APPALTI â Clausole escludenti â Impugnazione immediata del bando (Massima a cura di Augusto Di Cagno)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
CittĂ :
Data di pubblicazione: 6 Ottobre 2023
Numero: 8718
Data di udienza: 28 Settembre 2023
Presidente: Greco
Estensore: Carpentieri
Premassima
APPALTI â Clausole escludenti â Impugnazione immediata del bando (Massima a cura di Augusto Di Cagno)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ – 6 ottobre 2023, n. 8718
APPALTI â Clausole escludenti â Impugnazione immediata del bando
Ă ammissibile lâimmediata impugnazione del bando volta a contestare lâerrata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anzichĂŠ appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e lâassoluta insostenibilitĂ economica della base dâasta proposta (condizioni di non sostenibilitĂ economica oggettivamente impeditive della partecipazione che la nota e condivisa giurisprudenza equipara alle cosĂŹ dette âclausole escludentiâ agli effetti processuali dellâimpugnabilitĂ immediata del bando), in quanto incidenti direttamente, con assoluta e oggettiva certezza, sullâinteresse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di unâutile partecipazione alla gara.(1)
(1) In senso conforme Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3191; Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2019, n. 513; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284; Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4.
(Riforma Tar Calabria, Catanzaro, n. 510/2022) – Pres. Greco, Est. Carpentieri – Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (avv. Gaetano) c. A. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 3^ - 6 ottobre 2023, n. 8718SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4559 del 2022, proposto dallâAzienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del suo Commissario straordinario e legale rappresentante pro-tempore, dott. Antonio Graziano, rappresentato e difeso dallâavv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Paola (CS) al Corso Roma n. 3, giusta procura in calce allâatto di appello su foglio separato da intendersi come parte integrante dello stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la societĂ Althea Italia S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Alessandro Dogliani, con sede legale in Roma, alla via Alexandre Gustave Eiffel n. 13, 00148, rappresentata e difesa, in virtĂš di procura in calce allâatto di costituzione, dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
della societĂ Solution Devices S.r.l., corrente e con sede a Catanzaro, Via Mula Pardizzi s.n.c., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig.ra Viviana Farenza, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, presso lo studio dellâavv. Giovanni Capilupi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce allâatto di costituzione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, appellante incidentale,
per lâannullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria â Sez. Catanzaro – n. 1457/2022, pubblicata il 27 marzo 2023, mai notificata, sul ricorso proposto dalla Althea Italia S.p.a. per lâannullamento â previa sospensione dellâavviso di gara CIG 92692402D4, indetto dallâASP di Cosenza con procedura aperta per lâaffidamento in âconcessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di un servizio di telecardiologia per la gestione dellâemergenza cardiologica ospedaliera e territoriale e di quella ordinaria del servizio di elettrocardiografia ospedaliera e territoriale e dei reparti di cardiologia delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali dellâASP di Cosenzaâ, da eseguire nel comprensorio della Provincia di Cosenza, pubblicato sul GURI, 5^ serie speciale, Contratti Pubblici n. 74 del 27 giugno 2022, nonchĂŠ del Disciplinare di Gara e dei relativi allegati, oltre che dellâavviso di riapertura dei termini di presentazione offerte pubblicato sul GURI in data 26 settembre 2022, con relativa richiesta cautelare ex art. 55 CPA, nonchĂŠ per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto di cui dichiara la disponibilitĂ al subentro, oltre al risarcimento danni in forma specifica e/o per equivalente. Con vittoria di spese e competenze legali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto lâatto di costituzione in giudizio di Althea Italia S.p.a.;
Visto lâatto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Solution Devices S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nellâudienza pubblica del giorno 28 settembre 2023, il Cons. Paolo Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello in esame, notificato il 19 maggio 2023, lâAzienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Cosenza ha chiesto lâannullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 521/23 del 27 marzo 2023 di accoglimento del ricorso proposto dalla societĂ Althea S.p.a. avverso lâavviso di gara CIG 92692402D4 con il quale lâAzienda sanitaria appellante aveva indetto la procedura aperta per lâaffidamento in âconcessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di un servizio di telecardiologia per la gestione dellâemergenza cardiologica ospedaliera e territoriale e di quella ordinaria del servizio di elettrocardiografia ospedaliera e territoriale e dei reparti di cardiologia delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali dellâASP di Cosenza, da eseguire nella comprensorio della Provincia di Cosenzaâ, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 74 del 27 giugno 2022.
