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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5409 | Data di udienza: 14 Giugno 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Nozione di pergolato rilevante ai fini edilizi  – Esempi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Settembre 2011
Numero: 5409
Data di udienza: 14 Giugno 2011
Presidente: Trotta
Estensore: Forlenza


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Nozione di pergolato rilevante ai fini edilizi  – Esempi.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 29 settembre 2011, n. 5409

DIRITTO URBANISTICO – Nozione di pergolato rilevante ai fini edilizi  – Esempi.

L’assenza di una definizione normativa di “pergolato” non esclude la valutazione dell’amministrazione in ordine alla riconducibilità di un manufatto a tale tipologia, né il successivo sindacato del giudice sulla legittimità della stessa. Il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. Può conseguentemente escludersi che una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di “pergolato” (Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2008 n. 4793). Al contrario, rientra nella nozione di “pergolato” una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell’immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2005 n. 6193).

Pres. Trotta, Est. Forlenza – G. s.a.s. (avv. Manzi) c. Z.S.C. (avv.ti De Pretis e Pafundi)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 29 settembre 2011, n. 5409

SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 29 settembre 2011, n. 5409

 

N. 05409/2011REG.PROV.COLL.
N. 01711/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2006, proposto da:
Garda Nord di Bonora Luciano & C. S.a.s., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Manzi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Zanoni Sanguini Giovanna, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta De Pretis, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n.14;
Fedrici Luca;

nei confronti di

Comune di Riva del Garda;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00391/2005, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE EDILIZIA PER INSTALLAZIONE DI DUE TENDE PARASOLE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Mattia in sostituzione di Luigi Manzi e Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame, la società “Garda Nord di Bonora Luciano e c. “ s.a.s., impugna la sentenza 19 dicembre 2005 n. 391, con la quale il TRGA del Trentino Alto Adige, sede di Trento, in accoglimento del ricorso proposto dai signori Giovanna Zanoni Sanguini e Luca Fedrici, ha annullato l’autorizzazione edilizia 17 febbraio 2003 n. 58, rilasciata dal Sindaco di Riva del Garda e relativa a “installazione di due tende parasole poste sul cortile esterno al piano terra”.

L’intervento ora descritto interessa il cortiletto interno del “Bar alla Piazza”, ubicato nel Comune di Riva del Garda, cortiletto sul quale affacciano gli appartamenti dei due ricorrenti in I grado.

La sentenza appellata, riconosciuto l’interesse ad agire dei ricorrenti e la tempestività del ricorso (rigettata la domanda di risarcimento del danno), ha affermato:

– il manufatto realizzando (definito nella domanda di rilascio di autorizzazione “struttura antifuga”) è “considerevole e non precario” in quanto “il numero, la dimensione, il peso dei pilastri, il loro congiungimento a mezzo travi di acciaio, la chiusura perimetrale denunciano la stabilità dell’opera”; inoltre la copertura forma “un autentico tetto del manufatto”;

– ne consegue che “la struttura metallica a gabbia autorizzata costituisce un manufatto di rilevante impatto urbanistico – edilizio, dato che, seppure “aperto” (nel senso di non avere pareti piene), risulta non precario e stabilmente infisso al suolo a mezzo fondamenta, cementazione od altro, presentando altresì un preciso assetto plano volumetrico”;

– trattandosi di struttura “accessoria e complementare”, essa non è autorizzabile, ai sensi dell’art. 24 NTA.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

a) omessa e, comunque, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (inammissibilità del ricorso); illogicità manifesta; motivazione apparente; ciò in quanto, per un verso, “l’inizio dei lavori di posizionamento del pergolato è avvenuto il 12 marzo 2003 . . . e gli stessi, considerata la loro minimale consistenza . . . sono sati completati in poco tempo e sicuramente ben prima del 5 giugno 2003”; per altro verso, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato al “vero contraddittore necessario”, e cioè l’affittuario del “caffè alla Piazza”, di modo che, in difetto, occorre procedere all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di I grado”;

