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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 9807 | Data di udienza: 16 Giugno 2022

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di edifici su suolo demaniale – Diffida adottata ai sensi dell’art. 35 TU edilizia – Valorizzazione dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento – Carattere vincolato della demolizione – Accertamento dell’abusività dell’edificio. (Massima a cura di Camilla Della Giustina)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 8 Novembre 2022
Numero: 9807
Data di udienza: 16 Giugno 2022
Presidente: Tarantino
Estensore: Toschei


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di edifici su suolo demaniale – Diffida adottata ai sensi dell’art. 35 TU edilizia – Valorizzazione dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento – Carattere vincolato della demolizione – Accertamento dell’abusività dell’edificio. (Massima a cura di Camilla Della Giustina)



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 8 novembre 2022, n. 9807

 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Realizzazione di edifici su suolo demaniale – Diffida adottata ai sensi dell’art. 35 TU edilizia – Valorizzazione dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento – Carattere vincolato della demolizione – Accertamento dell’abusività dell’edificio

L’assenza di una vera e propria diffida ex art. 35 d.P.R. 380/2001, da parte dell’amministrazione comunale, è elemento ragionevolmente superabile attraverso la valorizzazione dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento. Tutto questo è corroborato dal carattere del tutto vincolato della demolizione a seguito dell’accertamento del carattere abusivo delle edificazioni realizzate su suolo demaniale.

(Conferma TAR Calabria, Catanzaro, n. 719/2021) – Pres. Tarantino, Est. Toschei – M.T. (avv. Menniti) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Paladino, De Siena e Molica)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ - 8 novembre 2022, n. 9807

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4368 del 2021, proposto dalla signora Matilde Talotta in proprio e nella qualità di titolare della ditta “Lido Lo Jonio Ce L’Hai”, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Saverio Menniti in Roma, viale Parioli, n. 74;

contro

il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Maria Paladino, Annarita De Siena e Saverio Molica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

del signor Giovanni Valentino, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Cellini e Nunzio Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Raffella Scutieri in Roma, viale G. Marconi, n. 19;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 30 marzo 2021 n. 719, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Catanzaro e del signor Giovanni Valentino nonché i documenti prodotti;

Visti il decreto presidenziale 19 aprile 2022 n. 750 e il decreto cautelare monocratico 11 maggio 2021 n. 2497;

Viste le ordinanze della Sezione 11 giugno 2021 n. 3202 e 7 febbraio 2022 n. 826;

Esaminata la relazione di verificazione depositata in data 20 aprile 2022;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, depositate dalle con documenti e, in particolare, le relazioni peritali di parte e le osservazioni alla relazione di verificazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 16 giugno 2022 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Antonio Torchia, Anna Maria Paladino, per sé e per delega dell’avvocato Annarita De Siena e Raffaella Scutieri, per delega dell’avvocato Nunzio Raimondi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 4368/2021 la signora Matilde Talotta, in proprio e nella qualità di titolare della ditta “Lido Lo Jonio Ce L’Hai”, ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 30 marzo 2021 n. 719, con la quale il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla stessa in primo grado (n. R.g. 290/2021) e volto ad ottenere l’annullamento della ordinanza 2 dicembre 2020 n. 14, del dirigente del settore edilizia privata e SUE del Comune di Catanzaro, con la quale è stato ingiunto a lei e al signor Giovanni Valentino, quale concessionario dell’area demaniale ove insiste il predetto “Lido”, la demolizione, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di tutte le opere esistenti nello stabilimento balneare in questione e realizzate in difformità rispetto all’autorizzazione unica del Suap n. 49442 del 16 giugno 2014, sul presupposto che le stesse siano state realizzate sul demanio marittimo in assenza dei necessari titoli abilitativi

