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DANNO AMBIENTALE – INQUINAMENTO DEL SUOLO – RIFIUTI – Bonifica siti contaminati – Titolo V parte IV, d.lgs. 152/2006 – Ratio del rapporto tra disposizione dell’art. 244 e dell’art. 252 – Fondamento art. 244, d.lgs. n. 152/2006 – – Responsabilità per danno ambientale – Principio di irretroattività delle norme – Danno all’ambiente ab imis ed ab origine ingiusto – Adunanza Plenaria n. 9/2020 – Art. 242, comma 1, d. lgs. 152/2006 – Divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti – Art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 – Responsabilità del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area – Imputabilità a titolo di dolo o di colpa – Culpa in vigilando come condotta omissiva colposa – Responsabilità soggettiva – Sussiste – Principio “chi inquina paga” – Art. 191, comma 2, TFUE, ex art. 174, comma 2, Trattato CE – Disciplina comunitaria in materia di prevenzione e riparazione del danno all’ambiente – direttiva 2004/35/CE – Criterio causale del “più probabile che non”- Principio di precauzione – Concorso di responsabili – Impossibilità di attendere l’evolversi dell’attività amministrativa diretta alla individuazione dei potenziali corresponsabili – Unica azione di bonifica – Azione di rivalsa – Art. 253, comma 4, d. lgs. 152/2006ta e Colarizi) c. Fiat Chrysler Automobiles N.V. (avv.ti Peres, Butti e Manzi) e Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino (Avv. Stato) (Massime a cura di Cecilia Raimondi)

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