto confinante, egli è titolare di un interesse particolarmente qualificato all’annullamento dei permessi di costruire in sanatoria, in quanto in tale ipotesi ridi spiegherebbe i propri effetti l’ordine di demolizione degli immobili n. 89 prot.3593/21349 dd. 5 ottobre 2006, il quale aveva perso efficacia con l’emanazione dei permessi impugnati.

A questo punto il Surico richiama i vizi già da lui descritti al § 1.1. della presente sentenza, segnatamente riferiti agli interventi A e B e considerati anche dal consulente tecnico d’ufficio nell’ambito dell’anzidetto procedimento penale N.R.G. 12580 del 2006, rimarcandone l’assolutà insanabilità, con la conseguente impossibilità di rilascio al riguardo di titoli edilizi in sanatoria.

2.1.3. Con un secondo ordine di censure il Surico deduce l’avvenuta violazione dell’art. 36, comma 3, del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione, rimarcando l’assoluto difetto di motivazione dei due provvedimenti di sanatoria adottati dall’Amministrazione Comunale.

2.1.4. Con un terzo e ultimo ordine di censure il Surico ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto totale di istruttoria e sviamento di potere, affermando – tra l’altro – che mai l’’Ufficio tecnico comunale avrebbe verificato le effettive distanze dei corpi edificati rispetto ai confini della sua proprietà e rispetto alla strada pubblica.

2.2. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di Gioia del Colle, concludendo la reiezione dell’appello in epigrafe e la conseguente conferma della sentenza impugnata.

2.3. Si è parimenti costituita nel presente grado di giudizio Acquafresca, rassegnando analoghe conclusioni.

2.4. Con istanza prodotta in data 12 maggio 2012 il patrocinio del Surico, nell’approssimarsi della pubblica udienza del 29 maggio 2012 fissata per la discussione della causa, ha chiesto di essere autorizzato al deposito tardivo di copia della sentenza n. 91 dd. 30 aprile 2012 resa dal Tribunale civile di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti nell’anzidetto giudizio civile ivi proposto sub R.G. 67 del 2006 dal medesimo Surico nei confronti di Acquafresca relativamente alla violazione da parte di quest’ultima delle distanze dai confini dei rispettivi fondi.

2.5. Tale deposito è comunque avvenuto all’udienza anzidetta, peraltro con l’opposizione del patrocinio di Acquafresca.

2.6. A sua volta il patrocinio del Surico ha fatto constare nel corso dell’udienza medesima la tardività del deposito di una memoria defensionale di Acquafresca, avvenuto in data 8 maggio 2012.

Nel corso della discussione lo stesso patrocinio del Surico ha anche evidenziato che l’anzidetta sentenza n. 91 dd. 30 aprile 2012 resa dal Tribunale civile di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti reca la condanna di Acquafresca ad arretrare la facciata dell’edificio da essa realizzato al foglio 45, particelle nn. 53, 54, 63, 64 e 271 in area prospiciente al terreno di proprietà del medesimo Surico in modo da ricondurne la posizione al rispetto della distanza prevista dalla vigente disciplina di piano, nonché l’ulteriore condanna della stessa Acquafresca al pagamento dei conseguenti danni nella misura, equitativamente stabilita, di € 15.000,00.- (quindicimila/00), oltre agli interessi legali sino al soddisfo e alle spese e di giudizio.

3. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

4.1. Il Collegio deve innanzitutto farsi carico di disaminare la richiesta di deposito tardivo presentata dal patrocinio del Surico ma avversata dal patrocinio di Acquafresca relativamente alla predetta sentenza n. 91 dd. 30 aprile 2012 resa dal Tribunale civile di Bari – Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, nonchè l’eccezione di tardività, sollevata a sua volta dal patrocinio del Surico, relativamente al deposito della memoria defensionale di Acquafresca avvenuto in data 8 maggio 2012.

4.2. Per quanto attiene alla sentenza resa in sede civile, la sua acquisizione agli atti del presente procedimento risulta obiettivamente ultronea ai fini del decidere proprio per le stesse, puntuali e quanto mai corrette ragioni illustrate dal medesimo Surico nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio, laddove è stata esattamente rimarcata la differenza della posizione giuridica di tutela di diritti soggettivi fatta concomitantemente valere in sede di giurisdizione ordinaria dall’attuale appellante rispetto alla tutela dell’interesse legittimo da lui chiesta innanzi al giudice amministrativo (cfr. al riguardo il § 2.1. della presente sentenza).