Il giudizio di primo grado era definito con la predetta sentenza n. 719 del 2021, con la quale erano ritenute infondate le censure dedotte dalla ricorrente in quanto: a) la mancata comunicazione di una autonoma e preventiva diffida, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, non rende illegittimo il provvedimento demolitorio che (anche) la contenga, atteso che tale adempimento è teso unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l’addebito delle spese sostenute dall’ente locale; b) la contestazione legata alla circostanza che la signora Talotta avrebbe eseguito i lavori di ripristino dell’area a seguito di un incendio sulla base di SCIA edilizia, inizialmente ricusata dal Comune di Catanzaro, con provvedimento annullato dal T.A.R. per la Calabria con sentenza n. 585/2019, è stata successivamente superata dalla constatazione, effettuata durante il sopralluogo di tecnici e agenti comunali in data 28 luglio 2020 e il cui esito è stato raccolto nel verbale indicato espressamente nell’ordinanza di demolizione, della realizzazione di opere difformi rispetto a quanto previsto nell’originaria autorizzazione unica n. 4492 del 16 giugno 2014.

2. – La signora Talotta chiede ora la riforma della sentenza di primo grado, stante l’erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuto il TAR, prospettando due complesse traiettorie contestative.

Ad esse l’appellante premetteva una eccezione in rito collegata alla circostanza che il giudice di primo grado, decidendo di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, aveva però omesso di dare il consueto e indispensabile avviso alle parti.

Nel merito, in primo luogo l’appellante ribadisce (per avere già sollevato la questione in occasione del primo grado del presente giudizio) che “L’ordinanza di demolizione irrogata ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001 risulta legittima soltanto ove adottata dopo avere preventivamente indirizzato al soggetto, ritenuto autore dell’abuso, una diffida non rinnovabile” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di appello), adempimento che non è stato rispettato dal Comune di Catanzaro nella vicenda procedimentale qui di interesse.

Inoltre il TAR avrebbe errato nel non considerare rilevante e decisiva la circostanza che la signora Talotta era stata autorizzata dal comune ad intervenire sull’immobile per ricostruirlo, finendo per porre in essere lavori di ristrutturazione–ricostruzione sulla scorta dell’esistente, sicché nessuna difformità le può essere legittimamente contestata, tanto è vero che le opere realizzate non incidono sulla cubatura e sul prospetto del manufatto e, tantomeno, sono difformi dalla struttura esistente, risultando, peraltro, con cubatura ridotta rispetto al precedente stabilimento balneare. Sul punto viene (anche) esplicitamente contestato il difetto di istruttoria imputabile non solo al comune ma anche al giudice di primo grado nella valutazione dell’operato comunale.

3. – Il secondo ordine di censure dedotte nella sede di appello costituisce la riproduzione dei motivi di ricorso dedotti in primo grado, che vengono dunque riproposti in sede di appello. In particolare:

– difetto della motivazione dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado, atteso che quest’ultima (e così in tutto il procedimento, a partire dal verbale di sopralluogo) reca la sola enunciazione delle opere esistenti e rilevate senza indicare alcuna specifica e puntuale diversità rispetto alla autorizzazione unica a suo tempo rilasciata;

– difetto di istruttoria sotto diverso motivo in quanto, premesso che il titolare della concessione era il signor Giovanni Valentino e che a questi è subentrata la signora Matilde Talotta, acquirente in forza di atto pubblico, il comune non ha considerato che, proprio per tale ragione, si è reso necessario l’avvio di un procedimento di novazione soggettiva previsto e regolato dall’art. 45 del Codice della navigazione, per il tramite della presentazione di una Scia, corredata degli atti amministrativo sostanziali e progettuali, in merito alla quale nulla il comune ha eccepito, potendo appurare che le opere di rifacimento successive alla distruzione del precedente fabbricato adibito a stabilimento balneare, causata da un incendio, sono state legittimamente eseguite in forza della Scia. Le opere oggetto di Scia, la cui realizzazione era stata inizialmente inibita dal comune con atto poi annullato in sede giudiziale (determinazione del dirigente Suap di Catanzaro 18 dicembre 2018 n. 122054 poi annullato con sentenza 19 marzo 2019 n. 585 del TAR per la Calabria, sede di Catanzaro), peraltro, non erano state contestate dal Comune di Catanzaro nella loro consistenza o modalità di realizzazione, ma solo perché l’autorità comunale assumeva che la legittimazione alla esecuzione del rifacimento non fosse della signora Talotta ma del signor Valentino. Anche tale rilevante circostanza non è stata approfondita dal giudice di primo grado.

