+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: VIA VAS AIA Numero: 655 | Data di udienza: 20 Dicembre 2011

* VIA, VAS E AIA – VIA – Provvedimento positivo – Prescrizioni – Accettazione espressa intervenuta oltre il termine stabilito dall’amministrazione – Ipotesi di inefficacia temporanea della VIA e dei provvedimenti autorizzatori adottati a valle – Art. 4 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo anteriore alle modifiche ex d.lgs. n. 4/08)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2012
Numero: 655
Data di udienza: 20 Dicembre 2011
Presidente: Trovato
Estensore: Buricelli


Premassima

* VIA, VAS E AIA – VIA – Provvedimento positivo – Prescrizioni – Accettazione espressa intervenuta oltre il termine stabilito dall’amministrazione – Ipotesi di inefficacia temporanea della VIA e dei provvedimenti autorizzatori adottati a valle – Art. 4 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo anteriore alle modifiche ex d.lgs. n. 4/08)



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 7 febbraio 2012, n. 655


VIA, VAS E AIA – VIA – Provvedimento positivo – Prescrizioni – Accettazione espressa intervenuta oltre il termine stabilito dall’amministrazione – Ipotesi di inefficacia temporanea della VIA e dei provvedimenti autorizzatori adottati a valle – Art. 4 d.lgs. n. 152/2006 (nel testo anteriore alle modifiche ex d.lgs. n. 4/08)

L’ accettazione delle prescrizioni intervenuta in un termine successivo rispetto a quello indicato dall’amministrazione nel provvedimento di V.IA., fermo restando l’obbligo di ottemperanza sostanziale alle prescrizioni medesime, determina soltanto un’inefficacia temporanea della VIA e, di riflesso, dei provvedimenti di autorizzazione ed approvazione adottati a valle di detta VIA. Una cosa è infatti quando un’autorizzazione, o un’approvazione, sopravviene in assenza di una preventiva VIA, vale a dire in totale carenza di una tale valutazione (cfr. art. 4, d.lgs. n. 152/2006, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/08), altro è quando una VIA c’è stata e ha avuto un esito favorevole, anche se con prescrizioni (accettate in un secondo tempo, comunque entro il termine di validità della pronuncia), e l’autorizzazione “a valle” è accordata in conformità.

(Riforma T.A.R. LIGURIA -SEZIONE I, n. 265/2011) – F. s.p.a. (avv.ti Cocchi, Taccogna e Pafundi) c. Comune di Cairo Montenotte (avv.ti Santilli e Menghini)
 


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 7 febbraio 2012, n. 655

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 7 febbraio 2012, n. 655


N. 00655/2012REG.PROV.COLL.
N. 03553/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3553 del 2011, proposto da Ferrania Technologies spa, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi, Gerolamo Taccogna e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Giulio Cesare, 14a/4;


contro

il Comune di Cairo Montenotte, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Santilli e Mario Menghini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Vittorio Colonna n. 32;

nei confronti di

Regione Liguria, Provincia di Savona, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato (avv. St. Giovanni Palatiello) , con domiciliazione per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA -SEZIONE I, n. 265/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE PER CENTRALE ELETTRICA A BIOMASSE;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cairo Montenotte e dei Ministeri intimati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Cocchi, Menghini e Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1.- Con la sentenza impugnata il TAR Liguria ha respinto il ricorso promosso dalla s.p.a. Ferrania Technologies (d’ora in avanti, FT) per l’accertamento:

-in via principale, della legittimazione di FT a realizzare un impianto per la produzione di energia da biomasse in Cairo Montenotte, Viale Libertà, 57, su aree di proprietà della società;

-in subordine, dell’inadempimento del Comune all’accordo di programma del 18.3.2006, per l’attuazione degli interventi di rilancio dello sviluppo della Valle Bormida, del successivo protocollo d’intesa del 7.12.2006 e del protocollo integrativo dell’accordo di programma dell’8.4.2008;

-sempre in subordine, del diritto di FT di realizzare la centrale a biomasse in forza dei predetti atti consensuali ottenendo a tal fine tutti gli atti permissivi eventualmente ritenuti ancora necessari, ivi compreso il permesso di costruire da parte del Comune, previa stipulazione dell’atto di asservimento e della convenzione urbanistica, come sottoposti al Comune dalla società FT.

