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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Inquinamento elettromagnetico, Legittimazione processuale Numero: 222 | Data di udienza: 9 Giugno 2022

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Insufficienza della vicinitas per radicare la legittimazione ad agire – Necessità di un pregiudizio puntuale e specifico – Peggioramento delle condizioni di vita e di salute – Deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell’area – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – divieto generalizzato di installazione di impianti stazione radio – base. (Massima a cura di Giulia Milo)


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 9 Gennaio 2023
Numero: 222
Data di udienza: 9 Giugno 2022
Presidente: Simonetti
Estensore: Lobis


Premassima

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Insufficienza della vicinitas per radicare la legittimazione ad agire – Necessità di un pregiudizio puntuale e specifico – Peggioramento delle condizioni di vita e di salute – Deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell’area – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – divieto generalizzato di installazione di impianti stazione radio – base. (Massima a cura di Giulia Milo)



Massima

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 6^ – 9 gennaio 2023, n. 222

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE – Insufficienza della vicinitas per radicare la legittimazione ad agire – Necessità di un pregiudizio puntuale e specifico – Peggioramento delle condizioni di vita e di salute – Deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell’area

Per impugnare un titolo abilitativo relativo ad un’opera infrastrutturale ed in particolare all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, assimilata alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, non è sufficiente la mera vicinitas ma vi deve essere una prova qualificante con riferimento alla legittimazione ed all’interesse ad agire dei ricorrenti inerente il vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica degli stessi ricorrenti. A tal fine non possono ritenersi sufficienti la mera circostanza della prossimità dell’opera infrastrutturale e l’affermazione generica dell’incidenza dell’infrastruttura sulle condizioni dell’area, il pregiudizio alla loro proprietà e, più in generale, la possibilità di modificare l’assetto edilizio, urbanistico, paesaggistico e ambientale della zona, ma deve essere provata, o ricavabile pur sempre dall’insieme degli atti di causa, la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una situazione legittimante differenziata da quella riferibile al quisque de populo e di un interesse personale, concreto ed attuale, riferibile a un pregiudizio puntuale e specifico recato alla sua sfera giuridica – sia esso di carattere patrimoniale o di peggioramento delle condizioni di vita e di salute, oppure di deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell’area.

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – divieto generalizzato di installazione di impianti stazione radio – base.

Deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di infrastrutture di telecomunicazione in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Il regolamento previsto dall’art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

(Riforma TAR Puglia, Lecce, n. 1586/2021) – Pres. f.f. Simonetti, Est. Lobis – I. s.p.a. (avv. Pacciani) c. F.A. e altri (n.cc)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez.6^- 9 gennaio 2023, n. 222

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10823 del 2021, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Pacciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

contro

Francesco Arpa, Pietro De Nuzzo, Giovanni Lupo e Cesare Augusto Mazza, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Oria, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01586/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2022 il Cons. Ulrike Lobis e udito per le parti l’avvocato Filippo Pacciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame, parte ricorrente ha appellato la sentenza n. 1586/2021 del TAR Puglia- Lecce, concernente l’accoglimento del ricorso proposto dai sig.ri Arpa Francesco, De Nuzzo Pietro, Lupo Giovanni e Mazza Cesare Augusto, avverso la nota provvedimentale prot. n. 15987 del 6 novembre 2020, a firma del Responsabile del Secondo Settore – “Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.” del Comune di Oria (BR), di comunicazione ad Iliad Italia S.p.A.:

a) della presa d’atto del silenzio assenso nel procedimento volto all’autorizzazione di installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W, su abitazione di tipo civile in Oria (BR), alla Via Morgagni, n. 22;

b) delle prescrizioni contenute nel parere del Responsabile del IV Settore del Comune di Oria.

