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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto sanitario, Risarcimento del danno, Sicurezza sul lavoro Numero: 1661 | Data di udienza: 11 Febbraio 2021

DIRITTO SANITARIO – SICUREZZA SUL LAVORO – RISARCIMENTO DEL DANNO – Esercito Italiano – Personale militare – Missioni internazionali di pace – Uranio impoverito – Misure di protezione individuale – Infermità dipendente da causa di servizio – Equo indennizzo – D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 – Nesso eziologico – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Patologia dipendente da causa di servizio – Servizio militare – Accertamento – Onere di istruttoria – Onere di motivazione. (Massime a cura di Antonio Persico)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 26 Febbraio 2021
Numero: 1661
Data di udienza: 11 Febbraio 2021
Presidente: Greco
Estensore: Rotondo


Premassima

DIRITTO SANITARIO – SICUREZZA SUL LAVORO – RISARCIMENTO DEL DANNO – Esercito Italiano – Personale militare – Missioni internazionali di pace – Uranio impoverito – Misure di protezione individuale – Infermità dipendente da causa di servizio – Equo indennizzo – D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 – Nesso eziologico – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Patologia dipendente da causa di servizio – Servizio militare – Accertamento – Onere di istruttoria – Onere di motivazione. (Massime a cura di Antonio Persico)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 26 febbraio 2021, n. 1661

DIRITTO SANITARIO – SICUREZZA SUL LAVORO – RISARCIMENTO DEL DANNO – Esercito Italiano – Personale militare – Missioni internazionali di pace – Uranio impoverito – Misure di protezione individuale – Infermità dipendente da causa di servizio – Equo indennizzo – D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012 – Nesso eziologico.

Ai fini del riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio, deve escludersi la necessità della dimostrazione dell’esistenza del nesso causale tra la patologia insorta e l’attività cui è stato esposto il militare con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione dell’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, una volta che risulti provato che il militare ha operato, in assenza di protezioni individuali, in teatri operativi fortemente interessati dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito e di altro munizionamento bellico ovvero da altri fattori di inquinamento.

DIRITTO SANITARIO – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – SICUREZZA SUL LAVORO – Patologia dipendente da causa di servizio – Servizio militare – Accertamento – Onere di istruttoria – Onere di motivazione.

L’Amministrazione, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio è gravata da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività.

Riforma T.A.R. Emilia Romagna (Sezione Prima), sentenza n. OMISSIS – Pres. Greco, Est. Rotondo – OMISSIS (avv. A. F. Tartaglia) c. Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. Stato).