L’appellante dunque chiedeva l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado, previa riforma della sentenza appellata e l’annullamento giudiziale dell’ordinanza di demolizione.

4. – Si sono costituiti in giudizio il Comune di Catanzaro e il signor Giovanni Valentino.

Il comune appellato ha rappresentato che:

– dalla relazione prot. n. 22007 del 26 febbraio 2021 del Settore Pianificazione del territorio, edilizia privata e SUE, emerge che lo stabilimento balneare “Lido Lo Ionio”, posto su area demaniale marittima in concessione al signor Giovanni Valentino e in gestione alla società “Lido Lo Jonio Ce l’Hai”, di cui la signora Matilde Talotta è legale rappresentante, in data 6 gennaio 2018 veniva interessato da un incendio che ha distrutto interamente la struttura e che la signora Talotta, di conseguenza, nella qualità di gestrice dello stabilimento balneare, presentava una Scia (codice univoco SUAP 6370) per realizzare lavori di “ripristino dello stato dei luoghi di un’area demaniale marittima di complessivi mq 1027 con annesso stabilimento balneare ai sensi dell’art. 45 bis del codice della Navigazione. L’area verrà ripristinata per come da concessione marittima n. 283 del 10 giugno 2004 e successivi atti integrativi (vedi autorizzazione SUAP del 16.06.2014)”;

– in seguito alla inibitoria ad eseguire i lavori poi annullata dal TAR per la Calabria (e della quale sopra si è detto), la signora Talotta (ri)presentava, in data 21 marzo 2019, la Scia, rispetto alla quale il Settore Edilizia privata e SUE del Comune di Catanzaro, in data 13 maggio 2019, esprimeva parere favorevole con la seguente prescrizione: “la presente è trasmessa per conoscenza della Sezione Controllo del Territorio di questo Settore, che ha già avviato con nota prot. n. 45187 del 10.05.2019, le operazioni di verifica tecnica, anche attraverso sopralluogo in loco, per determinare l’esatta corrispondenza del manufatto realizzato rispetto all’opera autorizzata dallo sportello Unico Attività Produttive”;

– successivamente si tentava inutilmente di svolgere il sopralluogo, in data 5 dicembre 2019 e in data 28 febbraio 2020, stante la chiusura dello stabilimento balneare;

– solo in data in data 28 luglio 2020, i tecnici del Settore Edilizia privata e SUE e gli agenti del Comando di Polizia municipale accedevano ai luoghi effettuando il sopralluogo tecnico di verifica all’esito del quale si appurava la presenza delle seguenti opere “(…) – struttura in legno con copertura a falde inclinate e tamponatura con pannelli in legno e infissi in alluminio effetto legno e vetro, avente una superficie coperta di circa 217 mq ed altezza media, dal pavimento alla parte interna della copertura, di circa 3,50 mt; – veranda coperta pertinenziale al corpo di fabbrica sopra descritto, avente una superficie di circa 52 mq; – manufatto con struttura in legno, copertura a padiglione e tamponatura con pannelli in legno, disposto verso il lato ovest del corpo principale, avente una superficie di circa 16,00 mq ed altezza alla gronda di circa 2,50 mt; – manufatto in legno e canne posto sul lato est del corpo principale costituita da struttura in legno, copertura piana avente una superficie di circa 8,30 mq ed altezza media di circa 1,90 mt, e adiacente allo stesso tettoria di listelli in legno e copertura in telo; -infine è stata rilevata una superficie scoperta disposta sull’arenile con solo mattonelle in cemento di mq 104 circa”;

– il contenuto del suddetto accertamento era raccolto in un verbale sulla scorta del quale, avendo appurato la totale difformità delle opere realizzate, per sagoma ed elementi strutturali, rispetto all’autorizzazione unica SUAP n. 49442 del 16 giugno 2014, veniva avviato il procedimento per la repressione dell’abuso edilizio individuato, comunicandolo sia alla signora Talotta che al signor Valentino;

