VIA, VAS E AIA – AIA – Modifiche progettuali – Silenzio dell’amministrazione – Art. 29 novies d.lgs. n. 152/2006 – Natura (Massima a cura di Augusto Di Cagno)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Ottobre 2023
Numero: 9285
Data di udienza: 21 Settembre 2023
Presidente: Mastrandrea
Estensore: Martino
Premassima
VIA, VAS E AIA – AIA – Modifiche progettuali – Silenzio dell’amministrazione – Art. 29 novies d.lgs. n. 152/2006 – Natura (Massima a cura di Augusto Di Cagno)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 27 ottobre 2023, n. 9285
VIA, VAS E AIA – AIA – Modifiche progettuali – Silenzio dell’amministrazione – Art. 29 novies d.lgs. n. 152/2006 – Natura.
L’art. 29 novies, comma 1, del Codice dell’Ambiente prevede un termine di sessanta giorni entro il quale l’autorità deve pronunciarsi, e in caso di silenzio consente al privato richiedente di procedere a realizzare le modifiche. Tuttavia, la disposizione non preclude espressamente all’autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”. In base alla regola generale dell’art. 20, comma 4, della l. 7 agosto 1990 n.241, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale e una regola diversa dovrebbe essere prevista dalla legge in modo esplicito(1). Deve pertanto ritenersi che l’art. 29 novies contempli “la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate”, non essendo prevista “alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione”, e senza che venga stabilito con espressioni inequivoche “che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa”.
(1) Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2023, n. 8093
(Conferma TAR Piemonte, n. 737/2022) – Pres. Mastrandrea, Est. Martino – I. s.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Terranova, Terzano, Vella e Fortuna) e Comune di Molino dei Torti (avv. Adavastro)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 27 ottobre 2023, n. 9285SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9169 del 2022, proposto dalla società Irweg s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Terranova, Paola Terzano, Alberto Vella e Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Molino dei Torti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Adavastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione seconda) n. 737 del 20 settembre 2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e del Comune di Molino dei Torti;
Visto l’appello incidentale del Comune di Molino dei Torti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il consigliere Silvia Martino;
Dato atto delle istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, Francesco Adavastro, Antonella Terranova, Paola Terzano, Alberto Vella e Desiree Fortuna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società odierna appellante è titolare nel Comune di Molino dei Torti di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, per la quale la Provincia di Alessandria ha rilasciato l’autorizzazione integrata ambientale n. 189/2015.
1.1. In data 4 agosto 2020, la società presentava istanza di variante, dalla stessa ritenuta “non sostanziale” per l’abbancamento di rifiuti con codice EER 19 03 05 (“Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04”) ai sensi dell’art. 29- novies, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, indirizzando la stessa al protocollo pec dell’Amministrazione.
1.2. Con nota del 23 ottobre 2020, tuttavia, la Provincia di Alessandria comunicava alla ricorrente che “trattandosi di modifica non sostanziale, l’istanza deve essere inviata al SUAP di riferimento che ha la titolarità del procedimento”.
La società, pertanto, in data 25 novembre 2020 presentava l’istanza allo sportello S.u.a.p. del Comune di Molino dei Torti che le comunicava altresì l’avvio del procedimento per la valutazione della richiesta di variante.
1.3. In data 30 dicembre 2020, la Provincia di Alessandria trasmetteva alla ricorrente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di modifica.
1.4. La ricorrente depositava le proprie controdeduzioni in data 9 gennaio 2021, senza tuttavia alcun successivo riscontro dall’Amministrazione.
1.5. In data 16 aprile 2021 la società inviava una nota alla Provincia di Alessandria, affermando di ritenere formato il silenzio-assenso sulla richiesta di modifica non sostanziale a suo tempo inoltrata, vuoi con riferimento alla data di ripresentazione dell’istanza tramite il competente S.u.a.p., avvenuta il 25 novembre 2020, vuoi con riferimento alla data del 9 gennaio 2021 in cui erano state trasmesse le controdeduzioni al preavviso di diniego.
1.6. Con nota prot. 23537 del 19 aprile 2021, in risposta alla ricorrente, la Provincia di Alessandria evidenziava che la pretesa formazione del silenzio-assenso era stata impedita dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che, comunque, le controdeduzioni presentate dalla ricorrente non erano ancora state compiutamente valutate.
1.7. Con il ricorso di primo grado, Irweg impugnava la succitata nota censurandola, in via principale, nella parte in cui veniva negata la formazione del silenzio-assenso sull’istanza dalla stessa presentata e, in via subordinata, laddove veniva precisato che l’accoglimento della domanda comportava una nuova verifica degli impatti ambientali e quindi la necessità di una integrazione della documentazione agli atti del procedimento.