Il TAR, dopo avere menzionato i protocolli di intesa e gli accordi di programma succedutisi, a partire dal 2005, con numerose parti pubbliche, per il rilancio dello sviluppo della Valle Bormida ; e dopo avere riepilogato i passaggi più salienti dei procedimenti cui si è dato corso allo scopo di realizzare le iniziative indicate nei protocolli e negli accordi suindicati, ha, in primo luogo, condiviso la tesi difensiva comunale della nullità, con effetto caducante, di ogni determinazione successiva alle DD. GRL 19.12.2006, n. 1500, e 22.3.2007, n. 295, contenenti pronuncia positiva di compatibilità ambientale ex l. reg. n. 38/98, subordinatamente a prescrizioni, con la specificazione tra l’altro che il proponente, entro 30 giorni dalla delibera, avrebbe dovuto provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni elencate nel provvedimento; nullità di ogni determinazione successiva alle delibere sopra citate (con particolare riferimento all’autorizzazione provinciale 14.6.2007, n. 4626, a realizzare ed esercire un impianto a biomasse, accordata alla società ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 387/03) “causata dalla mancata accettazione nel termine di trenta giorni delle condizioni poste dalla Regione”. Nella sentenza si legge (v. pagine 8 e seguenti) che “il riferimento viene operato all’articolo 4 ultimo comma del d. lgs. 3.4.2006, n. 152 nel testo vigente sino all’entrata in vigore del d. lgs. 16.1.2008, n. 4, che prevedeva che “… la procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli …”.

La disposizione è stata modificata dall’art. 1 del d. lgs. 16.1.2008, n. 4, che ha riformulato ampiamente l’originario impianto del codice ambiente, sopprimendo anche la disposizione che comminava la nullità degli atti dei procedimenti con valenza ambientale adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale. Tuttavia sempre il d. lgs. 16.1.2008, n. 4 ha previsto delle norme transitorie (art. 4) che sanciscono la prosecuzione in base alle norme previgenti dei procedimenti di VIA già iniziati, e l’abrogazione degli articoli da 4 a 52 del testo originario del d. lgs. 3.4.2006, n. 152. Le disposizioni ora citate vanno coordinate con la fattispecie concreta, che induce ad osservare che il decreto regionale 295 del 2007 prevedeva il termine di trenta giorni per presentare l’accettazione delle condizioni alla regione; tale manifestazione di volontà non sopraggiunse nel tempo fissato dal provvedimento, per cui appare corretta la prospettazione comunale, secondo cui tutti gli adempimenti che connotano il procedimento di che si tratta vanno considerati come nulli. Infatti l’intero procedimento della VIA avrebbe dovuto essere perfezionato entro trenta giorni dalla data in cui la società ebbe conoscenza dell’accoglimento condizionato, e sebbene tale giorno non sia rilevabile direttamente dagli atti, esso è individuabile seppur con approssimazione dai verbali della conferenza dei servizi tenutasi nel 2007, dai quali si ricava che la ricorrente ben conosceva la determinazione solo parzialmente favorevole assunta dalla giunta regionale.

Conclusivamente sul punto si osserva che il procedimento di rilascio della VIA era terminato nella vigenza dell’originario testo dell’art. 4 del d. lgs. 3.4.2006, n. 152, per cui la norma va applicata quale essa era al tempo della conclusione della serie procedimentale (art. 4 comma 1 del d. lgs. 16.1.2008, n. 4). Ne consegue la correttezza dell’eccezione sollevata dall’amministrazione comunale, circa l’intervenuta sanzione della caducazione di tutti gli atti successivi del procedimento autorizzatorio, ivi compreso il citato atto provinciale 14.6.2007, n. 4626, in quanto assunto in assenza di una previa ed efficace determinazione sulla VIA.

Tanto si osserva analizzando la fattispecie sottoposta al collegio sotto il profilo degli atti e della loro sequenza…”.

In secondo luogo il TAR ha respinto le domande di accertamento e condanna proposte con il ricorso, fondate in via diretta sul contenuto degli accordi di programma conclusi tra il privato e i numerosi soggetti pubblici intervenuti.

Infine, il Giudice di primo grado ha negato che il deposito in giudizio della DGRL 22.10.2010, n. 1211, contenente la proroga biennale della validità della VIA di cui alla precedente DGRL n. 295/07, abbia mutato i termini della questione dibattuta, e ciò perché “il fondamento delle domande proposte va individuato nella situazione in atto al tempo della proposizione delle domande stesse, non potendo assumere rilievo … una modificazione del fondamento stesso della lite apportata con il semplice deposito di un pur significativo documento”.