– nel corso del procedimento si è potuto appurare, anche grazie alle note presentate dalle parti interessate, per un verso che la signora Talotta riconosceva espressamente che “la struttura data in locazione alla Talotta non è mai stata ultimata ed anzi risulta difforme dall’Autorizzazione Unica SUAP n. 49442 del 16.06.2014” limitandosi ad affermare semplicemente che ogni contestazione circa i presunti abusi non poteva essere addebitata a lei ma semmai al signor Valentino Giovanni” e, sotto altro profilo, che il signor Valentino, “anche tramite i propri legali, a partire dalla sentenza del TAR del 19 marzo 2019 n° 585, aveva denunciato più volte che lo stabilimento balneare era stato ricostruito in difformità dall’Autorizzazione Unica SUAP n° 49442 del 16.6.2014” (così, testualmente, a pag. 5 della memoria di costituzione del Comune di Catanzaro);

– da qui l’adozione dell’ordinanza di demolizione n. 14 del 2 dicembre 2020.

In ragione di quanto sopra il comune appellato ribadisce la piena legittimità del procedimento svolto e del provvedimento di demolizione adottato sicché, non potendo ritenersi fondate le censure dedotte dalla parte appellante, il mezzo di gravame proposto va respinto.

Parimenti il signor Giovanni Valentino ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello, confutando analiticamente le avverse prospettazioni.

5. – Nel corso del processo, con ordinanza della Sezione 11 giugno 2021 n. 3202, in accoglimento dell’istanza proposta dalla parte appellante, è stata disposta la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione, nel merito, del giudizio di appello.

Con ordinanza collegiale 7 febbraio 2022 n. 826 la Sezione, sul presupposto che si rendesse indispensabile, ai fini della corretta decisione della controversia in grado di appello e per completezza istruttoria, sciogliere il nodo tecnico circa la esatta individuazione delle opere che sarebbero state realizzate in assenza di titolo edilizio, tenendo conto di tutti i titoli che nel tempo si sono succeduti con riguardo all’immobile in questione e, quindi, delle opere realizzate non solo in base all’autorizzazione unica del Suap n. 49442 del 16 giugno 2014 ma anche di quelle realizzate in base alla Scia prot. n. 114391 del 29 novembre 2018, presentata al fine di ricostruire ciò che un incendio aveva devastato, il cui atto di ricusazione (determinazione del dirigente Suap di Catanzaro 18 dicembre 2018 n. 122054) è stato annullato con sentenza 19 marzo 2019 n. 585 del TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, passata in cosa giudicata (in quanto non risulta essere stato proposto appello nei confronti di detta sentenza), nella quale si è testualmente affermato che “il titolo legittimante ad eseguire i lavori lo ha fornito, alla ricorrente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, con decreto 03.05.2018, nel quale si è disposto il dissequestro dell’area, affinché si proceda alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, nonché alla rimessione in ripristino della struttura, “a cura dell’istante Talotta Matilde”, con implicita nomina a custode”, ha disposto verificazione affidandola al direttore titolare del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario competente del medesimo dipartimento, al quale ha formulato il seguente quesito: “dica il verificatore, previo esame della documentazione acquisita agli atti di causa, dello stato dei luoghi e di ogni altro elemento rilevante ivi inclusa la documentazione sussistente agli atti del Comune di Catanzaro, tenuto conto del verbale di sopralluogo del 28 luglio 2020 e dei titoli edilizi costituiti dall’autorizzazione SUAP del 16 giugno 2014 e dalla SCIA prot. n. 114391 del 29 novembre 2018, quali siano le opere realizzate sull’area in questione in difformità da tali titoli, indicandole puntualmente e definendone la reale consistenza”.

Le parti, avendone facoltà, hanno nominato propri periti, dandone comunicazione nel fascicolo digitale del processo.

La relazione di verificazione è stata depositata in data 20 aprile 2022.

Sono state quindi depositate osservazioni alla relazione di verificazione nonché ulteriori memorie, anche di replica, con documenti, da parte di tutti i controvertenti.

6. – In via preliminare il Collegio deve dare conto della circostanza che già nell’ordinanza con la quale è stata disposta la verificazione (ord. n. 826/2022) la Sezione ha avuto modo di scrutinare e respingere l’eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante.