2. Con la sentenza appellata il Tar di Catanzaro ha respinto le eccezioni di inammissibilitĂ proposte dallâASP di Cosenza e dalla Solution Devices S.r.l. (non notificataria, ma intervenuta ad opponendum), ritenendo: a) che la societĂ Althea, alla data di scadenza del termine del 31 ottobre 2022 di presentazione delle offerte (come prorogato in forza dellâavviso pubblicato in data 26 settembre 2022), era legittimata a proporre domanda di partecipazione perchĂŠ la misura cautelare reale dalla quale era stata attinta era stata sospesa in data 27 ottobre 2022, per essere poi revocata in data 5 dicembre 2022; b) che la censura di non sostenibilitĂ economica dedotta dalla societĂ Althea equivaleva allâimpugnazione di una clausola escludente e fosse pertanto tale da legittimare la ricorrente alla proposizione del ricorso pur non avendo chiesto di partecipare alla gara.
2.1. Il Tar ha dunque condiviso nel merito la prospettazione della societĂ Althea secondo la quale la gara aveva ad oggetto non la concessione di un servizio, ma un appalto misto di fornitura e di servizi, poichĂŠ al servizio prestato dallâoperatore economico privato corrispondeva esclusivamente il pagamento di un canone da parte dellâAmministrazione (un canone annuo pari a Âź del prezzo posto a base dâasta, pari a euro 5.994,192,00, sul quale applicare il ribasso di gara), sicchĂŠ non vi era un rapporto tra lâaggiudicatario e gli utenti, nĂŠ un ârischio di domandaâ (nella specie si sarebbe trattato di un leasing operativo, essendo prevista la cessione a titolo gratuito a favore della Azienda Sanitaria Provinciale, in conclusione del periodo di durata contrattuale, di tutte le apparecchiature ed i dispositivi forniti).
2.2. Il Tar, inoltre, alla luce delle risultanze della c.t.u. appositamente disposta, ha rilevato la non sostenibilitĂ economica dellâappalto (il canone previsto a favore dellâoperatore economico, stabilito nella misura massima di euro 1.498.548,00 allâanno, non solo non avrebbe coperto il costo dellâinvestimento inziale in macchinari, stimato negli atti di gara nella misura di euro 6.978.400,00, e il costo di gestione e manutenzione, stimato nella misura di euro 837.400,00, ma avrebbe determinato una perdita annua di euro 1.083.460,00 e una perdita complessiva di euro 4.333.840,00, tenuto conto che il valore residuo degli investimenti alla fine del contratto sarebbe stato pari a 0 per lâaggiudicatario, in forza della clausola di cessione gratuita dei macchinari allâazienda committente).
2.3. Il Tar ha infine respinto le repliche delle controparti ritenendo che non si potesse tener conto degli elementi occasionali e ipotetici del rapporto, quali la possibilitĂ di proroga per un anno del contratto, pur prevista dalla legge di gara, la possibilitĂ che lâAmministrazione attribuisca ulteriori servizi, nĂŠ il possibile accesso alle misure di premialitĂ fiscale previste a vantaggio delle aziende che operano investimenti nel Mezzogiorno dâItalia e che operano i c.d. investimenti 4.0.
3. Avverso la predetta sentenza, qui impugnata, la ASP di Cosenza ha dedotto i seguenti motivi di censura, che si risolvono, in sostanza, nella riproposizione delle eccezioni e deduzioni giĂ proposte in primo grado e respinte dal Tar:
3.1. âInammissibilitĂ del ricorso per carenza di interesse per mancata partecipazione alla garaâ: lâinsostenibilitĂ economica denunciata dalla ricorrente non potrebbe essere considerata sul piano processuale alla stregua di una clausola immediatamente escludente poichĂŠ non inciderebbe con assoluta ed oggettiva certezza sullâinteresse delle imprese, non incidendo sui requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale; le condizioni di gara non avrebbero precluso, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, unâutile partecipazione alla gara di un operatore economico, risolvendosi solo in valutazioni sulla convenienza economica; la dedotta insostenibilitĂ economica non sussisterebbe, come dimostrato dallâutile partecipazione alla gara di altro operatore economico; lâespletata CTU (svoltasi peraltro senza la partecipazione della societĂ controinteressata Solution Devices S.r.l.) non avrebbe tenuto conto delle premialitĂ fiscali, dellâeconomia di scala della fornitura e della previsione della proroga contrattuale per un ulteriore anno, oltre che non tenere in conto la documentazione del partecipante alla gara.