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 26 febbraio 2021, n. 1661

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale il ricorso n. -OMISSIS-reg. ric. e il successivo atto di motivi aggiunti sono stati respinti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2021, il cons. Giuseppe Rotondo e nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Parte appellante impugna la sentenza n.-OMISSIS-, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, con la quale il ricorso n. -OMISSIS-reg. ric. ed il successivo atto di motivi aggiunti sono stati respinti. Chiede l’annullamento o la riforma della sentenza appellata con conseguente accoglimento del ricorso in primo grado e del successivo atto di motivi aggiunti e annullamento degli atti ivi impugnati.
Riferisce di essere un graduato dell’Esercito Italiano; di avere partecipato alla missione internazionale di pace (prima denominata “Constant Guard” e successivamente “Constant Forge”) in Bosnia Herzegovina dal 30 giugno 1998 al 18 novembre 1998 ed alla missione “Joint Guardian” in Albania dal 30 agosto 1999 al 16 febbraio 2000; di essersi spostato, durante i suddetti periodi, in territori devastati da bombardamenti (Sarajevo, Tirana, Durazzo) senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all’ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito (anche definito “depleto” dalla definizione in lingua inglese “Depleted Uranium”, ovvero con la sigla “DU”) per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici; di essersi alimentato con cibarie approvvigionate in loco e di avere bevuto, nonché utilizzato per l’igiene personale, acqua del posto; di essere alloggiato in condizioni precarie, in particolare in Sarajevo presso la Caserma “-OMISSIS-” notoriamente oggetto di azioni belliche con utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito; continuamente assoggettato alle emanazioni elettromagnetiche delle antenne radio presenti in prossimità delle installazioni militari dove era impiegato in turni di guardia sia diurni che notturni; per la pulizia delle armi ha utilizzato, anche al chiuso, solventi anche a base di benzene; è stato sottoposto a massicce somministrazioni vaccinali; di avere partecipato per alcuni mesi ad un campo d’arma presso il poligono di tiro di Capo Teulada, sede del poligono di addestramento, dove è stato utilizzato munizionamento pesante anche all’uranio impoverito; di avere richiesto, nel dicembre 2013, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nonché l’attribuzione del corrispondente equo indennizzo; che la C.M.O. del D.M.M.L. di Padova, ha redatto il giudizio diagnostico “-OMISSIS-” ritenendo non stabilizzata l’infermità; che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere nr. 16537/2015, si è espresso sulla richiesta di parere pervenuta dal Ministero della Difesa, relativa alla valutazione della sussistenza della dipendenza dell’infermità riscontrata all’appellante, nel senso che l’infermità in questione non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di patologia -OMISSIS-nel cui sviluppo sembrano rivestire un ruolo importante fattori sia ambientali che individuali, pertanto, non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti”; che il Ministero della Difesa, in data14 gennaio 2016, senza fornire all’interessato alcuna comunicazione circa il negativo parere suddetto, ha emesso il decreto nr. 133/N – Pos. 682135/A mediante il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dall’appellante nonché quella connessa di concessione dell’equo indennizzo; di avere impugnato il predetto diniego e gli atti presupposti innanzi al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna (R.G. -OMISSIS-); che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha richiesto il riesame del parere n. 16537/2015 del 24 settembre 2015 sul quale il Comitato di Verifica, mediante parere n. 72552/2016, si è espresso nuovamente in senso negativo ai sensi del DPR n. 243/2006 (nonostante la domanda del ricorrente fosse relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e non per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere ex DPR 2n. 43/2006); che, con ulteriore nota n. M_D/GPREV/REG2017/0021377, in data 15 febbraio 2017, l’Amministrazione ha chiesto il riesame dei pareri n. 16537/2015 del 24 settembre 2015 e n. 72552/2016 del 23 novembre 2016 in esito al quale il Comitato si è espresso negativamente, ritenendo che l’infermità in questione non potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio; che il Ministero ha emanato il decreto nr. 14/N – Pos. 682135/A con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dall’appellante nonché quella connessa di concessione dell’equo indennizzo.
