VIA, VAS E AIA – Screening – Regione – Riallocazione delle competenze presso gli enti territoriali – Legittimità – Omogeneità delle funzioni della verifica di assoggettabilità con quelle della VIA.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 4^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Agosto 2024
Numero: 7314
Data di udienza: 11 Luglio 2024
Presidente: Neri
Estensore: Martino
Premassima
VIA, VAS E AIA – Screening – Regione – Riallocazione delle competenze presso gli enti territoriali – Legittimità – Omogeneità delle funzioni della verifica di assoggettabilità con quelle della VIA.
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ – 30 agosto 2024, n. 7314
VIA, VAS E AIA – Screening – Regione – Riallocazione delle competenze presso gli enti territoriali – Legittimità – Omogeneità delle funzioni della verifica di assoggettabilità con quelle della VIA.
La Regione può riallocare presso gli enti territoriali le competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, (possibilità espressamente prevista dall’art. 7-bis, comma 8, del codice dell’ambiente per la procedura di VIA). Le funzioni in materia sono infatti del tutto omogenee, inerenti alle medesime verifiche di compatibilità ambientale da effettuare. Lo screening è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità.
(Conferma TAR Toscana, n. 961/2022) – Pres. Neri, Est. Martino – L.F. e altri (avv. Conti) c. Comune di Firenze (avv.ti Pacini, Pisapia e Canuti) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 4^ - 30 agosto 2024, n. 7314SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8069 del 2022, proposto dai signori Lucio Feri, Maddalena Gentile, Elena Maffii, Stefano Marsili Libelli, Patrizia Borghi, Michele Mannucci, Patrizia Dal Poggetto, Nicoletta Gullace, Giuliana Guidi, Giuseppe De Juliis, Carmelina Summa, Marco Cresti, Maria Chiara Luongo, Mauro Cocchi, Enrica Peccetti, Lisa Baligioni, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Gian Luca Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Antonella Pisapia e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – Arpat, non costituitasi in giudizio;
nei confronti
della società Tram di Firenze s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Lombardo e Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione prima) n. 00961/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della società Tram di Firenze s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione in data 11 agosto 2021, prot. n. DG/2021/00339, la Giunta comunale di Firenze approvava il progetto di “Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)”, dichiarando la pubblica utilità dell’opera al fine di intraprendere la procedura per la costituzione di servitù ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 necessaria per l’infissione dei ganci di sostegno della linea tramviaria.
1.1. La deliberazione della Giunta comunale veniva impugnata, unitamente agli atti presupposti, da alcuni cittadini residenti nelle strade attraversate dalla nuova linea (in alcuni casi, anche proprietari di immobili interessati dalla costituzione delle servitù necessarie per l’apposizione dei ganci a muro).
1.2. Il ricorso veniva affidato a nove mezzi di gravame (da pag. 7 a pag. 17).
2. Nella resistenza del Comune e della Tram di Firenze s.p.a. il T.a.r. ha in parte respinto il ricorso, e lo ha dichiarato inammissibile e improcedibile per il resto, compensando tra le parti le spese di lite.
3. L’appello dei ricorrenti, rimasti soccombenti, è affidato ai seguenti motivi:
I. Difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento in relazione alla declaratoria di inammissibilità del I e II motivo di ricorso.
Gli appellanti criticano anzitutto la declaratoria di inammissibilità di parte del I e del II motivo di ricorso.
Nell’ambito della medesima sentenza, infatti, si legge che D.G.C. n. 339/2021 rivelerebbe che “non si tratti per nulla di una deliberazione relativa alla non assoggettabilità a V.I.A. del progetto” (che risiederebbe nella precedente D.G.C. n. 488/2016), ma anche che “del tutto corretta e giustificata risulta pertanto la scelta dell’Amministrazione comunale di Firenze di non sottoporre ad una nuova verifica di assoggettabilità a V.I.A. le modificazioni progettuali approvate con la deliberazione impugnata” (par. 2.2).
