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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale amministrativo Numero: 9907 | Data di udienza: 19 Ottobre 2023

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Cessazione materia del contendere – Compensazione spese di lite – Accertamento della soccombenza virtuale (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Novembre 2023
Numero: 9907
Data di udienza: 19 Ottobre 2023
Presidente: Caminiti
Estensore: Caringella


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Cessazione materia del contendere – Compensazione spese di lite – Accertamento della soccombenza virtuale (Massima a cura di Lucrezia Corradetti)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 20 novembre 2023, n. 9907

DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO – Cessazione materia del contendere – Compensazione spese di lite – Accertamento della soccombenza virtuale.

La cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudice deve adeguatamente motivare in merito a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, ovvero secondo il criterio della cd soccombenza virtuale, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.

(Conferma Cons.Stato, sez. 4^, 17 agosto 2022, n.7214) – Pres.Caminiti, Est. Caringella – F.N. (avv. Casiello) c. Regione Puglia (avv. Simone)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 20 novembre 2023, n.9907

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4078 del 2023, proposto da
Fabrizio Nastri, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Casiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Daniela Brucoli, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00146/2023, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Cerquetti Romano su delega di Casiello e Simone Michele;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con atto ritualmente notificato e depositato l’avv. Fabrizio Nastri ha interposto appello avverso la sentenza del Tar per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, n. 146 del 2023 che, nel dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per accesso ai documenti amministrativi, ex art. 116 c.p.a., dallo stesso presentato, per essere stati i documenti prodotti nel corso del giudizio, ha diposto la compensazione delle spese di lite.

1.1. Segnatamente con il ricorso di prime cure il ricorrente aveva richiesto l’accertamento del suo diritto all’ostensione della documentazione richiesta con istanza del 24 ottobre 2022 e la conseguente condanna della Regione al rilascio della medesima documentazione, relativa all’avviso di accertamento n. 742121723416 notificato il 2 dicembre 2019.

1.2. Con il medesimo ricorso la parte esponeva di avere richiesto il rilascio della suddetta documentazione a seguito della notifica di una cartella di pagamento riferita alla tassa automobilistica anno 2017.

1.3. Dopo l’iscrizione a ruolo della causa, avvenuta in data 28 novembre 2022, la Regione esitava in data 5 dicembre 2022, come risultante dal deposito documentale del 3 gennaio 2023 ad opera della stessa parte ricorrente, l’istanza di accesso producendo la richiesta documentazione.

1.4. La Regione Puglia con la memoria di costituzione eccepiva in prime cure l’inammissibilità del ricorso, in quanto notificato ad indirizzo PEC(protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it) non idoneo e diverso da quello (avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it) validamente indicato a tale precipuo scopo dalla Regione Puglia e presente nel Registro PP.AA. (Pubbliche Amministrazioni) del PST (Portale Servizi Telematici) del Ministero di Giustizia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della legge n. 53 del 1994, in materia di “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, e, in particolare, dei suoi articoli 11 e 3-bis, nonché dell’art. 16-ter del D.L. 179/2012, come modificato dall’art. 28 del D.L. 76/2020, e del precedente art. 16, co. 12, del medesimo D.L. 179 producendo copia del risultato della ricerca sul sito https://pst.giustizia.it (all.4) dell’unico indirizzo regionale di posta elettronica certificata valido ai fini della contestata notifica, anche rispetto alla sua tempestività.

Deduceva in ogni caso che l’istanza risultava indirizzata e inviata genericamente alla Regione Puglia, senza alcuna indicazione dell’ufficio o Sezione competente, non era motivata ed era priva sia nell’oggetto che nel testo di qualsiasi riferimento al numero della cartella ricevuta e del ruolo, e alla tipologia di tassa.

1.5. Peraltro il giudice di prime cure, avuto riguardo all’avvenuta esitazione dell’istanza di accesso, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione delle questioni sottese al giudizio.

2. Parte appellante lamenta la compensazione delle spese di lite posto che avrebbe dovuto procedersi all’accertamento della soccombenza virtuale, con condanna alle spese della Regione, per essere stati i documenti depositati solo dopo l’iscrizione a ruolo della causa; in ogni caso avrebbe dovuto quanto meno disporsi la restituzione del contributo unificato che per legge deve seguire soccombenza.

