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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario Numero: 2128 | Data di udienza: 23 Aprile 2020

EMERGENZA COVID-19 – DPCM 10/04/2020 – Istituzione del comitato di esperti per l’elaborazione delle misure necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica – Appello avverso il decreto predenziale cautelare emesso dal TAR Lazio – Inammissibilità – Presupposto necessario dell’irreversibile perdita del bene della vita incidente su valori costituzionali.


Provvedimento: Decreto
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 23 Aprile 2020
Numero: 2128
Data di udienza: 23 Aprile 2020
Presidente: Frattini
Estensore:


Premassima

EMERGENZA COVID-19 – DPCM 10/04/2020 – Istituzione del comitato di esperti per l’elaborazione delle misure necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica – Appello avverso il decreto predenziale cautelare emesso dal TAR Lazio – Inammissibilità – Presupposto necessario dell’irreversibile perdita del bene della vita incidente su valori costituzionali.



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ – 23 aprile 2020, decreto n. 2128

EMERGENZA COVID-19 – DPCM 10/04/2020 – Istituzione del comitato di esperti per l’elaborazione delle misure necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica – Appello avverso il decreto predenziale cautelare emesso dal TAR Lazio – Inammissibilità – Presupposto necessario dell’irreversibile perdita del bene della vita incidente su valori costituzionali.

L’appello avverso il decreto presidenziale cautelare emesso dal T.A.R., è ammissibile solo ed esclusivamente nel caso in cui il “bene della vita” sia irreversibilmente perduto e detta perdita incida direttamente su beni costituzionalmente tutelati; non ricorre tale presupposto con riferimento decreto cautelare del TAR Lazio, concernente il decreto del 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui è stato istituito un comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19; non si pone infatti certamente un pericolo di definitiva perdita di beni direttamente garantiti dalla Costituzione, visto che comunque i suggerimenti e le proposte (non certo vincolanti) del Comitato, ancorché asseritamente non arricchite dalle componenti rappresentative invocate, (e fermo ovviamente il giudizio che si deve svolgere sulla affermata illegittimità di tale composizione) non costituirebbero comunque decisioni finali e immediatamente incisive sui valori e interessi collettivi e diffusi di cui è portatrice l’associazione appellante.

Pres. Frattini – Codacons (avv.ti Giuliano e Rienzi) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ - 23 aprile 2020, decreto n. 2128

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3341 del 2020, proposto dal Codacons – Coordinamento delle associazioni a tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Comitato di esperti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Riccardo Ranalli, Stefano Simontacchi e Fabrizio Starace, non costituiti in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 2915/2020, resa tra le parti, concernente il decreto del 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, i casi in cui può essere ammesso appello avverso il decreto presidenziale cautelare emesso dal T.A.R., sono solo ed esclusivamente quelli in cui il “bene della vita” sia irreversibilmente perduto e detta perdita incida direttamente su beni costituzionalmente tutelati;

Ritenuto che, nel caso di specie, l’odierna appellante, basandosi sulle proprie innegabili funzioni di rappresentanza di interessi delle categorie di consumatori, ripropone in appello articolate censure circa la scelta del Governo di adottare criteri, per la nomina di un Comitato con compiti di consulenza e proposta di possibili soluzioni per fronteggiare la pandemia, tali da non includere persone direttamente rappresentative di interessi e categorie operanti in plurimi settori economico-sociali colpiti dal Covid-19;

Considerato che non è possibile, in questa sede, esprimere valutazioni circa la decisione di rigetto del Presidente del T.A.R. Lazio, poiché nella fattispecie si tratterebbe, al più, di un giudizio sulla ragionevolezza e quindi legittimità amministrativa di una scelta (costituzione di Comitato Covid-19) che attiene alla consulenza al Governo e di cui andrebbe accertata natura e ambito di discrezionalità esercitata dal Governo ai fini della costituzione e composizione;

Considerato, quindi, che certamente non si pone un pericolo di definitiva perdita di beni direttamente garantiti dalla Costituzione, visto che comunque i suggerimenti e le proposte (non certo vincolanti) del Comitato, ancorché asseritamente non arricchite dalle componenti rappresentative invocate dall’appellante, (e fermo ovviamente il giudizio che si deve svolgere sulla affermata illegittimità di tale composizione) non costituirebbero comunque decisioni finali e immediatamente incisive sui valori e interessi collettivi e diffusi di cui Codacons è portatore;

P.Q.M.

dichiara l’inammissibilità dell’appello cautelare. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 aprile 2020.

Il Presidente
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

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