La signora Talotta ha contestato la corretta ritualità seguita dal giudice di primo grado nel definire quel giudizio con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., atteso che non sarebbe stato dato l’indispensabile avviso, in merito, alle parti.

L’eccezione (come si è già anticipato nell’ordinanza n. 826/2022) è superabile, in punto di fatto, dalla lettura del verbale relativo alla Camera di consiglio del 23 marzo 2020 (che compare nel fascicolo digitale del processo di primo grado), nella quale era chiamata la discussione sull’istanza cautelare proposta dall’allora ricorrente nel predetto giudizio, laddove si legge espressamente che “Il Collegio si riserva di emettere una sentenza in forma semplificata e trattiene la causa in decisione”, sebbene non si faccia menzione dell’eventuale presenza di difensori, di talché deve ritenersi che nessuno fosse comparso.

In argomento poi, in punto di diritto, vale la pena rammentare i seguenti consolidati principi giurisprudenziali, rispetto ai quali non vi è ragione di dissentire (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021 n. 7045 e Sez. II, 23 dicembre 2020 n. 8290):

a) ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite – e presenti all’udienza in camera di consiglio – in ordine alla possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia;

b) detta informazione non è finalizzata alla previa acquisizione del consenso delle parti (non richiesto dalla legge), bensì a consentire alle parti l’esercizio completo ed esauriente del proprio diritto di difesa nel caso concreto (mediante l’eventuale richiesta di un rinvio per la produzione di nuove prove o per proporre motivi aggiunti, ovvero per chiedere un termine a difesa). Né la mancata comparizione dei difensori all’udienza camerale preclude al Collegio di trattenere la causa anche ai fini di una decisione in forma semplificata;

c) l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è, infatti, configurabile solo laddove queste compaiano; mentre la scelta di non comparire alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare (o, addirittura, di non costituirsi), non può costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 c.p.a. ed il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (cfr., anche, Cons. Stato, Sez. VI, 20 aprile 2018 n. 2405);

d) la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite, ha infatti già precisato questo Consiglio, non può impedire la definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., risultando la tutela dell’interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell’istanza cautelare, sicché l’assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l’effetto di precludere, in nuce, la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (cfr., anche, Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2015 n. 4017 e 20 dicembre 2011 n. 6759);

– infatti il rito previsto dall’art. 60 c.p.a. non ha natura consensuale (Cons. Stato, Sez. V, 15 gennaio 2018 n. 178), tanto che nemmeno la mancata comparizione delle parti costituite all’udienza cautelare può impedire al Collegio di trattenere la causa in decisione per emettere sentenza in forma semplificata (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2014, n. 3453).

L’eccezione preliminare sollevata dalla parte appellante va quindi respinta in quanto infondata in fatto e in diritto.

7. – Affrontando il primo motivo di appello proposto dalla signora Talotta, avente ad oggetto la contestazione circa la legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado perché la sua adozione non è stata preceduta dalla comunicazione alle parti destinatarie della “diffida non rinnovabile” per come è previsto dall’art. 35 d.P.R. 380/2001, il Collegio ritiene che lo stesso non possa trovare accoglimento.

Infatti l’assenza di una vera e propria diffida da parte dell’amministrazione comunale, lamentata dall’appellante come causa di illegittimità del provvedimento impugnato, non appare idonea a determinare la pretesa erroneità della decisione del TAR, essendo tale mancanza ragionevolmente superabile, come ritenuto dal giudice di prime cure, attraverso la valorizzazione dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento (per come documentalmente dimostrato in atti), anche tenuto conto del carattere del tutto vincolato della demolizione a seguito dell’accertamento del carattere abusivo delle edificazioni realizzate su suolo demaniale.

Con riguardo all’individuazione della ratio della norma invocata dall’appellante, questo Consiglio ha avuto modo di puntualizzare che “la diffida adottata ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 è una norma di carattere edilizio e sanziona gli abusi edilizi commessi su beni del demanio o di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a prescindere dal fatto che essi, in base a normative di settore, siano o meno consentite: come già si è precisato, presupposto per la diffida è unicamente il fatto che su un suolo di proprietà pubblica siano state realizzate opere prive del necessario titolo edilizio”, sicché “tale previsione non è posta a presidio del diritto di difesa del privato” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2022 n. 3303)

Nello specifico“l’art. 35 del testo unico dell’edilizia, quando precisa che – in presenza di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici – l’Amministrazione comunale ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi previa diffida non rinnovabile, non intende con quest’ultima locuzione assoggettare il potere di vigilanza ad una sorta di decadenza o sanatoria, bensì semplicemente prescrivere al dirigente incaricato di non procrastinare (accordando ulteriori diffide) l’attuazione delle misure necessarie a ripristinare la legalità” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI , 23 luglio 2019 n. 5208). Cosicché “il provvedimento di demolizione che contenga in sé anche la diffida non è illegittimo” e “(…) alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza di demolizione, senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione, né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. II, 5 luglio 2019 n. 4662).

In ragione di quanto sopra il primo motivo di appello va respinto.

8. – Passando allo scrutinio del secondo, complesso, motivo di appello, il cui esame inevitabilmente coinvolge anche il contenuto di tutte le doglianze proposte in primo grado e qui ribadite cumulativamente, esso deve correlarsi all’esito della verificazione disposta dalla Sezione con ordinanza n. 826/2022.

Con nota prot. 85782 del 21 febbraio 2022 il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture – lavori pubblici della Regione Calabria ha delegato quale verificatore l’ing. Vincenzo Pirrò, funzionario del Settore Vigilanza tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico – Area centrale.

Dopo avere acquisito la documentazione necessaria presso gli uffici comunali, avere coinvolto le parti e i loro periti e avere effettuato un sopralluogo in data 28 marzo 2022 in contraddittorio, il verificatore ha operato come segue:

a) ha dapprima effettuato un confronto tra le opere previste nel progetto assentito con autorizzazione SUAP del 16 giugno 2014 e quanto realizzato sull’area in questione;

b) ha quindi effettuato un confronto tra le opere previste con la Scia n. 114391 del 14 novembre 2018 e quanto realizzato effettivamente;

c) in entrambi i casi ha redatto disegni e tavole idonee a illustrare quanto avrebbe dovuto realizzarsi con riferimento all’autorizzazione unica del 2014 e alla Scia del 2018 e lo stato dei luoghi attuale, anche utilizzando colorazioni e prospettive maggiormente idonee a rappresentare visivamente e nell’immediatezza l’esito di tale approfondita indagine svolta.

Ne è emersa una doppia difformità.

Anzitutto rispetto al progetto autorizzato con SUAP n 49442 del 16 giugno 2014, i cui profili vengono qui riproposti esattamente come descritti nella relazione di verificazione depositata in giudizio:

1) la parte centrale dove è ubicato il ristorante è stata realizzata più piccola di circa mq 11,18, tale differenza esiste in quanto la struttura attuale ha il lato nord – sud di m 12,05, mentre nel progetto era previsto m 12,98;

2) sul lato nord-ovest è stata realizzata una parte in più pari a mq 8,98 oltre la sagoma del progetto autorizzato, inoltre questa parte ha una sagoma rettilinea invece che curva come era prevista nel progetto autorizzato; anche sul lato sud-ovest è stata realizzata una piccola parte in più pari a mq 2,48 rispetto al progetto autorizzato;

3) nel ridetto progetto autorizzato erano previste due verande aperte con tende parasole, in aderenza alla struttura centrale, una sul lato nord e nord-est di mq 56,38, e l’altra sul lato est di mq 34, attualmente non realizzate nella struttura del lido;

4) era poi prevista la realizzazione di un bar, con struttura in legno, di mq 22,30, giuntato alla struttura principale ed ubicato tra le due verande aperte sul lato est, questa struttura attualmente è stata realizzata di mq 16,00, quindi più piccola ed in posizione differente da quella di progetto, a circa mt 1,45 dal corpo principale e più spostata verso nord;

5) sul lato mare, nel progetto autorizzato nel 2014, erano state previste delle strutture in legno esterne al corpo principale, attualmente non tutte sono state realizzate; le parti non realizzate sono circa mq 9,97;

6) sul lato ovest della struttura principale è stata realizzata una piccola legnaia di circa mq 8,84, alta circa m 2,00, con pannelli di legno smontabili; questa non era presente nel progetto autorizzato;

7) sul lato sud è stata realizzata una veranda in legno con copertura in legno e tegole canadesi di mq 46,76 circa, questa era prevista anche nel progetto autorizzato, ma quella attuale è mq 1,56 più grande;

8) sul lato sud della struttura principale in aderenza alla veranda coperta sono state realizzate due verande aperte, con struttura amovibile portateli per il periodo estivo, una di mq 39,20 ed una di mq 16,48, queste verande aperte in questa posizione non erano state previste nel progetto autorizzato nel 2014;

9) sempre sul lato sud è stata realizzata un’area scoperta di mq 99,00 circa, pavimentata con betonelle montati a secco su battuto di sabbia, che non era presente nel progetto autorizzato.

Rispetto al progetto allegato alla Scia prot. n. 114391 del 29 novembre 2018 il verificatore ha individuato le seguenti incongruenze con quanto realizzato:

1) il locale deposito previsto sul lato est pur mantenendo le dimensioni di progetto si trova leggermente traslato verso nord di m 0,63 e verso est m 0,25; 20:

2) una delle verande aperte è più grande di quella prevista in progetto di mq 7,40;

3) è stata realizzata una veranda aperta, di mq 16,48, non prevista in progetto:

4) nel prospetto ovest i locali bagni esterni sono stati realizzati all’esterno del corpo centrale presentono un’altezza minore di m 053 uno e 0,70 l’altro rispetto a quella previsto in progetto.

Infine il verificatore ha effettuato un riscontro tra quanto evidenziato nel verbale di sopralluogo dei tecnici comunali e della Polizia municipale del 28 luglio 2020 e quanto appurato in occasione del sopralluogo svolto in sede di verificazione in data 21 febbraio 2022, evidenziando che:

1) il corpo principale, composto da corpo A di mq 205.45, corpo B di mq 11.42, il corpo C di mq 8,40, risulta essere di circa mq 225,27 anziché circa 217 mq. L’altezza media risulta essere di circa mt 3,50;

b) la superficie della veranda coperta risulta essere di circa 46,76 mq invece che circa 52 mq.;

c) il manufatto con struttura in legno copertura a padiglione posto a lato del corpo principale risulta avere una superficie di circa 16.00 mq conformemente a quella riportata nel verbale come pure l’altezza alla gronda di circa mt 2,50. d) non è stata riscontrata la presenza di un manufatto in legno e canne come pure una tettoia di listelli in legno e copertura in telo, ma è stata riscontrata la presenza di un manufatto in pannelli di legno in condizioni precarie adibito a legnaia di mq 8.85;

e) è stata rilevata una superficie scoperta disposta sull’arenile di circa mq 99,00 invece 104,00 mq circa.

9. – Orbene, se si confrontano i risultati della verificazione con quanto contestato dal comune nell’ordinanza di demolizione n. 14/2020, appare evidente che le differenze rispetto alla autorizzazione unica del 2014, seppure con qualche modesta correzione tecnica, con riferimento alla misurazione dell’entità delle strutture realizzate, si confermano sussistenti e quindi idonee a supportare la legittimità e la correttezza della predetta ordinanza di demolizione.

Né, ad avviso del Collegio, presenta un significativo rilievo, ai fini della aspirata dichiarazione di illegittimità dell’ordinanza n. 14/2020, la relazione del tecnico della parte appellante recante le osservazioni agli esiti della verificazione, atteso che il contenuto di tale relazione contestativa, di fatto, conferma le differenze tra il “realizzato” e gli interventi “assentiti”, finendo per considerare le difformità, rispetto alla Scia del 2018, come minori, alcune delle quali – almeno le pavimentazioni – riconducibili a “edilizia libera”, ma non tenendo affatto in considerazione le numerose incongruenze realizzative rispetto all’autorizzazione unica rilasciata nel 2014.