3.2. âNel merito. ErroneitĂ della sentenza e della CTU. a) PremialitĂ fiscale. Violazione dellâart. 167 d.l.vo n. 167/2016â: sarebbe errata la statuizione del Tar circa la non valutabilitĂ delle premialitĂ fiscali ai fini della sostenibilitĂ economica dellâappalto; il Tar non avrebbe considerato che esistono due diverse fiscalitĂ premiali applicabili alla gara: la prima, sicuramente applicabile nella fattispecie, relativa agli âInvestimenti 4.0â in beni strumentali tecnologici, pari al 40 per cento dellâimmobilizzazione acquisita, con incremento dei ricavi attesi dellâ85 per cento rispetto a quelli menzionati, prescinderebbe dalle qualitĂ soggettive del beneficiario e sarebbe applicabile a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla sede nel Mezzogiorno dâItalia), incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; la seconda premialitĂ relativa agli investimenti nel Mezzogiorno, consistente in diverse agevolazioni fiscali, sarebbe anchâessa agevolmente fruibile essendo condizionata alla sola presenza di unâunitĂ locale, quale ad esempio un ufficio assistenza clienti, nelle Regioni del Sud dâItalia; la considerazione di tali vantaggi fiscali sarebbe peraltro prevista dallâart. 167, comma 4, lettere c) e g), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonchĂŠ dalla direttiva europea n. 23 del 2014.
3.3 âb) Proroga contrattuale annuale prevista nel bando. violazione dellâart. 35 d.l.vo n. 50/2016.â: il Tar, e prima ancora il CTU, in spregio al combinato disposto degli artt. 35, comma 4, e 167, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non avrebbero tenuto conto nella valutazione economica dellâappalto degli elementi accessori previsti nel bando ed in particolare dellâincidenza economica della previsione di proroga annuale del contratto.
3.4. âc) Economia di scalaâ: contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, e prima ancora dal CTU, ben avrebbero dovuto essere valutate, ai fini della sostenibilitĂ economica dellâappalto, le economie di scale dovute alla normale scontistica praticata dai fornitori sui numerosi strumenti da installare, non trattandosi di monofornitura (che, se si ipotizzasse una percentuale di sconto sullâinvestimento iniziale pari al 30 per cento, senza alcuno sconto sul service, si otterrebbe un risultato netto di periodo pari ad euro 271.501, con un utile complessivo di progetto pari ad euro 1.357.540,00).
3.5. âInammissibilitĂ del ricorso per carenza di interesse. Violazione dellâart. 80 d.l.vo n. 50/2016â: al momento della proposizione del ricorso in data 27 ottobre 2022 la societĂ Althea Italia S.p.a. sarebbe stata interdetta a contrarre con la P.A. poichĂŠ la misura interdittiva di inibizione alla contrattazione con la P.A. ex art. 289-bis c.p.p., adottata nei confronti della societĂ Althea dal GIP presso il Tribunale di Palermo in data 23 ottobre 2022, sospesa (secondo parte avversa) il 27 ottobre 2023 e quindi revocata solo in data 5 dicembre 2022, era stata in realtĂ sospesa da parte del GIP âal verificarsi del rispetto delle condizioni indicateâ, sicchĂŠ la ricorrente avrebbe coltivato il ricorso al Tar con la pendenza dellâinterdittiva cautelare ex art. 289 c.p.p. sub judice; sussisterebbe, quindi, una carenza di interesse della ricorrente ad impugnare il bando, posto che sarebbe ancora pendente il procedimento penale per reati che rientrano nellâalveo dellâart. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ciò che costituirebbe unâautonoma causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), ed f).
3.6. âInammissibilitĂ per mancata notifica al controinteressato. Violazione dellâart. 41, comma 2 CPAâ: la ricorrente avrebbe omesso di notificare il ricorso alla Solution Devices S.r.l., altro operatore economico partecipante alla gara, della cui partecipazione la societĂ Althea era perfettamente a conoscenza, avendone preso contezza con la costituzione in giudizio dellâASP, la quale non solo allegava tale circostanza ma documentava la partecipazione alla gara di Solution Devices S.r.l.; tale soggetto rivestirebbe la qualitĂ di controinteressato formale in quanto esattamente individuato negli atti di gara come partecipante a questâultima, ed avrebbe avuto diritto a partecipare al giudizio ed alle operazioni peritali.
4. Si è costituita in giudizio per resistere al proposto appello la società Althea Italia S.p.a.
5. Con atto notificato il 13 giugno 2023 ha proposto appello incidentale la societĂ Solution Devices S.r.l., che ha riproposto e ulteriormente articolato le eccezioni e deduzioni sviluppate in primo grado, in sede di intervento ad opponendum.
5.1. PiĂš nel dettaglio, la societĂ controinteressata appellante incidentale ha eccepito lâinammissibilitĂ del ricorso proposto dalla societĂ Althea Italia S.p.a. per carenza di interesse a ricorrere, essendo la societĂ ricorrente, al momento dellâindizione della gara dâappalto e dellâavviso di riapertura dei termini per la partecipazione alla gara, ed altresĂŹ al momento della notificazione del ricorso introduttivo in data 26 ottobre 2022, giuridicamente impossibilitata a partecipare, per essere gravata di un provvedimento cautelare di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, emesso ex art. 289-bis c.p.p. dal GIP del Tribunale di Palermo; la stessa ASP di Cosenza â ha aggiunto lâappellante incidentale – sarebbe incorsa in errore circa lâeffettiva data di notifica del ricorso introduttivo, da collocare non giĂ al 27 ottobre 2022, bensĂŹ al 26 ottobre 2022, come si evincerebbe inequivocabilmente dalla relazione di notificazione del ricorso medesimo.
