* DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di pannelli solari con serbatoio esterno – L.r. Umbria n. 1/2004, come modificata dalla l.r. n. 8/2011 – Attività edilizia libera – Differenza rispetto agli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno di cui all’art. 7bis, c. 1 l.r. Umbria n. 1/2004.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 3 Aprile 2019
Numero: 2204
Data di udienza: 21 Marzo 2019
Presidente: De Felice
Estensore: Maggio
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di pannelli solari con serbatoio esterno – L.r. Umbria n. 1/2004, come modificata dalla l.r. n. 8/2011 – Attività edilizia libera – Differenza rispetto agli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno di cui all’art. 7bis, c. 1 l.r. Umbria n. 1/2004.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 3 aprile 2019, n. 2204
DIRITTO DELL’ENERGIA – Installazione di pannelli solari con serbatoio esterno – L.r. Umbria n. 1/2004, come modificata dalla l.r. n. 8/2011 – Attività edilizia libera – Differenza rispetto agli impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno di cui all’art. 7bis, c. 1 l.r. Umbria n. 1/2004.
La L.R. Umbria n. 1/2004, dopo la modifica subita ad opera della L.R. n. 8/2011, considera l’installazione di pannelli solari con serbatoio esterno (al di fuori delle zone A) soggetta al regime dell’attività edilizia libera. Non contrasta col quadro normativo così riassunto la norma contenuta nell’art. 7 bis, comma 1, della L.R. n. 1/2004, come sostituito dall’art. 57, comma 2, della ricordata L.R. n. 8/2011, secondo cui: “Gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l’autoconsumo, da realizzare al di fuori delle zone di cui all’articolo 18 del Reg. reg. n. 7/2010, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’articolo 7, comma”. Sulla base di un’interpretazione logica e sistematica del complessivo dato normativo deve, infatti, ritenersi che l’art. 7 bis, comma 1, laddove esonera dal preventivo titolo edilizio i soli “impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno”, si riferisca a strutture più complesse e articolate, anche per dimensioni, rispetto ai semplici pannelli solari, installabili, invece, anche se muniti di serbatoio di accumulo esterno, senza necessità di alcun titolo edilizio (sempre che l’area d’intervento sia posta al di fuori della zona A).
(Conferma TAR Umbria n. 232/2014) – Pres. De Felice, Est. Maggio – Comune di Gubbio (avv. Vaccari) c. F.G. (avv. Romito)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 3 aprile 2019, n. 2204SENTENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 3 aprile 2019, n. 2204
Pubblicato il 03/04/2019
N. 02204/2019REG.PROV.COLL.
N. 00414/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2015, proposto da
Comune di Gubbio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marzio Vaccari, con domicilio eletto presso l’avv. Teresa Felicetti, studio Dettori & Associati, in Roma, piazza SS. Apostoli, n. 66;
contro
Franco Gaggiotti, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Romito, domiciliato presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
nei confronti
Lauretta Meniconi, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) n. 00232/2014, resa tra le parti, concernente la demolizione e rimessa in pristino di pannelli solari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Franco Gaggiotti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Alessandro Maggio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 2 del 6 marzo 2012, registro generale n. 63, il Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Ambientale del Comune di Gubbio ha stabilito di revocare o comunque di dichiarare inefficace l’ordinanza n. 12358 del 7/7/2010 con cui era stata ingiunta alla sig.ra Lauretta Meniconi la demolizione di alcuni pannelli solari a serbatoio di accumulo esterno installati sul solaio di copertura di un immobile, appartenente in comproprietà alla medesima sig.ra Meniconi e al sig. Franco Gaggiotti.
Ritenendo il provvedimento di ritiro illegittimo il sig. Gaggiotti lo ha impugnato con ricorso al T.A.R. Umbria il quale, con sentenza 5/5/2014, n. 232, lo ha accolto.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Gubbio.
Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il sig. Gaggiotti.
Alla pubblica udienza del 21/3/2019 la causa è passata in decisione.
Col primo motivo si denuncia l’errore commesso dal T.A.R. nel ritenere che per l’esecuzione dell’intervento posto in essere dalla sig.ra Menichini occorresse apposito titolo abilitativo.
Invece, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, in base al combinato disposto degli artt. 7, comma 1, lett. d), della L.R. 18/2/2004, n. 1 e 21, lett. b), n. 5, del regolamento regionale 3/11/2008, n. 9, l’intervento posto in essere dalla sig.ra Menichini sarebbe realizzabile in regime di edilizia libera.
L’appello è fondato.
L’art. 7, comma 1, della citata L.R. n. 1/2004, come sostituito dall’art. 56, della L.R. 16/9/2011, n. 8 (applicabile ratione temporis) dispone:
“Sono eseguiti senza titolo abilitativo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’attività edilizia e dello strumento urbanistico sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, i seguenti interventi:
omissis…
d) le opere pertinenziali degli edifici nei limiti di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a) e b) del Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9 … con esclusione delle opere di cui alla lettera b) numeri 3 e 9”.
A sua volta l’art. 21 del citato regolamento regionale contempla, al secondo comma, lett. b), n. 5, i lavori di “installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo”.
Dal combinato disposto delle due trascritte norme emerge chiaramente che la L.R. n. 1/2004, dopo la modifica subita ad opera della L.R. n. 8/2011, considera l’installazione di pannelli solari con serbatoio esterno (al di fuori delle zone A) soggetta al regime dell’attività edilizia libera.
Vero è che l’art. 21, comma 2, lett. b), del citato regolamento stabiliva che gli interventi in esso considerati fossero soggetti a DIA, ma la previsione della norma secondaria, deve ritenersi superata dalla disposizione primaria contenuta nell’art. 7, comma 1, lett. d), della citata L.R. n. 1/2004 introdotta dall’art. 56 della L.R. n. 8/2011.
Non contrasta col quadro normativo così riassunto la norma contenuta nell’art. 7 bis, comma 1, della L.R. n. 1/2004, come sostituito dall’art. 57, comma 2, della ricordata L.R. n. 8/2011, secondo cui: “Gli interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l’autoconsumo, da realizzare al di fuori delle zone di cui all’articolo 18 del Reg. reg. n. 7/2010, sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’articolo 7, comma”.
Sulla base di un’interpretazione logica e sistematica del complessivo dato normativo deve, infatti, ritenersi che l’art. 7 bis, comma 1, laddove esonera dal preventivo titolo edilizio i soli “impianti solari termini senza serbatoio di accumulo esterno”, si riferisca a strutture più complesse e articolate, anche per dimensioni, rispetto ai semplici pannelli solari, installabili, invece, anche se muniti di serbatoio di accumulo esterno, senza necessità di alcun titolo edilizio (sempre che ovviamente l’area d’intervento sia posta al di fuori della zona A).
L’appello va, pertanto, accolto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Dario Simeoli, Consigliere
L’ESTENSORE
Alessandro Maggio
IL PRESIDENTE
Sergio De Felice
IL SEGRETARIO