Gli atti in parola sono stati impugnati con ricorso principale e motivi aggiunti dinanzi al Tar, dove si è costituito anche il Ministero, contestandosi (a) le conclusioni del Comitato di Verifica per non aver tenuto conto dei numerosi studi condotti sulle conseguenze per i militari dell’esposizione ai fattori ambientali che erano presenti nelle zone dove si sono svolte le missioni internazionali cui hanno partecipato; (b) la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990; (c) la mancanza di una valutazione da parte del Comitato delle condizioni in cui aveva operato all’estero e degli studi disposti sul problema tra cui la Relazione finale della Commissione Parlamentare d’inchiesta.
2. Il Tar ha respinto il ricorso, con compensazione delle spese, sulla base delle seguenti motivazioni.
I. L’Amministrazione ha richiesto per ben due volte un nuovo parere al Comitato dal quale l’Amministrazione potrebbe discostarsi solo ove avesse ravvisato una evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti o una illogicità manifesta in cui fosse incorso il predetto organo tecnico; ragion per cui, stante la natura parzialmente vincolata del suddetto parere, il contenuto del provvedimento finale, all’esito dei due pareri, non avrebbe potuto in alcun modo essere diverso da quello effettivamente adottato, anche nel caso in cui l’interessato avesse ricevuto il preavviso di rigetto.
II. L’attività specifica svolta dal ricorrente nel corso delle missioni è consistita in vigilanza e controllo del territorio, mentre ordinariamente ha operato come telescriventista/operatore informatico e anche in Italia quando ha operato nei poligoni; la stessa relazione della Commissione ispettiva del Senato nel 2004 dà atto che analizzando i militari che hanno partecipato alle missioni in Bosnia non sono state ritrovate tracce di uranio impoverito, né un aumento percentuale dei tumori rispetto al campione di riferimento di coloro che non erano stati in Bosnia; non privo di significato è il fatto che l’infermità denunciata è stata diagnosticata dopo oltre dieci anni dall’effettuazione delle missioni e che quanto all’asserito eccesso di vaccinazioni, nonostante numerosi studi in tema nessuno di essi ha credibilmente considerato le vaccinazioni come possibile causa della patologia sofferta dal ricorrente; la questione è stata in più occasioni affrontata anche dal Tribunale che, in un caso analogo a quello in esame, fece effettuare una complessa verificazione all’esito della quale respinse il ricorso (sentenza n.-OMISSIS-TAR Emilia-Romagna): la verificazione, molto approfondita, esaminò tutti gli studi epidemiologici esistenti in materia e concluse in senso negativo circa l’aumento dell’insorgere della malattia in coorti di popolazione che siano state impegnate in missioni militari come quella del ricorrente; anche il Tar Campania, dopo aver affidato un’accurata perizia, nella sentenza n. 128/2016 è pervenuto alle medesime conclusioni; secondo un ormai pacifico orientamento giurisprudenziale per poter mettere in discussione, sotto il profilo della legittimità le conclusioni di un organo tecnico sanitario è necessario poter ricostruire evidenti e dimostrabili profili di incoerenza e/o illogicità, tali da inficiare in modo certo il processo valutativo, anche dal punto di vista della mancata valutazione di elementi documentali acquisiti: solo ove tale esame ab externo del processo logico valutativo confermi, su basi documentate e dimostrabili, tali carenze logiche, è possibile configurare un vizio di legittimità riconducibile alla vasta tipologia della carenza della motivazione o dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
3. Nel gravarsi avverso la decisione di primo grado, parte appellante ne contesta la motivazione in quanto:
a) apparente, generica, carente, tautologica e analogica, laddove si limita a respingere il ricorso ed i motivi aggiunti presentati dal ricorrente richiamando un’altra sentenza non conferente alla fattispecie;
b) frutto di un non approfondito esame della questione specifica, siccome basata sul mero rinvio a verificazioni e decisioni (sentenza Tar Campania) non pertinenti al caso di specie;
c) di adesione acritica alle conclusioni rassegnate dalla Commissione di indagine nel lontano 2004, senza considerare le ultime acquisizioni scientifiche e, in particolare, gli studi effettuati dal CISAM – Organo del Ministero della Difesa, riferiti alla Commissione d’indagine sull’uranio impoverito nella seduta del 9 novembre 2016, la Relazione intermedia della medesima Commissione di Indagine – XVII Legislatura – istituita con delibera della Camera dei deputati 30 giugno 2015, nonché la relazione finale datata 7 febbraio 2018 n. XXII-bis n. 7 della IV Commissione parlamentare di indagine sull’uranio impoverito, stilata dopo aver effettuato studi scientifici, epidemiologici, giuridici e militari e dopo aver audito numerosissimi testimoni;