In particolare i ricorrenti in primo grado, abitanti in Oria (BR) nella Via Morgagni o nelle sue adiacenze, hanno impugnato i provvedimenti del Comune di Oria con i quali è stata autorizzata l’installazione di un impianto di trasmissione radiomobile di Iliad, proponendo i seguenti motivi di ricorso:

1) Eccesso di potere con riferimento alla illogicità e/o contraddittorietà dell’atto;

2) Violazione di legge con riferimento alla violazione e/o omessa e/o inadeguata applicazione di norme statali e/o regionali e/o regolamenti comunali;

3) Eccesso di potere con riferimento all’illogicità di atto presupposto ed alla contraddittorietà tra diversi atti del procedimento.

All’esito del giudizio di prime cure il Tar Lecce, previo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, ha parzialmente accolto il ricorso per difetto di istruttoria, disponendo l’annullamento della nota provvedimentale del Comune di Oria prot. n. 15987 del 6 novembre 2020, rilevando in particolare

una insufficiente verifica del Comune di Oria sulla disponibilità di aree pubbliche comunali per l’installazione dell’impianto in relazione alle prescrizione contenuta nell’art. 5, comma 1 del “Regolamento comunale per le installazioni di impianti per telecomunicazioni”, ritenendo non sufficiente a tal fine la risposta di Iliad del 01.10.2020, secondo la quale, ai fini della copertura nella zona di interesse, non sarebbero stati disponibili siti comunali con conseguente necessità di individuazione di un sito di proprietà privata. Anche l’ulteriore verifica sulla indisponibilità di siti comunali effettuata dal Comune con nota del 28 aprile 2021 non sarebbe stata sufficiente in quanto intervenuta dopo la chiusura del procedimento; la stessa sarebbe stata inoltre in parte solo descrittiva e, in altra parte, resa con formula dubitativa rispetto all’eventuale localizzazione di ulteriori apparati per la telefonia mobile;

una insufficiente verifica del Comune sulla necessità del previo accertamento di compatibilità paesaggistica, ritenendo il Giudice di primo grado generico ed insufficiente, ai fini in questione, il richiamo al mero combinato disposto della norma transitoria di cui all’art. 91, comma 9 delle N.T.A. del P.P.T.R. del Comune di Oria e dell’art. 142, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 42/2004 ; secondo il Giudice di prime cure, sarebbe stata parimenti generica e insufficiente, ai fini in questione, l’affermazione contenuta al punto n. 3.0 – “Considerazione sui vincoli” nella relazione tecnico-illustrativa allegata all’istanza di Iliad del 28 maggio 2020 , ed in particolare l’affermazione ivi contenuta, secondo la quale “Pur ricadendo l’area in zona soggetta a vincolo secondo il P.P.T.R. (in particolare UCP – Coni visuali), l’intervento non è soggetto all’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in quanto rientrante tra quelli compresi nell’art. 142 comma 2 lettera b) del Codice, ossia l’art. 91 comma 9 del P.P.T.R”;

che l’atto prot. n. 15987 del 6 novembre 2020 del Comune di Oria e’ un provvedimento di conferma propria e non un atto meramente confermativo del silenzio assenso asseritamente maturato.

2. Avverso la sentenza di primo grado parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:

(i) “Omesso accertamento del difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse da parte dei ricorrenti: error in iudicando sull’accertamento della legittimazione ad agire”, sostenendo che secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato il presupposto per ritenere ammissibile l’impugnazione da parte di privati cittadini del titolo autorizzativo all’installazione di una stazione radio base sarebbe rappresentato dalla dimostrazione di un pregiudizio concreto e oggettivo (benché potenziale) derivante dall’installazione dell’impianto, non essendo sufficiente a tal fine né l’ubicazione dell’impianto stesso nei pressi dell’abitazione del ricorrente, né tanto meno la generica prospettazione di un eventuale pregiudizio che potrebbe derivare dall’impianto stesso. L’appellante sostiene che i ricorrenti in primo grado si sarebbero limitati a richiamare il fatto di abitare nelle vicinanze dell’impianto, a sostenere la generica possibilità di subire un pregiudizio a causa dell’installazione dell’impianto in termini del tutto ipotetici, limitandosi ad affermare che i provvedimenti impugnati “possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l’assetto edilizio, urbanistico, paesaggistico e ambientale della zona, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nell’installazione illegittimamente autorizzata”. La carenza di interesse sussisterebbe anche in quanto l’impianto di Iliad rispetterebbe i limiti di legge previsti per l’esercizio dell’impianto; il parere di ARPA Puglia del 12 giugno 2020 avrebbe attestato il rispetto dei limiti con riferimento alle emissioni elettromagnetiche e, quindi, l’assenza di rischi per la salute.