Poiché, quindi, come chiarito dallo stesso Surico, innanzi al giudice ordinario è stato dedotta l’intrinseca dannosità della costruzione asseritamente realizzata da Acquafresca contra ius mentre innanzi al giudice amministrativo è stato dedotto l’annullamento dei titoli edilizi che hanno legittimato la medesima costruzione contra ius (titoli, peraltro, assodatamente disapplicabili dal giudice ordinario a’ sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, ove da questi reputati illegittimi), deve concludersi nel senso dell’intrinseca irrilevanza dell’acquisizione nella presente sede di giudizio di una pronuncia giudiziale che comunque inerisce alla materiale circostanza del mancato rispetto della distanza dal proprio fondo da parte di Acquafresca: circostanza, questa, che di per sé può anche prescindere dalla conoscenza degli originari permessi di costruire.

Né va sottaciuto che, se il contenuto intrinseco della pronuncia resa in sede civile risulta consonante alle tesi qui fatte valere dal Surico in ordine al mancato rispetto nell’edificazione delle distanze tra il terreno di Acquafresca e quello proprio, nondimeno gli atti qui impugnati dal medesimo Surico risulterebbero nella sua complessiva prospettazione illegittimi anche per motivi ulteriori e diversi, quali l’altezza dei corpi fabbricati, la loro volumetria e la loro distanza dalla strada pubblica: circostanza, queste che – anche in disparte restando i non ancora decorsi termini per l’eventuale impugnazione della predetta sentenza resa in sede di giudizio civile – non consentono per certo di affermare che la statuizione del Tribunale civile potrebbe influire in ordine alla permanenza dell’interesse del Surico ad ottenere una sentenza a lui favorevole anche da parte di questo giudice.

4.3. Per quanto attiene invece all’eccezione della difesa del Surico circa la tardività del deposito dell’ultima memoria defensionale da parte di Acquafresca, essa va accolta.

L’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera q), del D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195 dispone infatti, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio d’appello, che “le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”.

Nel caso di specie, a fronte dell’avvenuta fissazione al 29 maggio 2012 della data della pubblica udienza di trattazione del merito della causa, il deposito della memoria di cui trattasi da parte di Acquafresca è in effetti avvenuto in data 8 maggio 2012, ossia soltanto venti giorni non liberi prima dell’udienza e – comunque – in un contesto nel quale doveva essere rispettato dalla stessa parte il diverso e più ampio termine di trenta giorni liberi, trattandosi della prima sua memoria e non già di una memoria di replica.

5.1. Premesso tutto ciò, l’appello in epigrafe va respinto.

5.2. Giova innanzitutto evidenziare che con sentenza n. 5759 dd. 27 ottobre 2011 questa stessa Sezione ha affermato – tra l’altro – che ben possono verificarsi ipotesi in cui il soggetto leso dall’attività di edificazione di altro privato può limitare la propria impugnativa al solo titolo edilizio rilasciato alla controparte in sanatoria: ma ciò può ammettersi soltanto se la lesione della sfera giuridica del ricorrente deriva in via esclusiva dal titolo adottato al fine di sanare l’attività edilizia svoltasi contra ius, e non già nel caso in cui il precedente titolo di per sé recava comunque l’assenso alla realizzazioni di edilità lesive per l’interesse del ricorrente medesimo.

Il caso in esame non diverge – a ben vedere – da quanto affermato in tale precedente occasione da questo stesso giudice.

A ben vedere, infatti, l’attuale appellante si limita ad affermare, in via del tutto apodittica, che i titoli edilizi nn. 119 e 120 dd. 21 ottobre 2004 , in precedenza rilasciati ad Acquafresca, non recavano previsioni contrarie al proprio interesse.

L’assunto defensionale di Acquafresca sviluppato nel giudizio di primo grado identifica il contenuto dei titoli edilizi rilasciati in sanatoria e poi – per l’appunto – essi soli impugnati dal Surico, nel solo assenso alla chiusura di vani scala e ampliamenti a piano terra e piani superiori, come a su dire riscontrabile dall’esame dei titoli stessi e dal confronto tra le planimetrie originarie e quelle aggiornate, con la conseguenza che ogni contestazione sulle illegittimità dedotte dal medesimo Surico doveva essere sollevata in sede di giudizio impugnando – per l’appunto – entro i dovuti termini decadenziali i permessi di costruire originariamente rilasciati.

Va premesso a tale riguardo che le difformità contestate ad Acquafresca e che hanno dato origine anche all’emanazione di un’ingiunzione a demolire poi seguita dal rilascio dei titoli a sanatoria non attenevano nella specie ad ipotesi riconducibili alla totale mancanza del titolo edilizio, ovvero alla titola difformità di quanto realizzato rispetto al progetto assentito (cfr. al riguardo l’art. 31 del T.U. approvato con D.P.R. 380 del 2001); e, a tale riguardo, l’art. 36 del medesimo T.U., dopo aver coerentemente distinto le fattispecie degli interventi realizzati “in assenza” di permesso di costruire da quelli realizzati invece “in difformità” dallo stesso titolo, contempla la possibilità della sanatoria a condizione che “…l’intervento” difforme dal titolo già concesso risulti “conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.

