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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 9075 | Data di udienza: 12 Ottobre 2023

APPALTI – Procedura di aggiudicazione – Project financing – Offerta tecnica – Soglia di sbarramento – Riparametrazione punteggi assegnati– Mancata aggiudicazione (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Ottobre 2023
Numero: 9075
Data di udienza: 12 Ottobre 2023
Presidente: De Nictolis
Estensore: Urso


Premassima

APPALTI – Procedura di aggiudicazione – Project financing – Offerta tecnica – Soglia di sbarramento – Riparametrazione punteggi assegnati– Mancata aggiudicazione (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 18 ottobre 2023, n. 9075

APPALTI – Procedura di aggiudicazione – Project financing – Offerta tecnica – Soglia di sbarramento – Riparametrazione punteggi assegnati– Mancata aggiudicazione.

La fissazione della soglia di sbarramento è finalizzata ad individuare un livello qualitativo, che si collega a una valutazione oggettiva o assoluta dell’offerta in relazione a criteri discrezionali, al di sotto del quale l’offerta, anche se l’unica presentata in corso di gara, non può essere presa in considerazione.

(Conferma TAR ABRUZZO, Pescara n. 255/2022) – Pres. De Nictolis, Est.Urso – A. s.p.a. (avv.ti Vinti e Massatani) c. Comune di San Giovanni Teatino (avv.ti Brunetti, Costantini e Leonetti)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 18 ottobre 2023, n. 9075

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7922 del 2022, proposto da
Ares Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 8151793065, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti e Luca Massatani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giovanni Teatino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Carlo Costantini ed Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Miglianico, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 255/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Teatino;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Massatani e Leonetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando del 30 dicembre 2019 la Centrale unica di committenza fra il Comune di S. Giovanni Teatino (CH) e i Comuni di Torrevecchia Teatina e Miglianico indiceva procedura per l’affidamento tramite project financing ex art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, della concessione per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero in località Sambuceto e gestione dei due cimiteri esistenti per la durata di 25 anni nell’interesse dello stesso Comune di S. Giovanni Teatino.

L’unica concorrente in gara, Ares Costruzioni Generali s.p.a., raggiungeva un punteggio tecnico inferiore alla soglia di sbarramento prevista dal disciplinare, sicché la stazione appaltante decideva di non procedere all’aggiudicazione per mancanza di offerte valide.

2. Avverso il provvedimento la Ares proponeva ricorso deducendo che l’amministrazione aveva mutato in corso di procedura le regole valutative; che la ricorrente aveva diritto a un punteggio ben più elevato di quello assegnatole, considerato del resto che l’offerta aveva ottenuto la sufficienza in quasi tutti i criteri valutativi e che andava applicata preventivamente la cd. “riparametrazione” dei punteggi; che il proprio progetto, quale presentato dal promotore del project, era stato già valutato positivamente dalla stessa stazione appaltante; che v’erano contraddizioni tra giudizi e punteggi numerici attribuiti dai commissari; che i punteggi assegnati dai commissari erano identici fra loro; che v’erano anche alcuni errori nell’individuazione dell’oggetto dell’offerta.

In tale contesto, la ricorrente chiedeva l’accertamento del proprio diritto all’aggiudicazione della gara, si doleva altresì del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di riesame proposta, e, in subordine, domandava il risarcimento del danno.

3. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di S. Giovanni Teatino, respingeva il ricorso.

Riteneva, per quanto di rilievo, che il raffronto tra punteggio tecnico e soglia minima di sbarramento prevista dalla lex specialis andasse eseguito prima della riparametrazione (che risponde alla diversa esigenza di garantire l’equilibrio tra punteggio tecnico ed economico); che non v’era contraddizione fra giudizi e punteggi assegnati dai commissari, né rilevava l’anteriore valutazione positiva del progetto, atteso che questa rientra in una fase ancora preliminare per selezionare il progetto a base di gara, essendo esposta a tutte le eventuali modifiche e variazioni necessarie.

Il Tar riteneva infondate anche le residue doglianze sull’attribuzione dei punteggi e concludeva nel senso dell’assenza in capo alla Ares di un diritto a conseguire l’aggiudicazione, considerato che l’offerta della ricorrente (legittimamente) non era stata valutata per intero dalla stazione appaltante, essendosi il giudizio (di mancato superamento della soglia prescritta) arrestato alla componente tecnica.