3. La Regione, nel costituirsi nel presente grado di appello, reitera le stesse eccezioni già formulate in prime cure, assumendo che nonostante l’avvenuta ostensione avvenuta pochi giorni dopo la notifica del ricorso, con la sua proposta di definizione transattiva l’Avv. Nastri aveva preteso il pagamento in suo favore delle spese e competenze del giudizio introdotto, senza assumersi, né riconoscere alcuna responsabilità per l’estrema colpevole genericità dell’istanza di accesso presentata (unica causa del ritardo nell’ostensione dei documenti richiesti).

4. L’avv. Nastri replica che la controinteressata dott.ssa Brucoli, responsabile del procedimento di formazione del ruolo, era certamente venuta a conoscenza dell’istanza di accesso sin dal 17 novembre 2022 (come da memoria del primo grado della Regione Puglia): l’istanza di accesso andava evasa nel termine del 23 novembre 2022 e non v’era ragione di impiegare tempo per “comprendere quale fosse l’interesse specifico che l’istante avrebbe voluto tutelare” (pag. 2 della memoria della Regione Puglia).

5. L’appello è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza camerale del 19 ottobre 2023.

6. L’appello è infondato.

6.1. Ed invero il collegio non ignora che la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il Giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 17/08/2022, n.7214).

Inoltre secondo l’indirizzo più rigoroso seguito dalla Suprema Corte di Cassazione la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all’una o all’altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le “gravi ed eccezionali ragioni”, atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n.17256).

6.2. Pertanto è indubbio che alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, salvo motivare adeguatamente in ordine alle ragioni della compensazione delle spese di lite.

6.3. Peraltro, ferme queste precisazioni, la sentenza di prime cure, lacunosa sul punto, può essere confermata, completandone la motivazione.

6.4. Infatti secondo la giurisprudenza amministrativa seguita anche da questa Sezione (Consiglio di Stato sez. V, 06 dicembre 2022, n.10680) il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 08/03/2023, n.2465; id. 07/03/2023, n.2390, sez. IV , 02/02/2023 , n. 1152; id. 17/01/2022, n.278).

6.5. Nell’ipotesi di specie i giusti motivi per la compensazione potevano senza dubbio essere ravvisati nella corresponsabilità dell’avv. Nastri Fabrizio che:

– aveva prodotto un’istanza estremamente generica, che non faceva neppure riferimento alla notifica di una cartella di pagamento per bollo auto, in grado di evidenziare la legittimazione alla richiesta ostensione;

– aveva inoltrato la suddetta richiesta ad un indirizzo pec diverso da quello presente nel Registro PP.AA. (Pubbliche Amministrazioni) del PST (Portale Servizi Telematici) del Ministero di Giustizia e diverso anche da quello della struttura regionale competente (“Sezione Finanze”), struttura chiaramente indicata nella cartella di pagamento notificata;

– non aveva in alcun modo fatto riferimento al responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (dott.ssa “Daniela Brucoli”), del pari chiaramente indicata nella cartella di pagamento.

6.5.1. Né rileva la circostanza che il competente ufficio abbia avuto conoscenza dell’istanza di accesso sin dal 17 novembre 2022, secondo quanto dedotto da parte appellante, dovendo lo stesso avere a disposizione tutto il termine di legge di trenta giorni per l’esitazione dell’istanza medesima.

6.6. La compensazione delle spese di lite pertanto ben può giustificarsi sul comportamento della parte ricorrente che a rigore avrebbe potuto condurre anche all’accertamento dell’inammissibilità del ricorso, per non essere stata l’istanza di accesso ritualmente formulata e per non essere comunque venuto a scadenza il termine di legge per l’esitazione dell’istanza medesima, avuto riguardo alla data in cui l’istanza era stata inoltrata al competente ufficio.

6.7.Ciò senza tralasciare di evidenziare che, ai sensi dell’art. 2 bis l. 241/90 i “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”; pertanto l’obbligo del rispetto della buona fede permea anche i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, al pari dell’obbligo del rispetto del principio di leale collaborazione, che impone alle parti del rapporto amministrativo di collaborare per la corretta e tempestiva definizione delle istanze da parte della pubblica amministrazione, prescrivendo, secondo il principio dell’autoresponsabilità, anche oneri di diligenza ex art. 1176 c.c. a carico della parte istante.

6.8. Per tali ragioni pertanto va rigettata anche la richiesta di parte appellante alla refusione del contributo unificato di primo grado.

7. L’appello va dunque respinto con conferma della sentenza di prime cure, come integrata dalla presente decisione.

8. In considerazione della laconicità della sentenza di prime cure sulle ragioni della compensazione, le spese di lite del presente grado possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza appellata con integrazione della motivazione.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

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