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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1271 | Data di udienza: 28 Gennaio 2016

* APPALTI – Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria – Requisiti di partecipazione – Art. 263 d.P.R. n. 207/2010 – Svolgimento di servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare – Importo richiesto dalla stazione appaltante – Sommatoria di sue distinti servizi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 31 Marzo 2016
Numero: 1271
Data di udienza: 28 Gennaio 2016
Presidente: Atzeni
Estensore: Lotti


Premassima

* APPALTI – Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria – Requisiti di partecipazione – Art. 263 d.P.R. n. 207/2010 – Svolgimento di servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare – Importo richiesto dalla stazione appaltante – Sommatoria di sue distinti servizi.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 31 marzo 2016, n. 1274


APPALTI – Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria – Requisiti di partecipazione – Art. 263 d.P.R. n. 207/2010 – Svolgimento di servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare – Importo richiesto dalla stazione appaltante – Sommatoria di sue distinti servizi.

In tema di affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, dalla parola “totale” contenuto nella disposizione di cui all’art. 263, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, si può dedurre che l’importo dei servizi di punta richiesto dalla stazione appaltante possa risultare raggiungibile con la somma di due distinti servizi quale che sia l’importo di ciascuno di essi. Infatti, la norma testualmente richiede l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Tale disposizione aggiunge, sempre testualmente, che detto importo totale deve essere calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, non escludendosi, dunque, che all’interno delle categorie possano sommarsi singoli servizi (almeno in numero di due) per un “totale”, appunto, compatibile con quanto fissato dal bando.

(Conferma T.A.R. PIEMONTE, n. 1124/2015) – Pres. f.f. Atzeni, Est. Lotti – S. s.p.a. (avv.ti Scaparone e Picco) c. S. s.r.l. (avv. Vinti) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 31 marzo 2016, n. 1271

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 31 marzo 2016, n. 1274


N. 01271/2016REG.PROV.COLL.
N. 07444/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7444 del 2015, proposto da:
SCR Piemonte Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Scaparone e Cinzia Picco, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta, 50;

contro

Sintel Engineering Srl in proprio ed in qualità di mandataria RTI, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Emilia, 88;
Net Engineering Spa in proprio e quale mandante RTI;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 01124/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera inerente l’intervento di realizzazione della linea Torino-Ceres.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sintel Engineering Srl in proprio ed in qualità di Mandataria RTI;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Paolo Scaparone e Stefano Vinti;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, con la sentenza 10 luglio 2015, n. 1124, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Sintel Engineering S.r.l. per l’annullamento: del provvedimento del 27 aprile 2015, comunicato in pari data a mezzo PEC, con cui la S.C.R. Piemonte, in persona del R.U.P., ha escluso la ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera inerenti l’intervento di realizzazione collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto, compresi la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo — CIG 6050380386; del verbale di gara del 20 aprile 2015; della richiesta di chiarimenti del 26 marzo 2015 inviata dalla Stazione appaltante;- dei verbali di gara dell’ 11 e del 24 marzo; del bando e del disciplinare di gara.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

– Non si pone nel caso di specie un problema di frazionabilità (profilo espressamente disciplinato dall’art 261, comma 7, d.P.R. n. 2017-2010), ma il differente profilo della possibilità di raggiungere il valore del servizio di punta attraverso il cumulo dei due servizi, ovvero la necessità che ciascuno dei due servizi dovesse da solo raggiungere quell’importo;

– Anche sulla base dell’interpretazione letterale il valore richiesto può essere cumulato tra le due prestazioni: come requisito di partecipazione viene richiesto lo svolgimento di due servizi attinenti ai lavori da affidare, per un importo totale che la stazione appaltante può decidere (tra il minimo di 0,40 fino a 0,80 volte l’importo dei lavori cui si riferisce il servizio), calcolato (l’importo che stabilisce compreso tra 0,40 e 0,80), per ciascuna classe e categoria; si deve trattare di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. L’importo totale dei servizi non deve essere inferiore al valore compreso tra 0,40 e 0,80 volte l’importo dei lavori: il termine “totale” non può che riferirsi all’importo dei servizi e quindi è possibile dimostrare il possesso del requisito cumulando il valore dei due servizi;