1.2.-Con il ricorso in appello FT ha, dapprima (v. da pag. 3 a pag. 31) :

-sintetizzato i contenuti principali degli accordi di programma e dei protocolli di intesa sottoscritti;

-riassunto la trafila degli atti e dei provvedimenti amministrativi che hanno visto coinvolta la società (a partire dalla originaria pronuncia negativa di VIA di cui alla DGRL n. 1016 del 29.9.2006 fino alla nota comunale 6.11.2008 di archiviazione del procedimento, nota impugnata dalla società con il ricorso n. 26/09 definito dal TAR Liguria con sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse n. 255 del 2011) ;

-riepilogato il successivo “iter” della vicenda dal 2009 fino alla formale accettazione delle prescrizioni della DGRL di VIA positiva, da parte della società, con nota del 18.2.2010, e alla proroga biennale della validità della VIA di cui alla DGRL n. 295/07, disposta con la DGRL 22.10.2010, n. 1211, recante alcune prescrizioni che FT ha formalmente accettato.

L’appellante ha quindi (v. pagine 32 e seguenti) contestato la sentenza, formulando quattro motivi e concludendo con la richiesta di riformare la decisione del TAR e, per l’effetto, di accogliere il ricorso di primo grado e :

-di accertare il diritto della società di realizzare ed esercire la centrale a biomasse da 10 MWE senza la necessità di alcun ulteriore atto permissivo da parte del Comune;

-in subordine, di accertare il diritto di FT di realizzare ed esercire la centrale a biomasse da 10 MWE e di accertare l’inadempimento del Comune a tutti gli accordi summenzionati, insito nella mancata leale collaborazione con FT per il conseguimento del permesso di costruire e di ulteriori eventuali atti di assenso, ritenuti ancora necessari, nonché nel mancato rilascio del permesso di costruire e di tali ulteriori eventuali atti;

-di condannare il Comune ad adempiere gli accordi e, per l’effetto, a rilasciare il permesso di costruire la centrale a biomasse da 10 MWE, già autorizzata dalla Provincia.

1.3.-Il Comune si è costituito, ha diffusamente controdedotto e ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

2.1.-Il Collegio ritiene opportuno premettere che la ricorrente –appellante, sin dal ricorso di primo grado, ha esposto che la cognizione del giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su accordi amministrativi e relativi adempimenti e inadempimenti (v. , ora, l’art. 133, comma 1, lett. a-2) c. p. a. e , al momento della instaurazione della controversia dinanzi al TAR, l’art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, abrogato dall’art. 4, comma 1, p. 14), dell’Allegato 4 al d. lgs. n. 104 / 10) , giacché la realizzazione dell’impianto è oggetto di accordi amministrativi rispetto ai quali sussiste la giurisdizione esclusiva del TAR, controvertendosi su condotte tenute dal Comune in violazione degli accordi stessi, con particolare riguardo alla questione relativa alla affermata necessità, o meno, di un titolo edilizio, rispetto all’autorizzazione provinciale unica. Poiché sulla giurisdizione si è formato il giudicato interno implicito, essendosi il TAR pronunciato sul merito della controversia, statuendo implicitamente sulla sussistenza della propria giurisdizione, in mancanza di contestazione in appello sul punto l’esame della relativa questione è precluso (Cass. , SS. UU. , nn. 2067/11, 3200/10, 26089 e 14889/09 e 24883/08; conf. art. 9 cod. proc. amm. ).

2.2.- Nel merito, l’appello è fondato e va accolto, con riferimento ai primi due motivi proposti, da esaminarsi insieme e che concernono violazione della disciplina relativa alla VIA, per ciò che attiene all’accettazione delle prescrizioni, difetto di presupposto e violazione dell’art. 4, ultimo comma, del d. lgs. n. 152 del 2006, nel testo vigente al momento (2007) della VIA regionale e dell’autorizzazione provinciale a realizzare ed esercire l’impianto a biomasse, ex art. 12, comma 3 del d. lgs. n. 387/03.

2.2.1.- In fatto appare utile rammentare che, come si è accennato sopra, e come emerge dagli atti di causa:

-con le DDGRL 19.12.2006, n. 1500, e 22.3.2007, n. 295, è stata espressa pronuncia positiva di VIA con le prescrizioni indicate nelle deliberazioni stesse, e si è stabilito che il proponente, entro 30 giorni, avrebbe dovuto provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni specificate;

-con atto dirigenziale n. 4626 del 14.6.2007 la Provincia ha autorizzato la FT, in base a quanto prevede l’art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 387 del 2003, alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto a biomasse, condizionatamente all’osservanza delle prescrizioni individuate nell’autorizzazione medesima, e ferma la favorevole conclusione del procedimento SUAP n. 413.