1.8. In ulteriore subordine, la ricorrente chiedeva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 30, 31 e 117 del codice del processo amministrativo, di condannare l’Amministrazione provinciale a definire il procedimento autorizzativo di variante – dalla stessa ritenuta non sostanziale – con eventuale nomina di un Commissario ad acta per l’assunzione delle relative determinazioni.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnata il T.a.r. per il Piemonte ha:
– respinto il ricorso principale, previa conversione della domanda ex art. 32 c.p.a. nei sensi di cui in motivazione;
– dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;
– accolto la domanda ex art. 117 del c.p.a. e, per l’effetto, dichiarato l’obbligo della Provincia di Alessandria di adottare la determinazione conclusiva del procedimento avviato con l’“istanza di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, per integrazione di codice EER 190305 “rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04”, entro il termine di cui in motivazione.
3. La società Irweg ha impugnato la sentenza, deducendo le seguenti censure.
I. Se è vero che, come regola generale, in materia ambientale non trova applicazione il silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della l. n. 241/90, ciò non toglie che laddove una disposizione legislativa di settore lo ammetta – ponendosi essa in rapporto di specialità con la predetta regola generale – il silenzio-assenso possa senz’altro operare nelle modalità stabilite da detta lex specialis.
Le disposizioni di cui all’art. 29 novies, comma 1, del Codice dell’ambiente, ai fini dell’approvazione di una modifica qualificata come non sostanziale all’AIA, disciplinerebbero una forma di silenzio-assenso stabilendo che, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, a fronte del silenzio serbato dall’Ente, il proponente possa apportare la modifica proposta, definitivamente qualificata come non sostanziale.
II. Con la nota impugnata in prime cure, la Provincia di Alessandria, ha negato che si fosse formato, per silentium, un provvedimento tacito.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, tale provvedimento non avrebbe carattere meramente interlocutorio.
A mente di quanto oggi dispone l’art. 2, comma 8 bis della l. n. 241/90, la nota medesima avrebbe determinato un arresto procedimentale avente immediata portata lesiva per la società appellante, a cui sarebbe stato illegittimamente precluso di dare immediatamente corso alla modifica richiesta seppur, a suo dire, già assentita tacitamente.
III. La disposizione recata dall’art. 29 novies, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce, seconda la ricorrente, una norma speciale e quindi prevalente rispetto alla norma contenuta nel quarto comma dell’art. 20 della l. n. 241 del 1990, che esclude l’applicabilità del silenzio – assenso, tra gli altri, ai procedimenti in materia ambientale.
Se si nega la formazione del silenzio assenso, non si comprende come potrebbe mai il privato dar corso a modifiche che, in quanto non autorizzate, rimarrebbero abusive e lo esporrebbero alle sanzioni amministrative e penali previste dal Codice dell’ambiente.
Quanto, poi, all’argomentazione del T.a.r. secondo cui la formazione del titolo tacito sarebbe preclusa dalla necessità di svolgere attività istruttoria e apportare modifiche formali del titolo abilitativo, la società ritiene che – in ordine alla procedura di “omologa e accettazione” del rifiuto, cui essa stessa si era autovincolata nella propria istanza – nessuna istruttoria sarebbe stata necessaria trattandosi di limitazioni non previste dalla normativa e che essa si era impegnata spontaneamente ad osservare, al fine di offrire garanzie circa la qualità del rifiuto trattato.
IV. La società ha poi riproposto il II motivo del ricorso di primo grado con il quale aveva censurato il provvedimento impugnato, non solo per aver erroneamente opposto che il silenzio-assenso non si sarebbe formato e che il procedimento dovesse continuare per un supplemento di istruttoria ma anche per le ragioni addotte dall’Amministrazione in ordine alla necessità di tale approfondimento istruttorio.
In primo luogo, l’adeguamento alla normativa sopravvenuta in materia di discariche (d.lgs. 121/2020, che, in recepimento della Direttiva 2018/850/UE, ha novellato il d.lgs. 36/2003) non impedirebbe di apportare modifiche agli impianti, nelle more di detto adeguamento.
Piuttosto, siffatto adeguamento deve formare oggetto di un autonomo procedimento di riesame, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 29-octies del Codice dell’ambiente, che la Provincia non ha ancora avviato.
Quanto poi all’esigenza di verificare gli impatti che sarebbero indotti dall’introduzione del nuovo codice EER (come era stato evidenziato nel precedente procedimento di VIA) si tratterebbe di argomento pretestuoso poiché la modifica richiesta non richiederebbe né la verifica di assoggettabilità alla VIA né tantomeno la reiterazione della VIA.