(ii) “Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, e dell’art. 5, comma 1, del regolamento del comune di Oria approvato con approvato con delibera c.c. n. 7 del 18 marzo 2008”, ritenendo priva di fondamento la posizione del TAR Lecce laddove sostiene che il provvedimento autorizzativo del 6 novembre 2020 sarebbe viziato dall’omessa previa verifica della disponibilità di aree pubbliche comunali richiesta dall’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria. L’appellante sostiene che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato considererebbe radicalmente illegittimi tutti gli obblighi che stabiliscono qualsiasi tipologia di vincolo ad installare gli impianti di trasmissione radiomobile solamente all’interno di aree pubbliche comunali, rimarcando che la fonte di tale consolidato orientamento giurisprudenziale sarebbe da rinvenirsi nell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 (come modificato dall’art. 38, comma 6, D.L. n. 76/2020), secondo il quale la competenza comunale relativa all’insediamento urbanistico delle stazioni radio base deve essere esercitata “ con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”. L’appellante ritiene “oscura” e “rigorosa” l’interpretazione data dal TAR Lecce dell’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria, in quanto tale interpretazione ostacolerebbe in maniera radicale l’installazione delle infrastrutture in questione su aree di private; a tale proposito l’appellante sostiene che dal momento in cui l’operatore ha ottenuto il titolo di disponibilità di un’area privata dal relativo proprietario (come avvenuto nel caso di specie in forza del contratto di locazione allegato all’istanza di autorizzazione di Iliad), non sussisterebbe per definizione alcuna compressione dell’interesse del privato che ha liberamente assentito all’installazione della stazione radio base.

iii) “Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, e dell’art. 91, comma 9, delle norme tecniche di esecuzione del piano paesaggistico territoriale del Comune di Oria”, sostenendo l’erroneità della sentenza con riferimento alle statuizioni in essa contenute sulla carente preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica in ordine alla effettiva concreta ed esatta natura delle aree in parola; l’appellante sostiene che l’installazione dell’impianto di Iliad non sarebbe soggetta all’accertamento di compatibilità paesaggistica in quanto esso rientrerebbe tra gli interventi di cui all’art. 142, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (inclusi “in piani pluriennali di attuazione”), per i quali l’art. 91, comma 9, delle N.T.E. del P.P.T.R. del Comune di Oria, prevede che “l’accertamento […] non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice”, non richiederebbe tale accertamento. La sentenza impugnata avrebbe qualificato il contenuto della “Relazione Tecnico- illustrativa”, allegata all’istanza autorizzativa del 28 maggio 2020, come “generico e insufficiente”, senza indicare i presunti profili di carente valutazione. Con questo terzo motivo di appello viene censurata anche la statuizione della sentenza laddove, con riferimento all’accertata carenza istruttoria, ritiene “generico e insufficiente” il contenuto del parere prot. n. 14791 del 21 ottobre 2020 del Responsabile del IV Settore del Comune di Oria, con il quale è stata confermata l’insussistenza dei presupposti per lo svolgimento di una valutazione paesaggistica; secondo l’appellante il parere in questione – laddove evidenzia al riguardo che: “Pur consapevole che, ai sensi del combinato disposto dagli artt 91 comma 9 delle NTA del PPTR e art. 142, comma 2, lett. b) del Codice, l’accertamento di compatibilità paesaggistica non è comunque dovuto, si è ritenuto opportuno, vista l’altezza raggiunta dall’apparato, sottoporre a parere della Commissione Locale per il Paesaggio il progetto di che trattasi, al fine di valutare eventualmente i possibili interventi per mitigare l’impatto visivo” – avrebbe chiaramente riconosciuto l’insussistenza dei presupposti per effettuare un accertamento paesaggistico in relazione all’impianto di Iliad. L’appellante precisa a tale proposito l’erroneità della valutazione del Giudice di prime cure, in quanto il predetto parere del 21 ottobre 2020, dopo aver escluso la necessità di una verifica paesaggistica, si sarebbe espresso favorevolmente sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, subordinando l’installazione dell’impianto alla realizzazione di “un “finto camino” al fine di mitigare l’impatto visivo che determina la SRB”. L’appellante sostiene che né i ricorrenti, né lo stesso Giudice di primo grado avrebbero contestato il fatto che l’impianto rientri tra quelli previsti dall’art. 142, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004, per cui risulterebbe pacifico che, in applicazione dell’art. 91, comma 9, del D.Lgs. n. 42/2004, l’accertamento di compatibilità paesaggistica non era richiesto.