5.2. Ha altresĂŹ eccepito lâinammissibilitĂ del ricorso per difetto di legittimazione a ricorrere, non avendo la ricorrente partecipato alla gara dâappalto e non potendosi ritenere immediatamente escludenti le clausole del bando impugnate.
5.3. Ha quindi dedotto lâinfondatezza del ricorso, non sussistendo lâasserita insostenibilitĂ economico-finanziaria dellâappalto, ovvero lâasserita impossibilitĂ che lâappaltando servizio di telecardiologia potesse essere espletato al costo indicato quale prezzo a base dâasta dallâAmministrazione appaltante. Contraddittoriamente la societĂ ricorrente â ha rilevato criticamente la societĂ controinteressata – ha espressamente manifestato, in sede di ricorso, nellâipotesi di mancata declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato, la propria disponibilitĂ al subentro nellâesecuzione del contratto (pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo), ciò che sarebbe âdel tutto incompatibile con la tesi dellâinsostenibilitĂ economica posta a fondamento del ricorso proposto da Althea S.p.A.â.
5.4. Inoltre, sarebbe errato quanto sostenuto dal Tar e dalla CTU circa lâazzeramento del valore residuo dellâinvestimento per effetto della prevista clausola di riscatto, atteso che la predetta clausola di riscatto non riguarderebbe i software ed i sistemi informativi e gestionali di licenza proprietaria (che rappresentano le voci piĂš rilevanti di costo), bensĂŹ solo i dispositivi medici e le infrastrutture informatiche e telematiche, ovvero quei beni oramai divenuti obsoleti per effetto dellâutilizzazione protrattasi per anni e comunque privi di valore di mercato, siccome non piĂš commerciabili.
5.5. La sostenibilitĂ economico-finanziaria del censurato appalto sarebbe altresĂŹ comprovata dalla circostanza che, attualmente, il servizio di telecardiologia presso le strutture dellâAzienda Sanitaria Provinciale di Cosenza risulta espletato dalla GE Medical Systems Italia S.p.a. al costo di euro 4.500.000 per la durata di cinque anni, ciò che dimostrerebbe come il prezzo di euro 5.994.192,00 per un quadriennio posto a base del nuovo appalto per il servizio di telecardiologia, indetto con bando dellâ8 giugno 2022, sia congruo ed adeguato.
6. Alla camera di consiglio del 22 giugno 2023 la domanda cautelare è stata rinviata al merito.
7. Le parti hanno depositato memorie e documenti.
8. Alla pubblica udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata discussa e assegnata in decisione.
DIRITTO
1. Lâappello proposto dallâAzienda sanitaria provinciale di Cosenza è infondato e da respingere. Parimenti infondato è il âRicorso per appello incidentaleâ presentato dalla societĂ controinteressata Solution Devices S.r.l. ex artt. 96 c.p.a. e 333 c.p.c.
2. Occorre preliminarmente esaminare le diverse eccezioni di inammissibilitĂ del ricorso originario della societĂ Althea, qui riproposte dalle parti appellanti.
3. A tal fine occorre in primo luogo chiarire la natura della legittimazione e dellâinteresse ad agire azionati e fatti valere dalla societĂ Althea Italia S.p.a.
In proposito ritiene il Collegio che la legittimazione sia quella dellâoperatore economico del settore e lâinteresse ad agire quello puramente demolitorio e strumentale alla riproposizione sul mercato, in termini corretti e accessibili, della commessa oggetto di causa.
Non rileva in senso contrario, ad avviso del Collegio, la circostanza, denunciata dallâappellante incidentale, che la societĂ appellata abbia proposto in primo grado, nellâepigrafe del suo ricorso introduttivo, non solo la domanda di annullamento, ma anche una domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto, con dichiarazione di disponibilitĂ al subentro, oltre al risarcimento dei danni in forma specifica e/o per equivalente. Ritiene il Collegio che sul dato puramente formale della redazione del testo dellâatto introduttivo debba prevalere la considerazione sostanziale delle censure proposte e della dinamica complessiva di svolgimento dellâazione e del processo, che conduce inequivocamente nel senso, come detto, della natura puramente demolitoria della pretesa azionata, che è esclusivamente quella dellâimpresa del settore che ritiene impossibile partecipare alla procedura selettiva a causa di vizi che impediscono la partecipazione e chiede dunque che quellâappalto sia rimesso sul mercato per essere reso correttamente contendibile sulla base di regole di gara legittime e accessibili.