Ciò posto, il Collegio concorda – per ben evidenti fini di economicità del procedimento edilizio e di necessaria applicazione del principio di non aggravamento dell’azione amministrativa (cfr. al riguardo la disciplina generale di indirizzo contenuta nell’art. 1della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche) – con l’assunto del giudice di primo grado secondo cui l’art. 36 predetto di per sé non impone all’Amministrazione Comunale l’esecuzione di un accertamento di conformità ex post esteso ad ogni aspetto dell’intervento precedentemente assentito, ma riferito alla sola verifica della sanabilità delle opere accertate come concretamente difformi dal progetto precedentemente assentito e in ordine alle quali è stata presentata la domanda di sanatoria.

In tal modo, pertanto, l’intervento “sanato” sarà disciplinato dal titolo in sanatoria soltanto se iniziato o già realizzato nella previa totale assenza di titolo edilizio (e, come detto innanzi, non è questa l’ipotesi che qui ricorre).

Altrimenti – ed è questo, per l’appunto, il caso di specie – il titolo in sanatoria “completa” la disciplina originariamente fissata dal titolo originario senza alcuna efficacia novativa per tutti quegli aspetti progettuali che non hanno formato oggetto di disamina in sede di procedimento di sanatoria.

A ben vedere, quindi, anche nel presente grado di giudizio il Surico in buona sostanza reitera la tesi già da lui sviluppata innanzi al T.A.R., ossia che il titolo edilizio in sanatoria sarebbe sempre e comunque rilasciato in sostituzione o – meglio – in novazione del titolo originario: tesi, questa, che a ragione lo stesso giudice di primo grado definisce al più condivisibile sul piano formale, stante il tenore letterale dei provvedimenti rilasciati nella specie dall’Ufficio tecnico comunale, nel mentre sotto il profilo sostanziale è indubitabile che il titolo a sanatoria è in realtà meramente “riproduttivo” delle prescrizioni originariamente inserite nel titolo precedentemente emanato laddove non mutate in dipendenza del nuovo progetto presentato.

Se così è, quindi, il titolo in sanatoria, laddove reitera i contenuti del titolo precedentemente emanato diviene mero atto confermativo di questo, a sua volta divenuto inoppugnabile.

Né, soprattutto, l’appellante ha dedotto alcunché rispetto alle seguenti notazioni del giudice di primo grado, ossia che:

1) gli interventi contestati durante il sopralluogo effettuato in data 21 giugno 2006 consistono nell’aumento di superfici utili e di volumetria ivi dettagliatamente descritti (cfr. nota dell’Ufficio tecnico comunale Prot.13647/2199 in pari data) che in nessun modo incidono sulla violazione delle altezze e delle distanze lamentata dal ricorrente;

2) agli stessi interventi (e solo a questi) si riferiscono sia il medesimo verbale di sopralluogo dd. 21 giugno 2006, sia l’ordinanza di sospensione dei lavori n.58 dd. 4 luglio 2006, sia l’ingiunzione a demolire n.89 dd. 5 ottobre 2006, sia i permessi in sanatoria poi impugnati innanzi al T.A.R.;

3) la valutazione di conformità – e, dunque, l’istruttoria – è stata condotta con esclusivo riferimento alla sanabilità delle opere aggiuntive realizzate in difformità dai titoli edilizi originari.; né tale notazione può essere contraddetta dall’appellante con riguardo alla circostanza che l’Ufficio tecnico comunale avrebbe chiesto ad Acquafresca, prima del rilascio dei titoli in sanatoria, la produzione dei “prospetti aggiornati e planimetria generale con le effettive distanze dai confini strade e parcheggi”, stante – come detto innanzi – l’avvenuto rilascio da parte dell’Ufficio stesso di un titolo che intendeva essere anche “riproduttivo” delle prescrizioni originariamente inserite nel titolo precedentemente emanato laddove non mutate in dipendenza del nuovo progetto presentato.

Deve pertanto da tutto ciò concludersi nel senso che, nella specie, l’Ufficio tecnico comunale non ha adottato alcuna nuova determinazione in ordine all’accertamento ex post in relazione alle altezze ed alle distanze dei fabbricati dal confine e dalla strada oggetto di contestazione;, con la conseguenza che il contenuto dei titoli in sanatoria affermato come illegittimo riviene dai titoli edilizi originariamente rilasciati e non contestati in sede giudiziale amministrativa dal Surico.

6. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono peraltro essere integralmente compensati tra tutte le parti.

Va peraltro dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.

Dichiara irripetibile il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
        
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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