iv) “Error in iudicando. violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, e dell’art. 91, comma 9, delle norme tecniche di esecuzione del piano paesaggistico territoriale del Comune di Oria”, sostenendo l’erroneità della sentenza laddove statuisce che l’autorizzazione perfezionata tramite silenzio assenso sarebbe superata per effetto dell’emanazione del provvedimento del comune del 6 novembre 2020; secondo l’appellante, un provvedimento di presa d’atto può avere solamente un contenuto ricognitivo della formazione del titolo autorizzativo, avvenuto nel caso concreto per il solo fatto del decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003; secondo l’appellante, l’avvenuto decorso del suddetto termine di 90 giorni per il perfezionamento del silenzio assenso sarebbe incontestato anche dai ricorrenti. L’appellante sostiene che l’accoglimento del ricorso di primo grado non potrebbe avere in alcun modo come effetto l’annullamento del titolo autorizzativo ormai ottenuto da Iliad mediante silenzio assenso (sul quale la presa d’atto del Comune non avrebbe alcun valore costitutivo), ma anzi semmai la caducazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento del novembre 2020.

Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Oria, né i ricorrenti in primo grado.

Con ordinanza cautelare n. 527/2022 è stata accolta l’istanza cautelare ai soli fini di cui all’art.55, comma 10, c.p.a. con fissazione dell’udienza di merito per il giorno 09.06.2022.

Alla pubblica udienza del 09.06.2022 la causa è passata in decisione.

3. L’appello è fondato e merita accoglimento, sia per quanto concerne il motivo pregiudiziale relativo alla legittimazione ed all’interesse a ricorrere dei ricorrenti in primo grado, sia per quanto riguarda i proposti motivi di merito.

3.1. Procedendo per gradi, il Collegio ritiene degna di accoglimento l’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere dei ricorrenti in primo grado, proposta da ILIAD nella memoria in primo grado depositata il 09.01.2021 e riproposta in questo grado (si tratta peraltro di un’eccezione come noto rilevabile anche d’ufficio, ed anche in appello).

3.1.1. Il Giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, proprietari e residenti in immobili posti nella zona dell’installazione, considerando che in subiecta materia non sarebbe necessaria “la prova di un danno specifico, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nella violazione (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, sez. I, 24 luglio 2014, n. 1198). L’interesse al ricorso, inoltre, sussiste proprio in quanto i ricorrenti intendono contestare la legittimità dell’intervento, al fine di ottenere un vantaggio concreto ed attuale dall’eventuale accoglimento del medesimo. E’ stato affermato in proposito che, per ragioni di effettività della tutela, non può essere negato “l’accesso alla giustizia per il soggetto che adduca di subire una compromissione di essenziali valori, tra i quali sono da annoverare sicuramente la salute e l’ambiente”.