4. CosÏ correttamente definito il titolo ad agire della ricorrente in primo grado e il tema della decisione, è agevole superare le eccezioni di inammissibilità già presentate dinanzi al primo giudice, superate dal Tar e qui riproposte dalle appellanti.
4.1. Sotto un primo profilo, si deduce lâinammissibilitĂ del ricorso introduttivo per effetto della misura interdittiva di divieto di contrarre con la p.a. ex art. 289-bis c.p.p., adottata dal GIP presso il Tribunale di Palermo a carico della societĂ Althea Italia S.p.a. in data 23 ottobre 2022, poi sospesa in data 27 ottobre 2022 (e revocata il 7 dicembre dello stesso anno).
4.1.1. In senso contrario alla deduzione delle parti appellanti deve osservarsi non tanto, come ritenuto dal Tar, che la misura interdittiva fosse sospesa alla data ultima di presentazione dellâofferta (31 ottobre 2022), ma piuttosto che alla data del primo atto di proposizione del ricorso â ossia alla data del 26 ottobre 2022 di sottoscrizione del ricorso, di conferimento del mandato al difensore e di sua notifica â lâeffetto impeditivo proprio della misura de qua, pur ancora operativo (la sospensione è intervenuta solo il successivo giorno 27 ottobre 2022), non ha precluso la valida proposizione dellâazione, trattandosi di misura interdittiva incidente sulla capacitĂ a contrarre con la p.a., ma non anche sulla legittimazione ad agire dellâimpresa del settore a tutela dei propri interessi aziendali, trattandosi, come detto, della proposizione non giĂ di un ricorso diretto a conseguire immediatamente e attualmente un contratto con lâAmministrazione (ossia per aggiudicarsi lâappalto per cui è causa), e dunque a contrattare con la p.a., ma di un ricorso diretto solo a impedire che quellâappalto potesse essere illegittimamente sottratto al mercato e assegnato sulla base di una procedura impeditiva di una corretta partecipazione da parte degli operatori economici del settore.
4.1.2. In altri termini, nella specie lâoriginaria ricorrente faceva valere il proprio interesse âstrumentaleâ alla riedizione della procedura attraverso una nuova disciplina di gara immune dai vizi âescludentiâ denunciati, di talchĂŠ la legittimazione e lâinteresse a ricorrere vanno calibrati con riferimento non giĂ alla specifica procedura di che trattasi e ai tempi e alle condizioni del suo svolgimento, bensĂŹ alla semplice posizione di operatore economico del settore della ricorrente, e dunque indipendentemente da vicende contingenti che potrebbero precluderle la stipulazione di contratti pubblici in un determinato momento storico.
4.1.3. In tale ottica resta irrilevante, dunque, lâeccezione dedotta dalla ASP appellante, secondo la quale la pendenza dellâinterdittiva cautelare ex art. 289 c.p.p. avrebbe determinato una carenza di interesse della ricorrente ad impugnare il bando, stante la pendenza di un procedimento penale per reati che rientrano nellâalveo dellâart. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ciò che costituirebbe unâautonoma causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lettere c), c-bis), ed f): in senso opposto, deve invece evidenziarsi come lâazione proposta dalla societĂ Althea non mirava in modo diretto e immediato a contrattare con la p.a., nĂŠ ad essere ammessa a quella specifica procedura selettiva in corso, ma solo a che, de futuro, quellâappalto fosse nuovamente messo a gara dalla stazione appaltante, in termini corretti e accessibili per il mercato.
4.2. Sotto un secondo profilo, le appellanti ripropongono lâeccezione di inammissibilitĂ del ricorso perchĂŠ non ricorrerebbero nel caso in esame le condizioni richieste dalla giurisprudenza per consentire lâimpugnazione degli atti di gara da parte dellâoperatore economico che non vi abbia partecipato.
4.2.1. Sul punto il Collegio ritiene di confermare la decisione del primo giudice, che ha correttamente ravvisato nel caso in esame, nel quale lâimpresa ricorrente ha contestato lâerrata configurazione economico-giuridica del rapporto (concessione di servizi anzichĂŠ appalto di servizi, nella forma del leasing operativo) e lâassoluta insostenibilitĂ economica della base dâasta proposta, quelle condizioni di non sostenibilitĂ economica oggettivamente impeditive della partecipazione che la nota e condivisa giurisprudenza equipara alle cosĂŹ dette âclausole escludentiâ agli effetti processuali dellâimpugnabilitĂ immediata del bando, in quanto incidenti direttamente, con assoluta e oggettiva certezza, sullâinteresse delle imprese di settore, in quanto preclusive, per ragioni oggettive e non di normale alea contrattuale, di unâutile partecipazione alla gara.