La ricorrente evidenzia poi che fu essa stessa, nel pregresso procedimento autorizzativo, a rinunciare al codice EER 19 03 05 in questione, “non intendendo intralciare il procedimento con inutili discussioni”.
Oggi Irweg ha invece la necessità, per completare il ciclo dei rifiuti trattati, di usufruire dell’impianto per conferirvi quelli inertizzati, provenienti da altra azienda infra-gruppo, peraltro con tutti i limiti prescrizionali che la Provincia volesse imporre per vincolare la provenienza e la qualità del rifiuto, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente medesima nel contesto della sua comunicazione e nell’ambito della relazione allegata.
V. In subordine, la sentenza è stata impugnata, altresì, nella parte in cui pur accogliendo l’azione contro il silenzio-inadempimento il T.a.r. ha assegnato alla Provincia il termine di 90 giorni per provvedere, dalla ricorrente ritenuto incongruo, sia perché superiore a quello previsto ex lege dall’articolo 29 – novies del d.lgs. 152/2006, che lo indica in 60 giorni, sia perché il T.a.r. non ha minimamente considerato l’arco di tempo già inesorabilmente decorso a danno della società.
4. Si è costituita, per resistere, la Provincia di Alessandria.
5. Si è costituito per resistere, anche Comune di Molino dei Torti, che ha interposto altresì appello incidentale condizionato nell’ipotesi in cui questa Sezione dovesse accogliere l’appello di Irweg e ritenere sussistente un provvedimento abilitativo tacito delle modifiche richieste.
I vizi di illegittimità di un eventuale silenzio-assenso, dedotti dal Comune in primo grado e riproposti in appello, si sostanziano nei motivi ostativi già opposti in sede procedimentale dalla stessa Provincia di Alessandria, i quali dimostrerebbero la natura sostanziale della modifica richiesta dall’appellante.
Si tratta infatti di una modifica relativa alle caratteristiche e al funzionamento dell’installazione relativamente alla tipologia dei rifiuti in ingresso utilizzati nel processo produttivo.
Al riguardo, il Comune sottolinea che il procedimento di autorizzazione all’ampliamento dell’impianto svoltosi nel 2015 venne definito positivamente anche sul presupposto dello stralcio del codice EER 19.03.05 (oggi richiesto dalla società); ciò a seguito di puntuali e documentate osservazioni critiche di ARPA nell’ambito del sub procedimento di VIA, la quale aveva osservato che tale tipologia di rifiuto potrebbe “generare problematiche di produzione e dispersione di odori in atmosfera”.
Né in senso diverso potrebbe interpretarsi il contributo fornito dalla stessa ARPA nell’odierno procedimento.
Pur ritenendo che il Lotto C sia tecnicamente idoneo a ricevere la nuova tipologia di rifiuti, l’Agenzia ha comunque lamentato la mancanza di elementi utili alla valutazione della modifica “in particolare per il potenziale impatto odorigeno” come pure la mancanza di “informazioni circa quantità previste e caratteristiche dei rifiuti trattati all’origine e le modalità operative con le quali questi giungono ad assumere le caratteristiche previste dai materiali identificati con EER 190305” (ultimo parere al doc. 18 fasc. I° difesa provinciale).
Sarebbe poi necessaria anche la rinnovazione della valutazione di incidenza con riferimento alla prossimità della discarica con la ZPS “Parco del Po-tratto vercellese-alessandrino”, nell’ambito della quale aveva formato oggetto di approfondimento anche la tipologia dei rifiuti in ingresso.
La sostanzialità della modifica è altresì correlata anche alla riconosciuta necessità di variare il quadro prescrittivo allegato all’AIA, convenendo la stessa appellante principale sul fatto che l’accettazione della tipologia di rifiuti richiesta non possa prescindere dalla prescrizione di specifiche cautele.
A ciò si aggiunga l’esigenza – anch’essa sottolineata dall’Amministrazione provinciale nel preavviso di diniego – di inquadrare e procedimentalizzare la variante richiesta nell’ambito di una revisione generale dell’AIA, stante l’esigenza di aggiornare il quadro prescrittivo ai nuovi criteri costruttivi e gestionali introdotti con il d.lgs. 121/2020.
Le censure dell’appellante incidentale investono infine anche la nota della Provincia di Alessandria prot. n. 58080 in data 23 ottobre 2020, ove si legge che “non sussistono preclusioni da parte di questa Provincia alla modifica presentata” e che si tratterebbe di “modifica non sostanziale”, nella misura in cui volesse attribuirsi a tale nota la funzione di riconoscimento della natura non sostanziale della modifica.
