PUBBLICO IMPIEGO – Benefici di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 – Ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare – Esclusione.(Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 4 Aprile 2024
Numero: 3090
Data di udienza: 23 Gennaio 2024
Presidente: Forlenza
Estensore: Guarracino
Premassima
PUBBLICO IMPIEGO – Benefici di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 – Ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare – Esclusione.(Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 2^ – 4 aprile 2024, n. 3090
PUBBLICO IMPIEGO – Benefici di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 – Ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare – Esclusione.
I benefici di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, non spettano nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva a una fase di addestramento, poiché il volontario in posizione di ferma non è titolare di una sede di servizio in senso proprio e per questa ragione, una volta conclusa la fase addestrativa, non è destinatario di un trasferimento in senso proprio, ma è assegnato alla prima sede di servizio.
(Riforma TAR Lazio, Sez. 1^ bis, n. 2267/2016 e TAR Lazio, Sez. 1^ bis, n. 6068/2016) – Pres. Forlenza, Est. Guarracino – L. L. e altri (avv. Tarsitano) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato).
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 2^ - 4 aprile 2024, n. 3090SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8000 del 2016, proposto dai signori Luciano Lupidi, Salvatore De Riggi, Giuseppe Macis, Giancarlo Ferrucci, Pasquale Fiorentino, Michele Conchiglia, Carlo Leone, Giuseppe Salerno, Adriano Gliottone, Cosimo Fanigliulo, Antonio Granillo, Salvatore Salerno, Stefano Capoccia, Angelo Giudice e Gennaro Lo Campo, rappresentati e difesi dall’avvocato Anna Tarsitano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fossombrone n. 92,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12,
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2017, proposto dai sigg. Rosini Luca, Mariottini Bruno, Palermo Domenico, Ferraiuolo Pietro, Capasso Biagio, Quarantino Fabio, Cuccaro Alessandro, Danieli Massimo, Morganella Raffaello, Lucarelli Fabio, Carone Giancarlo, Cotugno Giovanni, Gambone Franco, Carlucci Francesco e D’Amico Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. Anna Tarsitano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fossombrone n. 92,
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.12,
per la riforma
quanto al ricorso n. 8000 del 2016:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) n. 2267/2016, resa tra le parti.
quanto al ricorso n. 312 del 2017:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) del 24 maggio 2016, n. 6068, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 736 e 909 del 9 febbraio 2022, n. 119 del 3 gennaio 2023 e n. 9355 del 31 ottobre 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il cons. Francesco Guarracino e udito per gli appellanti l’avv. Settimio Rotella, per delega dell’avv. Anna Tarsitano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso numero di registro generale 8000 del 2016 i signori Luciano Lupidi, Salvatore De Riggi, Giuseppe Macis, Giancarlo Ferrucci, Pasquale Fiorentino, Michele Conchiglia, Carlo Leone, Giuseppe Salerno, Adriano Gliottone, Cosimo Fanigliulo, Antonio Granillo, Salvatore Salerno, Stefano Capoccia, Angelo Giudice e Gennaro Lo Campo, all’epoca dei fatti sottufficiali dell’Aeronautica militare, hanno appellato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) del 19 febbraio 2016, n. 2267, di reiezione del ricorso che, insieme ad altri commilitoni, avevano proposto per dolersi del riconoscimento in misura ridotta del trattamento economico di trasferimento dovuto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987, n. 100, per l’assegnazione ad altra sede di servizio in epoca successiva al loro transito in servizio permanente effettivo a seguito di promozione al grado di Sergente Maggiore.
2. – Con ricorso numero di registro generale 317 del 2017 i signori Luca Rosini, Bruno Mariottini, Domenico Palermo, Pietro Ferraiuolo, Biagio Capasso, Fabio Quarantino, Alessandro Cuccaro, Massimo Danieli, Raffaello Morganella, Fabio Lucarelli, Giancarlo Carone, Giovanni Cotugno, Franco Gambone, Francesco Carlucci e Antonio D’Amico, pure all’epoca dei fatti sottufficiali dell’Aeronautica militare, hanno appellato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) del 24 maggio 2016, n. 6068, che ne ha respinto in primo grado l’analogo ricorso.
3. – Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere agli appelli, dei quali ha contestato la fondatezza con separata memoria.