Tenendo poi conto dei profili di censura dedotti nei due gradi di giudizio dalla parte appellante va rimarcato, con riferimento alla contestata legittimità dell’ordinanza di demolizione perché poggerebbe, pressoché esclusivamente, sul verbale di sopralluogo del 28 luglio 2020, che, come è noto, “[l]a giurisprudenza penale e quella amministrativa hanno raggiunto sin da tempo risalente una concordanza di opinioni nel ritenere che gli atti redatti dalla Polizia Giudiziaria, anche in materia di immobili abusivi, facciano piena prova sino a querela di falso pure con riguardo alla consistenza dell’immobile (…) il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti a seguito di sopralluogo, attestante l’esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefacente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2016 n. 5262); viceversa, “una perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e pertanto non è qualificabile come mezzo di prova” (cfr., ancora in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2018 n. 5128).

Difatti, per costituire atto pubblico ed avere l’efficacia riconosciuta dall’art. 2700 c.c., l’atto deve provenire da un pubblico ufficiale ed essere formato nell’esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2020 n. 11267), sicché i verbali con cui la polizia giudiziaria o i tecnici comunali attestano la consistenza delle opere sottoposte ad accertamento sono provvisti della fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. in quanto promananti da un pubblico ufficiale e formati nell’esercizio di una funzionale diretta alla documentazione di un abuso edilizio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2022 n. 2441).

Nel caso di specie il verbale di sopralluogo del 28 luglio 2020, redatto dal personale tecnico del Comune di Catanzaro e dalla Polizia municipale intervenuti, ha analiticamente descritto le opere riscontrate nel corso dell’accertamento richiamando puntualmente i titoli edilizi rispetto ai quali manifestavano la loro difformità costruttiva, costituendo quindi nuove opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.

Sotto altro profilo va rammentato che, per ormai consolidata e pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide, in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2021 n. 5439 e 11 giugno 2021 n. 4532). Di conseguenza l’adozione dei pertinenti provvedimenti repressivi assume carattere doveroso e vincolato (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017 n. 9 nonché Sez. VI, 22 novembre 2021 n. 7764, 15 febbraio 2021 n. 1351, 22 aprile 2020 n. 2557, 4 ottobre 2019 n. 6720, 8 aprile 2019 n. 2292, 5 novembre 2018 n. 6233 e 26 marzo 2018 n. 1893).

Occorre, poi, rilevare che la natura doverosa e vincolata dei provvedimenti repressivi in materia edilizia esclude la configurabilità dei dedotti vizi di eccesso di potere nonché di difetto di motivazione.

Con ciò potendosi ritenere infondati i motivi di appello che raccolgono le censure dedotte dalla odierna parte appellante nel corso del primo grado di giudizio e non espressamente esaminate dal primo giudice in quanto ritenute assorbite.

10. – In ragione di quanto si è sopra illustrato i motivi di appello dedotti non si prestano ad essere accolti di talché il mezzo di gravame proposto va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, in virtù del principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché la signora Matilde Talotta in proprio e nella qualità di titolare della ditta “Lido Lo Jonio Ce L’Hai” va condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Catanzaro e del signor Giovanni Valentino, che possono liquidarsi nella misura complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge. Le spese della verificazione vanno pure imputate a carico della parte appellante e liquidate nella misura complessiva di € 5.408,56 (euro cinquemilaquattrocentootto/56), ritenendosi congruo l’importo indicato dal verificatore con la nota depositata nel fascicolo digitale del processo in data 20 giugno 2022 nonché corretto il relativo metodo di calcolo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 4368/2021), come indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Sez. II, 30 marzo 2021 n. 719, con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 290/2021) proposto in primo grado.

Condanna la signora Matilde Talotta in proprio e nella qualità di titolare della ditta “Lido Lo Jonio Ce L’Hai”:

1) a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore e del signor Giovanni Valentino, liquidandole nella misura complessiva di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre accessori come per legge;

2) a corrispondere le spese della verificazione che vanno liquidate nella misura complessiva di € 5.408,56 (euro cinquemilaquattrocentootto/56), come da notula depositata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

L’ESTENSORE
Stefano Toschei

IL PRESIDENTE
Luigi Massimiliano Tarantino

IL SEGRETARIO

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