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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia Numero: 1729 | Data di udienza: 26 Marzo 2013

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Fidejussione bancaria o assicurativa – Art. 13 d.m. 10 settembre 2010 – L.r. Puglia n. 31/2008.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2013
Numero: 1729
Data di udienza: 26 Marzo 2013
Presidente: Pajno
Estensore: Atzeni


Premassima

DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Fidejussione bancaria o assicurativa – Art. 13 d.m. 10 settembre 2010 – L.r. Puglia n. 31/2008.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 marzo 2013. n. 1729


DIRITTO DELL’ENERGIA – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Fidejussione bancaria o assicurativa – Art. 13 d.m. 10 settembre 2010 – L.r. Puglia n. 31/2008.

La presenitazione di fidejussione bancaria o assicurativa è imposta dall’art. 13 punto 1 del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate ai sensi dell’art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; la predetta garanzia non riveste una funzione esclusivamente finanziaria in quanto rivolta ad assicurare il necessario ripristino dell’ambiente dopo la dismissione dell’impianto, per cui questa deve essere prestata da un soggetto con caratteristiche tali da far ragionevolmente prevedere la sua possibilità di offrire garanzie adeguate anche dopo un lungo periodo dalla loro prestazione. L’art. art. 4 della l.r. Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, non appare in contrasto con la normativa richiamata, in quanto si limita a ribadire la necessità della garanzia fideiussoria, senza specificarne le caratteristiche; la normativa regionale deve comunque essere letta nel senso che consente di ritenerla conforme agli atti di esercizio della potestà statale.


(Riforma TAR PUGLIA, Bari, n. 1965/2012) – Pres. Pajno, Est. Atzeni – Regione Puglia (avv. Colelli) c. S. s.r.l. (avv.ti Scoca, Scoca e Mescia)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 27 marzo 2013. n. 1729

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 27 marzo 2013. n. 1729

N. 01729/2013REG.PROV.COLL.
N. 01433/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello numero di registro generale 1433 del 2013, proposto da:
Regione Puglia in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avvocato Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso l’avocato Anna Lagonegro in Roma, via Boezio n. 92;

contro

Solar Candela s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Gaetano Scoca, Maria Chiara Scoca e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avvocato Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello n. 55;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 01965/2012, resa tra le parti, concernente realizzazione impianto di produzione energia elettrica da fonte fotovoltaica

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Solar Candela s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Tiziana Colelli, Gaetano Scoca e Maria Chiara Scoca;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che l’oggetto dell’impugnazione è definito, dal ricorso di primo grado:

– dalla nota n. 987 del 1° febbraio 2012 adottata dalla Regione Puglia – Ufficio Energia e Reti Energetiche, avente ad oggetto: “fideiussioni presentate per D.D. 191/2011”, con la quale si richiedeva alla Solar Candela s.r.l. di “presentare nuove fideiussioni conformi alla normativa entro 30 giorni dal ricevimento della presente, pena la declaratoria di decadenza di diritto dall’Autorizzazione Unica”;

– da ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;

– ove occorra, dei punti 2.3.5. e 2.3.6. dell’Allegato A alla DGR n. 35/2007, nella parte in cui richiedono la stipula di una “fideiussione bancaria e/o assicurativa”, con possibilità di escussione a prima richiesta, a favore, rispettivamente, della Regione Puglia (a garanzia degli obblighi assunti di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto) ed altresì del Comune interessato (a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione del medesimo impianto);

Ritenuto che l’oggetto dell’impugnazione è stato esteso, con motivi aggiunti, ai seguenti atti:

– Atto Dirigenziale del Servizio Energia della Regione Puglia n. 70 del 10 luglio 2012, avente ad oggetto: “Annullamento in autotutela della Determinazione dirigenziale n. 191 dell’11 luglio 2011 avente ad oggetto: Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 9,987 MW sito nel Comune di Candela (FG)”;

– ove occorra, nota della Regione Puglia – Servizio Energia prot. n. 6857 del 16.7.2012, avente ad oggetto: “Notifica della Determinazione Dirigenziale n. 70 del 10 luglio 2012” – nota recapitata alla Margherita s.r.l. in data 21luglio 2012;

– ove occorra, punti 2.3.5. e 2.3.6. dell’Allegato A alla DGR n. 35/2007, nella parte in cui richiedono la stipula di una “fideiussione bancaria e/o assicurativa”, con possibilità di escussione a prima richiesta, a favore, rispettivamente, della Regione Puglia (a garanzia degli obblighi assunti di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto) ed altresì del Comune interessato (a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione del medesimo impianto);

– ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;

Rilevato che le parti discutono della sufficienza della fidejussione prestata dall’odierna appellata per il rilascio di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale di 9.987 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso;

Rilevato che il problema consiste nell’idoneità della fidejussione presentata dall’appellante in quanto prestata da intermediario finanziario anziché da istituto bancario o assicurativo;

Rilevato che il primo giudice ha annullato il provvedimento, sfavorevole, per l’odierna appellata, affermando, sulla base del proprio orientamento in precedenza affermato, che “nessuna norma di legge statale o regionale prescrive che la detta fideiussione debba provenire da un istituto bancario o assicurativo, … a tanto non vale la previsione contenuta nella delibera di Giunta regionale n. 35 del 2007 (che, al paragrafo 2.3.6., prescrive la presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa), che deve ritenersi per tale parte implicitamente abrogata dal richiamato art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008, quest’ultima essendo norma posteriore, speciale e di rango superiore nella gerarchia delle fonti; …”.

“Va, altresì evidenziato, che nella fattispecie oggetto del presente giudizio non trova applicazione la previsione normativa di cui all’art. 13.1, lett. j) delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10.9.2010 (espressamente richiamata nel provvedimento regionale gravato con motivi aggiunti) che impone specificamente la necessaria presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa.

Invero, ai sensi del punto 18.5 D.M. citato “I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13.1, lett. f) della Parte III e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti.”.

Peraltro, la deliberazione di Giunta Regionale n. 3029/2010, nel recepire le Linee Guida Nazionali, richiede una semplice fideiussione a prima richiesta (cfr. art. 2.2, lett. r: “La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 2.3 e 2.4, è corredata dai seguenti documenti …. : r) impegno alla prestazione, entro centottanta giorni dal rilascio della autorizzazione unica, di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata …”).

Nel caso di specie il progetto della Solar Candela alla data di entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali era già completo della soluzione di connessione ed aveva già ottenuto i prescritti pareri ambientali (circostanza non contestata).

Inoltre, l’autorizzazione unica n. 191/2011 (annullata in autotutela dalla Regione Puglia con il censurato provvedimento) prescriveva (cfr. art. 7) la presentazione di una semplice fideiussione a prima richiesta, così come l’Atto di Impegno (cfr. art. 4) stipulato in data 21 aprile 2011 (tra Regione Puglia, Comune di Candela e società Margherita), in tal modo ingenerando un legittimo affidamento nella ricorrente in ordine alla correttezza del proprio operato”.

Ritenuto di non poter condividere l’orientamento seguito dal primo giudice in quanto la presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa è imposta dall’art. 13 punto 1 del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate ai sensi dell’art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

Ritenuto che l’art. art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, non appare in contrasto con la normativa richiamata all’alinea che precede in quanto si limita a ribadire la necessità della garanzia fideiussoria, senza specificarne le caratteristiche;

Rilevato che la predetta garanzia non riveste una funzione esclusivamente finanziaria in quanto rivolta ad assicurare il necessario ripristino dell’ambiente dopo la dismissione dell’impianto, per cui questa deve essere prestata da un soggetto con caratteristiche tali da far ragionevolmente prevedere la sua possibilità di offrire garanzie adeguate anche dopo un lungo periodo dalla loro prestazione;

Rilevato, quindi, che il richiamato d.m. 10 settembre 2010 è stato emanato in attuazione dell’art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il quale è stato adottato dal legislatore nazionale nell’esercizio della potestà statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma lett. s), della costituzione;

Ritenuto, quindi, che la normativa regionale debba essere letta nel senso che consente di ritenerla conforme agli atti di esercizio della potestà statale;

Ritenuto, quindi, di dover condividere le ragioni dell’appellante;

Ritenuto che le doglianze che l’appellata propone ritenendole assorbite nella motivazione della sentenza appellata non possano essere condivise in quanto basate sull’applicazione esclusiva dell’art. 4 della legge regionale n. 31 del 2008, nella non condivisibile lettura svincolata da qualsiasi rapporto con la normativa statale, di cui si è discusso ai punti precedenti;

Ritenuto, infine, che la norma transitoria di cui al punto 18.5 delle più volte citate linee guida abbia valenza in ordine alla disciplina del procedimento autorizzativo, mentre non rilevi in ordine alla definizione delle caratteristiche della garanzia fideiussoria;

Ritenuto, in conclusione, di dover accogliere l’appello e, in riforma della sentenza gravata, respingere il ricorso di primo grado.

Ritenuto che le spese del grado, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza


P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 1433/13, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellata al pagamento, in favore dell’appellante, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
    

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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