La stessa sentenza n. 961/2022 impugnata riconoscerebbe pertanto che la Giunta ha compiuto anche una valutazione di rilevanza ambientale allorché si è trovata a dover approvare il nuovo progetto definitivo revisionato della VACS Lotto 2.
Tale scelta postulerebbe logicamente e necessariamente la spendita di poteri in materia ambientale che gli appellanti ritengono non legittimamente esercitati dalla Giunta perché incompetente o, comunque, perché ciò sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 152/2006.
II. Violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 104/2017 di attuazione della Direttiva 2014/52/UE nonché dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento.
Con il I motivo di ricorso, gli appellanti hanno contestato che “la scelta dell’Amministrazione comunale di Firenze di non sottoporre ad una nuova verifica di assoggettabilità a V.I.A.” il progetto di cui trattasi, sarebbe stata compiuta in totale difetto di competenza: la disciplina regionale attributiva delle competenze in materia di V.I.A. e screening ai Comuni contenuta nell’art. 45 bis della l.r. n. 10/2010 sarebbe in contrasto con l’art. 7-bis del d.lgs. n. 104/2017 di attuazione della Direttiva 2014/52/UE e violerebbe l’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. Tale motivo non è stato scrutinato in virtù della declaratoria di inammissibilità del relativo motivo di ricorso e, conseguentemente, è stato devoluto in appello.
La normativa regionale di cui all’art. 45-bis della l.r. n. 10/2010 (introdotto dall’art. 17 della l.r. 25 febbraio 2016, n. 17) prevede che “Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III”.
Rispetto a tale previsione il legislatore è intervenuto con il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 (di attuazione della Direttiva 2014/52/UE) che ha inserito l’art. 7- bis nel d.lgs. n. 152/2006 il quale al comma 8 prevede espressamente che le Regioni possano delegare ad “enti territoriali sub-regionali” le funzioni “in materia di VIA” e – secondo i ricorrenti – non anche quelle di verifica di assoggettabilità a VIA,
La facoltà di delega sarebbe stata circoscritta alle sole funzioni in materia di procedimento di VIA, con esclusione del procedimento di screening.
La ragione di ciò risiederebbe nell’autonomia del procedimento di screening e nell’opportunità di assegnare le due funzioni a diversi livelli istituzionali, in ossequio al principio di precauzione.
Gli appellanti sostengono perciò che l’art. 45 bis della l.r. n. 10/2010, dopo le modifiche apportaste al d.lgs. n. 152 del 2006 ad opera del d.lgs. n. 104 del 2017, sarebbe stato implicitamente abrogato.
III. Ulteriore violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 7- bis del d.lgs. n. 104/2017 di attuazione della Direttiva 2014/52/UE nonché dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento.
Con il II motivo di ricorso, gli odierni appellanti avevano contestato che “la scelta dell’Amministrazione comunale di Firenze di non sottoporre ad una nuova verifica di assoggettabilità a V.I.A.” il progetto di cui trattasi sarebbe stata compiuta comunque in violazione dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 152/2006 che, in caso di (pur contestata) coincidenza delle competenze, impone di separare in maniera appropriata le funzioni confliggenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivanti dal Codice dell’Ambiente
Anche questo motivo, non esaminato dal T.a.r., è stato pertanto devoluto in appello.
IV. Difetto di motivazione e omesso esame di documento rilevante ai fini della decisione (la nota della Direzione Ambiente del 16 novembre 2020).
Con il IX motivo di ricorso gli appellanti avevano denunciato che l’approvazione del progetto definitivo della VACS Lotto 2 non è stata preceduta da alcun idoneo accertamento geologico e idrogeologico, nonostante il percorso tramviario lambisca l’antico complesso monastico domenicano di Piazza San Marco al cui interno sono presenti affreschi rinascimentali del Beato Angelico.