b) illogicità ed insufficienza della motivazione su più punti decisivi della controversia; motivazione apparente; travisamento dei fatti; errata interpretazione degli artt. 6 e 24 NTA, anche con riferimento al punto 2.2 di cui al capitolo secondo del regolamento edilizio n. 174 del 2 marzo 2005; erronea valutazione delle risultanze processuali; illogicità manifesta; ciò in quanto, alla luce dell’art. 6 NTA, che contiene sia l’elenco delle “opere non rilevanti sotto il profilo edilizio” (tra le quali i pergolati), sia quella delle “costruzioni complementari”, che il successivo art. 24 vieta in zone di interesse storico ambientale, “l’amministrazione, ritenuta la struttura in esame rientrante nella tipologia “pergolati e similari”, siccome indicati nella citata disposizione, si è giustamente limitata ad accertare la superficie di ingombro, e verificato che la stessa era inferiore a 25 mq., ha ritenuto assolutamente legittima la struttura”;

c) illogicità ed insufficienza della motivazione, su un punto decisivo della controversia; motivazione apparente; travisamento dei fatti; errata interpretazione art. 23-ter NTA; erronea valutazione delle risultanze processuali; illogicità manifesta; poiché il pergolato “risulta essere posizionato all’interno di un cortile privato, nascosto al pubblico e del tutto irrilevante rispetto ai luoghi e al contesto circostante”.

Il Comune di Riva del Garda non si è costituito in giudizio, mentre si è costituita in la signora Giovanna Zanoni Sanguini, che ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la sua infondatezza. Ha comunque riproposto – per il caso di accoglimento dell’appello principale – i motivi di ricorso assorbiti nel giudizio di I grado.

Con ordinanze 23 maggio 2006 n. 2500 e 7 novembre 2006 n. 5897, questo Consiglio di Stato ha rigettato le istanze di sospensione dell’esecutività della sentenza di I grado.

All’odierna udienza, dopo il deposito di ulteriori memorie, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Quanto al primo motivo di appello, con il quale si ripropone l’eccezione di irricevibilità del ricorso in I grado per tardività e si deduce l’incompletezza del contraddittorio, prospettando la conseguente esigenza di annullamento della sentenza di I Grado, con rinvio degli atti al primo giudice, occorre osservare, quanto al primo aspetto, che anche in questa sede l’appellante non fornisce alcuna prova della eccepita tardività, fondando le proprie conclusioni su mere deduzioni relative alla data di inizio lavori, alla tipologia del manufatto ed al tempo ragionevolmente occorrente per realizzarlo.

Occorre ricordare che, per un verso, incombe sulla parte che eccepisce la tardività l’onere di fornire prova della medesima e, per altro verso, che in ogni caso (anche ai fini della eventuale rilevabilità di ufficio da parte del giudice), la tardività del ricorso – in relazione al momento di piena conoscenza dell’atto lesivo quale dies a quo – deve fondarsi su elementi oggettivi e non su mere deduzioni o argomentazioni, ritenute ragionevoli su base probabilistica.

Quanto al secondo aspetto, in disparte ogni considerazione sulla proponibilità del motivo (con riferimento ad un contraddittorio che si afferma non integro) da parte dell’appellante, cui il ricorso in I grado è stato ritualmente notificato, giova osservare che il provvedimento impugnato (e cioè l’autorizzazione edilizia) è stata richiesta ed emanata in favore della soc. Garda Nord, proprietaria dell’immobile, di modo che è tale società che riveste la posizione di controinteressato nel giudizio di I grado ed ora ha legittimazione ad appellare.

D’altra parte, come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare (Sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644) non può essere riconosciuta legittimazione a ricorrere (e quindi anche – a posizioni “capovolte” – una posizione di controinteressato) a colui la cui situazione giuridica non risulta direttamente intercettata dall’esercizio del potere amministrativo, ma risulta, al contrario, fondata su rapporti giuridici privati, legittimando tale posizione solo un eventuale intervento ad adiuvandum.