Non assume rilievo decisivo ai fini di causa l’individuazione della data precisa in cui la società ha accettato espressamente le prescrizioni della DGRL contenente la pronuncia positiva di VIA (se il 17.2.2010, come si ricava dalla nota FT di cui al doc. 2 fasc. primo grado FT –el. doc. 4.11.2010, o in una data anteriore e, specificamente, come ha affermato la difesa dell’appellante “in prima battuta”, nel verbale Conf. serv. del 2.10.2007). Il Collegio ritiene che l’accettazione esplicita delle prescrizioni sia comunque sopraggiunta. il 17.2.2010, come si ricava dalla concatenazione dei seguenti atti e documenti:

-con nota prot. n. 3887 del 28.1.2010 (doc. 37 fasc. primo grado FT) il Comune segnala alla Regione la formale non accettazione, da parte dei proponenti, di alcune delle prescrizioni di cui alla delibera di VIA positiva;

-la Regione –Dipartimento Ambiente, con nota dell’8.2.2010 prot. n. 2010/20931 (doc. 38 fasc. FT) esprime l’avviso che la pronuncia di VIA positiva acquisti efficacia dopo la formale accettazione delle prescrizioni da parte del proponente e, nel contempo, prende atto della mancata accettazione delle prescrizioni;

-con la citata nota del 17.2.2010 FT replica accettando espressamente le prescrizioni;

-con nota del 31.3.2010 (doc. 40), indirizzata a FT, il Dipartimento Ambiente, dichiaratamente in risposta, prende atto di quanto comunicato dalla stessa FT con la nota del 17.2. e ritiene superato quanto comunicato con la nota dell’8.2. . Nel contempo viene attivato il procedimento per la proroga dell’efficacia della VIA (proroga che sopraggiungerà il 22.10.2010, con DGRL n. 1211) . Con nota del 5.5.2010 (doc. 17 fasc. P. A. primo grado ) la Regione –Dipartimento Ambiente sembra specificare che la pronuncia di VIA di cui alla DGRV n. 295/07 era stata resa inefficace non dalla mancata accettazione, “tout court”, delle prescrizioni, ma dalla “non accettazione nei tempi previsti delle prescrizioni”.

2.2.2.- Ora il TAR, muovendo dall’assunto dell’applicabilità, al caso in esame, “ratione temporis”, dell’art. 4, ultimo comma, del d. lgs. n. 152/06, nel testo vigente prima della entrata in vigore del decreto n. 4/08, secondo cui “la procedura per la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi ad essa sottoposti, presupposto o parte integrante del procedimento ordinario di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono nulli” ; e ritenendo che la mancata accettazione formale delle prescrizioni impartite dalla Regione, con la pronuncia positiva di VIA, nei 30 giorni stabiliti con la DGRL, avesse comportato il mancato perfezionamento della procedura di VIA, è giunto alla conclusione che i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati in data successiva, con particolare riferimento all’autorizzazione provinciale del 14.6.2007, in quanto emessi difettando di un presupposto fondamentale, in assenza di una previa ed efficace decisione sulla VIA, fossero nulli come previsto dal citato art. 4.

2.2.3.- Correttamente il TAR ha giudicato applicabile al caso in esame la disposizione di cui all’art. 4, ultimo comma, del decreto n. 152 del 2006, nel testo vigente prima della entrata in vigore del d. lgs. n. 4/08.

Diversamente, però, da quanto sembra avere ritenuto il TAR, e come fondatamente osservato dall’appellante, una procedura di VIA c’è stata, ha avuto esito favorevole, ancorché condizionato, con prescrizioni accettate dal proponente (anche se solamente nel febbraio del 2010).

La fattispecie disciplinata dall’art. 4, ultimo comma, del d. lgs. n. 152 / 06, rientra(va) tra le c. d. “nullità testuali”. Poiché nel diritto amministrativo la regola che caratterizza il sistema non è certo la nullità (anzi, l’atto può essere dichiarato nullo solo nelle ipotesi normativamente specificate, da ritenersi eccezionali), e nessuna disposizione prevede in modo esplicito l’osservanza di un siffatto termine e, tanto meno, il venire meno dell’efficacia della VIA, in modo definitivo e irrimediabile, qualora l’accettazione delle prescrizioni non avvenga entro il termine indicato, il Collegio è dell’avviso che in un caso come quello per cui è causa la VIA sia da ritenersi temporaneamente inefficace –e, di riflesso, siano inefficaci solo in via temporanea i provvedimenti di autorizzazione e di approvazione adottati “a valle” di detta VIA- fino a quando le prescrizioni non saranno accettate in modo esplicito (fermo restando l’obbligo di ottemperanza sostanziale alle prescrizioni medesime).

Rientra nella discrezionalità che caratterizza l’attività della P. A. in questa materia stabilire prescrizioni fissando un termine per l’accettazione espressa delle stesse.

