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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 10636 | Data di udienza: 30 Novembre 2023

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pertinenza urbanistica – Nozione (Massima a cura di Giovanni Zaccaria)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Dicembre 2023
Numero: 10636
Data di udienza: 30 Novembre 2023
Presidente: De Felice
Estensore: Gallone


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pertinenza urbanistica – Nozione (Massima a cura di Giovanni Zaccaria)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 7 dicembre 2023, n. 10636

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Pertinenza urbanistica – Nozione.

La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile ad opere che siano funzionalmente prive di una propria autonomia rispetto all’opera principale e siano coessenziali alla stessa. In particolare, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa a cui esso inerisce, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico.

Pres. De Felice, Est. Gallone – Comune di Grottaminarda (avv. Rauseo) c. S.R. (avv. Giliberti)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 7 dicembre 2023, n. 10636

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale omissis del 2021, proposto da
Comune di Grottaminarda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Rauseo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Stefania Romano, rappresentata e difesa dall’avvocato Biagio Giliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 281;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 921/2021.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Stefania Romano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2023 il Cons. Giovanni Gallone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede staccata di Salerno, Stefania Romano, proprietaria dell’immobile sito in Grottaminarda al Corso V. Veneto n. 251 individuato catastalmente al foglio n. 16, particella n. 1253, sub 4, piano 2, ha impugnato, domandandone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione n. 2 dell’8 gennaio 2021, prot. n. 296/2021, adottata dal Comune di Grottaminarda per abusi realizzati sul prefato fabbricato, consistenti in un muretto di recinzione in calcestruzzo di circa 80 cm di altezza, in un gazebo in struttura metallica ancorato al suolo privo di copertura ed in una legnaia in struttura metallica coperta e chiusa su due lati delle dimensioni di ml 2,00 x 2,00.

1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:

1) Sulla illegittimità del punto 1, del dispositivo dell’ordinanza di demolizione n. 2/2021, protocollo n. 296/2021, adottata dal Comune di Grottaminarda – Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio, avente ad oggetto la demolizione del muretto in blocchi di cls;

2) Sulla illegittimità del punto 2, del dispositivo dell’ordinanza di demolizione n. 2/2021, protocollo n. 296/2021, adottata dal Comune di Grottaminarda – Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio, avente ad oggetto la rimozione della legnaia costruita in aderenza al fabbricato de quo;

3) Sulla illegittimità del punto 3, del dispositivo dell’ordinanza di demolizione n. 2/2021, protocollo n. 296/2021, adottata dal Comune di Grottaminarda – Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio, avente ad oggetto la rimozione del gazebo in ferro.

2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. per la Campania – sede distaccata di Salerno ha accolto il ricorso ritenendo “assorbente osservare la natura pertinenziale delle opere in questione, che le affranca dal regime edilizio del permesso di costruzione” ed ha, per l’effetto, annullato l’ordinanza di demolizione n. 2 dell’8 gennaio 2021 prot. n. 296/2021 del Comune di Grottaminarda.

3. Con ricorso notificato l’11 giugno 2021 e depositato il 18 giugno 2021 il Comune di Grottaminarda ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo in via cautelare la sospensione della sua esecutività ex art. 98 c.p.a..

3.1 A sostegno dell’appello ha dedotto i motivi così rubricati:

1) error in iudicando ac in procedendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.; eccesso di potere: incompletezza e difetto di istruttoria; travisamento;

2) error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 27, 31 e ss., d.p.r. 380/2001 e del d.m. infrastrutture e trasporti del 02.03.2018; eccesso di potere: contraddittorietà, insufficienza e difetto di istruttoria; carenza della motivazione.

4. In data 9 luglio 2023 si è costituita in giudizio per resistere avverso l’appello Romano Stefania.

4.1 La stessa ha depositato, in data 26 luglio 2021, memorie difensive.

5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 29 luglio 2023, questa Sezione con ordinanza cautelare n. 4320 del 2021 ha respinto l’istanza cautelare proposta da parte appellante osservando che “i motivi di appello, tenuto conto delle caratteristiche delle opere contestate, non sembrano assistiti da idonei elementi di fumus”.

6. In data 27 ottobre 2023 Romano Stefania ha depositato memorie difensive segnalando che “l’appartamento di proprietà dell’allora segnalante è stato dalla stessa segnalante medio tempore alienato a terzi (con i quali l’appellata ha ottimi rapporti di cordialità ed amicizia personale e familiare) ed essa non ha più alcuna relazione giuridica e fattuale con il bene per cui è causa”.

7. All’udienza pubblica del 30 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato e va respinto.

2. Con il primo motivo di appello l’amministrazione comunale appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione degli articoli 29 e 41, comma 2, c.p.a., nella misura in cui il T.A.R. ha escluso la sussistenza di “una posizione di controinteresse in capo al denunziante l’abuso” (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).

Nello specifico, secondo parte appellante, la segnalante menzionata nell’ordinanza di demolizione n. 2/2021, prot. n. 296/2021 gravata in prime cure – id est la Sig.ra Simona Scotto di Tella – rivestirebbe la qualità di controinteressata illegittimamente pretermessa nel giudizio. Il riconoscimento di tale veste, sempre ad avviso dell’amministrazione comunale, sarebbe derivato in capo alla medesima in ragione di una duplice valutazione di fatto: in primo luogo la sussistenza di una condizione di “vicinitas” tra l’area in cui sono stati realizzati i manufatti oggetto della ordinanza de quo e l’abitazione in cui la Sig.ra Scotto di Tella risiede e di cui è proprietaria; in via ulteriore in quanto la medesima ha segnalato i presunti abusi edilizi ed il suo nominativo risulta essere riportato nel provvedimento medesimo.

2.1 Il motivo è privo di giuridico pregio.

Il Collegio non intende discostarsi dal costante orientamento di questo Consiglio ad avviso del quale il riconoscimento della qualifica di controinteressato in senso tecnico (ossia di litisconsorte necessario nel giudizio) è subordinato alla sussistenza di due elementi: uno di carattere formale, ossia – ai sensi dell’articolo 41 c.p.a. – la sua espressa menzione nel provvedimento impugnato; l’altro di natura sostanziale, cioè la titolarità di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 23/05/2017, n. 2416).

Ne discende che, facendo applicazione di tali principi generali alla materia delle sanzioni edilizie, la posizione di vantaggio che deve caratterizzare il segnalante, affinché costui assurga al rango di litisconsorte necessario, non può sostanziarsi in un generico interesse al ripristino della legalità violata (che potrebbe vantare qualsiasi cittadino come anche un qualsiasi vicino di casa) ma deve legarsi ad un diretta e concreta incidenza in termini negativi dell’attività edificatoria sul proprio diritto di proprietà anche solo in termini di fruibilità o amenità (in termini Consiglio di Stato, sez. IV, 04/09/2017, n.4174, secondo cui “Nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall’esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare alla Pubblica amministrazione l’illecito edilizio da altri commesso; tale orientamento si fonda sulla considerazione che la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia a subire conseguenze soltanto indirette o riflesse per effetto dell’esecuzione doverosa di un’ingiunzione di demolizione, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica; pertanto in materia edilizia, e con particolare riguardo ai provvedimenti di natura repressiva di illecito edilizio, va tendenzialmente negato il riconoscimento della qualità di controinteressato ai proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall’Autorità competente; il principio, tuttavia, subisce un temperamento nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte non già a un «generico vicino di casa», ma a un soggetto il cui diritto di proprietà risulta direttamente leso da un’opera edilizia abusiva e che è direttamente avvantaggiato dal diniego di concessione edilizia e dall’ordine di demolizione”).

2.2 Ebbene, avuto riguardo alle caratteristiche concrete nonché all’ubicazione dei manufatti oggetto della ordinanza de qua, non pare configurabile, nel caso di specie, alcuna diretta lesione, neppure potenziale, al diritto di proprietà della segnalante; né tantomeno quest’ultima pare in condizione di conseguire un qualche diretto vantaggio, in termini di ampliamento della propria sfera giuridica, dall’attività repressiva dell’amministrazione.

Nel dettaglio, quanto al manufatto indicato al punto 1 del dispositivo dell’ordinanza di demolizione n. 2/2021 protocollo n. 296/2021 (ossia il muretto costituito da muratura di blocchi di cemento semivuoti della lunghezza di mt. 5,60, altezza mt. 0,80 e spessore mt. 0,20), trattasi di opera esistente ormai da diversi decenni che assolve alla funzione di impedire la caduta di cose e persone dalla scarpata della profondità di oltre otto metri che si apre oltre essa. L’opera in questione insiste, peraltro, sul lato opposto del confine con la Sig.ra Scotto di Tella (cfr. il verbale di sopralluogo del tecnico comunale).

Non importa alcuna lesione al diritto di proprietà della segnalante neppure il manufatto indicato al punto 2 del dispositivo dell’ordinanza di demolizione (id est la “legnaia costruita in aderenza al fabbricato”). L’opera in questione risulta essere nient’altro che una “leggera struttura metallica” di modeste dimensioni, appena 4,00 metri quadrati, chiusa su due lati e deputata esclusivamente al ricovero “temporaneo di piccole quantità di legno nel periodo invernale”, non stabilmente infissa nel terreno ma solo posata sullo stesso.

Quanto al manufatto indicato al punto 3 del dispositivo dell’ordinanza di demolizione (ossia il pergolato) esso consiste, come emerge dal verbale del sopralluogo del 4 agosto 2020 redatto a cura del responsabile del procedimento, in “una esile struttura metallica che sarebbe dovuta servire, secondo le intenzioni della ditta proprietaria, a reggere un pergolato e/o qualche tenda in stoffa, per la creazione di piccole zone d’ombra nel periodo estivo”. Anche questa struttura non risulta infissa stabilmente nel terreno ed è adibita ad un uso assolutamente temporaneo.

2.2 Fermo quanto appena osservato, preme osservare, per completezza, che la presunta posizione di controinteresse vantata dalla sig.ra Scotto Di Tella risulta comunque venuta meno nel corso del presente giudizio. L’appellata Romano Stefania ha, infatti, rappresentato, con memoria del 27 ottobre 2023, che “l’appartamento di proprietà dell’allora segnalante è stato dalla stessa segnalante medio tempore alienato a terzi (con i quali l’appellata ha ottimi rapporti di cordialità ed amicizia personale e familiare) ed essa non ha più alcuna relazione giuridica e fattuale con il bene per cui è causa” (circostanza di fatto, questa, rimasta incontestata da parte appellante).

3. Con il secondo motivo di appello l’amministrazione comunale appellante ha censurato la sentenza di prime cure lamentando la violazione degli articoli 3, 6, 10, 27, 31 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, nonché la violazione del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018, nella misura in cui il T.A.R. ha accertato “la natura pertinenziale delle opere in questione (i tre manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione impugnata), che le affranca dal regime edilizio del permesso di costruire” (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).

3.1 La doglianza non merita positivo apprezzamento.

Come condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione gravata in prime cure sono, in ragione delle caratteristiche strutturali e costruttive già riassunte al precedente punto 2.1, interventi privi di rilevanza sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

In particolare, essi sono manufatti (un muretto, una legnaia ed un pergolato) non in grado di determinare aumenti volumetrici o di superficie con la conseguenza che, in virtù del loro carattere pertinenziale rispetto all’abitazione, essi rientrano nel campo dell’attività edilizia cd. “libera”.

Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile ad opere che siano funzionalmente prive di una propria autonomia rispetto all’opera principale e siano coessenziali alla stessa. In particolare, la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussista un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa a cui esso inerisce, sempreché l’opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2021, n. 5948; Id., Sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Id., Sez. II, 22 luglio 2019 n. 5130); tutti requisiti, questi, certamente sussistenti con riguardo alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione gravata in primo grado.

4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.

5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.pa. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Comune di Grottaminarda, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’appellata Stefania Romano, della somma di € 3.000,00 (tremila/00) oltre gli accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Giovanni Gallone

IL PRESIDENTE
Sergio De Felice

IL SEGRETARIO

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