Al riguardo, richiamano il parere reso dalla Direzione Ambiente dello stesso Comune di Firenze con nota del 16 novembre 2020, secondo il quale la documentazione di progetto dovrebbe essere opportunamente integrata “con nuova relazione geologico-tecnica specificatamente redatta per il tratto “VARIANTE ALTERNATIVA AL CENTRO STORICO (VACS)”.
Il T.a.r., erroneamente, non avrebbe dato alcun rilievo a tale nota e avrebbe ritenuto insindacabile una scelta della Giunta Comunale che sarebbe totalmente priva di motivazione.
V. Ulteriore violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 104/2017 di attuazione della Direttiva 2014/52/UE nonché dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost. Difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento.
La sentenza n. 961/2022 impugnata postula la competenza della Giunta in virtù dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006.
Questo capo della sentenza viene censurato quale corollario di quanto è stato contestato con il secondo motivo di appello: la competenza dell’Amministrazione comunale non è generale e residuale nel tessuto del d.lgs. n. 152/2006 (cfr. All. IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006) né, di conseguenza, può esserla quella della Giunta in materia ambientale.
VI. Difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento e nonché violazione della Direttiva 2011/92/UE nonché dell’art. 7-bis nel d.lgs. n. 152/2006.
Con il terzo motivo del ricorso di primo grado, gli odierni appellanti avevano contestato che la revisione del progetto della VACS 2 non era stata (comunque) preceduta da una verifica di assoggettabilità a VIA o valutazione in tal senso.
A prescindere delle contestazioni mosse con il I e II motivo di ricorso, infatti, sarebbe mancata totalmente una pur minima forma di motivazione, analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente revisione progettuale con D.G.C. n. 488/2016.
Il primo giudice, inoltre, avrebbe assecondato l’integrazione postuma della motivazione offerta dalle difese dell’Amministrazione.
In ogni caso, la manifesta asserita carenza del quadro conoscitivo idro-geologico dimostrerebbe l’insufficienza dell’istruttoria in relazione a due componenti ambientali rilevanti – quale il suolo e l’acqua.
La documentazione di progetto sarebbe stata altresì elaborata in modo tale da non consentire di cogliere la reale portata delle modifiche apportate, come rilevato dalla nota A.r.p.a.t. dell’8 febbraio 2021.
La convinzione del T.a.r. circa la modesta portata delle modifiche progettuali non sarebbe adeguatamente motivata.
VII. Difetto di motivazione, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 25 comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 nonché dell’art. 48 della l.r. n. 10/2010.
Con il IV, V e VI motivo di ricorso, i ricorrenti avevano denunciato sotto vari profili la perplessità del parere A.r.p.a.t. contenuto nella nota prot. FI.01.15.01/21.63 dell’8 febbraio 2021 e, quindi, l’illegittimità delle successive attività, ivi inclusa la verifica di ottemperanza.
Secondo gli appellanti, l’Agenzia avrebbe chiaramente affermato di non comprendere il progetto e le sue implicazioni, con conseguente necessità di un supplemento di istruttoria.
VIII. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di motivazione, travisamento e del difetto di istruttoria con riferimento all’art. 46 NTA del RU del Comune di Firenze. Violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 327/2001.
Con l’VIII motivo di ricorso, gli appellanti hanno denunciato l’illegittimità e l’erroneità del parere della Direzione Urbanistica del 17 novembre 2020 allorché afferma che “l’area di intervento è ricompresa quasi integralmente all’interno del perimetro della rete tramviaria di progetto, definito dall’art. 46 delle NTA del RU”, ritenendo che questa “parziale” coincidenza non sia sufficiente per quanto riguarda l’apposizione dei ganci di sostegno delle linee aeree sulle facciate dei palazzi.
Gli appellanti sottolineano che l’espropriazione per pubblica utilità può avvenire solo con riferimento a beni che siano stati destinati dallo strumento urbanistico alla realizzazione di un’opera pubblica.