d) che ha del tutto ignorato: (1) le conclusioni contenute nel Rapporto nr. 17/2016 in data 28 aprile 2016 redatto dalla dott.ssa A.M.G., relativo a “Valutazione di un reperto biologico tramite indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x” riferito a biopsia di cuoio capelluto del C.M.C.S. appellante, che ha messo in evidenza la presenza di “corpi estranei”: e infatti nei tessuti dell’appellante sono stati rinvenute nano particelle di Ferro, Rame, Alluminio, Silicio, Alluminio legato con Rame – Cromo, detriti a base di Silicio, Zirconio, Alluminio, Ferro, Piombo; nelle cellule ammalate dell’appellante sono state rivenute molte nano particelle di Ferro, Rame, Cromo, Piombo, Silicio, ecc. ossia le medesime nano particelle espressamente previste dal Legislatore (D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012) per la concessione dei previsti benefici in favore del Personale Militare ammalatosi in teatro operativo estero o nei poligoni di tiro proprio a causa dell’ingestione e/o inalazione di nano particelle sprigionatesi a seguito di bombardamenti avvenuti mediante munizionamento bellico pesante (compreso quello all’uranio impoverito); (2) il contesto in cui l’appellante è stato costretto ad operare (nei Balcani che presso il Poligono di Capo Teulada, dove è venuto a contatto con inquinamento ambientale causato da uranio impoverito e micro e nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche cui fa espressamente riferimento il legislatore: D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012, nelle quali, come provato dai numerosi documenti versati in atti ed in particolare dalle mappe dei siti bombardati diramate dall’UNEP e dalla NATO, è stato un utilizzo massiccio di munizionamento bellico pesante (tra cui quello all’uranio impoverito) che ha causato un fortissimo inquinamento bellico, atmosferico, ambientale, alimentare; senza considerare l’alloggiamento presso la caserma “-OMISSIS-”, che ha registrato un elevatissimo numero di decessi ed ammalati tra i militari che vi avevano soggiornato); (3) gli ulteriori fattori del tutto ignorati nella sentenza impugnata, i quali ove analizzati avrebbero senza dubbio indotto il Collegio ad adottare un provvedimento giudiziale diverso: – l’appellante era stato costretto a pulire le armi in sua dotazione in ambienti chiusi e quindi non areati con l’utilizzo di benzene (notoriamente cancerogeno) e altri solventi altamente tossici; – durante tutte le missioni egli si è dovuto continuamente spostare, senza nessuna misura di protezione, su territori fortemente interessati da bombardamenti all’uranio impoverito sprovvisto di qualsivoglia misura di protezione individuale (mascherine, tute, guanti); – non ha considerato affatto che il militare, nell’ambiente fortemente inquinato in cui aveva operato, aveva mangiato cibo prevalentemente reperito in loco (come ortaggi e frutta non debitamente detersi), su cui si era depositata polvere di micro e nano particelle così come non ha affatto valutato che tale polvere possa essere stata ingerita mangiando carne di animali che si erano a loro volta cibati con erba “inquinata”; così come non ha affatto valutato che tale cibo possa essere stato lavato utilizzando acqua del posto proveniente da falde acquifere fortemente inquinate; – ha ignorato che anche l’acqua utilizzata per bere, per cucinare e per l’igiene personale proveniva dalle falde acquifere locali, fortemente inquinate e contaminante dall’inquinamento bellico e dall’inquinamento provocato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito;
e) non ha considerato, quanto al verificarsi della patologia dopo dieci anni dalla partecipazione alla missione, che trattasi di patologie (quelle -OMISSIS-) a lunga latenza che, come affermato dalla giurisprudenza e dagli studi versati in atti, si manifestano dopo svariati anni dall’esposizione a fattori cancerogeni;
f) non si è pronunciata affatto in ordine al servizio prestato dall’appellante presso il Poligono di tiro di Capo Teulada, ove è stato utilizzato munizionamento pesante anche all’uranio impoverito e comunque ordigni bellici pensati tra cui i missili Milan.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa.
5. All’udienza dell’11 febbraio 2021, l’appello è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