– Tale interpretazione letterale è supportata da un criterio teleologico, poiché la finalità della disposizione è di selezionare concorrenti con una qualificata esperienza in relazione alla tipologia dell’appalto: a tale scopo la disposizione demanda alla stazione appaltante la scelta di determinare il requisito tra un limite minimo e un massimo, 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, misura che viene quindi “graduata” in relazione al servizio oggetto di appalto;

– E’ attraverso questa forbice che la stazione appaltante può determinare la qualificata esperienza, fissando la suddetta percentuale sul valore dei lavori da svolgere;

– Il requisito non deve dunque essere posseduto integralmente per ciascun servizio, ma può essere cumulato.

L’appellante contestava la sentenza del TAR controdeducendo in specifico sulle argomentazioni a sostegno della decisione di primo grado impugnata.

Con l’appello in esame si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituiva la Sintel Engineering Srl appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.


DIRITTO

1. Il Collegio rileva in punto di fatto che l’oggetto del giudizio riguarda una gara d’appalto, indetta dall’appellante, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera e ulteriori prestazioni inerenti l’intervento di realizzazione del collegamento della linea Torino-Ceres con la rete RFI lungo Corso Grosseto, compresi la realizzazione della fermata Grosseto e il completamento della fermata Rebaudengo”, per un valore stimato, IVA esclusa, di € 4.277.213,41.

Il raggruppamento appellato ha presentato, in relazione al requisito prescritto dal punto 9.11, lett. e), del disciplinare di gara, ovvero per i cosiddetti servizi di punta, due servizi (identificati nelle categorie ID s.05 e ID E.01) i cui importi solo sommati insieme raggiungono gli importi richiesti dal disciplinare stesso.

In specifico, il disciplinare richiedeva il possesso di due servizi ID s.05 di importo di € 35.303.490,40, e il raggruppamento appellato ha dichiarato di possedere un primo servizio di € 20.507.466,00 e un secondo servizio di € 16.816.643,00; con riguardo alle opere ID E.01, il disciplinare richiedeva il possesso di due servizi di importo di € 6.186.456,80 e il raggruppamento appellato ha dichiarato di possedere un primo servizio di € 4.406.054,00 e un secondo servizio di € 3.007.287,00.

2. Deve rilevarsi che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di avere svolto due servizi di una certa entità ciascuno, in una percentuale che l’Amministrazione ha l’onere di indicare tra un minimo ed un massimo dell’importo stimato dei lavori.

A sostegno della pacifica razionalità di tale disposizione, può essere richiamato il contenuto della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 5 del 2010 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464), ove in effetti al punto 2.2 si afferma che la ratio della richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati.

Nel caso di specie, come ha già chiarito la Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2015, n. 2190) il raggruppamento appellato avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto almeno due servizi dell’entità stabilita dalla lex specialis, ciascuno, per ogni categoria e classe (nella fattispecie, come detto, nelle categorie ID s.05 e ID E.01) di importo non inferiore ad € 35.303.490,40 per la categoria ID s.05 e di importo non inferiore ad € 6.186.456,80 per la categoria ID E.01.

Nella fattispecie, come emerge dalla dichiarazione sul possesso dei requisiti (peraltro incontestati), l’RTP appellato ha indicato l’espletamento di due servizi di punta per ciascuna categoria di cui nessuno da solo soddisfa l’entità stabilità dalla lex specialis di gara per ciascuna di dette categorie, poiché solo la loro sommatoria è in grado di soddisfare il requisito quantitativo, ed è tale specifica vicenda che integra una situazione peculiare ancora non esaminata a fondo dalla giurisprudenza.

Secondo la stazione appaltante, l’RTP in esame non poteva essere ammesso a partecipare alla gara in quanto era privo di un requisito di capacità tecnica, dal momento che aveva svolto in precedenza nessun servizio di importo utile e, quindi, non i due richiesti.