Nel caso in esame, gli immobili privati sarebbero esclusi dal perimetro dell’art. 46 della NTA del R.U.
4. Si sono costituiti, per resistere, il Comune di Firenze e la società Tram di Firenze s.p.a.
5. Le parti hanno depositato memorie conclusionali; gli appellanti e il Comune di Firenze hanno depositato anche memorie di replica.
6. L’appello è passato in decisione alla pubblica udienza dell’11 luglio 2024.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
8. Nell’ordine logico delle questioni viene in rilievo quella relativa alla qualificazione della delibera di Giunta dell’11 agosto 2021.
Le censure tese a contestare, sotto vari profili, la competenza della Giunta si fondano infatti sull’assunto che si tratti di un provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.i.a. conclusosi con esito negativo.
Tuttavia tale provvedimento – come si evince dal dispositivo – si è limitato:
– ad approvare il progetto “Revisione del Progetto Definitivo della Variante Alternativa al Centro Storico (VACS) Secondo Lotto (Viale Lavagnini – Piazza Libertà – Piazza San Marco)”:
– a dichiarare la pubblica utilità dell’opera “al fine di intraprendere la procedura per la costituzione di servitù ai sensi del D.P.R. 327/2001”.
Al riguardo, va precisato che il progetto definitivo denominato “Variante alternativa al Centro storico – Lotto 2” (“VACS 2” o “VACS Lotto 2” nel prosieguo), è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale 11 agosto 2017, n. 398, non impugnata.
Il provvedimento in esame, inoltre, fa propria la valutazione contenuta nella relazione del Rup nella parte in cui si dà atto (par. 7) che “relativamente alla procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale di cui alla LR 10/2010 […] con Delibera n. 488 del 8/11/2016 la Giunta in qualità di Autorità Competente, ha ritenuto le modifiche apportate dal PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE TRANVIARIE 2 E 3 (I° Lotto) “VARIANTE ALTERNATIVA AL CENTRO STORICO” non sostanziali e ha deciso di escludere il progetto in parola dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale confermando le precedenti procedure effettuate”; ed inoltre che “le presenti modifiche non hanno rilevanza ai fini della Verifica di Assoggettabilità Ambientale […]”.
In sostanza, la Giunta, con il provvedimento impugnato, si è limitata “ad un sintetico richiamo della precedente delib. 8 novembre 2016 n. 2016/G/00488 della Giunta comunale (doc. 6 e 22 del deposito dell’Amministrazione comunale) che ha già disposto l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto in discorso e che non risulta essere stata mai impugnata da parte ricorrente”.
La delibera in esame non è quindi espressiva di un giudizio ambientale ma di una valutazione preliminare circa la natura non sostanziale delle modifiche apportate in sede di revisione della variante.
In tale ottica è quindi del tutto conseguenziale l’ulteriore rilievo del T.a.r. secondo cui “non avendo mai parte ricorrente impugnato la delib. G.C. 8 novembre 2016 n. 2016/G/00488 che ha definito il subprocedimento di esclusione dalla sottoposizione a V.I.A. del progetto, le censure proposte avverso l’approvazione del progetto revisionato costituiscono […] un modo surrettizio per riaprire una questione ormai definita dall’omessa tempestiva impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento” ambientale.
8.1. A fronte del descritto iter procedimentale, l’unica censura scrutinabile era quindi solo quella relativa alla correttezza della valutazione preliminare della Giunta circa la natura non sostanziale delle modifiche apportate in sede di revisione progettuale.
Il che spiega l’apparente contraddizione che gli appellanti hanno preteso di rilevare nel fatto che il T.a.r., abbia, da un lato, ritenuto inammissibili le censure con le quali veniva dedotta l’incompetenza della Giunta in materia di procedimento di screening, e, dall’altro, escluso che le variazioni progettuali approvate fossero di tale rilevanza ambientale tale da imporre, di per sé, l’instaurazione del procedimento di screening.