D’altra parte, la DGRL n. 295/07 di VIA positiva si limitava a disporre che “entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto , (FT) dovrà provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni”, senza statuire in alcun modo sulla perentorietà del termine o sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

Inoltre, come plausibilmente osservato dalla difesa dell’appellante, in considerazione della natura delle prescrizioni e del termine assegnato, il beneficiario della VIA può sentirsi sollecitato a un “dialogo tecnico” con la Regione, finalizzato a una “regolazione ulteriore” degli interessi pubblici rilevanti in una con l’interesse privato del proponente.

Detto altrimenti, una cosa è quando un’autorizzazione, o un’approvazione, sopravviene in assenza di una preventiva VIA, vale a dire in totale carenza di una tale valutazione.

Altro è quando una VIA c’è stata e ha avuto un esito favorevole, anche se con prescrizioni (accettate in un secondo tempo, comunque entro il termine di validità della pronuncia), e l’autorizzazione “a valle” è accordata in conformità.

La “ratio” della previsione di nullità ex art. 4 cit. era individuabile nell’esigenza di evitare l’adozione di autorizzazioni, o di approvazioni, prima che fossero state valutate, nella sede competente, le ripercussioni sull’ambiente di un’opera; la finalità era quella di impedire al privato, e alle competenti autorità pubbliche, di sottrarsi o comunque di eludere la valutazione sull’impatto ambientale dell’opera.

Nella vicenda “de qua”, del tutto peculiare, si esula però dalla fattispecie della carenza, o insussistenza, di VIA e, come correttamente osserva l’appellante, si ricade in un caso di “temporanea inefficacia” della VIA, con conseguente paralisi –transitoria- dell’efficacia delle autorizzazioni accordate in conformità alla VIA, a cominciare dall’autorizzazione provinciale del 14.6.2007, che ricade nel campo di applicazione dell’art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 387/03.

Vengono in rilievo, insomma, provvedimenti di autorizzazione o di approvazione emanati non in un caso di VIA del tutto omessa, ma in presenza di una VIA favorevole ma temporaneamente inefficace per non avere, l’interessato, completamente accettato le prescrizioni dettate nella pronuncia.

E, del resto, anche la Regione, ultimamente, nel prorogare l’efficacia della VIA con la DGR 22.10.2010, n. 1211, ha indubbiamente preso le mosse dalla ritenuta sussistenza della pronuncia di VIA di cui alla DGRL n. 295/07. L’efficacia sopravvenuta della VIA si ripercuote sulla proroga biennale della VIA medesima.

2.2.4.- L’accoglimento dei primi due motivi appare sufficiente al fine di risolvere la controversia.

Non sembra tuttavia inutile osservare, con riguardo al terzo motivo, con cui FT sostiene che la sentenza, laddove afferma che “il fondamento delle domande proposte va individuato nella situazione in atto al tempo della proposizione delle domande stesse, non potendo assumere rilievo … una modificazione del fondamento stesso della lite apportata con il deposito” della DGRL n. 1221/10 di proroga biennale della VIA n. 295/07, violerebbe i principi generali sul processo amministrativo, come non necessiti stabilire “ex professo” se, in un caso come quello “sub judice”, si debba tenere conto anche delle sopravvenienze fino al momento della definizione della controversia, in ragione della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ovvero se occorra limitarsi a considerare la situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda giudiziale. Come detto, infatti, l’efficacia sopravvenuta della VIA si ripercuote sulla proroga biennale della VIA medesima, conferendole efficacia.

2.2.5.- Dall’accoglimento dei motivi suindicati consegue la riforma della sentenza appellata e, in accoglimento del ricorso in primo grado, l’accertamento del diritto di FT di vedere portato a compimento il procedimento di autorizzazione a realizzare e a esercire la centrale a biomasse per la quale è controversia, conformemente agli accordi intervenuti, disponendosi anche che il Comune rilasci il titolo edilizio, previa stipulazione della convenzione urbanistica e presentazione dell’atto di asservimento, ove non si ritenga che l’autorizzazione unica provinciale del 14.6.2007 abbia assorbito, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 387/03, il titolo edilizio stesso.

Va precisato che resta fermo l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni richieste con la DGRL n. 295/07 e con atti successivi, e che rimangono salve valutazioni ulteriori, rimesse alla discrezionalità delle autorità competenti, riferite anche a sopravvenienze.

2.2.6.- La complessità della controversia, la novità e l’esistenza di profili di incertezza relativamente ad alcune delle questioni sottoposte al giudizio del Collegio giustificano la scelta di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
        
L’ESTENSORE        IL PRESIDENTE
          

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!