6. Le parti hanno presentato ulteriori memorie.
7. L’appello, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 settembre 2023.
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
9. Giova ricordare che l’autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano precedentemente necessari per fa funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 8094 del 31 agosto 2023 ed i precedenti ivi richiamati).
Nel corso dell’esercizio di un impianto industriale sono frequenti i mutamenti e le variazioni di funzionamento definite all’art. 5, comma 1, lett 1) del codice dell’ambiente come modifiche aventi ad oggetto «un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente».
Non tutte le modifiche sono sottoposte alla stessa disciplina, essendo sottoponibili a nuova autorizzazione le sole modifiche sostanziali.
L’art. 29 nonies del d.l.gs n. 152/2006, dispone che il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’art. 5, comma 1, lettera l) e che l’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, oppure, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.
Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
Nel caso, invece, di modifiche ritenute “sostanziali”, il gestore deve inviare all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’articolo 29-ter, commi 1 e 2.
9.1. L’art. 29 novies, comma 1, del Codice dell’Ambiente prevede un termine di sessanta giorni entro il quale l’autorità deve pronunciarsi, e in caso di silenzio consente al privato richiedente di procedere a realizzare le modifiche.
Tuttavia la disposizione non preclude espressamente all’autorità competente di intervenire successivamente né afferma che la modifica richiesta debba ritenersi approvata “per silentium” in quanto definitivamente qualificata come “non sostanziale”.
In base alla regola generale dell’art. 20, comma 4, della l. 7 agosto 1990 n.241, infatti, il silenzio assenso è escluso nei procedimenti in materia ambientale.
La Sezione ha già sottolineato, al riguardo, che una regola diversa dovrebbe essere prevista dalla legge in modo esplicito (sentenza 31 agosto 2023, n. 8093).
Deve pertanto ritenersi che, come affermato dal T.a.r., la norma in esame contempli “la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate”, non essendo prevista “alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione”, e senza che venga stabilito con espressioni inequivoche “che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa”.
Va peraltro sottolineato che se il gestore ritiene che la modifica proposta sia “non sostanziale”, egli è tenuto a presentare all’Amministrazione non una richiesta di autorizzazione ma una mera “comunicazione”.
L’Autorità competente è chiamata a valutare la natura della modifica ed eventualmente a notiziare il gestore della necessità di procedere alla presentazione di nuova domanda di autorizzazione.
Solo se il primo termine decorre inutilmente le modifiche comunicate potranno essere lecitamente intraprese, ma ciò solo fino ad una diversa determinazione dell’Amministrazione che ritenga necessario lo svolgimento del procedimento di autorizzazione.
9.3. A non diversa conclusione conduce la tabella allegata al d.lgs. n. 222 del 2016, invocata dall’appellante.
Essa va infatti interpretata alla luce dell’art. 2 del medesimo decreto, secondo cui “Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica l’autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio – assenso, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato” (comma 5).
Tali disposizioni non hanno quindi introdotto alcuna deroga ai principi in materia di silenzio – assenso disciplinati dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Va poi evidenziato che se il punto 2 della Sezione III, par. 1.1., accanto all’espressione “Modifica non sostanziale di impianti già in possesso di A.I.A.” riporta la dicitura “Autorizzazione/silenzio assenso”, il precedente punto 1, relativo alla “Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all’Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006” reca esclusivamente la dicitura “Autorizzazione”.
9.4. Del resto, le valutazioni sottese al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e alle relative modifiche implicano il ricorso a nozioni tecnico scientifiche connotate da un’ampia discrezionalità in merito ai possibili effetti ambientali o sanitari della modifica proposta e non possono essere sostituite da un provvedimento tacito.
Esse, inoltre, sono sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 settembre 2022, n.7706; da ultimo vedi anche la sentenza n. 8094 del 2023, cit.).
Ne deriva che, a monte, anche la definizione di modifica sostanziale comporta valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione, soprattutto in relazione all’interpretazione e applicazione della locuzione “effetti negativi e significativi sull’ambiente” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8093 del 2023, cit.).
9.5. Va soggiunto che le modifiche del quadro prescrittivo dell’A.i.a. originaria possono avere luogo solo attraverso un nuovo procedimento autorizzatorio, essendo inconcepibile una modifica tacita dell’autorizzazione medesima.
10. Ciò posto, nel caso in esame, è inammissibile per carenza di interesse il primo motivo di appello con il quale è stata censurata la declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento, avendo il primo giudice qualificato la nota impugnata quale atto endoprocedimentale.