Per le stesse ragioni non era ravvisabile alcun silenzio-inadempimento rispetto all’istanza d’autotutela proposta dall’interessata, rimessa a valutazione discrezionale dell’amministrazione.

Conseguentemente, anche la domanda di risarcimento del danno veniva respinta.

4. Avverso la sentenza ha proposto appello la Ares deducendo:

I) error in iudicando: violazione delle norme in tema di interpretazione delle clausole della lex di gara (art. 1362 e ss. Cod. civ.);

II) error in iudicando: sulla mancata rilevazione della violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del disciplinare di gara; violazione del disposto dell’art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016; violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per incompetenza, difetto di presupposti, sviamento, difetto di istruttoria, errore di fatto e ingiustizia manifesta;

III) error in iudicando: sulla errata valutazione della lex di gara e del procedimento di riparametrazione delle offerte tecniche; omessa motivazione;

IV) error in iudicando: violazione dell’art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016.

5. Resiste al gravame il Comune di S. Giovanni Teatino, chiedendone la reiezione.

6. All’udienza pubblica del 12 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Può prescindersi dalle questioni preliminari e dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione – salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli motivi di doglianza – stante il rigetto nel merito del gravame.

2. Col primo motivo d’impugnazione la Ares si duole dell’errore d’interpretazione della lex specialis di gara in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado: il disciplinare, nel suo chiaro tenore letterale, imporrebbe nella specie una “normalizzazione” del punteggio assegnato all’offerta tecnica per i criteri valutativi sub B.1, B.2, B.4, B.5 e B.6 da eseguirsi prima di determinare il punteggio finale dell’offerta tecnica e valutare il superamento della soglia di sbarramento minima.

Il che troverebbe conferma anche nel regime sulla verifica di congruità dell’offerta, in cui si specifica espressamente che si deve far riferimento ai punteggi ottenuti “prima della seconda riparametrazione”.

In tale contesto, la sufficienza qualitativa della proposta era stata del resto dimostrata dalla Ares già in fase originaria, nella quale il progetto era stato selezionato e posto a base della gara.

2.1. Col secondo motivo l’appellante si duole del mancato accoglimento della censura con cui aveva dedotto in primo grado che il comportamento tenuto dalla stazione appaltante, consistente nel non riparametrare i punteggi assegnati all’offerta tecnica prima di valutare il superamento della soglia di sbarramento, darebbe luogo a un’erronea modifica della lex specialis risolventesi nell’omessa applicazione dell’art. 21 del disciplinare, ritenuto dalla commissione contrario agli indirizzi giurisprudenziali in materia.

In tal guisa, la stessa determinazione della commissione di modificare o annullare la lex specialis sarebbe affetta da incompetenza, non disponendo la commissione di gara d’un siffatto potere, tanto meno se si considera che la modifica è intervenuta successivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica.

2.2. Col terzo motivo l’appellante censura l’errore commesso dal giudice di primo grado nel trascurare che la riparametrazione delle offerte ben rientrava nella fase di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, e come tale doveva essere applicata prima della valutazione di superamento della soglia minima, né la stessa rilevava al solo fine di ristabilire un equilibrio tra offerta tecnica ed economica; tra l’altro l’offerta della Ares aveva conseguito per la maggior parte dei sub-criteri dei punteggi superiori alla soglia di sufficienza prescritta dalla lex specialis.

D’altra parte, il progetto era stato già valutato come sufficiente dalla stazione appaltante in fase iniziale, ponendolo alla base della gara, e rispetto a ciò non assume rilievo, di suo, la possibilità di richiedere migliorie, le quali non consentono di rivedere radicalmente un progetto già validato e ritenuto idoneo dall’amministrazione.

Il Tar avrebbe parimenti trascurato il vizio di eccesso di potere integrato a fronte dell’identità dei giudizi espressi dai singoli commissari, i quali hanno peraltro tutti commesso l’errore di valutare in modo non corretto gli impianti fotovoltaici in relazione al criterio sub B.5.1, affermando che l’offerta contenesse un solo impianto da 6kw, quando in realtà ne erano previsti due, per un totale di 12kw di potenza, come emerge dal computo metrico presentato.

2.3. Col quarto e ultimo motivo la Ares si duole del mancato riconoscimento del proprio diritto soggettivo all’aggiudicazione della commessa, considerato che il promotore può sempre essere preferito agli altri concorrenti esercitando la prelazione.

In tale prospettiva, la stazione appaltante sarebbe incorsa nell’errore di non aggiudicare la procedura in favore del promotore, che vanta tale pretesa in conseguenza della mera partecipazione alla gara.

Ancora, sarebbe incorso in errore il Tar nel denegare l’accoglimento dell’istanza avverso il silenzio serbato al riguardo dall’amministrazione, considerata in specie la natura vincolata del provvedimento da adottare.

In tale contesto l’appellante reitera anche, in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno.

2.4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza delle questioni sollevate, sono infondati.

2.4.1. Occorre premettere che il disciplinare di gara prevedeva all’art. 21 che “A ciascuno degli elementi qualitativi della Tabella 1 (B.1, B.2, B.4, B.5, B.6) cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno (arrotondando alla seconda cifra decimale), da parte di ciascun commissario di gara, secondo [apposita] griglia di conversione […].

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi ai criteri di valutazione B.1, B.2, B.4, B.5 e B.6 dell’offerta tecnica, i punteggi attribuiti ai suddetti criteri verranno riparametrati, riportando al valore massimo previsto per ciascuno di essi il miglior punteggio conseguito e riproporzionando gli altri. La sommatoria dei punteggi di ciascun criterio costituisce il punteggio finale dell’Offerta Tecnica”.

Subito dopo, il medesimo disciplinare prevede la “Soglia di sbarramento”, stabilendo che “Non saranno ritenute idonee le offerte che, al termine del calcolo del punteggio relativo all’offerta tecnica non abbiano raggiunto un punteggio complessivo (soglia minima di qualità) di almeno 40 punti, ritenuto tale punteggio, un limite per la sufficienza qualitativa dell’offerta. I concorrenti che abbiano presentato offerte con punteggio inferiore a 40 punti verranno esclusi dalla gara […]. Anche in presenza di un’unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 40 è necessario al fine dell’ammissione alla fase di apertura dell’offerta economica”.

Ancora, la lex specialis prevedeva un meccanismo di “Normalizzazione” in base al quale, prima di eseguire la somma dei punteggi tra offerta tecnica, economica e tempo, “al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa, si [sarebbe proceduto] alla riparametrazione del punteggio tecnico complessivo. Tale riparametrazione [sarebbe stata] effettuata assegnando il coefficiente pari a uno alla migliore offerta tecnica e a riparametrare le altre in proporzione lineare”.

Il meccanismo che complessivamente se ne ricava è incentrato essenzialmente su tre passaggi: “riparametrazione” delle valutazioni dei punteggi discrezionali, con attribuzione del valore massimo al miglior punteggio conseguito e conseguente modulazione degli altri; previsione di una “soglia di sbarramento” di almeno 40 punti nella valutazione dell’offerta tecnica; “normalizzazione” del punteggio tecnico (prima di sommare quelli economico e temporale) con attribuzione del coefficiente massimo (“pari a uno”) alla migliore offerta tecnica e conseguente riparametrazione delle altre.

In tale contesto, la questione che si pone è essenzialmente quella dell’ordine – temporale e concettuale – in cui tali tre passaggi, od operazioni, debbano procedere: in particolare, ci si chiede se la valutazione circa il superamento della soglia di sbarramento debba avvenire prima o dopo la (prima) “riparametrazione”, e cioè l’attribuzione del valore massimo per criterio al miglior punteggio conseguito.

Al riguardo, la valutazione svolta dal giudice di primo grado (e già dall’amministrazione) in ordine al prioritario vaglio circa il superamento della soglia di sbarramento è da ritenere corretta.

Depongono in tal senso vari argomenti.

Il primo è di carattere letterale: benché il disciplinare descriva per prima l’operazione di riparametrazione sui singoli criteri valutativi, la previsione per cui “Anche in presenza di un’unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 40 è necessario al fine dell’ammissione alla fase di apertura dell’offerta economica” non lascia dubbi sul fatto che la verifica di superamento della soglia di sbarramento debba precedere quella di riparametrazione; diversamente, non avrebbe senso la citata previsione che impone la verifica del superamento della soglia anche in presenza di una sola offerta, considerato che una tale offerta per definizione dovrebbe essere considerata quella migliore e, perciò, ricevere i punteggi massimi per criterio, così superando ex se la soglia di sbarramento.

All’argomento testuale se ne affianca peraltro anche uno, correlato, di ordine logico-sistematico, che trova emersione proprio in un caso quale quello in esame, in cui s’è in presenza di una sola offerta in gara: la previsione di una soglia qualitativa minima per l’ammissione dell’offerta sarebbe di fatto obliterata laddove la riparametrazione per criterio dovesse essere eseguita prima del vaglio di sbarramento, giacché, come già evidenziato, in tal caso la (unica) offerta dovrebbe ex se meritare l’attribuzione del punteggio massimo per criterio. Il che imporrebbe teoricamente di ammettere (e assegnare punteggi massimi) anche a un’offerta di qualità inadeguata, e persino molto scadente.

Per converso, il senso della previsione di una soglia di sbarramento è proprio quello di fissare un livello qualitativo al di sotto del quale l’offerta non può essere presa in considerazione, e tale livello non può che collegarsi alla valutazione oggettiva o assoluta (i.e., sulla base dei parametri di cui alla “griglia di conversione” prevista dal disciplinare, anteriormente alla riparametrazione dei punteggi) dell’offerta in relazione ai criteri discrezionali (in tal senso, cfr. chiaramente Cons. Stato, V, 12 ottobre 2022, n. 8728, in cui si pone in risalto, da un lato che la soglia di sbarramento va applicata “sulle offerte non riparametrate”, dall’altro che il meccanismo della riparametrazione rileva soltanto in caso di presentazione di una pluralità di offerte, e che “se si consentisse la verifica della soglia di sbarramento dopo la riparametrazione dell’unica offerta con attribuzione alla stessa, per effetto del meccanismo di riparametrazione, del massimo punteggio [v]errebbe […] frustrato l’interesse della stazione appaltante a selezionare le imprese tra quelle che superano una certa soglia”; cfr. in merito già Id., 12 giugno 2017, n. 2852).

Né rileva, in senso contrario, la previsione del disciplinare per cui “Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., si farà riferiment[o] ai punteggi ottenuti prima della seconda riparametrazione”, previsione che si pone in una distinta prospettiva (di ordine relativo, considerata cioè la modulazione delle varie offerte nell’attribuzione dei punteggi) a fini di rilevazione di quelle anomale, mentre il giudizio di superamento di una soglia qualitativa minima per l’ammissione dell’offerta presenta carattere assoluto, assolvendo appunto alla funzione di far accedere le sole offerte che presentino un livello qualitativo sufficiente.

Allo stesso modo, privo di rilievo, in sé, è il disposto dell’invocato art. 27 del disciplinare (ove prevede che “Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice”) trattandosi di ipotesi del tutto distinta da quella qui presa in esame – relativa alla “soglia di sbarramento” in sé – affatto obliterata dalla prima.

Alla luce di ciò, deve ritenersi dunque che la stazione appaltante abbia correttamente fatto applicazione della lex specialis di gara, né abbia dato luogo ad alcuna modifica della stessa; di qui l’infondatezza anche delle doglianze che affermano appunto la modifica della lex specialis ad opera della commissione, deducendo altresì l’incompetenza della stessa al riguardo.

2.4.2. In tale contesto, non può condividersi neppure il profilo di doglianza che s’incentra sulla circostanza che l’unico concorrente in gara coincidesse nella specie col promotore dell’operazione di project financing, la cui proposta era stata dunque già approvata e ritenuta di pubblico interesse dall’amministrazione.

In senso inverso, è sufficiente richiamare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato per cui la procedura di project financing “individua due serie procedimentali, la prima di selezione del progetto di pubblico interesse, l’altra di gara di evidenza pubblica sulla base del progetto dichiarato di pubblica utilità (quest’ultima a sua volta distinta in due subfasi, la prima di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e l’altra conseguente all’eventuale esercizio da parte del promotore del diritto di prelazione); si tratta di fasi strutturalmente autonome, ma biunivocamente interdipendenti sotto il profilo funzionale” (Cons. Stato, V, 19 giugno 2019, n. 4186; 10 febbraio 2020, n. 1005; 31 gennaio 2023, n. 1065; cfr. sul tema già le considerazioni di Cons. Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2012, n. 1).

Dal che discende che, quanto oggetto della prima fase della procedura, volta semplicemente a selezionare una proposta d’interesse pubblico da porre a base della successiva gara, non determina effetti diretti sugli esiti della seconda, e in specie non può implicare alcuna aprioristica e preventiva valutazione dell’offerta presentata dal promotore (offerta peraltro ben distinta dal progetto a base di gara, selezionato nella prima fase). Sino al punto che, come già ritenuto da questa Sezione, “il giudizio di inidoneità dell’offerta tecnica del concorrente/promotore derivante dal mancato raggiungimento del previsto punteggio minimo, che rende insuscettibile di valutazione la correlata offerta economica e impossibile la graduazione finale dell’offerta complessiva, che viene conseguentemente esclusa, si riflette [persino] sul diritto di prelazione, rendendo la stessa offerta complessiva tamquam non esset anche ai fini della venuta a esistenza del diritto” (Cons. Stato, n. 1005 del 2020, cit.).

Va da sé che analoghe considerazioni valgono, ancor prima, sull’aggiudicazione, e in specie sulla (necessaria) esclusione dell’offerta che non raggiunga la soglia di sbarramento minima, benché proveniente dal promotore, precludendogli in tal modo l’aggiudicazione.

2.4.3. Non è condivisibile neanche la doglianza incentrata sull’identità dei punteggi assegnati dai commissari di gara all’offerta della Ares.

Come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, infatti, la circostanza che i singoli commissari abbiano espresso tutti lo stesso punteggio non è ex se indice d’illegittimità, ben potendo spiegarsi come una fisiologica evoluzione del confronto dialettico svoltosi in seno alla commissione, e cioè potendo essersi ben verificata una convergenza nelle valutazioni inidonea di per sé sola a rendere irrilevanti i voti individuali dei singoli componenti della commissione, distinguendo l’ipotesi del voto collegiale da quella di un insieme di voti singoli coincidenti, circostanza questa in sé non illegittima (cfr. Cons. Stato, III, 23 dicembre 2020, n. 8295; Id., Ad. plen., 14 dicembre 2022, n. 16, spec. par. 29; l’Adunanza plenaria perviene a conclusione diversa per la distinta ipotesi di valutazione basata sul metodo del cd. “confronto a coppie”, non ricorrente nel caso di specie).

Allo stesso modo, è in sé privo di rilievo l’eventuale errore commesso dalla commissione nel valutare l’offerta della Ares in relazione al criterio sub B.5.1 (per il quale l’appellante ha ottenuto il punteggio di 0,20 punti) considerato che il punteggio massimo previsto per tale criterio era pari a 1, di suo irrilevante, dunque, ai fini del superamento della soglia di sbarramento (fissata a 40 punti) in un contesto in cui la Ares aveva ricevuto un punteggio complessivo pari a n. 34,60 punti.

2.4.4. Alla luce di quanto suesposto, anche le residue domande di riconoscimento del diritto della Ares all’aggiudicazione e rilevazione dell’illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante sull’istanza d’autotutela risultano infondate: una volta accertata la legittima esclusione dell’appellante dalla gara, infatti, né la stessa può invocarne l’aggiudicazione (neppure in veste di promotore, risultando ormai la sua offerta esclusa dalla competizione: cfr. la già citata Cons. Stato, n. 1005 del 2020, cit. in ordine al venir meno in tal caso persino del diritto di prelazione), né può dolersi del mancato riesame (e, dunque, del silenzio) delle (legittime) determinazioni assunte dalla stazione appaltante, in un contesto in cui peraltro, in generale, la stessa attivazione dell’autotutela rientra nella sfera della discrezionalità rimessa all’amministrazione.

3. In conclusione, per le suesposte ragioni l’appello è infondato e va respinto.

3.1. Il rigetto del gravame in relazione alle domande caducatorie implica la reiezione della richiesta di risarcimento del danno, stante il difetto della dedotta condotta illecita dell’amministrazione in relazione al provvedimento impugnato e all’azione amministrativa censurata.

3.2. Le spese di lite sono poste a carico dell’appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore dell’amministrazione costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidandole nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

L’ESTENSORE
Alberto Urso

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

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