PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Accesso difensivo – Presupposti (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Marzo 2024
Numero: 2900
Data di udienza: 26 Marzo 2024
Presidente: Montedoro
Estensore: Lamberti
Premassima
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Accesso difensivo – Presupposti (Massima a cura di Laura Pergolizzi)
Massima
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 27 marzo 2024, n. 2900
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Accesso ai documenti amministrativi – Accesso difensivo – Presupposti.
Ai fini dell’accesso difensivo è necessaria la sussistenza di una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi.
(Conferma TAR Lazio, OMISSIS) – Pres. Montedoro, Est. Lamberti – H. (avv. Mattii) c. Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 27 marzo 2024, n. 2900SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10070 del 2023, proposto da
Horse Angels O.D.V., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Mattii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Giordano Lamberti e dato atto che nessuno è presente per le parti costituite;
Rilevato che:
– con ricorso al Tar per il Lazio, l’appellante (HA) ha impugnato il silenzio-rigetto e il successivo atto di diniego relativi all’istanza di accesso documentale del 28 gennaio 2023, volta ad ottenere l’ostensione delle copie integrali del fascicolo del procedimento disciplinare (conclusosi con condanna in primo grado e successiva archiviazione da parte della Commissione di Disciplina di Appello) relativo al prelievo del 4 agosto 2021 effettuato sul cavallo -OMISSIS-, all’esito del quale era risultata la positività al nandrolone dopo la corsa nell’ippodromo di Napoli;
– l’istanza di accesso è stata motivata sulla base della considerazione per cui sussisterebbe un interesse dell’associazione a conoscere il fascicolo del procedimento disciplinare, anche a prescindere dalla sua archiviazione in Commissione di disciplina di Appello, in quanto ciò non precluderebbe la riedizione dell’azione disciplinare, la quale, anzi, in alcuni casi sarebbe imposta per legge. L’associazione ha inoltre dedotto l’interesse a costituirsi parte civile nell’eventuale procedimento penale relativo ai prelievi effettuati sul cavallo in questione, nonché a denunciare al Ministero fatti disciplinarmente rilevanti nei rapporti di lavoro;
– con la medesima istanza di accesso ha chiesto altresì alla Procura della Disciplina Ippica di fare le indagini del caso, a prescindere dall’archiviazione, prospettando che, se c’era stata somministrazione indebita di ormone al cavallo, andava condannato il responsabile del maltrattamento dell’animale;
– il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando che gli interessi posti a sostegno dell’istanza di accesso erano del tutto eventuali ed ipotetici e le esigenze difensive allegate, oltre ad essere riferite a procedimenti e processi futuri ed eventuali, si presentavano del tutto generiche, non essendo stata fornita la prova di quel nesso di “strumentalità necessaria” tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare;
– l’associazione ha proposto appello avverso tale statuizione, deducendo che: – “la Legge 241/1990 non dice che, il richiedente accesso, per ottenerlo, deve dimostrare che l’epilogo della sua iniziativa, necessitante la conoscenza di documenti della p.a., deve essere certo”; – nel ricorso al Tar aveva dedotto specifici elementi, provanti l’obbligo di riedizione del procedimento disciplinare, così testualmente indentificati: “Ad essa Procura, con la PEC 28-1-23 chiedente accesso, HA invocava indagini di giustizia; gli chiedeva di non abdicare ai suoi poteri sol perché la Commissione di Appello aveva disposto l’archiviazione per la responsabilità oggettiva di posizione dell’allenatore, per errata comunicazione della positività al fine di consentirgli di chiedere le II analisi…HA ricordava alla Procura della Disciplina ippica che altri potevano essere i responsabili di una possibile somministrazione vietata di ORMONE al cavallo, che, come osservava giustamente nel merito l’allenatore inquisito, se effettivamente fosse stata fatta illegalmente, chiamava a rispondere chi mesi e mesi prima aveva fatto gli ormoni al cavallo, posto che per SCIENZA l’ormone non sviluppa i muscoli in un giorno. Il… risulta allenare di quel cavallo solo da pochi giorni prima la corsa in cui fu fatto il prelievo”; – “il RICORSO al TAR allegava col DOC 3 il REGOLAMENTO CONTROLLO SOSTANZE PROIBITE dove, se è scritto che l’allenatore ha responsabilità oggettiva per la positività, prevede che va comunque punito e severamente l’operatore ippico che ha somministrato”; – la mancata applicazione da parte del Tar dell’art 64 codice processo amministrativo, ribadendo che HA aveva il diritto all’accesso per l’aspetto penale delle iniziative che può intraprendere, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza appellata, secondo cui il ricorso di I grado non avrebbe ben prospettato l’azione civile in campo penale; – il Tar avrebbe errato nel sostenere che, per avere l’accesso difensivo, ci doveva essere una costituzione di parte civile o comunque una iniziativa in atto;
Ritenuto che l’appello sia infondato, dovendosi integralmente confermare la valutazione del giudice di primo grado, espressione dei principi più volte espressi in materia dalla giurisprudenza di questo Consiglio;
Considerato, infatti, che:
– è la stessa appellante ad aver riferito i fatti rilevanti che avevano determinato l’apertura del procedimento disciplinare (poi archiviato); questi sono pertanto già noti alla parte che ben può rappresentarli nelle sedi più opportune (disciplinari e/o penali) ove li ritenga pregiudizievoli dei propri diritti;
– l’appellante non spiega invece quale ulteriore documento, contenuto nel fascicolo disciplinare, sarebbe necessario alla tutela delle proprie prerogative statutarie e neppure quale ulteriore elemento possa eventualmente emergere dalla visione del fascicolo che non sia già a sua conoscenza;
– ai fini dell’accesso documentale, devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Inoltre, l’istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; parimenti, la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato dell’amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato e l’onere della prova, anche dell’esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (cfr. Consiglio di Stato 6822/2021);
– ai fini dell’accesso difensivo è necessaria la sussistenza di una strumentalità fra accessibilità dei documenti amministrativi e esigenze di tutela, che si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 19/2020).
– l’istanza di accesso dell’appellante, per come formulata, svela, invece, da un lato, un tentativo esplorativo – e dunque inammissibile – di cercare tra la (imprecisata) documentazione richiesta fatti o elementi potenzialmente utili, ipotizzando che questi possano dar luogo ad una riapertura del procedimento disciplinare, che è cosa diversa dal richiedere uno specifico atto necessario alla propria difesa; dall’altro, il tentativo di sostituirsi agli organi di settore, ovvero di controllarne l’operato, senza alcun reale collegamento con la propria sfera giuridica. Il collegamento tra la documentazione richiesta e il diritto di difesa della parte è infatti rappresentato solo in termini ipotetici, deducendo aspetti di possibile collegamento, motivati in ragione degli astratti motivi che potrebbero dar luogo alla riapertura del procedimento disciplinare, ma senza delineare alcuna fattispecie precisa a tal fine idonea; vale un analogo discorso in riferimento all’ipotizzata azione in sede penale (Cons. Stato Sez. VI, 12/01/2023, n. 413: “le finalità dell’accesso devono essere dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione e suffragate con idonea documentazione, in modo da consentire all’Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, di astratta pertinenza con la situazione finale controversa, con la precisazione che deve escludersi la sufficienza di un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente o ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa”);
– le spese di lite, ad una valutazione complessiva del giudizio, possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
L’ESTENSORE
Giordano Lamberti
IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.