8.2. Ad ogni buon conto, la tesi secondo cui l’art. 45 bis della l.r. n. 10 del 2010 dovrebbe ritenersi tacitamente abrogato per effetto dell’art. 7 bis del Codice dell’ambiente (introdotto dalla d.lgs. n. 104 del 2017), è infondata.
8.2.1. Secondo gli appellanti, in base alla disposizione testé richiamata le Regioni potrebbero subdelegare agli enti territoriali le competenze in materia di VIA ma non quelle di verifica di assoggettabilità a VIA.
8.2.2. In contrario, le parti resistenti hanno fatto osservare che la competenza comunale relativamente alla procedura di VIA e di screening sui progetti elencati nel paragrafo 7 dell’allegato IV alla parte seconda del d. lgs. 152/2006 – lett. “l” (che contempla le tramvie urbane) è stata esplicitamente confermata, nel tenore attuale dell’art. 45 bis della l. reg. 10/2010, dall’art. 16 della legge regionale n. 25 del 2018, che è successiva al d. lgs. 104 del 2017 e reca appunto “Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013”.
Pertanto nel caso in esame potrebbe solo porsi la questione di costituzionalità del cit. art. 45 bis, ma non sostenersi che esso sia stato tacitamente abrogato da tale decreto legislativo.
8.2.3. Ad ogni modo, sul piano logico – sistematico, non vi è alcun elemento idoneo a supportare la tesi secondo cui la Regione non potrebbe riallocare anche le competenze in materia di verifica di assoggettabilità a VIA come ritiene più opportuno, sia pure rispettando i criteri di cui al citato art. 7 – bis, comma 8, del codice dell’ambiente (ovvero conformità alla legislazione europea e alle norme dettate in sede statale, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale).
Le funzioni in materia sono infatti del tutto omogenee, inerenti alle medesime verifiche di compatibilità ambientale da effettuare con riguardo a determinati interventi, alcuni dei quali, in seguito all’esito dello screening, sottoposti ad entrambi i procedimenti.
8.2.4. Con specifico riguardo alla fase di screening è stato sottolineato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379; cfr. anche sez. IV, 7 maggio 2021, n. 3597), che essa svolge “una funzione preliminare per così dire di “carotaggio”, nel senso che “sonda” la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull’ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione”.
Lo screening è dunque esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base all’esito della verifica di assoggettabilità.
In tal senso, l’art. 19, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che “Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi […]”.
Pertanto, incombe sull’Amministrazione titolare del potere l’obbligo di adottare una deliberazione “adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di cui all’Allegato V al Codice ambientale, stante che ciò implica solo il rinvio ad un più approfondito scrutinio della progettualità proposta, che dalle ragioni dello stesso non risulta comunque in alcun modo condizionata” (cfr., Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 5379 del 2020).
Questo approccio è il diretto precipitato del principio di precauzione che “[…] presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura” (cfr., Cons. St., sez. III, sentenza n. 6655 del 2019).
8.2.5. Da quanto precede deriva che l’espressione contenta nel comma 8 dell’art. 7 – bis secondo cui “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali” non può che essere riferita anche alla verifica di assoggettabilità a VIA, la quale è peraltro disciplinata nell’ambito del titolo III della parte I del Codice dell’ambiente, complessivamente dedicato alla “valutazione di impatto ambientale”.
8.2.6. Nello stesso senso depongono sul piano letterale, il comma 5 dello stesso art. 7 bis (“In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome”) nonché l’ultima parte del comma 8 (“In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis”), laddove l’art. 19, come in precedenza evidenziato, riguarda appunto la disciplina della fase di screening.