Tale è, nel caso di specie, la posizione dell’affittuario del locale, cui non può, per le ragioni esposte, essere riconosciuta posizione di controinteressato nel giudizio di I grado e, quindi, è da escludere il denunciato difetto di integrità del contraddittorio.

Altrettanto infondati sono il secondo ed il terzo motivo di appello (sub b) e c) dell’esposizione in fatto).

Come lo stesso appellante rileva (pag. 10 ss. ricorso), l’ar. 6 delle NTA del Comune di Riva del Garda, nel definire le opere “non rilevanti sotto il profilo edilizio”, include tra esse gli arredi da giardino, compresi gazebo, pergolati e similari (fino ad un ingombro massimo complessivo di 25 mq); inoltre, esso include, tra le “costruzioni complementari”, i pergolati con un ingombro oltre i 25 mq. e le tettoie di servizio di edifici.

Il successivo art. 24 vieta, tra l’altro, per gli ambiti di interesse storico –ambientale, le “costruzioni accessorie e complementari di ogni tipo”.

L’appellante ritiene che, nel caso di specie, trattandosi di un “pergolato” – così definito dall’amministrazione con valutazione riportabile, in difetto di definizione normativa, al merito amministrativo (pag. 11 app.), ovvero alla discrezionalità tecnica, (pag. 12), e comunque non sindacabile in sede di legittimità -, lo stesso è perfettamente assentibile e realizzabile, in quanto, avendo un ingombro inferiore a 25 mq., rientra nelle “opere non rilevanti sotto il profillo edilizio”.

Alla luce di quanto esposto, la definizione della presente controversia consegue, in sostanza, alla verifica della natura (o meno) di “pergolato” del manufatto realizzato.

A tal fine, occorre innanzi tutto osservare che l’assenza di una definizione normativa di “pergolato” non esclude la valutazione dell’amministrazione in ordine alla riconducibilità di un manufatto a tale tipologia, né il successivo sindacato del giudice sulla legittimità della stessa, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.

Orbene, il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni.

Questo Consiglio di Stato (sez. IV, 2 ottobre 2008 n. 4793), proprio sulla base degli elementi ora riportati, ha avuto modo di escludere che una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di “pergolato”.

Al contrario, è stata ritenuta (Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2005 n. 6193) rientrare nella nozione di “pergolato” una struttura precaria, facilmente rimovibile, costituita da una intelaiatura in legno non infissa al pavimento né alla parete dell’immobile (cui è solo addossata), non chiusa in alcun lato, compreso quello di copertura.

Nel caso di specie, la sentenza appellata, con valutazione esente da vizi logici e congruamente motivata, ha ritenuto che è stata realizzata una struttura, definita “antifuga” nella domanda di rilascio di autorizzazione (in quanto volta ad impedire l’eventuale fuga dei clienti del bar attraverso il cortile interno dell’esercizio pubblico, in caso di controllo delle forze dell’ordine), una struttura che, per natura e rilevanza dei materiali utilizzati, ancoraggio al suolo, assenza di finalità meramente ornamentali (come evidenziato anche nella domanda di autorizzazione), e costituente, in pratica, una “gabbia” di metallo, ancorchè non definita da parerti “piene”, non può essere ritenuta un pergolato e, quindi, opera non rilevante sotto il profilo edilizio.

Quanto al motivo di appello sub c) dell’esposizione in fatto, occorre osservare come, ai fini delle prescrizioni ex art. 23-ter delle norme di attuazione del PRGI di Riva del Garda, il quale prevede il mantenimento conservativo degli spazi aperti inedificati preesistenti, non può assumere alcun rilievo la circostanza, dedotta dall’appellante, che il “pergolato” è “posizionato all’interno di un cortile privato, nascosto al pubblico”.

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla soc. Garda Nord di Bonora Luciano e c. s.a.s. (n. 1711/2006 r.g.), lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

 
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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