DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giudizio amministrativo – Intervento ad adiuvandum – Ammissibilità – Condizione (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2024
Numero: 3467
Data di udienza: 27 Marzo 2024
Presidente: Caputo
Estensore: Addesso
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giudizio amministrativo – Intervento ad adiuvandum – Ammissibilità – Condizione (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 16 aprile 2024, n. 3467
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Giudizio amministrativo – Intervento ad adiuvandum – Ammissibilità – Condizione
È inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre direttamente il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l’interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all’impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che deve essere azionato mediante proposizione di ricorso principale nei prescritti termini decadenziali poiché in caso contrario, l’intervento si risolverebbe in un comodo strumento per aggirare l’onere di tempestiva impugnazione.
(Riforma parzialmente TAR Sardegna, n. 95/2019 e n. 647/2019) – Pres. Caputo, Est. Addesso – E. D. (avv.ti Nardocci e Carloni) c. Comune di Olbia (avv. Melis)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 16 aprile 2024, n. 3467SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2022, proposto da:
Cristiana Marzano, rappresentata e difesa dall’avvocato Raffaele Guarracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Positano, via S.Giovanni 10;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 1912 del 03.02.2022 emesso dall’Area tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano di diniego definitivo delle istanze di condono edilizio ex L. 47/85 del 28.12.1985 pratiche 60/1985 e 61/85 e della pratica n. 102/03 ex L. 326/2003;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale, compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 12615 del 31.10.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente in epigrafe è proprietaria di un fabbricato sito in Positano, sviluppantesi su quattro livelli fuori terra, composto da: 1) unità immobiliare sviluppantesi su tre livelli (piano terra, primo e secondo), avente altri due ingressi da via Chiesa Nuova, 25 e 28, composta da androne di accesso al piano terra; due vani ed accessori al primo piano; quattro vani ed accessori al secondo piano; identificata al NCEU al Foglio 4, p.lla 248 sub 2, cat. D8; 2) unità abitativa al terzo piano composta da tre vani ed accessori, identificata al NCEU al foglio 4, p.lla 248 sub 3 cat. A/2.
I diversi livelli, collegati sia da un vano scala in muratura che da un ascensore interno che dal piano terra conduce agli ambienti posti ai piani superiori del complesso immobiliare, sono dotati di affaccio sulle terrazze esterne a livello.
Su tale fabbricato, adibito ad attività alberghiera, pendono tre distinte domande di condono edilizio e precisamente: – pratica di condono n. 60/85 ex L. 47/85 del 28.12.1985, in relazione all’unità immobiliare sita al piano terzo, foglio 4 p.lla 248 sub 3; – pratica di condono n. 61/85 ex L. 47/85 del 28.12.1985, in relazione all’unità immobiliare sita al piano terra, primo e secondo piano, 3 foglio 4 p.lla 248 sub 2; – pratica 102/03 ex L. 326/2003 prot. 13745 del 16.11.2004 ex Rasile Anna, in relazione all’unità immobiliare a destinazione non residenziale sita al piano terra.
Con prot. 15705 e prot. 15707 del 30.12.2015, la ricorrente in epigrafe trasmetteva integrazione documentale.
Con il provvedimento, prot. 1912 del 03.02.2022, era disposto il diniego definitivo delle istanze di condono edilizio.
Avverso l’atto de quo insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto dalle seguenti censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di gravame:
1.VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 35 L. 47/85 – ART. 39 COMMA 4 L. N. 724/94) – ECCESSO DI POTERE (SVIAMENTO DI POTERE – ERRONEITÀ DELLE VALUTAZIONI – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETA’
Secondo la prospettazione attorea, l’atto impugnato sarebbe illegittimo, per vizio motivazionale. A suo, dire, la P.A. ha rigettato la pratica di condono edilizio in questione sulla base della mancata produzione documentale richiesta con nota prot. 12615 del 31.10.2017. La ricorrente, invece, con la nota del 28.03.2022 prot. n. 0004392, rappresentava che la richiesta di integrazione documentale del 31.10.2017 prot. 12615 non era stata ricevuta dalla stessa.
2. – VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 35 L. n. 47/85 – art. 39 L. n. 724/94) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO)
Secondo la prospettazione attorea, il diniego del condono si fonda su di un presupposto errato ovvero su di un’istruttoria assolutamente carente.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica del 27 marzo 2024, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è accolto.
Si controverte della legittimità o meno del diniego di sanatoria, oggetto della presente impugnativa.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione versata in atti, il provvedimento impugnato si appalesa al Collegio illegittimo, in ragione dell’inosservanza della normativa vigente in materia.
Il referente normativo è l’art. 39, comma 4, della Legge n. 724/1994, come modificato dall’art. 2, comma 37, lett. d), della legge n. 662/1996, il quale statuisce che “la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.
La giurisprudenza interpreta la norma de qua in modo rigoroso.
Già questo TAR, nella sentenza n. 01480 del 2023 afferente una fattispecie analoga, così statuiva:
“la stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del condono edilizio ex L. n. 326-2003, il quale richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla L. n. 47-1985 e L. n. 724-1994 tramite i commi 25, 38 e 40 dell’art. 32 D.L. n. 269-2003 convertito con modifiche in L. n. 326-2003” (Cons. Stato, Sez, II, sentenza n. 1766/2020). Orbene, nel caso di specie, il Comune ha emesso un provvedimento recante “Avvio del procedimento di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 della domanda di concessione edilizia in sanatoria del 10/12/2004, prot. n. 28619, pratica n. 2004/00445/CON326 presentata ai sensi della Legge 326/2004”, con cui ha richiesto documentazione integrativa e disposto che la mancata trasmissione della stessa entro il termine di trenta giorni avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda. Successivamente ha disposto, con il provvedimento in questa sede impugnato, il diniego dell’istanza di condono, avendo ritenuto non ulteriormente prorogabile il termine per il deposito delle integrazioni. Risulta quindi evidente che l’Amministrazione, non avendo rispettato il termine previsto dalla legge a vantaggio della parte per procedere alle integrazioni documentali, è incorsa nel vizio lamentato dalla ricorrente».
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa l’illegittimità del provvedimento impugnato.
La ragione del diniego ex art. 39, comma 4, della L. n. 724/94 si fonda sulla mancata produzione documentale, richiesta con la nota prot. 12615 del 31.10.2017, entro il termine dei trenta giorni.
Non è stato rispettato il termine dei 90 giorni, legalmente scandito a favore della parte per procedere all’integrazione documentale.
Ergo, l’atto impugnato è illegittimo, per violazione dell’art. 39 comma 4 L. n. 724/94.
E tanto basta al Collegio.
In ragione della mancata costituzione della parte resistente, non sono dovute le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento, prot. 1912 del 03.02.2022.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Gaetana Marena
IL PRESIDENTE
Nicola Durante
IL SEGRETARIO