4. – Con le ordinanze del 2 febbraio 2022 n. 736, per il ricorso n.r.g. 8000 del 2016, e n. 909, per il giudizio n. 312 del 2017, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente.
5. – Con la successiva ordinanza n. 119 del 3 gennaio 2023 i giudizi sono stati riuniti per connessione ed è stata disposta verificazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66 c.p.a., nominando verificatore il Segretario Generale della Difesa con facoltà di delega a dipendente della stessa Amministrazione.
6. – In esecuzione della verificazione è stata prodotta documentazione in data 21 marzo, 11 aprile e 29 aprile 2023.
7. – Con l’ordinanza n. 9355 del 31 ottobre 2023 è stata disposta una integrazione istruttoria ad opera del medesimo verificatore.
8. – Il 2 gennaio 2024, al fine dell’adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria, è stata prodotta, dal delegato del verificatore, una relazione istruttoria con annessa documentazione.
8. – Nel corso dei giudizi le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive ragioni.
9. – Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2024 gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. – Gli appellanti impugnano le sentenze con le quali il T.A.R. per il Lazio ha respinto i loro ricorsi sulla misura del trattamento economico di trasferimento a cui asserivano di avere diritto in relazione all’assegnazione ad altra sede successivamente al loro transito in servizio permanente effettivo per effetto della promozione al grado di sergente maggiore.
2. – In primo grado avevano sostenuto che, dopo l’assunzione dello stato giuridico di sottufficiale in s.p.e., erano stati trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio prima del decorso di quattro anni di permanenza nella sede originaria per alcuni di loro (Lupidi, Ferrucci, Leone, Fanigliulo, Giudice, Salerno Giuseppe, Macis, De Riggi, Fiorentino, Lo Campo, Granillo, Gliottone, Conchiglia e Capoccia; Rosini, Mariottini, Palermo, Ferraiuolo, Capasso, Quarantino, Cuccaro, Danieli, Morganella, Lucarelli, Carone, Cotugno e Gambone) e di otto anni per altri (Salerno Salvatore; Carlucci e D’Amico), avuto riguardo al momento in cui avevano acquisito lo status predetto.
Per tale ragione, avevano rivendicato il diritto dei primi a percepire per intero, anziché nella misura della metà loro corrisposta, i secondi, nella misura della metà, anziché in quella di un terzo, il trattamento economico di trasferimento previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987, n. 100, assumendo che i trasferimenti in questione fossero trasferimenti d’autorità in quanto disposti dall’amministrazione motu proprio per soddisfare un suo preminente interesse, in assenza di qualsivoglia domanda degli interessati, e stabilendo all’epoca la norma in questione che:
«A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
Il predetto trattamento è ridotto:
a) alla metà, se il trasferimento è disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
b) ad un terzo, se il trasferimento è disposto dopo otto anni di permanenza nella sede
Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma […]».
3. – Con la sentenza n. 2267/2016 (oggetto dell’appello n.r.g. 8000/2016) il T.A.R., dopo avere ricordato che i ricorrenti erano transitati dalla posizione giuridica di leva prolungata (a tempo determinato) in quella di servizio permanente effettivo a seguito di promozione al grado di sergente maggiore, ha rigettato il ricorso, affermando che l’indennità non sarebbe loro spettata affatto in quanto, nel loro caso, più che di un trasferimento di sede si sarebbe dovuto parlare di prima assegnazione, tale essendo la destinazione alla prima sede nella posizione di servizio permanente anche quando successiva ad una fase di addestramento, sicché non se ne poteva valutare fondata la richiesta riqualificazione nella misura della metà ovvero di un terzo; né poteva assumere rilievo ai fini del computo la retrodatazione della decorrenza del passaggio al servizio permanente, valendo la stessa ai soli effetti giuridici, stante l’espressa preclusione in tal senso riveniente dall’art. 4 della l. n. 836 del 1973 (C.d.S., sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3544).