A livello testuale, ritiene questo Collegio, è condivisibile ritenere, come ha dedotto il TAR, che dalla parola “totale” contenuto nella disposizione di cui all’art. 263, comma 1, lett. c), si possa dedurre che l’importo dei servizi di punta richiesto dalla stazione appaltante risulti raggiungibile con la somma di due distinti servizi quale che sia l’importo di ciascuno di essi.

Infatti, la norma testualmente richiede l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Tale disposizione aggiunge, sempre testualmente, che detto importo totale deve essere calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, non escludendosi, dunque, che all’interno delle categorie possano sommarsi singoli servizi (almeno in numero di due) per un “totale”, appunto, compatibile con quanto fissato dal bando.

Significativamente la norma utilizza il termine “totale”, che presuppone in astratto una sommatoria, e non il termine “singolare” che, invece, avrebbe consentito di ricondurre l’importo richiesto ai singoli servizi.

3. Sotto il profilo sistematico, invece, si deve rilevare che non emergono ulteriori argomenti a favore dell’interpretazioni letterale, così raggiunta per i cd. “servizi di punta” in base all’art. 261, comma 8, d.P.R. n. 207-2010, poiché la regola della non frazionabilità dei servizi si riferisce in quest’ultima disposizione al divieto di cumulare servizi svolti dai diversi membri del raggruppamento, ed ha, quindi, un perimetro applicativo completamente diverso, da cui non sono ricavabili ulteriori spunti ermeneutici di tipo sistematico.

Piuttosto vero è che non è contestabile l’obiezione secondo cui la norma di cui all’art. all’art. 263, comma 1, lett. c), che consente l’unificazione degli importi dei due distinti servizi, potrebbe produrre in astratto alcune aberrazioni applicative, nel caso ad esempio che il concorrente presenti due servizi di cui uno di importo pari al 99,9% di quanto richiesto e l’altro di importo pari allo 0,1% di quanto richiesto.

Deve tuttavia rilevarsi che non è certamente questa la situazione che accade nel caso concreto e che, comunque, l’esistenza di ipotesi al margine che creino alcune anomalie applicative per i casi estremi non è di per sé sintomo di irragionevolezza della norma ex art. 3 Cost. (peraltro neppure dedotta in questo giudizio) e non può certo essere un valido criterio ermeneutico per capovolgere il significato che emerge dalla mera analisi letterale e testuale della norma che ha primaria importanza.

Alcuni difetti applicativi, peraltro limitati da ipotesi al limite, come quelle paventate dall’appellante, possono essere corretti dal legislatore ma non dal giudice che deve limitarsi ad applicare la norma, specie, quando il testo è inequivocabile come nella specie.

4. Peraltro, si deve osservare che con chiarimento fornito a richiesta dalla stazione appaltante in corso di procedimento e tempestivamente pubblicato sul sito internet, l’Amministrazione ha stabilito che “in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo il possesso del requisito di cui al paragrafo 9.11, lett. e) (c.d. “servizi di punta) può essere dimostrato dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che ogni singolo servizio (di ciascuna coppia di servizi per ogni cl., e cat.) non è ulteriormente frazionabile e pertanto dovrò essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati”.

Tale chiarimento, come ha già affermato questo Consiglio, non è idoneo a giustificare l’esclusione di un concorrente, poiché è da ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione da una gara pubblica per mancato possesso di un requisito di partecipazione richiesto dalla stazione appaltante con una nota definitiva di chiarimenti pubblicata sul proprio sito internet successivamente alla pubblicazione del bando e del capitolato (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4241), come nella specie.

Chiarimento che, nel caso in esame, non è dunque minimamente idoneo a fornire guide interpretative delle disposizioni del bando, né ad integrarlo (peraltro già di per se illegittimamente) con clausole escludenti ulteriori, che sarebbero nulle ex art. 46, comma 1-bis, Codice appalti.

3. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni l’appello deve essere respinto in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente FF
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere, Estensore
Carlo Schilardi, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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