3.1.2. Il ragionamento del Giudice di primo grado non può essere condiviso, in quanto nel caso concreto – trattandosi di impugnazione di un titolo abilitativo relativo ad un’opera infrastrutturale ed in particolare all’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, assimilata alle opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità – manca qualsiasi prova qualificante con riferimento alla legittimazione ed all’interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado.

3.1.3. Come specificato da questa Sezione nella propria decisione n. 5034/2020 (che ha anticipato una linea poi ripresa e fatta propria, più in generale in tema di titoli edilizi contestati da terzi, dall’Adunanza plenaria n. 22/2021, cui si rinvia) “Non può, pertanto, ritenersi sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse ad agire in capo agli originari ricorrenti la mera circostanza della prossimità dell’opera infrastrutturale al sito in questione, dovendo essere per contro fornita la prova concreta (o quantomeno un principio di prova) del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica degli stessi ricorrenti, nella specie mancante. In particolare, deve trattarsi di pregiudizi concreti e oggettivi, che non possono esaurirsi in una mera prospettazione soggettiva e arbitraria di ipotetici immissioni di campi elettromagnetici asseritamente pregiudizievoli alla salute, specie in un caso, quale quello sub iudice, in cui le autorità a ciò preposte (in particolare, ARPA) abbiano escluso che l’opera potesse impattare negativamente sotto il profilo sanitario, con una valutazione certamente non sostituibile da una prospettazione soggettiva dei privati in funzione dell’esercizio di una correlativa azione impugnatoria, a pena di introdurre, attraverso l’elevazione di un astratto interesse alla legalità a criterio di legittimazione, un’inammissibile (perché priva di base legale) azione popolare sulla base di considerazioni e prospettazioni del tutto soggettive del singolo ricorrente”.

3.1.4. Si rileva che nel caso concreto i ricorrenti in primo grado hanno sostenuto nel ricorso introduttivo, a sostegno della loro legittimazione ad agire, semplicemente di essere proprietari di immobili posti nelle zone limitrofe a circa 60-70 metri in linea d‘aria dall’impianto di Iliad. Concretamente, nel ricorso introduttivo, il sig. ARPA Francesco (residente ad Oria alla Via Malpighi, n. 8), il sig DE NUZZO Pietro (residente ad Oria alla Via Morgagni, n. 5/A), il sig. LUPO Giovanni (residente alla Via Frascata, n. 22/C) e il sig. MAZZA Cesare Augusto (residente ad Oria alla Via Frascata, n. 22/A), per quanto concerne il loro interesse all’’impugnazione dell’autorizzazione per l’impianto di ILIAD, situato ad Oria in via Morganti, deducono testualmente (a pag. 3) quanto segue: “I ricorrenti abitano in Oria (BR), nelle residenze indicate in epigrafe, le quali sono situate sulla Via Morgagni o nelle sue adiacenze (Via Malpighi è una parallela della detta strada, mentre Via Frascata è una sua perpendicolare). Negli scorsi mesi, essi si sono interessati (pur non potendo partecipare ai relativi pro cedimenti amministrativi!), alle vicende connesse alle autorizzazioni richieste dalla Compagnia Telefonica ILIAD ITALIA S.p.a. per l’installazione, nell’abitato di Oria (BR), di due diversi impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20W, di cui uno su proprietà privata situata alla Via Morgagni ed altro su altra proprietà privata situata alla Via Mogadiscio. Il loro impegno è arrivato alla costituzione di un Comitato denominato “NO A NUOVE ANTENNE TELECOMUNICAZIONI E RADIO-TV NELL’ABITATO DI ORIA” ed alla presentazione di una petizione popolare (doc. J) sottoscritta da ben 766 cittadini di Oria (BR)”. Ed ancora (pag. 5 del ricorso): “Gli istanti, in epigrafe meglio generalizzati e come ivi rappresentati e difesi, dichiarano avere interesse a ricorrere nella presente sede, in quanto (come già detto) proprietari di immobili posti nelle zone limitrofe (non più di 60-70 metri in linea d‘aria) all’impianto, il quale, incidendo sulle condizioni dell’area, possono pregiudicare la loro proprietà e, più in generale, possono modificare l’assetto edilizio, urbanistico, paesaggistico e ambientale della zona, in quanto il danno a tutti i membri di quella collettività è insito nell’installazione illegittimamente autorizzata.”