4.2.2. Come ribadito di recente da questa Sezione (Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2022, n. 3191, che ha ritenuto ammissibile un ricorso che deduceva lâincongruitĂ e la non remunerativitĂ del prezzo posto a base della procedura ad evidenza pubblica in ragione degli intervenuti aumenti del costo del lavoro derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo CCNL), alla stregua dei criteri di giudizio definiti dalla pronuncia dellâAdunanza plenaria 26 aprile 2018, n. 4, può considerarsi âimmediatamente escludente la legge di una gara di appalto che preveda una base dâasta insufficiente alla copertura dei costi o alla remunerazione del capitale impegnato per lâesecuzione della commessa ovvero che escluda un sia pur minimo margine di utile ed, a maggior ragione, che comporti lâesecuzione in perdita (Cons. Stato, III, 21 febbraio 2019, n. 513; id., III, 26 febbraio 2019, n. 1331; id., V, 25 novembre 2019, n. 8033, e da ultimo Cons. Stato, III, Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 284)â.
4.2.3. Ebbene, nel caso in esame, merita condivisione il giudizio del Tar di sufficienza, ai fini processuali di ammissibilitĂ del ricorso, della prospettazione di parte appellata secondo la quale lâimporto a base di gara, pari a euro 5.994.192,00, sarebbe stato del tutto inadeguato e tale, pertanto, da impedire una corretta partecipazione alla procedura, a fronte di un impegno dellâaggiudicatario chiamato a sostenere un investimento iniziale per la sola fornitura di tutte le apparecchiature, dispositivi e beni consumabili pari complessivamente ad euro 6.978.400,00 e un costo annuo per le attivitĂ diverse dalla mera fornitura stimato in euro 837.408,00, residuando, quindi, in favore dellâaffidatario del contratto, un margine operativo lordo per il quadriennio radicalmente insufficiente a garantire il recupero dellâinvestimento effettuato.
4.2.4. Avvalora e rafforza la conclusione di oggettiva inidoneitĂ degli atti di gara impugnati a consentire una corretta partecipazione alla procedura selettiva oggetto di lite il dato, pure condivisibilmente accertato dal Tar in accoglimento dello specifico motivo di censura allâuopo dedotto nel ricorso introduttivo, della erronea configurazione giuridica del rapporto da instaurarsi allâesito dellâaffidamento, proposta dalla stazione appaltante in termini di concessione di servizi pur in mancanza degli elementi identificativi essenziali che connotano tale figura giuridica, come bene chiarito nella sentenza appellata, cui può qui per sintesi rinviarsi. Anche tale profilo ha unâevidente ricaduta negativa sulla sostenibilitĂ economica dellâappalto, posto che la concessione di servizi ha una struttura economica affatto diversa dallâappalto di servizi, potendo anche implicare la presenza di introiti derivanti dallâerogazione del servizio al pubblico, qui in tutta evidenza insussistenti.
4.3. Parimenti infondata e da respingere è lâeccezione, riproposta in appello, in punto di asserita, omessa integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti della societĂ Solution Devices S.r.l., che si è vista costretta a intervenire in quella sede ad opponendum, in quanto operatore che ha partecipato alla procedura in oggetto, presentando unâofferta, e che avrebbe dovuto essere â secondo la tesi di parte appellante – notificataria del ricorso di primo grado.
La configurazione dellâazione proposta, quale azione diretta esclusivamente avverso lâavviso e il disciplinare di gara, non implicava lâonere di notifica ad alcun controinteressato, allora peraltro nemmeno individuabile. NĂŠ può ritenersi controinteressata sopravvenuta in senso proprio lâimpresa che ha presentato domanda di partecipazione o unâofferta nella procedura di gara oggetto di radicale contestazione con il ricorso introduttivo, sicchĂŠ deve escludersi che lâonere di integrazione del contraddittorio fosse insorto in capo alla ricorrente nel corso del giudizio.
Ă invero pacifico che in relazione allâimpugnazione della lex specialis âescludenteâ da parte di un operatore economico che non abbia partecipato alla procedura non sono individuabili controinteressati: questi, semmai, possono sopravvenire allorchĂŠ debba essere impugnata con motivi aggiunti lâaggiudicazione che conclude la gara, ma nella specie non consta che la procedura si sia conclusa con lâaggiudicazione.
4.3.1. Conseguentemente infondata e da respingere, per gli stessi motivi ora esposti, è la contestazione della irritualitĂ della c.t.u., dedotta in primo grado e qui riproposta sul rilievo che le operazioni peritali si sarebbero svolte senza la presenza della controinteressata Solution Devices S.r.l., nonostante fosse stata rilevata dallâASP la necessitĂ di integrare il contraddittorio da parte dellâente resistente.
5. Superati i diversi profili in rito dedotti dalle appellanti, è possibile procedere allâesame del merito. E nel merito tutti i motivi di appello sono giudicati dal Collegio infondati e da respingere.
6. Merita conferma in primo luogo la statuizione del Tar, fondata sulla base di unâapposita c.t.u. (ritualmente esperita e che non vi è alcun motivo valido perchĂŠ debba essere ripetuta in questa sede, come pure richiesto dalle parti appellanti), che ha correttamente dimostrato la non sostenibilitĂ economica dellâappalto (poichĂŠ il costo dellâinvestimento inziale in macchinari e altre forniture è stimato negli atti di gara nella misura di euro 6.978.400,00, mentre il costo di gestione e manutenzione assomma ad euro 837.400,00, il che, a fronte di un canone previsto a favore dellâoperatore economico nella misura massima di euro 1.498.548,00 allâanno, determina una perdita annua di euro 1.083.460,00 e una perdita complessiva di euro 4.333.840,00, tenuto conto che il valore residuo degli investimenti alla fine del contratto è pari a 0 per lâaggiudicatario, in forza della clausola di cessione gratuita dei macchinari allâazienda committente).
6.1. NĂŠ può assumere rilievo in senso contrario la circostanza â su cui pure insistono le parti appellanti – per cui unâofferta in gara effettivamente câè stata, posto che tale fatto non è di per sĂŠ sufficiente a consentire di negare il carattere âescludenteâ della disciplina di gara sotto il profilo economico che qui viene in rilievo, atteso che il concorrente potrebbe aver presentato unâofferta (peraltro non nota nei suoi contenuti) palesemente insostenibile sul piano economico.
In ogni caso, il carattere âescludenteâ della disciplina di gara va verificato ex ante, sulla base dellâesclusiva considerazione dei suoi contenuti, indipendentemente da che cosa poi accada nel concreto svolgersi della procedura selettiva, ove questa abbia corso.
6.2. Parimenti irrilevante, per le stesse ragioni ora esposte, deve considerarsi lâobiezione secondo la quale la sostenibilitĂ economico-finanziaria del censurato appalto sarebbe comprovata dalla circostanza che, attualmente, il servizio di telecardiologia presso le strutture dellâASP di Cosenza sarebbe espletato dalla GE Medical Systems Italia S.p.a. al costo di euro 4.500.000 per la durata di cinque anni.
6.3. NĂŠ, come giĂ accennato, può accogliersi la domanda istruttoria di ripetizione della c.t.u. proposta dalle appellanti. Al riguardo, invero, le parti appellanti, cosĂŹ come non hanno contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha qualificato la procedura per cui è causa come di appalto anzichĂŠ di concessione, nemmeno hanno articolato critiche di merito in ordine ai criteri seguiti dal c.t.u. ed alle modalitĂ di calcolo applicate, limitandosi a reiterare â in critica alle opposte statuizioni del Tar â la tesi secondo cui nel verificare la disciplina di gara ai fini che qui rilevano si sarebbe dovuto tenere conto di elementi quali la possibilitĂ di proroga annuale del contratto prevista dalla stessa lex specialis, la possibilitĂ del pari prevista di affidamento di prestazioni aggiuntive e ulteriori, i vantaggi derivanti allâaggiudicataria dalla fruizione di agevolazioni fiscali e le possibili economie di scala da questa conseguibili sulla base della propria organizzazione aziendale. Ma tali profili, tutti peraltro destituiti di fondamento, attengono alla decisione di merito del ricorso, ma non si traducono in critiche procedurali o metodologiche sullo svolgimento della consulenza tecnica, tali da poterne in qualche modo giustificare la chiesta reiterazione.
7. Venendo allâesame specifico delle contestazioni di merito, intese in vario modo a dimostrare una pretesa sostenibilitĂ economica dellâappalto, esse risultano tutte infondate, essenzialmente perchĂŠ adducono circostanze ed elementi valutativi (quali le agevolazioni fiscali fruibili e le possibili economie di scala) che potrebbero rilevare legittimamente per lâattribuzione di punteggio e la graduazione delle offerte, ma non anche per la corretta definizione della base dâasta della gara, oppure evenienze del tutto ipotetiche e incerte (quali la possibilitĂ di proroga annuale del contratto e di affidamento di prestazioni aggiuntive e ulteriori), che parimenti risultano del tutto inidonee a âcorreggereâ al rialzo la predetta base dâasta, rimediando utilmente alla sua insufficienza.