6. L’appello è fondato e la sentenza merita di essere riformata.
6.1. L’ampia e corposa documentazione versata in giudizio dall’appellante depone nel senso di una oggettiva e comprovata sussistenza del possibile nesso eziologico tra evento -OMISSIS- che ha colpito il militare e la sua esposizione alle sostanze chimiche.
Le relazioni tecnico-scientifiche, la perizia medica prodotta dalla parte e più in generale gli studi epidemiologici eseguiti in Italia hanno evidenziato sia la possibile correlazione tra alcune patologie -OMISSIS- e l’attività militare svolta in determinati ambienti contaminati da uranio impoverito, sia analoga correlazione tra patologie -OMISSIS- e cicli vaccinali.
6.2. Il Comitato di verifica ha escluso il nesso eziologico ponendo a base delle proprie argomentazioni i seguenti elementi fattuali: l’attività specifica del richiedente è consistita in quella di telescriventista/ operatore informatico; nella missione in Bosnia ha svolto vigilanza e controllo dei punti sensibili del territorio in “Condizioni ambientali fortemente deteriorate/rigide temperature/particolare contesto sociale/condizioni logistiche non ottimali”; quanto al servizio in Albania non vi sono indicazioni particolari; per quanto riguarda l’attività successiva, ha operato presso poligoni ma con mansioni di telescriventista.
Nell’esprimere il proprio parere, recepito nel decreto avverato nel giudizio di primo grado, il Comitato, nel valutare il collegamento tra nanoparticelle e linfoma, ha ritenuto che l’affermazione per cui le particelle rinvenute sarebbero “il risultato di una o più combustioni/esplosioni cui il paziente è stato esposto” risulterebbe “invero generica, tenuto conto che non è facile affermare che quanto rinvenuto nel campione biologico del 2016 sia riferibile ad esplosioni del 1998”. Gli unici elementi significativi, si legge nel parere definitivo, “sono il dato oggettivo di una malattia -OMISSIS- e la partecipazione a due missioni. Non risultano, altre particolari condizioni di esposizione sulla scorta di quanto riferisce il rapporto informativo, che indica in modo chiaro le attività specifiche del richiedente. Si procede comunque alla ricerca ‘di ufficio’ di una causalità tra servizio e patologia. Invero vi è un importante elemento di valutazione contrario. Si legge nel referto del 17 gennaio 2014 dell’ospedale di Forlì dell’esistenza di significative condizioni pregresse: ‘Da circa 15 anni, lesioni cutanee alcune trattate Chirurgicamente e alcune risolte spontaneamente o con variazioni volumetriche spontanee. Dal 1998 comparsa di alopecia parietale dx e dal 2003 di tumefazione in tale sede che da allora ha variazioni volumetriche per cui era seguito dal dermatologo mai biopsata fino a un mese fa’. Quindi, anche se ciò non è risolutivo sul punto della concausalità, le condizioni che possono avere favorito la patologia sono antecedenti alle missioni”.
Il parere poi si sofferma sulle allegazioni scientifiche prodotte dal ricorrente.
6.3. Il Collegio osserva, innanzitutto, che deve escludersi la necessità della dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta – in tesi sostenuta dal Comitato di Verifica nel parere e fatto proprio dall’Amministrazione, laddove taccia di genericità il risultato della biopsia con l’assunto che “non è facile affermare che quanto rinvenuto nel campione biologico del 2016 sia riferibile ad esplosioni del 1998” – essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento ai teatri operativi principali, tra cui quelli in cui ha operato l’appellante.
Nello specifico, il ricorrente ha comprovato di avere operato in teatri operativi fortemente interessati dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito e di altro munizionamento bellico (la documentazione sul punto è di dettaglio).
Come pure ha allegato la circostanza, anche questa non confutata dall’Amministrazione, che in tale contesto egli ha operato privo di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico.
Non può certo essere condivisa, dunque, l’affermazione riportata nel parere secondo cui le allegazioni dell’appellante consisterebbero in nulla più che una mera clausola di stile a supporto delle proprie doglianze.
6.4. Le affermazioni/conclusioni del Comitato di Verifica e dell’intimato Ministero, condivise dal Tar, nel senso di escludere con certezza assoluta ogni profilo di nesso eziologico tra la patologia di che trattasi e l’attività cui è stato esposto il militare s’appalesano dunque, tenuto conto del contesto bellico di dettaglio, incongruenti e non adeguatamente approfondite.
E invero, l’Amministrazione nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio è gravata da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività.
Nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della -OMISSIS- ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata (C.d.S., IV sez., n. 837/2016).
6.5. L’appellante ha fornito, nel corso di causa, i dati rilevanti sulla vicenda de qua (assenza di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; massicce vaccinazioni; utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito presso il poligono di tiro).
Non comprende, pertanto, il Collegio per quale ragione tali elementi fattuali siano stati obnubilati e neppure resi noti allo stesso appellante come motivi ostativi.
Il Collegio reputa opportuno richiamare un precedente in termini della sezione V del Consiglio di Stato che, nel confermare la sentenza di primo grado (Tar Lazio n. 4345/2015), ha affermato, in una vicenda analoga e sovrapponibile a quella odierna, che “nei casi come quelli in esame, nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio la P.A. procedente ed i suoi organi tecnici sono gravati da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività. Non considerano le appellanti che, nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della -OMISSIS- ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata”.
Ebbene, il tipo di operazioni cui il militare fu inviato ed il profilo del suo impiego personale nel contesto bellico di cui si discetta non sembrerebbero, per l’Amministrazione, tali da giustificare, secondo la regola del “più probabile che non” ed anche per il tempo di formazione della sofferta -OMISSIS-, una diretta dipendenza di essa da esposizioni all’uranio impoverito.
Orbene, se anche il profilo di impiego personale del militare appellante potrebbe non sembrare tale da giustificare, secondo la regola del “più probabile che non”, come anche il tempo di formazione della sofferta -OMISSIS-, una diretta dipendenza di essa da esposizioni all’uranio impoverito, di certo non potrebbe altrettanto affermarsi per le “massicce vaccinazioni”, sulla cui incidenza e rilevanza il parere tace, come tace sugli altri fattori sopra indicati (assenza di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico; utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito presso il poligono di tiro), anche in termini di concausalità rispetto a una patologia che avrebbe palesato i suoi sintomi (come si legge nel parere del Comitato) prima delle missioni.
6.6. Va soggiunto che la correlazione tra la patologia -OMISSIS- e l’esposizione a polveri di uranio impoverito è stata da tempo ipotizzata in diverse sedi scientifiche, anche internazionali; tanto che lo stesso legislatore nazionale ha riconosciuto l’esistenza del “rischio specifico” correlato all’impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza ha previsto appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie -OMISSIS- a causa dell’esposizione all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010 – e già con l’abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell’art. 2, commi 78 e 79, della L. n. 244 del 2007).
7. Per quanto sin qui esposto, l’appello è fondato e va, pertanto, accolto con riforma della sentenza impugnata.
E’ fatto salvo il riesercizio (vincolato nell’an) del potere, nei sensi veicolati dalla norma agendi dettata in motivazione.
8. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero della difesa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 6303/2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, in favore della parte appellante, in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
 
L’ESTENSORE

Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE
Raffaele Greco
 

IL SEGRETARIO

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