9. Ciò posto, dal punto di vista fattuale è rimasta priva di idonea critica la statuizione con cui il T.a.r. ha rilevato che secondo la descrizione contenuta nell’elaborato progettuale n. 24 (“Fascicolo illustrativo interventi in variante”), la delibera di G.M. 339 del 2021 reca modifiche del tutto marginali al progetto definitivo approvato con la precedente delibera n. 398 del 2017.
Tali modifiche consistono in:
1) installazione di pali di illuminazione tipo Giglio nei Viali ed integrazione dei pali sostegno della linea di trazione con i pali dell’illuminazione, con conseguente riduzione del numero dei pali;
2) modifica della Linea di Contatto (riduzione numero e modifica posizione dei pali);
3) modifiche degli spessori delle pavimentazioni stradali;
4) modifica della collocazione degli armadi di fermata.
Si tratta quindi opere di modesta entità a fronte delle quali non è possibile individuare alcuna illogicità nella scelta dell’Amministrazione comunale di Firenze di non rinnovare il procedimento verifica di assoggettabilità a V.I.A.
9.1. Né giova ai ricorrenti richiamare la nota dell’8 febbraio 2021 con cui l’Arpat preliminarmente afferma di non aver ben compreso quali siano le modifiche progettuali rispetto al progetto definitivo già approvato nella Conferenza di Servizi del 6 settembre 2016.
Infatti, nonostante tale apparente perplessità, l’Agenzia ha comunque espresso il proprio parere, con una “valutazione positiva condizionata all’inserimento nell’atto autorizzativo delle prescrizioni di cui al parere ARPAT prot. n. 57712 del 05/09/2016”, ovvero delle stesse prescrizioni relative all’approvazione del progetto definitivo della VACS Lotto 2 (come già evidenziato, non impugnata dai ricorrenti).
Al riguardo, va soggiunto che nella Relazione di ottemperanza “alle prescrizioni di DG 398/2017 e nota SABAP prot.170441 del 21/05/2019” (doc. n. 27, Comune di Firenze, in atti), i progettisti danno espressamente atto di aver recepito le prescrizioni dell’A.r.p.a.t. (par. F).
In tal senso, il primo giudice ha sottolineato che “Il fatto che la nota 8 febbraio 2021 prot. FI.01.15.01/21.63 di A.R.P.A.T. – Dipartimento di Firenze-Settore supporto tecnico abbia ampiamente stigmatizzato la difficoltà di leggere una documentazione ingente (566 documenti), ritenuta “dispersiva e di difficile lettura” e mancante di un documento di sintesi evidenziante le modificazioni progettuali successivamente intervenute (manchevolezza degli elaborati progettuali che risulta impossibile negare), non significa per nulla che tale documentazione, nel suo complesso, non recasse gli elementi indispensabili per la formulazione di un parere (che peraltro, anche in materia di V.I.A., risulta non obbligatorio e non vincolante ai sensi dell’art. 47 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10) come sbrigativamente ritenuto dai ricorrenti, con un salto logico che è impossibile non evidenziare”.
Inoltre, la richiamata Relazione di ottemperanza “dimostra definitivamente come la prospettazione dei ricorrenti fosse troppo anticipata e come il processo di ottemperanza alle prescrizioni di A.R.P.A.T. si sia poi concluso con soluzioni finali che non risultano sostanzialmente contestate dai ricorrenti nel merito”.
9.2. Anche per quanto riguarda la presunta insufficienza delle indagini geologico-diagnostiche che hanno preceduto l’approvazione delle modificazioni progettuali, va posta attenzione al fatto che la delibera impugnata concerne una mera revisione del progetto approvato nel 2017.
Occorre infatti sottolineare che i rilievi della Direzione Ambiente enfatizzati dagli appellanti (“la maggior parte degli studi geologici a cui viene fatto riferimento riguardano il prolungamento della linea 3 del sistema tramvia di Firenze”, “in riferimento a quanto sopra rilevato, vista la frammentarietà, sotto il profilo di competenza dello Scrivente Servizio, della documentazione presentata, si segnala che la documentazione del progetto definitivo deve contenere specifica relazione geologica-geotecnica in cui siano illustrati il modello geologico e il modello geotecnico di riferimento per le opere in progetto, in cui siano riportate la parametrizzazione fisico-meccanica e le condizioni idrogeologiche dei terreni interessati dalle opere strutturali ai sensi del D.M. 17/01/2018” etc.), riguardano l’approvazione del progetto definitivo della di VACS – lotto 2 e non specificamente la revisione di cui trattasi.
Non è peraltro contestato che – come si legge nella Relazione geotecnica (doc. n. 7 prodotto dai ricorrenti) – nel progetto revisionato non siano presenti “opere d’arte” (nel senso ingegneristico del termine) e che le uniche strutture significative siano la sottostazione elettrica Libertà e l’antenna della stazione radio base.
È del pari rimasta priva di idonea critica la statuizione del T.a.r. secondo cui “La sostanziale mancanza di “opere d’arte” rilevanti sotto il profilo geologico e la già rilevata minima rilevanza sotto il profilo ambientale delle modificazioni progettuali portano poi comunque a ritenere insindacabile da parte del Giudice amministrativo la scelta dell’Amministrazione comunale di Firenze di utilizzare gli studi geologici precedentemente realizzati con riferimento ad aree limitrofe, non avendo parte ricorrente evidenziato modificazioni sopravvenute dell’equilibrio geologico o una qualche illogicità evidente della soluzione; il problema non è pertanto la necessità di riferire tali studi ad aree diverse da quelle interessate dal progetto (come prospettato da parte ricorrente), ma la possibilità di utilizzare, in un contesto caratterizzato dal minimo o nullo impatto geologico, studi relativi ad aree limitrofe che non sembrano essere caratterizzate (ed in questo senso, la contestazione operata da parte ricorrente non sembra evidenziare evidenti elementi di differenziazione rispetto alla porzione di territorio che ci interessa) da caratteristiche geologiche diverse”.
9.3. Ad ogni buon conto, risulta che la nota della Direzione ambiente del 16 novembre 2020, sia stata oggetto di discussione nella Conferenza dei servizi tenutasi il giorno successivo e che, in tale occasione, sia stato deciso di effettuare un approfondimento nella zona Parterre in fase esecutiva per la presenza dell’opera strutturale della SSE interrata.
Tali ulteriori approfondimenti sono stati poi effettivamente eseguiti, come risulta dalle due relazioni depositate dal Comune di Firenze in appello (documenti 42 e 43).
9.4. L’ultimo mezzo dell’appello ripropone l’ottavo motivo del ricorso di primo grado, finalizzato a contestare la conformità urbanistica delle modificazioni progettuali apportate dall’atto impugnato.
Al riguardo, pur volendo seguire i ricorrenti nell’argomento secondo cui – indipendentemente dalla rilevanza urbanistica dei “ganci” necessari all’alimentazione delle linea elettrica – avrebbe comunque dovuto essere previsto un vincolo preordinato all’esproprio, va ricordato che, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 327 del 2001, l’apposizione di tale vincolo può avvenire non solo in sede di approvazione dello strumento urbanistico ma anche in seguito all’approvazione del progetto in sede di Conferenza di servizi; come appunto avvenuto anche per la “revisione” progettuale di cui trattasi, per cui si è tenuta la Conferenza di servizi del 17 novembre 2020 (nella quale si è dato atto della necessità di avviare la procedura di asservimento) e, con riferimento alle opere che costituiscono anticipazione della Linea 3.2.1, anche la Conferenza di servizi del 27 luglio 2021 (cfr. la relazione del Rup, par. 4.4.).
10. In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
In considerazione della complessità della vicenda, sussistono tuttavia i presupposti di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
L’ESTENSORE
Silvia Martino
IL PRESIDENTE
Vincenzo Neri
IL SEGRETARIO