Deve infatti convenirsi con il Comune resistente che l’unico interesse sotteso all’annullamento di tale provvedimento rimane pur sempre quello finalizzato all’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso, che il T.a.r. ha comunque delibato (sia pur sub specie di azione di accertamento).
10.1. Relativamente al secondo motivo di appello, in punto di fatto va osservato che è la stessa società appellante ad ammettere che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 29 – novies, comma 1, del Codice dell’ambiente deve farsi decorrere dalla data del 25 novembre 2020, di comunicazione della modifica progettata al S.u.a.p. del Comune di Molino dei Torti, competente ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2020.
Pertanto – quando la Provincia di Alessandria, con il “preavviso di rigetto” del 30 dicembre 2020, ha comunicato una serie di motivi ostativi alla conclusione del procedimento avviato con l’istanza di “modifica non sostanziale” – ha di fatto già reso edotta la società dell’impossibilità di qualificare in tali termini la modifica stessa.
L’art. 29 – nonies, comma 1, del Codice dell’ambiente, stabilisce infatti che le modifiche non sostanziali sono oggetto di comunicazione mentre sono quelle sostanziali a necessitare di una nuova autorizzazione, per cui deve essere presentata la relativa domanda.
In tal senso, nel caso di specie, è lo stesso tenore dell’istanza della società appellante (la quale ha chiesto “che sia disposta [… ] variante non sostanziale”) a manifestare la volontà di ricevere un provvedimento espresso, all’esito di valutazioni discrezionali, concernenti “un protocollo di accettazione integrativo delle incombenze di omologa propedeutiche all’ammissione” e, laddove ritenuto necessario dalla Provincia di Alessandria, anche “l’introduzione di un regime prescrizionale” che vincoli la provenienza di detti rifiuti dall’impianto infragruppo con sede in Livorno.
Come osservato dal T.a.r., una simile richiesta “può essere evasa solo all’esito di apposite valutazioni istruttorie e tecniche condotte dall’amministrazione procedente”.
10.2. A mente di quanto argomentato al precedente paragrafo 9, la statuizione relativa all’inapplicabilità del silenzio – assenso nella vicenda di cui trattasi merita integrale conferma.
10.3. Anche le riproposte censure che mirano a contestare la valutazione della Provincia di Alessandria in ordine alla “sostanzialità” della modifica debbono essere rigettate.
Non vi sono infatti evidenti illogicità nella prospettata necessità di approfondire – in relazione al potenziale impatto odorigeno della nuova tipologia di rifiuti in ingresso – aspetti quali le “quantità previste” unitamente alle “caratteristiche dei rifiuti trattati all’origine e le modalità con le quali questi giungono ad assumere le caratteristiche previste dai materiali identificati con EER 190305” (così la nota A.r.p.a. in data 17 dicembre 2020, depositata dalla Provincia).
10.4. Relativamente, infine, alle doglianze relativa all’eccessiva lunghezza del termine di 90 giorni assegnato dal T.a.r. per la conclusione del procedimento avviato con l’“istanza di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, per integrazione di codice EER 190305 “rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04”, si osserva che il termine di 60 giorni stabilito dall’art. 29 – nonies comma 1, della l. n. 241 del 1990, è quello (come detto, non perentorio) assegnato all’Amministrazione per qualificare l’istanza (come sostanziale o meno).
Se è tuttavia necessario svolgere un procedimento finalizzato a valutare la possibilità di rilasciare una nuova autorizzazione, vengono in rilievo i più ampi termini previsti dall’art. 29 – quater, il quale si applica “in quanto compatibile” (così l’art. 29 – nonies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006).
Nel caso in esame, la società appellante ha nel frattempo impugnato anche il provvedimento del 14 dicembre 2022 con cui la Provincia di Alessandria (n.r.g. n. 168 del 2023 del T.a.r. per il Piemonte) ha respinto l’istanza di variante “non sostanziale” dell’AIA in ragione della necessità di procedere ad una “valutazione specifica nell’ambito di una procedura dedicata di verifica di impatto ambientale di cui alla categoria 8.t, Allegato IV, alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ad oggetto “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato
IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)”.
Con l’adozione del provvedimento oggetto dell’azione avverso il silenzio, deve ritenersi venuto meno l’interesse a coltivare la censura – dedotta solo via subordinata – avverso l’eccessiva lunghezza del termine assegnato per provvedere.
11. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello principale deve essere respinto, mentre quello incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
12. In relazione alla complessità nonché parziale novità delle questioni affrontate, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9169 del 2022 di cui in epigrafe, lo respinge.
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Fabrizio Di Rubbo, Consigliere
L’ESTENSORE
Silvia Martino
IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO