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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto dell'energia, Diritto demaniale Numero: 103 | Data di udienza: 12 Ottobre 2010

DIRITTO DEMANIALE – Concessioni amministrative – Giurisdizione – Individuazione – DIRITTO DELL’ENERGIA – Posa di cavi e di impianti elettrici strumentali alla somministrazione di energia elettrica ad edifici compresi nel perimetro del demanio – Canone di mero riconoscimento (art. 39 cod. nav.) – Applicabilità (Si ringrazia l’avv. Arturo Bobisetto per la segnalazione)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Gennaio 2011
Numero: 103
Data di udienza: 12 Ottobre 2010
Presidente: Severini
Estensore: Giovagnoli


Premassima

DIRITTO DEMANIALE – Concessioni amministrative – Giurisdizione – Individuazione – DIRITTO DELL’ENERGIA – Posa di cavi e di impianti elettrici strumentali alla somministrazione di energia elettrica ad edifici compresi nel perimetro del demanio – Canone di mero riconoscimento (art. 39 cod. nav.) – Applicabilità (Si ringrazia l’avv. Arturo Bobisetto per la segnalazione)



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 12 gennaio 2011, n. 103


DIRITTO DEMANIALE – Concessioni amministrative – Giurisdizione – Individuazione.

Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale; quando, invece la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo. In quest’ultima ipotesi, infatti, la controversia ha per oggetto non soltanto la misura del canone di concessione di un bene demaniale , bensì la qualificazione giuridica o la natura intrinseca dell’atto concessorio, sicché le conseguenze patrimoniali (cioè la misura del canone ) sono meramente accessorie rispetto alla questione principale (cfr. Cons. Stato, VI, 17 febbraio 2004, n. 657).

(Conferma T.A.R. LIGURIA, Genova, n. 1033/2004) – Pres.Severini, Est. Giovagnoli – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Gentile, Leone, Lupi e Miglietta)

DRITTO DEMANIALE – DIRITTO DELL’ENERGIA- Posa di cavi e di impianti elettrici strumentali alla somministrazione di energia elettrica ad edifici compresi nel perimetro del demanio – Canone di mero riconoscimento (art. 39 cod. nav.) – Applicabilità.

In ipotesi di posa di cavi ed impianti elettrici strumentali alla somministrazione di energia elettrica ad edifici compresi nel perimetro del demanio, ricorrono entrambe le condizioni per fruire del canone di mero riconoscimento (art. 39 cod. nav.): da un lato, la concessione è di pubblico interesse, perché strumentale alla fornitura di energia elettrica ad edifici siti all’interno dell’area demaniale; dall’altro Enel non ricava alcun utile diretto ed immediato dall’occupazione delle aree demaniali ( il prezzo che l’Enel ricava dagli utenti del servizio elettrico non risente in alcun modo dell’occupazione degli spazi demaniali, nel senso che la tariffa sarebbe la stessa anche se l’occupazione non vi fosse)

(Conferma T.A.R. LIGURIA, Genova, n. 1033/2004) – Pres.Severini, Est. Giovagnoli – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Gentile, Leone, Lupi e Miglietta)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 12 gennaio 2011, n. 103

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 12 gennaio 2011, n. 103

N. 00103/2011REG.SEN.
N. 07174/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7174 del 2005, proposto da:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Capitaneria di Porto di Savona;

contro

Enel Distribuzione s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni G. Gentile, Ruggiero Leone, Manuela Lupi, Maurizio Miglietta, con domicilio eletto presso Giovanni G. Gentile in Roma, via Po 25/B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE I n. 01033/2004, resa tra le parti, concernente INTROITO CANONE PER OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA ANNO 1999

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Barbieri, e l’avvocato Serrani per delega di Gentile.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a., volto all’annullamento degli atti della Capitaneria di Porto di Savona relativi alla riscossione del canone dovuto per la concessione di occupazione di aree demaniali per la posa di cavi ed impianti elettrici strumentali alla somministrazione di energia elettrica ad edifici compresi nel perimetro del demanio marittimo.

2. Il Tribunale amministrativo,, respinta la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto che nel caso di specie dovesse trovare applicazione l’art. 39 del Codice della navigazione ai sensi del quale, “nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficienza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene).

Contro tale decisione hanno proposto appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Savona,.

3. L’appellante deduce: a) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa alla qualificazione del canone demaniale, come tale non rientrante nella giurisdizione esclusiva, e devoluta, invece, al giudice ordinario; b) l’inammissibilità dell’originario ricorso in quanto diretto non contro un atto amministrativo, ma verso un atto di diritto privato (tale dovendosi qualificare l’ordine di introito del canone); c) l’erroneità della sentenza nella misura in cui ritiene applicabile l’art. 39 Cod. nav., obliterando che ai sensi dell’art. 37 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione,. la disciplina di favore non opera se il concessionario tragga un lucro o un provento dal bene demaniale oggetto di concessione (secondo l’Amministrazione, in particolare, poiché la concessione è strumentale alla produzione di energia elettrica che è attività lucrativa, la norma di favore non potrebbe trovare applicazione, a ciò ostando la previsione contenuta nell’art. 37.

4. L’appello non merita accoglimento.

4.1. L’eccezione di difetto di giurisdizione non ha pregio.

Occorre, infatti, rilevare che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale; quando, invece la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo. In quest’ultima ipotesi, infatti, la controversia ha per oggetto non soltanto la misura del canone di concessione di un bene demaniale , bensì la qualificazione giuridica o la natura intrinseca dell’atto concessorio, sicché le conseguenze patrimoniali (cioè la misura del canone ) sono meramente accessorie rispetto alla questione principale (cfr. Cons. Stato, VI, 17 febbraio 2004, n. 657).

Nel caso di specie, l’oggetto principale della controversia non è la quantificazione del canone, ma, senz’altro, la qualificazione del rapporto di concessione, trattandosi di stabilire se possa venire in considerazione o meno una concessione per scopo di pubblico interesse ai sensi dell’art. 39 Cod. nav. La questione relativa alla quantificazione del canone (se quello ordinario o quello di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene) è solo il riflesso di tale verifica che investe l’intera economia del rapporto concessorio.

4.2. Sulla base di considerazioni analoghe deve respingersi l’eccezione di inammissibilità fondata sulla natura privatistica dell’atto impugnato (l’ordine di introito del canone). In questo caso, infatti, l’eventuale natura privatistica dell’ordine di introito del canone non assume alcun rilievo, perché l’oggetto principale della controversia è la qualificazione del rapporto di concessione e, in particolare, la possibilità di ricondurlo nell’art. 39 Cod. nav. Del resto, trattandosi di materia oggetto di giurisdizione esclusiva, sono senz’altro ammissibili, oltre a volte all’annullamento di atti amministrativi, anche azioni di accertamento della natura del rapporto concessorio.

4.3. Nel merito, l’appello è parimenti infondato.

Come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni per fruire del canone di mero riconoscimento. Da un lato, la concessione è di pubblico interesse, perché strumentale alla fornitura di energia elettrica ad edifici siti all’interno dell’area demaniale; dall’altro Enel non ricava alcun utile diretto ed immediato dall’occupazione delle aree demaniali. Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di osservare che il prezzo che l’Enel ricava dagli utenti del servizio elettrico non risente in alcun modo dell’occupazione degli spazi demaniali, nel senso che la tariffa sarebbe la stessa anche se l’occupazione non vi fosse.

5. In definitiva, quindi, l’appello va respinto.

La parziale novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
   
L’ESTENSORE 

IL PRESIDENTE
        
      
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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