3.1.5. Il Collegio ritiene che nelle azioni di impugnazione di titoli autorizzativi di opere rilasciati dalle amministrazioni competenti in favore dei relativi istanti, ai fini dell’integrazione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere in capo a terzi non destinatari del provvedimento, non sia sufficiente il mero criterio della vicinitas, occorrendo per contro l’allegazione e la prova (o, quanto meno, un principio di prova) in merito ai pregiudizi concreti ed attuali arrecati alla posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente.

3.1.6. Come precisato nella decisone riportata al precedente punto 3.1.3, ai fini della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo agli odierni appellati, non possono ritenersi sufficienti la mera circostanza della prossimità dell’opera infrastrutturale e l’affermazione generica dell’incidenza dell’infrastruttura sulle condizioni dell’area, il pregiudizio alla loro proprietà e, più in generale, la possibilità di modificare l’assetto edilizio, urbanistico, paesaggistico e ambientale della zona, ma deve essere provata, o ricavabile pur sempre dall’insieme degli atti di causa, la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una situazione legittimante differenziata da quella riferibile al quisque de populo e di un interesse personale, concreto ed attuale, riferibile a un pregiudizio puntuale e specifico recato alla sua sfera giuridica – sia esso di carattere patrimoniale o di peggioramento delle condizioni di vita e di salute, oppure di deterioramento delle concrete e oggettive connotazioni urbanistico e ambientali dell’area.

3.1.7. “Il collegamento territoriale stabile con il contesto nel quale è destinato a sorgere l’intervento infrastrutturale contestato non può essere considerato, di per sé, un dato sufficiente a dimostrare l’esistenza di un concreto pregiudizio a carico di chi invochi l’annullamento del titolo abilitativo, quanto meno in tutti i casi in cui la modifica del preesistente assetto territoriale, paesaggistico e sanitario non si dimostri ictu oculi, ovvero sulla scorta di sicure ed oggettive basi statistiche tratte dall’esperienza, di parametri di attendibilità tecnica oggettivamente sindacabili o, comunque, di comprovati e precisi elementi di fatto, pregiudizievole per la qualità (urbanistica, paesaggistica, ambientale, sanitaria) del contesto in cui si inseriscono l’esercizio o la proprietà della parte ricorrente “(Consiglio di Stato, Sez VI, n. 2252/2020).

3.1.8. Nel caso concreto, gli appellati, al di fuori di una petizione firmata da cittadini di Oria (doc. 12 del fascicolo di parte dei ricorrenti) non hanno depositato alcun altro documento o titolo a sostegno della generica affermazione di essere proprietari di immobili posti nelle zone limitrofe e tantomeno hanno indicato nel ricorso quale pregiudizio concreto e oggettivo della loro sfera giuridica fosse collegato all’installazione della base radiomobile in oggetto, rispettivamente quale fosse il vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla loro sfera giuridica, corroborato dalle relative prove, onere di allegazione e di prova, nella specie non assolto. Ne consegue, in accoglimento di questo primo motivo di appello, (in riforma della sentenza del Tar sul punto) l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza della legittimazione e dell’interesse ad agire degli originari ricorrenti.

3.2. Per completezza il Collegio rileva come meritano, altresì, accoglimento il secondo motivo di appello (Rubricato: Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, e dell’art. 5, comma 1, del regolamento del comune di Oria approvato con approvato con delibera c.c. n. 7 del 18 marzo 2008) ed il terzo motivo di appello (Rubricato: Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4, 8 e 14 legge 36/2001, dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, e dell’art. 91, comma 9, delle norme tecniche di esecuzione del piano paesaggistico territoriale del Comune di Oria) .

3.2.1. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR Lecce laddove sostiene che il provvedimento autorizzativo del 6 novembre 2020 sarebbe viziato per l’omessa previa verifica della disponibilità di aree pubbliche comunali come richiesta dall’art. 5, comma 1 del Regolamento Impianti del Comune di Oria.

3.2.2. La censura ha pregio. Emerge dai documenti in atti che nel caso concreto la verifica dei siti comunali e della copertura della zona è stata posta in essere da Iliad ed ha dato esito negativo.

3.2.3. Ai fini della valutazione del motivo di impugnazione giova tener presente che in tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, la normativa nazionale non consente di subordinare l’allocazione delle antenne radio ad una più stringente disposizione adottata dai singoli Comuni (Cons. St., Sez. VI, n. 4689 /2022; Sez. VI, n. 1050/2022; Sez. VI, n.444/2018; Sez. III, n. 3970/2017; Sez. III, 14 febbraio 2014), per cui deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. Il regolamento previsto dall’art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

3.2.4. Siccome nel caso concreto ai fini della copertura nella zona di interesse non erano disponibili siti comunali, era del tutto legittima e conforme alle norme in materia l’allocazione dell’antenna sull’area privata individuata da Iliad e non era necessaria una specifica motivazione da parte del Comune in merito, consegue che l’infondatezza della statuizione contenuta nella sentenza secondo la quale la verifica dell’insussistenza di idonee aree comunali dovrebbe essere motivata e circostanziata.

3.3. Passando all’esame del terzo motivo di appello, si osserva che, per quanto attiene all’accertamento di compatibilità paesaggistica, l’art. 91 delle norme tecniche di esecuzione del piano paesaggistico territoriale del Comune di Oria prevede al comma 9 che nelle more dell’adeguamento di cui all’art. 97 l’accertamento di compatibilità paesaggistica non va richiesto per gli interventi ricadenti nei “territori costruiti ” di cui all’art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PPTR e che l’accertamento di compatibilità paesaggistica “non è comunque richiesto nelle aree di cui all’art. 142 commi 2 e 3 del Codice”.

3.3.1. Siccome l’installazione dell’antenna in esame rientra tra gli interventi di cui all’art. 142, lett. b) del D.Lgs. n. 42/2004 (ossia quelli previsti da piani pluriennali), nel caso concreto, ai sensi del combinato disposto del predetto art. 142 con l’art. 91 c. 9 delle NTA predette, non è prescritto per l’antenna de qua l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

3.3.2. Ne deriva che nel caso concreto – contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di prime cure – non era necessaria una “compiuta istruttoria in ordine alla necessità – o meno – del previo accertamento di compatibilità paesaggistica”; inoltre il previo accertamento di compatibilità paesaggistica non era né preliminare né funzionale ai fini del decorso o meno – del termine per la formazione del silenzio – assenso, in quanto nel procedimento de quo non vi è traccia alcuna di un parere negativo che avrebbe evitato la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 87, c. 9 del del D. Lgs n. 259 del 2003 che regola i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

3.3.3. Siccome la statuizione del Giudice di primo grado non trova alcun riscontro nelle norme sopra citate, nel caso concreto, l’atto impugnato non è viziato per carenza di istruttoria, né con riferimento alla preventiva valutazione in ordine alla effettiva, concreta ed esatta natura delle aree in parola, né con riferimento al parere favorevole del 21 ottobre 2020, a firma del Responsabile del IV Settore del Comune di Oria, in quanto questo parere contiene la specifica affermazione che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 91 comma 9 delle NTA del PPTR e art. 142, comma 2, lett. b) del Codice, l’accertamento di compatibilità paesaggistica non è comunque dovuto. Pertanto, siccome non era necessaria alcuna altra istruttoria sulla compatibilità paesaggistica dell’area in questione, il relativo motivo di ricorso di primo grado, contrariamente alla decisione del Giudice di primo grado, avrebbe dovuto essere respinto.