4. – Con la sentenza n. 6068/2016 (oggetto dell’appello n.r.g. 312/2017) il T.A.R. ha svolto un analogo ragionamento, assumendo che i ricorrenti, nel momento del loro passaggio al grado superiore (sergente maggiore) e al servizio permanente a seguito di concorso, sarebbero restati nella sede di servizio in precedenza assegnata in attesa del completamento dell’iter addestrativo e quindi destinati, all’esito, alle nuove sedi, da ritenersi perciò come assegnazione a una prima sede di servizio non equiparabile a un trasferimento di autorità. In occasione di tale assegnazione, infatti, gli stessi avrebbero cominciato a svolgere le funzioni oggetto del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. – Con un unico motivo di gravame, comune ad entrambi gli appelli, gli appellanti contestano l’assunto del primo giudice, secondo cui la sede assegnata sarebbe da ritenersi come prima sede di servizio, non equiparabile a un trasferimento d’autorità, denunciando che il T.A.R. sarebbe incorso in errore non considerando la mancanza di soluzione di continuità tra il servizio prestato in ferma prolungata, fino alla attribuzione del grado superiore, e quello prestato da ciascuno dei ricorrenti nella nuova sede di servizio a seguito del trasferimento su iniziativa del Ministero, tenuto altresì conto del carattere di unitarietà della carriera del militare.
6. – Il Ministero resistente, richiamati i precedenti giurisprudenziali in materia, ha ricordato come i militari, fino all’atto della notifica del decreto di promozione, sono tenuti a osservare l’obbligo di accasermamento senza patire nuovi disagi connessi a trasferimenti e ha sostenuto che la sede di servizio ricevuta al momento del passaggio in servizio permanente effettivo costituisce prima sede di assegnazione, pertanto irrilevante ai fini dell’indennità; ha, quindi, evidenziato che secondo giurisprudenza consolidata l’assegnazione alla prima sede dopo il completamento dell’iter formativo, come pure l’assegnazione successiva a una fase di addestramento, non possono essere equiparate al trasferimento d’autorità in senso stretto, poiché durante la fase di addestramento il militare – pur dopo la novazione del suo stato giuridico a seguito dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro per superamento del concorso – non è titolare di una sede di servizio in senso proprio; il suo servizio, infatti, può esplicarsi concretamente soltanto al termine della fase di formazione di base, durante la quale non effettua la prestazione per la quale egli ha instaurato il rapporto di impiego con l’Amministrazione militare, ma si limita ad acquisire le nozioni, le tecniche e le procedure che costituiranno il supporto che gli consentirà di svolgere al meglio il suo futuro lavoro (C.d.S., Sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4928; Sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6416; Sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 5257; Sez. VI, 10 aprile 2008, n. 1530; Sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2833; 28 dicembre 2005, n. 7434; 5 novembre 2004, n. 7204; 19 ottobre 2004, n. 6739; 10 novembre 2003, n. 7143; Sez. III parere 20 marzo 2001, n. 442; 13 luglio 1998, n, 1083).
7. – Gli appelli sono fondati.
8. – Per condiviso indirizzo, dal quale il Collegio non vede ragione di discostarsi, i benefici di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, non spettano nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva a una fase di addestramento, poiché il volontario in posizione di ferma non è titolare di una sede di servizio in senso proprio e per questa ragione, una volta conclusa la fase addestrativa, non è destinatario di un trasferimento in senso proprio, ma è assegnato alla prima sede di servizio (cfr. C.d.S., sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6386; id., 27 luglio 2010, n. 4928).
Anche l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha espressamente riconosciuto che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della fase addestrativa non costituisce trasferimento d’autorità, come risulta oggi esplicitato dall’art. 976, co. 1, cod. ord. mil. (C.d.S., Ad. plen., 29 gennaio 2016, n. 1, al § 5.4.1 lett. b).
9. – Tuttavia, nel caso di specie l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova che il mantenimento nella prima sede dopo il passaggio in s.p.e., in continuità col servizio prestato in precedenza, fosse destinato (anche) al completamento dell’attività addestrativa, tanto più laddove lo stesso, come nel caso dei sigg. Salvatore Salerno, Francesco Carlucci e Antonio D’Amico, si sia protratto oltre i quattro anni dalla promozione di grado.
Al contrario, è la stessa Amministrazione ad avere formalmente qualificato come “trasferimento d’autorità” l’atto con il quale ciascun militare è stato assegnato alla prima sede successiva a quella mantenuta dopo l’assunzione in s.p.e., né appare pertinente il richiamo all’inefficacia della retrodatazione giuridica della promozione ai fini del computo, stante che, nel caso che occupa, esso è effettuato avuto riguardo alla decorrenza in fatto della assegnazione, confermativa di quella già occupata nella posizione a tempo determinato.