7.1. Quanto alle agevolazioni fiscali previste a vantaggio delle aziende che operano investimenti nel Mezzogiorno dâItalia e che operano i c.d. investimenti 4.0, meritano conferma le motivazioni sulla base delle quali il primo giudice ha ritenuto che tenerne conto ai fini del calcolo della base di gara â e, quindi, della valutazione di sostenibilitĂ delle offerte â avrebbe significato introdurre nella disciplina di gara profili discriminatori e anticomunitari (in sostanza, il vantaggio competitivo riveniente alle imprese dalla fruizione di benefici fiscali connessi alla loro localizzazione territoriale può ben operare nella fase del confronto tra le offerte, ma non può assurgere a elemento determinante della stessa disciplina di gara, cosĂŹ finendosi per svantaggiare in partenza le imprese stabilite in altri Stati dellâUnione europea).
Sotto questo profilo negli appelli non si offrono argomenti utili a contrastare questa conclusione.
7.2. Analogamente per quanto concerne le âeconomie di scalaâ, a quanto condivisibilmente osservato dal Tar (impossibilitĂ di tener conto degli elementi occasionali, non essendo ragionevole far dipendere la valutazione della sostenibilitĂ economico-finanziaria dellâappalto da un evento futuro e incerto, peraltro collegato alla discrezionalitĂ della parte pubblica del contratto) può aggiungersi che tali economie di scala, ammesso che siano adeguatamente dimostrate, possono bensĂŹ valere nella fase di verifica di congruitĂ delle offerte ma non possono diventare, stante la loro aleatorietĂ , elemento integrante la determinazione della base di gara, la quale va fatta sulla base di elementi certi e oggettivi.
7.3. Lo stesso dicasi circa le prestazioni aggiuntive, sia con riferimento alla loro natura meramente eventuale, sia con riferimento alla loro dipendenza da valutazioni discrezionali della stazione appaltante.
7.4. PiĂš incerta può apparire la soluzione per quanto riguarda lâopzione di proroga annuale, stante il disposto dellâarticolo 35, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, richiamato dalle appellanti (ancorchĂŠ tale disposizione, in base alla quale il calcolo del valore stimato dellâappalto âtiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di garaâ, è dettata in funzione antielusiva della disciplina sulle soglie di rilevanza comunitaria e pertanto non pare direttamente riferibile al calcolo del valore dellâappalto al diverso fine, qui rilevante, della sostenibilitĂ economico-finanziaria dellâappalto stesso).
Ma, in ogni caso, una volta respinta ogni altra deduzione di parte appellante, tale questione risulta irrilevante, non essendo lâeventuale accoglimento di tale profilo sufficiente, in termini di âprova di resistenzaâ, a ribaltare la decisione circa la palese incongruitĂ della base dâasta, una volta esclusa la possibilitĂ di tenere conto degli altri elementi sopra indicati: infatti, se si considera che il Tar ha calcolato la perdita complessiva discendente dalla disciplina di gara in euro 4.333.840,00, anche a voler ritenere che in base alla norma da ultimo citata dovesse tenersi conto dellâopzione di rinnovo e quindi considerare anche il canone per un ulteriore anno (euro 1.498.548,00) e i costi di manutenzione e svolgimento del servizio per un ulteriore anno (euro 837.400,00), residuerebbe comunque unâingente perdita di euro 3.672.692,00 (euro 4.333.840,00 â 1.498.548,00 + 837.400,00 = euro 3.672.692,00).
7.5. Analoga sorte tocca allâulteriore eccezione, svolta dalla societĂ Solution Devices, secondo la quale sarebbe errato quanto sostenuto dal Tar e dalla c.t.u. circa lâazzeramento del valore residuo dellâinvestimento per effetto della prevista clausola di riscatto, atteso che la predetta clausola non riguarderebbe i software ed i sistemi informativi e gestionali di licenza proprietaria (che rappresentano le voci piĂš rilevanti di costo), bensĂŹ solo i dispositivi medici e le infrastrutture informatiche e telematiche, ovvero quei beni oramai divenuti obsoleti per effetto dellâutilizzazione protrattasi per anni e comunque privi di valore di mercato, siccome non piĂš commerciabili. Anche a voler ammettere, in tesi, che tale prospettazione sia fondata, essa non potrebbe comunque cambiare il risultato dellâaccertata insostenibilitĂ economico-finanziaria dellâappalto.
8. Gli appelli, in conclusione, devono essere respinti.
9. Lâinfondatezza degli appelli esonera il Collegio dallâesame dei motivi assorbiti in primo grado (peraltro non formalmente riproposti da parte dellâappellata).
10. Sussistono giusti motivi per disporre lâintegrale compensazione tra le parti delle spese di lite relative al presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli indicati in epigrafe, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallâautoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con lâintervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
L’ESTENSORE
Paolo Carpentieri
IL PRESIDENTE
Raffaele Greco
IL SEGRETARIO