4. Merita accoglimento anche il quarto motivo di appello concernente gli effetti dell’accoglimento dell’istanza per silenzio assenso. Con riferimento alla autorizzazione de qua, giova premettere, per quanto concerne l’iter dell’istanza, che in data 28 maggio 2020 Iliad ha presentato la domanda per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un immobile sito in Via Morgagni, n. 22, per il quale sussisteva un regolare contratto di locazione; in data 11 giugno 2020 il Comune ha richiesto ad Iliad una integrazione documentale, domanda evasa da Iliad in data 26 giugno 2020; in data 22.09.2020 seguiva ulteriore richiesta di integrazioni, evasa da Iliad l’1/10/2020, in data 21.10.2020 è stato reso il parere del Responsabile del IV Settore, prot. n. 1479/2020 ed infine, in data 06.11.2020, è stata emessa la presa d’atto del silenzio assenso.

4.1.Per quanto concerne il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici (disciplinato dall’art. 87 D. Lgs n. 259/2003 -Codice delle comunicazioni elettroniche, nella versione applicabile ratione temporis), si rammenta che esso costituisce un procedimento unico, nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2021, n. 3019, 22 gennaio 2021, n. 666, 21 gennaio 2020, n. 506). La normativa applicabile alla materia contiene un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, prevedendo all’articolo 86, comma 3, che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica…sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.

4.2. L’art. 87 (sempre nel testo applicabile ratione temporis) statuisce al comma 9 che “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente…”

4.3 A fronte del chiaro tenore letterale della norma – in merito al decorso del termine sull’istanza di autorizzazione – nel caso in esame, in assenza di un dissenso di “un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” il pacifico decorso del termine invocato (novanta giorni dal 26 maggio 2020), assume i connotati riconosciuti ed imposti dalla norma richiamata.

4.4. Ne consegue che nel caso concreto in rigida applicazione delle disposizioni predette, una volta formatosi il silenzio assenso per il decorso dei 90 giorni, la successiva comunicazione del Comune del 06.11.2020 di presa d’atto del silenzio assenso, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, non ha “ superato” e tantomeno “sostituito” il silenzio assenso che si era precedentemente formato sull’istanza di Iliad, in quanto, altrimenti opinando, ammettendo ad libitum l’intervento dell’autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silenzio, rimarrebbero del tutto frustrati sia la lettera che la ratio acceleratoria e semplificatoria della norma predetta, aggravando ingiustificatamente il procedimento, determinando un’ingiustificabile anomalia al principio fondamentale di semplificazione fissato dalla disciplina speciale di autorizzazione individuata dall’art. 87 del Codice delle comunicazione elettroniche.

Alla nota del 6.11.2020 deve quindi riconoscersi natura essenzialmente ricognitiva.

4.5. Tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto, in riforma della relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata si impone l’accoglimento anche del quarto motivo di appello. Ciò posto, è appena il caso di osservare come alle prescrizioni recate dal parere del 21.10.2020 Iliad si sia comunque attenuta, senza muovere alcuna contestazione, neppure in occasione della loro comunicazione avvenuta contestualmente alla nota del 6.11.2020. Conseguenza ultima della presente sentenza (e della condotta processuale di Iliad) è, pertanto, la reviviscenza ovvero il ripristino definitivo (degli effetti) sia del silenzio-assenso che di tali prescrizioni.

5. Per quanto esposto l’appello va accolto con la conseguente riforma dell’impugnata sentenza e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, nonché l’accertamento della sua infondatezza.

6. Tenuto peraltro conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.10823/2021) lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile, prima ancora che infondato, il ricorso introduttivo di primo grado.

Dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente FF

Giordano Lamberti, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Ulrike Lobis

IL PRESIDENTE
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO

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