10. – Nel corso del giudizio sono stati anche disposti approfondimenti istruttori per ricostruire nella sostanza il contenuto delle assegnazioni di sede degli appellanti, cioè se riferibile ad attività di servizio effettiva o ad addestramento, dapprima richiedendo una relazione documentata di chiarimenti e, in seguito, disponendo una verificazione rimessa al Segretario Generale della Difesa, con facoltà di delega e, da ultimo, una integrazione a opera dello stesso verificatore (cfr. ordd. nn. 736 e 909 del 2 febbraio 2022, n.119 del 3 gennaio 2023 e n. 9355 del 31 ottobre 2023).
Ebbene, anche per questa via non è stata acquisita alcuna evidenza che nella sede di servizio ricevuta o conservata al momento del loro passaggio in servizio permanente effettivo gli appellati avessero svolto addestramento o, comunque, completato l’iter formativo per lo svolgimento delle funzioni di sottufficiale, vale a dire che si fossero inverate quelle circostanze che consentirebbero di individuare in quella sede soltanto una destinazione formativa e non, invece, la loro prima sede di assegnazione in s.p.e.; anzi, dagli elementi di informazione forniti non risultano soluzioni di continuità nelle attività svolte, allorché da tali elementi è stato possibile ricostruire l’attività prima e dopo la promozione in s.p.e.
Non ha rilievo, a tal proposito, che la documentazione reperita dal verificatore con l’assistenza della Direzione per il personale militare dell’Aeronautica sia risultata in alcuni casi carente o lacunosa (cfr. da ultimo la relazione di supplemento d’istruttoria del 12 dicembre 2023 depositata in esecuzione dell’ordinanza n. 9355/2023), poiché comunque spettava all’Amministrazione la dimostrazione, non riuscita, che la prima sede in posizione di servizio permanente non fosse la prima assegnazione di sede di servizio, bensì una destinazione di addestramento.
11. – Risulta perciò ingiustificato, in quanto sprovvisto di riscontro nelle risultanze processuali, il convincimento del primo giudice che al momento del loro passaggio al grado superiore e al servizio permanente a seguito di concorso i ricorrenti fossero restati nella sede di servizio in precedenza assegnata in attesa del completamento del loro iter formativo per essere destinati alle nuove sedi all’esito dell’addestramento.
12. – Per queste ragioni gli appelli vanno entrambi accolti e, in riforma delle sentenze appellate, accolti di conseguenza i due ricorsi di primo grado.
Per l’effetto, il Ministero della difesa dev’essere condannato al pagamento in favore degli appellanti della differenza rispetto alle somme già rispettivamente percepite a titolo di trattamento economico di trasferimento ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 1987, n. 100, spettante per l’intero, anziché per la metà, per i sigg. Lupidi, Ferrucci, Leone, Fanigliulo, Giudice, Salerno Giuseppe, Macis, De Riggi, Fiorentino, Lo Campo, Granillo, Gliottone, Conchiglia, Capoccia, Rosini, Mariottini, Palermo, Ferraiuolo, Capasso, Quarantino, Cuccaro, Danieli, Morganella, Lucarelli, Carone, Cotugno e Gambone, e per la metà, anziché per un terzo, per i sigg. Salerno Salvatore, Carlucci e D’Amico.
Le somme che risultano così dovute andranno maggiorate degli accessori nel rispetto del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi di cui all’art. 22, co. 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, tuttora applicabile nei rapporti di lavoro con datori di natura pubblica (cfr., in termini generali sull’argomento, Cass. sez. lav. 2 luglio 2020, n. 13624).
13. – Le spese del doppio grado di entrambi i giudizi possono essere interamente compensate, in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti indicati in epigrafe, li accoglie e per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, accoglie i ricorsi di primo grado e condanna il Ministero della difesa al pagamento in favore degli appellanti delle differenze loro dovute a titolo di trattamento economico di trasferimento, nei termini indicati in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
L’ESTENSORE
Francesco Guarracino
IL PRESIDENTE
Oberdan Forlenza
IL SEGRETARIO